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Questione
8
Il ministro della confessione
Ed eccoci a considerare il ministro della confessione.
Sull'argomento si pongono sette quesiti: 1. Se sia necessario
confessarsi a un sacerdote; 2. Se in qualche caso ci si possa confessare
ad altri che al sacerdote; 3. Se fuori dei casi di necessità
chi non è sacerdote possa ascoltare la confessione dei peccati
veniali; 4. Se sia indispensabile che uno si confessi al proprio
sacerdote; 5. Se ci si possa confessare da altri che dal proprio
sacerdote, per un privilegio o per incarico di un superiore; 6. Se
il penitente negli ultimi istanti della vita possa essere assolto da
qualsiasi sacerdote; 7. Se la pena temporale debba essere determinata
secondo la gravità della colpa.
ARTICOLO
1
Se sia necessario confessarsi a un sacerdote
(4
Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 1)
SEMBRA che non sia necessario confessarsi a un sacerdote. Infatti:
1. A confessarci
non siamo obbligati che dall'istituzione divina.
Ma codesta istituzione viene così proposta da S. Giacomo: "Confessate
l'uno all'altro i vostri peccati", senza accennare affatto al
sacerdote. Dunque non è necessario confessarsi al sacerdote.
2. La penitenza è un sacramento di necessità, come il battesimo.
Ma del battesimo, data la necessità del sacramento, ministro è qualsiasi uomo.
Quindi anche della penitenza. Perciò basta confessarsi da chiunque.
3. La confessione è necessaria per determinare al penitente la
misura della soddisfazione. Ma alcuni potrebbero determinare
codesta misura con maggior discrezione di molti sacerdoti. Dunque
non è necessario che la confessione si faccia al sacerdote.
4. La confessione è stata istituita nella Chiesa affinché i rettori
(o parroci) "conoscano la faccia delle loro pecore". Talora però
rettori e prelati non sono sacerdoti. Perciò la confessione non
sempre va fatta a un sacerdote.
IN CONTRARIO: 1. L'assoluzione del penitente, in vista della quale
si fa la confessione, non spetta che ai sacerdoti, cui sono
state affidate le chiavi. Quindi la confessione va fatta al sacerdote.
2. La confessione fu prefigurata nella resurrezione di Lazzaro.
Ebbene il Signore solo ai discepoli comandò di sciogliere Lazzaro,
come si legge nel Vangelo. Dunque la confessione va fatta ai
sacerdoti.
RISPONDO: La grazia che viene conferita nei sacramenti discende
dal capo alle membra. Quindi ministro dei sacramenti in cui
si conferisce la grazia, può essere soltanto chi può esercitare una
funzione ministeriale sul corpo vero di Cristo. Ciò appartiene solo
al sacerdote che ha la facoltà di consacrare l'Eucarestia. Quindi,
poiché nel sacramento della penitenza viene conferita la grazia, solo
il sacerdote è ministro di questo sacramento. Perciò a lui soltanto
va fatta la confessione sacramentale, dovuta ai ministri della Chiesa.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. S. Giacomo parla presupponendo
l'istituzione divina (della confessione). E poiché tale istituzione
della confessione da farsi ai sacerdoti era stata compiuta
quando il Signore diede loro nella persona degli Apostoli il potere
di rimettere i peccati, come risulta dal Vangelo di Giovanni, le
parole di S. Giacomo vanno intese nel senso di un ammonimento
a confessarsi dai sacerdoti.
2. Il battesimo è un sacramento più necessario della penitenza
rispetto alla confessione e all'assoluzione: poiché in certi casi il
battesimo non si può omettere senza pericolo per la salvezza eterna,
com'è evidente nel caso dei bambini privi dell'uso di ragione;
non è così invece della confessione e dell'assoluzione, che spetta
solo agli adulti, per i quali la sola contrizione col proposito di
confessarsi e col desiderio dell'assoluzione basta a liberare dalla
morte eterna. Quindi non c'è parità tra battesimo e confessione.
3. Nella soddisfazione non va considerata soltanto la misura
della pena, ma anche la sua efficacia quale parte del sacramento.
E sotto tale aspetto richiede il dispensatore dei sacramenti: sebbene
la misura della pena possa essere fissata anche da chi non è sacerdote.
4. Conoscere la faccia delle pecore può essere necessario per due
scopi. Primo, per oganizzarle nel gregge di Cristo. E da questo
lato la conoscenza delle pecore appartiene alla cura e alla sollecitudine
pastorale, che talora incombe anche su persone che non
sono sacerdoti. - Secondo, per provvedere a ciascuna la medicina
di salvezza. E da questo lato conoscere la faccia delle pecore
spetta a colui che ha il compito di somministrare la medicina di
salvezza, cioè l'Eucarestia e gli altri sacramenti, ossia al sacerdote.
E la confessione è ordinata a quest'ultima conoscenza.
ARTICOLO
2
Se in qualche caso sia lecito confessarsi da chi non è sacerdote
(4
Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 2)
(Si
usava in caso di necessità, p. es. in punto di morte, in assenza di un
sacerdote, confessarsi a un laico, che però non poteva
assolvere.
Può
invece assolvere in pericolo di morte ogni sacerdote.
"Ogni
sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le
confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i
penitenti che si trovano in pericolo di morte, da
qualsiasi censura e peccato, anche qualora sia presente
un sacerdote approvato" (Codice di Diritto
Canonico, can. 976)).
SEMBRA che in nessun caso sia lecito confessarsi da chi non è
sacerdote. Infatti:
1. La confessione è
"un'accusa sacramentale", come abbiamo
visto nella definizione illustrata in precedenza. Ma l'amministrazione
di un sacramento spetta solo al suo ministro. Quindi, poiché
ministro del sacramento della penitenza è il sacerdote, è chiaro che
la confessione non va fatta a nessun altro.
2. In qualsiasi tribunale la confessione è ordinata alla sentenza.
Ora, in foro contenzioso la sentenza data da chi non è giudice
autorizzato è nulla: quindi la confessione non va fatta che al
giudice. Ma nel foro della coscienza non c'è altro giudice che il
sacerdote, il quale ha il potere di legare e di sciogliere. Dunque
la confessione non si deve fare ad altri.
3. Il battesimo, proprio perché chiunque può battezzare, se viene
amministrato da un laico, anche senza il caso di necessità, non
deve essere reiterato dal sacerdote. Se invece uno in caso di necessità
si confessa a un laico, è tenuto a riconfessarsi al sacerdote,
superato il pericolo. Perciò la confessione non si può fare a un
laico (neppure) in casi di necessità.
IN CONTRARIO: 1. Il Maestro nelle Sentenze determina il contrario.
RISPONDO: La penitenza è, come il battesimo, un sacramento
di necessità. Ora, il battesimo, quale sacramento di necessità, ha
due categorie di ministri: l'una cui incombe di battezzare per
ufficio, ed è formata dai sacerdoti; l'altra è quella cui si affida
il compito di battezzare in caso di necessità. Così anche per la
penitenza, il ministro cui la confessione va fatta per ufficio è il
sacerdote: ma in caso di necessità un laico può supplire il sacerdote,
così da poter ascoltare la confessione.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel sacramento della penitenza
non ci sono soltanto le parti che spettano al ministro, cioè
l'assoluzione e l'imposizione della soddisfazione: ma ci sono anche
quelle di chi riceve il sacramento, e che sono essenziali per esso,
come la contrizione e la confessione. La soddisfazione invece deve
l'inizio al ministro, in quanto è lui a imporla; ma dipende dal
penitente in quanto è quest'ultimo che la compie. Ora, alla
pienezza del sacramento devono concorrere per quanto è possibile
entrambe le parti in causa. Ma quando c'è una necessità che urge,
il penitente deve fare quanto dipende da lui, cioè pentirsi e confessarsi
a chi può; e costui, sebbene non possa compiere il sacramento
facendo le parti del sacerdote, cioè dando l'assoluzione, tuttavia
il Sommo Sacerdote ne supplisce la mancanza. Ciò nonostante
la confessione fatta a un laico nel desiderio del sacerdote
è, in un certo senso, sacramentale: sebbene non sia un sacramento
perfetto, perché manca di quanto riguarda la parte del sacerdote.
2. Il laico pur non essendo in senso assoluto giudice di chi a lui
si confessa, tuttavia a motivo della necessità ne assume le funzioni
circa quanto costui gli sottopone nel desiderio del sacerdote.
3. Mediante i sacramenti l'uomo non solo va riconciliato con
Dio, ma deve esserlo anche con la Chiesa. Ora, egli non può riconciliarsi
con questa senza che la santificazione della Chiesa lo raggiunga.
Ebbene, nel battesimo tale santificazione raggiunge l'uomo
mediante l'elemento stesso adoperato esternamente, santificato "dalla parola di
vita" secondo il rito della Chiesa, da chiunque
venga compiuto. Quindi per il fatto che uno, da chiunque, è stato
battezzato una volta, non occorre che venga di nuovo battezzato. - Invece
nella penitenza la santificazione della Chiesa non raggiunge
l'uomo che mediante il ministro; poiché qui non c'è un elemento
corporale usato esternamente, che per la sua santità conferisca
la grazia. Quindi sebbene chi si è confessato da un laico in
caso di necessità abbia ricevuto il perdono da Dio, avendo adempiuto
come poteva il precetto divino di confessarsi, tuttavia non
si è riconciliato con la Chiesa così da poter essere ammesso ai
sacramenti, se prima non viene assolto dal sacerdote: precisamente
come chi è stato battezzato col (solo) battesimo di desiderio
non viene ammesso all'Eucarestia. Perciò è necessario che costui
si riconfessi al sacerdote, quando potrà averlo a disposizione; specialmente
perché il sacramento della penitenza non fu completo.
Quindi è necessario che venga completato: affinché dal ricevere
direttamente il sacramento possa conseguire in pieno gli effetti,
e anche per adempiere il precetto che comanda di accostarsi al sacramento
della penitenza.
ARTICOLO
3
Se fuori del caso di necessità chi non è sacerdote possa ascoltare la
confessione dei peccati veniali
(4
Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 3)
(Si
usava anche confessare i peccati veniali a un laico, che però non poteva
assolvere).
SEMBRA che fuori del caso di necessità nessuno che non sia
sacerdote possa ascoltare la confessione dei peccati veniali. Infatti:
1. Si
affida a un laico l'amministrazione di un sacramento per
un motivo di necessità. Ora, la confessione dei peccati veniali non
è di necessità. Quindi non può esser fatta a un laico.
2. A cancellare i peccati veniali è ordinata, sia l'estrema unzione
che la penitenza. Ma quella non può mai essere amministrata da
un laico, come risulta dalle parole di S. Giacomo. Dunque a un
laico non si può fare neppure la confessione dei peccati veniali.
IN CONTRARIO: Sta il passo di S. Beda riferito dalle Sentenze.
RISPONDO: Dal peccato veniale l'uomo non viene separato né
da Dio né dai sacramenti della Chiesa. Cosicché per la remissione
di esso egli non ha bisogno né di un nuovo conferimento della
grazia, né di essere riconciliato con la Chiesa. Per questo non è
necessario che si confessino i peccati veniali al sacerdote: poiché
la stessa confessione fatta a un laico è un sacramentale (pur non
essendo un perfetto sacramento) e un atto compiuto nella carità;
ora, azioni di questo genere, quali il battersi il petto e segnarsi
con l'acqua benedetta, sono fatte appunto per rimettere il peccato
veniale.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È così risolta anche la prima
difficoltà. Infatti per la remissione dei peccati veniali non si
richiede un sacramento, ma basta un sacramentale, quale l'acqua
benedetta e altre pratiche del genere.
2. L'estrema unzione non è ordinata direttamente a rimettere
i peccati veniali, e così nessun altro sacramento.
ARTICOLO 4
Se sia necessario confessarsi al proprio sacerdote
(4
Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 4)
(Non
è necessario confessarsi al proprio sacerdote.
Però
è vero che per assolvere
validamente il confessore oltre alla consacrazione ha bisogno del potere di
giurisdizione: "Per la valida assoluzione dei
peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà
di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli
ai quali imparte l'assoluzione" (Codice di Diritto
Canonico, can. 966)).
SEMBRA che non sia necessario confessarsi al proprio sacerdote. Infatti:
1. S. Gregorio
afferma: "Per autorità apostolica e per dovere
di pietà abbiamo stabilito che ai sacerdoti monaci, che rappresentano
gli Apostoli, sia lecito predicare, battezzare, dare la comunione,
pregare per i peccatori, imporre la penitenza e assolvere
i peccati". Ora, i monaci non sono sacerdoti propri di nessuno,
non avendo essi cura d'anime. Quindi, poiché la confessione si
fa per l'assoluzione, basta confessarsi a qualsiasi sacerdote.
2. Il sacerdote è ministro di questo sacramento come dell'Eucarestia.
Ma qualsiasi sacerdote è in grado di consacrare. Perciò
qualsiasi sacerdote può amministrare il sacramento della penitenza.
Quindi non importa che ci si confessi dal proprio sacerdote.
3. Quanto ci è imposto in modo determinato non è lasciato alla
nostra scelta. Invece è lasciato alla nostra scelta il sacerdote cui
dobbiamo confessarci, come risulta da quelle parole di S. Agostino: "Chi
per ricevere la grazia vuol confessare i suoi peccati, cerchi
un sacerdote che sappia sciogliere e legare". Dunque non è necessario
che uno si confessi al proprio sacerdote.
4. Ci sono alcuni, i prelati, p. es., i quali non hanno un proprio
sacerdote, non avendo essi nessun superiore. Eppure costoro son
tenuti alla confessione. Dunque non sempre si è tenuti a confessarsi
dal proprio sacerdote.
5. Come dice S. Bernardo,
"ciò che è stato istituito per la carità
non può mai essere contro la carità". Ora la confessione, istituita
per la carità, sarebbe contro la carità, se si fosse obbligati a confessarsi
da un unico sacerdote: nel caso, p. es., che il penitente
sapesse che il proprio sacerdote è eretico, o sollecitatore al male,
oppure così fragile da esser proclive al peccato di cui sente la confessione; ovvero se questi è sospettato di rivelare il segreto di
confessione; o se il peccato da confessare sia stato commesso
contro di lui. Perciò non sembra che sia sempre necessario confessarsi
dal proprio confessore.
6. Nelle cose necessarie alla salvezza gli uomini non devono
mai essere coartati, per non impedire la loro salvezza. Ma se
fosse necessario confessarsi da un solo uomo, si avrebbe una grande
coartazione: cosicché molti potrebbero essere distolti dalla confessione
per timore, per vergogna o per altre cose del genere. Quindi,
essendo la confessione necessaria alla salvezza, gli uomini non
devono essere costretti a confessarsi al proprio sacerdote.
IN CONTRARIO: 1. Il decreto di Innocenzo III prescrive che
"tutti (i fedeli)
dell'uno e dell'altro sesso una volta l'anno si confessino
al proprio sacerdote".
2. Come il vescovo sta alla sua diocesi, così il sacerdote sta
alla propria parrocchia. Ma a un vescovo, secondo i canoni, non
è lecito esercitare l'ufficio episcopale nella diocesi di un altro.
Dunque a un sacerdote non è lecito ascoltare in confessione il
parrocchiano di un altro.
RISPONDO: Negli altri sacramenti non si richiede che chi li
pratica compia degli atti costitutivi per essi, ma solo che li riceva:
il che è evidente nel caso del battesimo; cosicché l'atto che si
richiede per percepire l'effetto del sacramento, in chi ha l'esercizio
del libero arbitrio, è solo per togliere gli ostacoli, cioè la finzione.
Nella penitenza invece l'atto di chi accede al sacramento è essenziale
per il sacramento: poiché contrizione, confessione e soddisfazione,
che sono atti del penitente, sono parti della penitenza.
Ora, i nostri atti, avendo in noi il loro principio, non possono
essere disposti da altri se non mediante il comando. Perciò chi
ha il compito di amministrare questo sacramento, deve essere in
grado di poterci comandare. Ma nessuno ha il potere di comandare
a un altro, se non ha la giurisdizione su di lui. Dunque è
indispensabile per questo sacramento che il ministro non solo abbia
l'ordine, come per gli altri sacramenti, ma anche la giurisdizione.
Perciò, come non può conferire questo sacramento chi non è sacerdote,
così non può conferirlo chi non ha la giurisdizione. Ed è
per questo che si richiede che la confessione si faccia al proprio sacerdote,
come è richiesto che si faccia al sacerdote. Infatti
poiché il sacerdote non assolve se non obbligando il penitente a
fare qualche cosa, può dare l'assoluzione solo chi ha la facoltà di
obbligare con il comando a compiere codesta penitenza.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. S. Gregorio in quel testo parla
dei monaci che hanno la giurisdizione, avendo ricevuto la cura
di qualche parrocchia: di costoro alcuni negavano che avessero
facoltà di assolvere e d'imporre penitenze, per il fatto stesso che
erano monaci. Il che è falso.
2. Il sacramento dell'Eucarestia non richiede il comando su
altri uomini. Non così questo sacramento, come abbiamo spiegato.
Perciò il paragone non regge. Tuttavia non è lecito ricevere l'Eucarestia
che dal proprio sacerdote: sebbene sia un vero sacramento
la comunione che si riceve da un altro sacerdote.
(Non
è necessario ricevere l'Eucarestia dal proprio
sacerdote. In passato però sono esistite restrizioni in
materia, per esempio riguardo la comunione pasquale).
3. La scelta di un sacerdote assennato non è lasciata al nostro
arbitrio, ma va fatta col permesso dei superiori, qualora
il proprio sacerdote fosse poco indicato per somministrare il rimedio
adatto per il peccato.
4. Poiché i prelati hanno il compito di distribuire i sacramenti,
che solo i puri possono amministrare, è stato loro concesso dal
diritto di potersi scegliere i sacerdoti confessori, che in tale compito
sono ad essi superiori: allo stesso modo che un medico è
curato da un altro, non in quanto medico, ma in quanto infermo.
5. Nei casi in cui il penitente ha ragioni per temere che dalla
confessione possa risultare un pericolo per sé, o per il (proprio)
sacerdote, deve ricorrere al superiore, o chiedere il permesso di
confessarsi da un altro. Se poi non riesce ad averne il permesso,
egli va giudicato come colui che non ha a disposizione il sacerdote.
Quindi deve preferire di confessarsi a un laico. Né con ciò egli
trasgredisce il precetto della Chiesa: poiché i precetti della legge
positiva non si estendono al di là dell'intenzione del legislatore,
che è il fine del precetto; e questo, come insegna l'Apostolo, è la
carità. E neppure fa un torto al sacerdote: poiché "chi abusa del
proprio potere merita perdere le sue prerogative".
6. L'obbligo di confessarsi al proprio sacerdote non coarta la
via della salvezza, ma le dà un'ampiezza sufficiente. Peccherebbe
però il parroco sacerdote, se non fosse facile a concedere il permesso
di confessarsi da altri: poiché molti sono così mal disposti
che morirebbero senza confessione, piuttosto che confessarsi da
quel determinato sacerdote. Perciò coloro che sono troppo bramosi
di conoscere la coscienza dei sudditi mediante la confessione, "tendono il
laccio" della dannazione a molti, e per conseguenza
a se stessi.
ARTICOLO
5
Se uno possa confessarsi da altri e non dal proprio sacerdote, per un
privilegio o per un ordine dei suoi superiori
(4
Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 5)
(Vedi
nota all'inizio dell'articolo 4).
SEMBRA che uno non possa confessarsi da altri che dal proprio
sacerdote nemmeno per un privilegio, o per ordine dei propri
superiori. Infatti:
1. Un privilegio non si può concedere a danno di un'altra persona.
Ma sarebbe a danno di un sacerdote, se un altro ascoltasse
la confessione di un suo suddito. Quindi ciò non si può ottenere
per privilegio, ovvero per un permesso o comando di un superiore.
2. Ciò che impedisce l'esecuzione di un comando divino non
può essere concesso dal comando e dal privilegio di nessun uomo.
Ora, i rettori di chiese hanno il comando divino di ben "conoscere
la faccia delle loro pecore", il che è impedito, se altri e non loro
ne ascoltano la confessione. Dunque né per privilegio né per
comando di nessun uomo si può ordinare una cosa simile.
3. Colui che ascolta la confessione dev'essere il giudice proprio
del penitente: altrimenti non lo potrebbe sciogliere e legare. Ma
di un unico suddito non ci possono essere più giudici o sacerdoti
propri; poiché allora egli sarebbe tenuto a ubbidire a più persone,
il che è impossibile quando comandano cose contrarie o incompatibili.
Quindi uno non può confessarsi che al sacerdote proprio,
nonostante il permesso dell'autorità superiore.
4. Fa ingiuria al sacramento chi lo ripete sulla medesima materia: o per lo meno
compie un'azione inutile. Ma chi si è confessato
a un sacerdote estraneo è tenuto a riconfessarsi dal proprio
sacerdote, se questi lo richiede: poiché non è dispensato dall'obbedienza
che a lui deve in questo. Perciò non può esser lecito
confessarsi da altri che dal proprio sacerdote.
IN CONTRARIO: 1. Le funzioni proprie di un ordine sacro possono
essere affidate, da chi ha la facoltà di compierle, a chi possiede
codesto ordine. Ora, il superiore, il vescovo, p. es., può ascoltare
la confessione dei parrocchiani dei suoi preti; ché anzi talora
si riserva alcune cose, essendo egli il pastore principale. Quindi
egli può anche incaricare altri sacerdoti di ascoltare le confessioni.
2. Ciò che può l'inferiore lo può anche il superiore. Ma il sacerdote
può dare al proprio parrocchiano il permesso di confessarsi
da un altro. A fortiori quindi codesto permesso può darlo il superiore.
3. Il potere che il sacerdote ha sul popolo lo riceve dal vescovo.
Ora, da codesto potere deriva la facoltà di ascoltare la confessione.
Dunque per lo stesso principio ha codesta facoltà un altro cui il
vescovo la concede.
RISPONDO: Un sacerdote può essere impedito dall'ascoltare la
confessione di qualcuno per due motivi: primo, per mancanza di
giurisdizione; secondo, perché impedito nell'esercizio dell'ordine,
come gli scomunicati, i degradati e simili. Ma chiunque abbia la
giurisdizione, può affidare ad altri gli atti della medesima. Perciò
se uno è inabile ad ascoltare le confessioni per mancanza di giurisdizione
sui penitenti, può ottenere la facoltà di ascoltare le confessioni
e di assolvere da chi ha la giurisdizione immediata su di
essi, cioè dal parroco, dal vescovo, o dal Papa. Se invece uno
non può ascoltare le confessioni perché impedito nell'esercizio
dell'ordine, può ottenere la facoltà da colui che può togliere tale
impedimento.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Si arreca danno a una persona
quando si defrauda di quanto era stato concesso a suo vantaggio.
Ora, il potere di giurisdizione non viene concesso a favore del
depositario, ma per il bene del popolo e per l'onore di Dio. Quindi
se i prelati superiori giudicano, per il bene del popolo e per l'onore
di Dio, di dover estendere ad altri i compiti della giurisdizione,
non si arreca nessun pregiudizio ai prelati inferiori: se non a quelli
i quali "cercano il proprio interesse e non quello di Cristo", e che
conducono le pecore, "non per pascerle, ma per esserne pasciuti".
2. I rettori di chiese devono conoscere
"la faccia delle loro pecore" in due modi. Primo considerando con attenzione il loro
comportamento esterno, vigilando così sul gregge loro affidato. E
in questo non è necessario che essi credano ai loro sudditi, ma
per quanto è possibile devono accertarsi dei fatti. - Secondo, mediante
le rivelazioni avute in confessione. E in questo tipo di
conoscenza non si può ottenere maggiore certezza che quella possibile
credendo al penitente: perché questa cognizione è ordinata a
sollievo della sua coscienza. Ecco perché in confessione si deve
credere al penitente sia a favore che a disfavore; non così invece
in foro esterno. Quindi per tale conoscenza basta che i rettori
di Chiese credano al suddito che dice di essersi confessato da uno
che era in grado di assolvere. È evidente perciò che il privilegio
concesso ad alcuni di ascoltare le confessioni non impedisce questa
conoscenza.
3. L'inconveniente ci sarebbe, se nel medesimo popolo venissero
costituiti due superiori alla pari. Ma l'inconveniente non esiste
se dei due uno è superiore all'altro. E in tal senso sul medesimo
popolo sono costituiti il parroco, il vescovo e il Papa: e ciascuno
di essi è in grado di affidare ad altri i compiti giurisdizionali che
a lui spettano. - Se a dare l'incarico è il superiore principale, tale
incarico può esser conferito in due modi: Primo, costituendo il
delegato quale suo vicario, ossia come il Papa e i vescovi costituiscono
i loro penitenziari; e allora il delegato è superiore rispetto
ai prelati inferiori; il penitenziere del Papa, p. es., è sopra il
vescovo, e il penitenziere del vescovo è sopra il parroco: cosicché
il penitente è tenuto a ubbidirgli di più. - Secondo, costituendo
il delegato coadiutore del sacerdote (in cura d'anime). E poiché
il coadiutore è subordinato al sacerdote col quale deve cooperare,
il coadiutore è meno importante. Perciò il penitente non deve
ubbidire a lui più che al proprio sacerdote.
4. Nessuno è tenuto a confessare i peccati che non ha. Perciò
se uno si è confessato dal penitenziere del vescovo, oppure da un
altro delegato dell'autorità vescovile, poiché i suoi peccati sono
stati rimessi sia di fronte a Dio che alla Chiesa, non è tenuto a
riconfessarli al proprio sacerdote, per quanto costui lo reclami.
Ma per il precetto ecclesiastico di confessarsi "una volta l'anno
dal proprio sacerdote", deve comportarsi come chi ha soltanto dei
peccati veniali. Costui infatti deve confessare solo i veniali, come
dicono alcuni, oppure dichiarare soltanto di essere senza peccati
mortali. E il sacerdote (parroco) in foro interno è tenuto a crederlo.
Tuttavia anche se egli fosse tenuto a riconfessarsi, la prima
confessione non sarebbe stata inutile: poiché quanto più numerosi
sono i sacerdoti cui uno si confessa, tanto più gli viene condonata
la pena; sia per la vergogna della confessione, che si risolve in
una pena satisfattoria; sia per il potere delle chiavi. Cosicché
uno potrebbe esser liberato da ogni pena ripetendo molte volte la
confessione. Né la ripetizione reca ingiuria al sacramento, se non
in quei sacramenti che implicano una consacrazione, o perché
imprimono il carattere, o perché consacrano la materia: il che non
avviene nella confessione. Perciò è bene che colui, il quale ascolta
la confessione come delegato del vescovo, esorti il penitente a riconfessarsi
dal proprio sacerdote. Però se egli si rifiuta, lo deve assolvere ugualmente.
ARTICOLO
6
Se in fin di vita un penitente possa essere assolto da qualsiasi sacerdote
(4
Sent., d. 20, q. 1, a. 1, qc. 2)
SEMBRA che in fin di vita un penitente non possa essere assolto
da qualsiasi sacerdote. Infatti:
1. Per assolvere si richiede la giurisdizione, come sopra abbiamo
detto. Ma il sacerdote non acquista la giurisdizione sul penitente
dal fatto che questi è in fin di vita. Quindi neppure allora può
assolverlo.
2. Chi in punto di morte riceve il battesimo da altri, non deve
essere ribattezzato dal proprio sacerdote. Perciò se in punto di
morte qualsiasi sacerdote potesse assolvere da qualsiasi peccato,
il penitente che sopravvive non sarebbe mai tenuto a ricorrere al
sacerdote proprio. Il che è falso: perché altrimenti costui non
potrebbe "conoscere la faccia della sua pecora".
3. In punto di morte la facoltà di battezzare viene data sia a
un sacerdote estraneo, che a un non sacerdote. Ma chi non è
sacerdote non può mai assolvere in confessione. Perciò neppure
in punto di morte un sacerdote può assolvere chi non è sotto la
sua giurisdizione.
IN CONTRARIO: 1. La necessità spirituale è più impellente di
quella materiale. Ora, nell'estrema necessità chiunque può servirsi
della roba altrui, anche contro il volere del padrone, per i
bisogni del proprio corpo. Quindi in pericolo di morte, per soddisfare
una necessità spirituale, si può essere assolti da un sacerdote qualsiasi.
2. In tal senso si esprimono i testi riferiti dalle Sentenze.
RISPONDO: Ogni sacerdote per il potere delle chiavi ha facoltà
su tutti i fedeli e per tutti i peccati: ma il fatto che non possa
assolvere tutti da tutti i peccati dipende dalla limitazione, o dalla
privazione totale della giurisdizione, imposta dalla legge ecclesiastica.
Ma poiché "la necessità non ha legge", in caso di urgente
necessità la disposizione della Chiesa non impedisce che egli possa
assolvere anche sacramentalmente, dal momento che ha il potere
delle chiavi: e l'effetto di tale assoluzione è pari a quello ottenuto
mediante l'assoluzione dal sacerdote proprio. Anzi in codesto caso
uno può essere assolto da qualsiasi sacerdote, non solo da qualunque
peccato, ma anche da qualsiasi scomunica da chiunque sia
stata data. E anche questa assoluzione rientra in quella giurisdizione,
che viene coartata dalle leggi ecclesiastiche.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Poiché i compiti che implicano
giurisdizione si possono delegare, uno può sempre usare la giurisdizione
di un altro col permesso di quest'ultimo. Ora, dal fatto
stesso che la Chiesa ammette che qualsiasi sacerdote possa assolvere
in pericolo di morte, ogni sacerdote che non abbia la giurisdizione,
ne acquista l'uso.
2. Costui è tenuto a ricorrere al sacerdote proprio, non per essere
assolto di nuovo dai peccati dei quali era stato assolto in punto
di morte, ma perché il parroco sappia che egli è stato assolto. - Così pure
chi fu assolto dalla scomunica deve andare dal suo giudice
che aveva la facoltà di assolverlo, non per chiedere l'assoluzione,
ma per offrire soddisfazione.
3. Il battesimo deve la sua efficacia alla consacrazione della materia
sacramentale: perciò da chiunque sia amministrato, uno
riceve il sacramento. Invece l'efficacia del sacramento della penitenza
deriva dalla consacrazione del ministro. Quindi colui che
si confessa a un laico, sebbene per parte sua compia quanto spetta
alla confessione, tuttavia non può ricevere l'assoluzione sacramentale.
Ecco perché codesta confessione gli vale per quella diminuzione
della pena, che è dovuta al merito e al valore espiatorio
del proprio atto: ma egli non ottiene quella diminuzione di pena
che deriva dal potere delle chiavi. Ecco perché è tenuto a riconfessarsi
dal sacerdote; e perché, morendo dopo tale confessione,
viene punito di più che se si fosse confessato da un sacerdote.
ARTICOLO
7
Se la pena temporale, che rimane da espiare dopo la
confessione, debba
essere determinata secondo la gravità della colpa
(4
Sent., d. 20, q. 1, a. 2, qc. 1)
SEMBRA che la pena temporale, che rimane da espiare dopo la
confessione, non debba essere determinata secondo la gravità della
colpa. Infatti:
1. Essa va determinata secondo l'intensità del piacere goduto
nel peccato, come risulta dalle parole dell'Apocalisse: "Quanto si
è gloriata e tuffata nelle delizie, tanto datele di tormento e di pianto". Ma talora laddove il piacere è più grande, la colpa è
meno grave: infatti i peccati carnali che offrono piaceri più intensi
di quelli spirituali, come insegna S. Gregorio, hanno minore
colpevolezza. Dunque la pena o penitenza non va determinata
secondo la gravità della colpa.
2. I precetti morali obbligano nella legge nuova come nell'antica.
Ora, nella legge antica per il peccato era fissata la pena di
sette giorni: i peccatori cioè, venivano considerati immondi per
sette giorni. Poiché dunque nel nuovo Testamento viene imposta
per il peccato mortale la pena di sette anni, è chiaro che la quantità
della pena non è misurata dalla gravità della colpa.
3. L'omicidio commesso da un laico è un peccato più grave che
la fornicazione di un sacerdote: poiché la qualifica derivante dalla
specie del peccato è un aggravante molto maggiore di quella desunta
dalla condizione di persona. Ora, al laico per l'omicidio
viene imposta dai Canoni la penitenza di sette anni, mentre al
sacerdote per la fornicazione vengono imposti dieci anni di penitenza.
Quindi la pena non viene determinata secondo la gravità della colpa.
4. Il peccato più grave è quello che si commette verso il corpo
stesso di Cristo: poiché il peccato è tanto più grave, quanto più
grave è la persona verso la quale si pecca. Ora, per chi versa il
sangue di Cristo contenuto nel sacramento dell'altare viene imposta
la penitenza di quaranta giorni, o poco più; invece per la
fornicazione semplice i Canoni impongono la penitenza di sette
anni. Dunque la gravità della pena non corrisponde alla gravità
della colpa.
IN CONTRARIO: 1. In Isaia si legge:
"In misura rimisurata la
punirò gettandola nell'esilio". Perciò la gravità della punizione
del peccato è secondo la gravità della colpa.
2. L'uomo viene ricondotto all'uguaglianza della giustizia mediante
il castigo. Ora, questo non avverrebbe, se tra la gravità
della colpa e della pena non ci fosse corrispondenza. Dunque l'una
corrisponde all'altra.
RISPONDO: Dopo la remissione della colpa, la pena si esige per
due motivi: per saldare il debito e per guarire dal peccato. Perciò
la determinazione della pena va considerata sotto questi due
aspetti. Primo, rispetto al debito. E da questo lato la gravità
della pena corrisponde radicalmente alla gravità della colpa, prima
che questa venga perdonata. Però secondo che è più o meno
grande la misura della remissione apportata dal primo di quegli
atti, che per loro natura sono ordinati a rimettere la pena, rimane
da espiare di più o meno mediante quelli successivi: quanto più
efficace, cioè, è stata la contrizione nel rimettere la pena, tanto
meno resta da espiare con la confessione. - Secondo, rispetto alla
guarigione del peccato, sia del peccatore stesso che degli altri. E
da questo lato talora per un peccato meno grave viene stabilita
una pena maggiore. O perché opporsi al peccato di un dato soggetto è
più difficile che opporsi a quello di altri: ed ecco perché
per la fornicazione è imposta a un giovane una pena più grave
che a un vecchio, sebbene il primo pecchi meno gravemente. Oppure
perché in un dato soggetto, in un sacerdote, p. es., il peccato
è più pernicioso, che in un altro. Ovvero perché il popolo è più
proclive per quel peccato, e quindi con la punizione del colpevole
si deve cercare d'intimorire gli altri.
Perciò nel tribunale di penitenza la pena va determinata tenendo
conto di questi due aspetti. Ecco perché non sempre per un peccato
più grave viene imposta una penitenza maggiore. - La pena
del purgatorio invece serve solo a saldare il debito: non essendovi
più la possibilità di peccare. Perciò tale pena viene stabilita solo
secondo la gravità del peccato: tenendo conto però dell'intensità
della contrizione, della confessione e dell'assoluzione; perché tutti
questi atti rimettono in parte la pena stessa. Perciò di essi deve
tener conto anche il sacerdote nell'imporre la soddisfazione.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. In quelle parole si accenna
a due elementi della colpa, cioè alla vantazione e alle delizie. Il
primo rientra nell'orgoglio del peccatore, col quale egli si contrappone a Dio; il
secondo nel piacere del peccato. Ora, sebbene
talora in una colpa più grave il piacere sia minore, tuttavia è sempre
più grave l'orgoglio. Perciò l'argomento non regge.
2. La suddetta pena di sette giorni non serviva a espiare la
pena dovuta al peccato: cosicché qualora uno fosse morto dopo
quella settimana, ne sarebbe stato punito in purgatorio. Ma
espiava da una certa irregolarità, come tutti i sacrifici dell'antica
legge.
Però, a parità di condizioni, uno pecca più gravemente nella
legge nuova che in quella antica: sia per la consacrazione più
grande che si riceve nel battesimo; sia per i maggiori benefici di
Dio offerti al genere umano. Ciò risulta evidente dalle parole di
S. Paolo: "Di quanto più severo castigo, ecc.?".
Tuttavia non è sempre vero che per ogni peccato mortale si
richiedono sette anni di penitenza: ma questa è una specie di
norma comune, che vale per la maggior parte dei casi, che bisogna
però abbandonare nelle varie circostanze in cui si trovano i penitenti.
3. I peccati dei vescovi e dei sacerdoti sono più dannosi per
essi stessi e per gli altri. Ecco perché i Canoni intervengono con
più sollecitudine a ritrarli dal peccato infliggendo loro una pena
più grave, quale rimedio del peccato; sebbene la colpa non ne
meritasse tanta per saldare il debito. Cosicché in purgatorio non
si esigerà altrettanto da loro.
4. La pena ricordata vale per quando ciò accade contro la
volontà del sacerdote celebrante. Se infatti tale spargimento fosse
fatto di proposito, egli sarebbe degno di una pena molto più grave.
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