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Questione
71
I
suffragi per i morti
Veniamo ora a considerare i suffragi per i morti.
Sull'argomento si pongono quattordici quesiti:
1. Se i suffragi
fatti da uno possano giovare a un altro; 2. Se i morti possano
essere aiutati dalle (buone) opere dei vivi; 3. Se ai morti possano
giovare i suffragi compiuti dai peccatori; 4. Se i suffragi per i
morti giovino a chi li compie; 5. Se i suffragi possano giovare ai
dannati dell'inferno; 6. Se giovino a coloro che sono in purgatorio;
7. Se contino per i bambini del limbo; 8. Se in qualche
modo giovino ai santi del paradiso; 9. Se ai defunti giovino le
preghiere della Chiesa, il sacrificio dell'Altare e le elemosine; 10. Se giovino loro le indulgenze concesse dalla Chiesa; 11. Se
loro giovino le esequie; 12. Se i suffragi giovino di più all'anima
per cui si fanno che alle altre; 13. Se i suffragi cumulativi valgano
per i singoli come se fossero fatti per ciascuno; 14. Se a coloro per
i quali non si fanno suffragi speciali i suffragi comuni giovino
quanto a coloro per i quali si fanno e quelli speciali e quelli
comuni.
ARTICOLO
1
Se i suffragi fatti da uno possano giovare a un altro
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 1, qc. 1)
SEMBRA che i suffragi fatti da un fedele non possano giovare
a un altro. Infatti:
1. Dice l'Apostolo ai Galati:
"Ciascuno raccoglie quello che ha seminato". Se invece uno usufruisse dei suffragi di un altro,
mieterebbe ciò che altri ha seminato. Quindi nessuno può ricevere
giovamento dai suffragi di un altro.
2. La giustizia divina esige che sia dato a ciascuno il suo secondo
i meriti; di qui le parole del Salmo: "Tu rendi a ciascuno secondo
le sue opere". Ora siccome la divina giustizia non sbaglia, è chiaro
che uno non può ricevere giovamento dalle opere di un altro.
3. Un'opera è meritoria per lo stesso
motivo per cui è meritevole,
cioè in quanto è volontaria. Ma nessuno può essere lodato
per l'operato di un altro. Dunque l'operato di uno non può essere
meritorio per un altro.
4. Alla divina giustizia spetta ugualmente ricompensare il bene
come punire il male. Ora, nessuno è punito per un male fatto da
un altro; anzi è detto in Ezechiele che "l'anima peccatrice morirà
ella stessa". - Quindi non è possibile che a uno possa giovare il
bene di un altro.
IN CONTRARIO:
1. Nei Salmi si legge: "Sono compartecipe di tutti
quelli che ti temono, ecc.".
2. Tutti i fedeli sono uniti per mezzo della carità come
"membri
di un unico corpo che è la Chiesa". Ora, un membro viene aiutato
da un altro. Dunque un uomo può essere aiutato dai meriti di
un altro. Quindi possono loro servire per soddisfare i debiti con
la divina giustizia, oppure a qualcosa del genere, che però non
muta il loro stato.
RISPONDO: I nostri atti possono giovare a due scopi: primo, a
raggiungere un determinato stato, come quando uno con le opere
meritorie acquista la beatitudine; secondo ad acquistare qualcosa
di conseguente a uno stato determinato, come quando uno merita
un premio accidentale o la remissione di una pena. In ambedue
i casi i nostri atti possono giovare in due modi: primo, mediante
il merito; secondo, mediante la preghiera. E c'è una differenza
tra i due, perché il merito si fonda sulla giustizia; nella preghiera
invece uno impetra dalla sola liberalità di chi ascolta la preghiera.
Si deve perciò concludere che le opere di uno mai possono
servire a far raggiungere a un altro un determinato stato mediante
il merito, non è possibile cioè che le buone opere fatte da me
meritino la vita eterna per un altro. Poiché lo stato di gloria è elargito
secondo la misura, ossia nella misura di chi lo riceve, ossia nella
misura che n'è degno: d'altra parte ciascuno viene disposto dal
proprio agire, e non da quello altrui. - Invece uno può giovare ad
altri mediante la preghiera anche per il conseguimento dello stato
di salvezza fino a che sono in questa vita: uno, p. es., può
ottenere a un altro la prima grazia. Siccome, infatti, l'efficacia
impetrativa della preghiera dipende dalla liberalità divina, è chiaro
che questa si può estendere a tutte quelle cose che sono soggette
ordinatamente alla potenza divina.
Quando invece si tratta di qualche cosa di accessorio ad un
determinato stato; l'intervento di un fedele per un altro può
valere non solo mediante la preghiera, ma anche mediante il merito.
Ciò può avvenire in due maniere. Primo, in virtù di una reciproca
comunicazione di opere meritorie nella loro radice, che è la carità,
mediante la quale tutti quelli che ne partecipano, ne riportano
un reciproco vantaggio, sempre però in proporzione allo stato di ciascuno;
perché anche in cielo ognuno godrà delle buone opere
dell'altro. Ed è per questo che tra gli articoli di fede c'è "la
comunione dei Santi". - Secondo, in virtù dell'intenzione di chi agisce,
quando questi compie qualche cosa per giovare ad altri. Ecco
perché dette opere appartengono per così dire a coloro per i quali
vengono fatte, come se fossero regalate da chi le compie.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. La mietitura di cui si parla
è la vita eterna, come si ricava da S. Giovanni: "E chi miete
raccoglie il frutto per la vita eterna". La vita eterna però si concede
a ciascuno soltanto per le opere proprie; perché sebbene
uno impetri ad un altro la vita eterna, ciò non può accadere se
non mediante le opere personali di ciascuno; in quanto le preghiere
gli ottengono la grazia per meritare la vita eterna.
2. L'opera fatta per uno diventa proprietà di lui; così come
l'opera di chi è tutt'uno con me, è in qualche modo mia. Perciò
non è contro la giustizia divina se uno percepisce il frutto delle
opere fatte da un altro, che è a lui unito nella carità, ovvero dalle
opere compiute apposta per lui. Infatti anche la giustizia umana
ammette che uno soddisfaccia per un altro.
3. La lode non si dà a una persona che in riferimento ai suoi
atti: ecco perché Aristotele scrive che la lode è relativa. E siccome
nessuno è bene o male disposto in riferimento a qualche cosa per
l'opera di un altro, nessuno può essere lodato per l'opera di un
altro, se non indirettamente in quanto ne è la causa o con il
consiglio, o con l'aiuto, o in qualsiasi altro modo. Ma per il merito
può giovare non solo influendo sulla disposizione di chi l'acquista,
ma anche procurando qualcosa di accessorio alla disposizione o
allo stato di ciascuno, come è chiaro da quanto sopra è esposto.
4. Togliere a uno quello che gli spetta è certo contrario alla
giustizia; ma dare a uno ciò che non gli spetta non è contro, ma
sopra la giustizia: è infatti proprio della liberalità. Questo perché
dai mali altrui uno non può subire un danno, senza che gli sia
tolto qualcosa che gli spetta. Perciò quanto a convenienza la
punizione per i peccati altrui non è paragonabile alla possibilità
di trarre giovamento dai beni altrui.
ARTICOLO
2
Se i morti possano essere aiutati dai vivi
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 1, qc. 2)
SEMBRA che i morti non possano essere aiutati dai vivi. Infatti:
1. Dice l'Apostolo che
"tutti dobbiamo comparire davanti al
tribunale di Cristo per ricevere ciò che ci spetta secondo quel che
ciascuno ha operato in bene o in male nel corpo". Dunque dopo
la morte quando uno è privo del corpo, non potrà avere nessun
vantaggio dalle opere altrui.
2. Lo stesso ci viene suggerito da quanto si legge
nell'Apocalisse: "Beati i morti che muoiono nel Signore, perché le loro opere
li accompagnano".
3. Solo chi è tuttora in
stato di viatore può progredire nel
bene; ma gli uomini dopo la morte non si trovano più in tale
stato; poiché vanno applicate ad essi le parole di Giobbe: "(Il Signore) ha sbarrato il mio sentiero,
sì che non posso passare".
Dunque i morti non possono usufruire dei suffragi altrui.
4. Perché uno possa essere aiutato da un altro, bisogna che
vi sia una comunicazione di vita reciproca. Ma, a detta del Filosofo, non c'è nessuna comunicazione dei vivi con i morti. Quindi
i suffragi dei vivi non giovano ai morti.
IN CONTRARIO:
1. Nel Libro dei Maccabei si legge: "Il pensiero
di pregare perché i morti siano liberati dai loro peccati è santo
e salutare". Sarebbe invece inutile se loro i suffragi non
giovassero. Dunque i suffragi dei vivi giovano ai morti.
2. Dice S. Agostino:
"È grande l'autorità della Chiesa
universale che vanta la consuetudine di raccomandare le anime dei morti
nelle preghiere fatte a Dio dal sacerdote all'altare del Signore".
Tale consuetudine risale agli Apostoli, come afferma il Damasceno
in un sermone intorno ai suffragi dei morti: "Consapevoli dei
divini misteri i discepoli e i santi Apostoli del Salvatore,
stabilirono che, durante adorabili e vivificanti misteri, si facesse memoria di coloro che piamente si addormentarono nel
Signore". Questo
è chiaro anche da quanto si legge in Dionigi, che non solo ricorda
il rito col quale nella Chiesa primitiva si pregava per i morti, ma
asserisce che i suffragi dei vivi giovano ai morti. Quindi tale
verità bisogna crederla senza alcun dubbio.
RISPONDO: Ciò che unisce i membri della Chiesa è la carità
che si estende non solo ai vivi ma anche ai morti che muoiono
nella carità, la quale, come dice S. Paolo, non finisce con la vita
del corpo: "La carità non verrà mai meno". Così pure i morti
vivono nella memoria dei vivi: e quindi l'intenzione di questi
ultimi può indirizzarsi a beneficio di quelli. Tali suffragi in due
modi possono giovare ai morti, cioè come ai vivi: per l'unione
nella carità, e per l'intenzione ad essi diretta.
Non bisogna credere però che i suffragi dei vivi valgano a
mutare lo stato di dannazione in quello di felicità, o viceversa. Essi
valgono solo per ottenere una diminuzione della pena o qualcosa
del genere, senza che lo stato dei trapassati venga mutato.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Mentre l'uomo è tuttora in
vita merita che i suffragi gli siano validi dopo la sua morte. Quindi
dipende sempre da quel che ha fatto in vita, se questi gli giovano.
Oppure l'espressione paolina, seguendo il Damasceno, va
riferita alla retribuzione di gloria o di pena eterna nel giudizio finale,
in cui ciascuno sarà retribuito solo in rapporto a ciò che egli operò
mentre era nel corpo. Nel frattempo però i defunti possono essere
aiutati dai suffragi dei vivi.
2. Il testo si riferisce espressamente a ciò che segue l'eterna
retribuzione, come è chiaro dalla premessa: "Beati i morti, ecc.".
Oppure si può spiegare nel senso che le opere fatte per loro
sono in qualche modo opere loro, come abbiamo detto nell'articolo
precedente.
3. Le anime, sebbene, dopo la morte non siano in via in senso
proprio, possono esserlo però in qualche modo, in quanto cioè sono
trattenute dal ricevere l'ultima retribuzione. Perciò, in senso
assoluto, la loro via è "sbarrata", perché non possono più passare
da uno stato all'altro per mezzo delle opere. Ma non è "sbarrata"
nel senso che non possano ricevere aiuti; perché non sono tuttora
giunte alla felicità eterna e quindi si trovano in stato di via.
4. Tra i vivi e i morti non ci possono essere comunicazioni nella
vita civile, di cui parla Aristotele, perché questi ormai ne sono
fuori. Ma ci possono essere relazioni spirituali per mezzo
dell'amore di Dio, "presso il quale vivono le anime dei morti".
ARTICOLO
3
Se ai morti giovino i suffragi fatti dai peccatori
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 1, qc. 3)
SEMBRA che ai morti non giovino i suffragi fatti dai peccatori.
Infatti:
1. Nel Vangelo si legge:
"Dio non ascolta i peccatori". Ma se
le preghiere fatte da loro giovassero a quelli per i quali sono
formulate, essi sarebbero esauditi da Dio. Dunque i suffragi che essi
fanno non giovano ai morti.
2. Dice S. Gregorio che
"quando si interpone a pregare uno che
non gode il favore di chi si prega, se ne provoca lo sdegno e la vendetta". Ora, qualsiasi peccatore dispiace a Dio. Perciò i
suffragi da lui fatti non inducono il Signore alla misericordia. Quindi
tali suffragi non giovano.
3. Un'opera buona reca più utilità a chi la fa che a qualunque
altro. Ma il peccatore con le sue opere non può meritare in alcun
modo per sé. Molto meno dunque può meritare per altri.
4. Ogni opera meritoria deve essere vivificata, ossia
"informata
dalla carità". Ma le opere del peccatore sono morte. Dunque non
possono giovare ai morti, ai quali sono destinate.
IN CONTRARIO:
1. Nessuno può sapere con certezza assoluta se
un altro è in stato di grazia o di colpa. Se quindi giovassero solo
i suffragi di quelli che sono in grazia, uno non potrebbe sapere
a chi rivolgersi per i suffragi da fare per i propri defunti. E così
molti si asterrebbero dal procurare i suffragi.
2. Dice inoltre S. Agostino che un morto riceve dai suffragi
tanto giovamento quanto meritò per riceverlo in vita; quindi il
valore dei suffragi è (solo) proporzionato dalle condizioni di colui
cui sono diretti. Perciò non ha importanza che siano fatti dai
buoni o dai peccatori.
RISPONDO: Nei suffragi fatti da coloro che non sono in grazia
si possono considerare due cose. Primo, l'opera compiuta: p. es.,
il sacrificio dell'Altare. Ebbene questa giova come suffragio dei
defunti anche se compiuta da peccatori, perché i nostri sacramenti
hanno efficacia per se stessi a prescindere dall'opera di chi li
amministra.
Secondo, l'opera quale atto dell'operante. E allora bisogna
distinguere. Perché l'opera del peccatore che fa i suffragi,
considerata in primo luogo come sua, non può essere affatto meritoria
né per sé né per altri. - Ma il peccatore che fa i suffragi può essere
considerato quale rappresentante di tutta la Chiesa, come il
sacerdote che compie le esequie per i morti. Ora, siccome l'azione
appartiene a colui in nome del quale vien fatta, come dice Dionigi,
è chiaro che i suffragi di detto sacerdote, anche se peccatore,
giovano ai defunti. - L'opera può essere di un altro, quando chi la
compie agisce come suo strumento. In tal caso l'azione si
attribuisce, più che allo strumento, all'agente principale. Perciò anche
se chi funge da strumento non è in stato di poter meritare, l'azione
può nondimeno essere meritoria a motivo dell'agente principale:
come se un servo, trovandosi in peccato, fa una qualsiasi opera
di misericordia per ordine del padrone che vive in grazia di Dio.
Perciò se qualcuno, morendo in stato di grazia, o chi per lui nelle
stesse disposizioni, ordina che gli vengano fatti dei suffragi, questi
valgono per il defunto, anche se chi li fa si trova in peccato.
Tuttavia essi varrebbero di più, se chi li compie fosse in grazia di
Dio: perché allora quelle opere sarebbero doppiamente meritorie.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. La preghiera fatta dal
peccatore in certi casi non è del peccatore, ma di un altro. Perciò
da questo lato è degna di essere esaudita dal Signore.
Talvolta poi anche i peccatori sono ascoltati da Dio, cioè quando
chiedono quel che a lui è gradito. Il Signore infatti dispensa il
bene non solo ai giusti, ma anche ai peccatori, come è detto nel
Vangelo, non per i loro meriti, ma per la sua clemenza. Perciò
la Glossa, a commento delle parole di S. Giovanni: "Dio non
ascolta i peccatori", dice che il cieco le pronunciò come ancora "infangato", cioè come uno che non ci vedeva perfettamente.
2. La preghiera del peccatore, pur non essendo accetta a Dio
per l'orante che dispiace, può esserlo a motivo degli altri che
quegli rappresenta, o di cui esegue l'ordine.
3. Se il peccatore che fa i suffragi non ne riporta nessun
beneficio, lo deve alla propria indisposizione. Quelli però possono
giovare ad altri, che non sono indisposti.
4. Sebbene l'opera del peccatore non sia viva in quanto
appartiene a lui, tuttavia lo può essere in quanto è di un altro, come
è stato già spiegato.
Siccome poi le ragioni addotte in contrario sembrano concludere
che è indifferente procurare i suffragi per mezzo dei buoni o dei
cattivi, bisogna rispondere anche a queste.
5. È vero che non possiamo sapere con certezza se esso è in
stato di grazia, ma è possibile congetturarlo da ciò che di lui appare all'esterno, perché "l'albero si conosce dai suoi frutti", come
dice il Vangelo.
6. Perché i suffragi valgano per un altro, si richiede da parte
sua la capacità recettiva che egli acquistò in vita per mezzo delle
proprie opere buone. In questo senso parla S. Agostino. Tuttavia
si richiede anche, nell'opera destinata al suffragio, una certa
qualità. E questa non dipende da colui che deve usufruirne, bensì
da colui che la compie o che ordina di compierla.
ARTICOLO 4
Se giovino anche ai vivi i suffragi che essi fanno per i morti
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 1, qc. 4)
SEMBRA che non giovino anche ai vivi i suffragi che essi fanno
per i morti. Infatti:
1. Chi secondo l'umana giustizia paga il debito di un altro,
non si libera dal proprio. Dunque chi facendo i suffragi paga il
debito di un altro, non soddisfa al debito proprio.
2. Ciascuno deve fare ciò che fa nel modo più perfetto possibile.
Ora, è meglio giovare a due che a uno solo. Se dunque è vero che
uno pagando il debito di un altro mediante i suffragi, si libera
anche dal proprio, nessuno deve mai soddisfare solo per se
medesimo, ma sempre per un altro.
3. Se la soddisfazione di uno per un altro valesse per sé come
per quell'altro, per lo stesso motivo avrebbe valore anche per
un terzo, per un quarto, e così via. In tal modo con un'unica
soddisfazione un solo fedele potrebbe bastare per tutti. Il che
è assurdo.
IN CONTRARIO:
1. Sta scritto nei Salmi: "La mia preghiera
ritornerà nel mio seno". Quindi gli stessi suffragi fatti per altri
giovano a chi li compie.
2. Il Damasceno insegna:
"Come chi vuole ungere un malato
con l'olio santo, necessariamente egli per primo partecipa
l'unzione, prima di ungere l'infermo; così chiunque s'impegna per la
salute del prossimo giova prima a se stesso che agli altri". Lo
stesso vale nel caso nostro.
RISPONDO: Il suffragio fatto per altri può essere considerato
sotto due aspetti. Primo, come soddisfazione di una pena a modo
di compenso. E sotto tale aspetto esso appartiene a colui per il
quale viene offerto e lo libera dal debito di quella pena, mentre
non soddisfa il debito di colui che compie i suffragi. Questo perché
in questo caso va salvata la compensazione di stretta giustizia, che esige l'eguaglianza. Ora, un'opera satisfattoria può bastare
per un reato, ed essere insufficiente per due; è chiaro infatti che
il reato di due peccati richiede maggiore soddisfazione di uno
solo.
Secondo, il suffragio
può essere considerato come opera
meritoria della vita eterna, in quanto deriva dalla carità. E sotto
quest'aspetto l'opera soddisfattoria non solo giova a colui al quale
è destinata ma molto di più a chi la compie.
Sono risolte
così anche le difficoltà. Le prime infatti
consideravano i suffragi solo come opere satisfattorie; mentre le altre
li considerano come opere meritorie.
ARTICOLO 5
Se i suffragi giovino ai dannati dell'inferno
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 2, qc. 1)
SEMBRA che i suffragi giovino ai dannati dell'inferno. Infatti:
1. Si legge nel Libro dei Maccabei che
"sotto le vesti degli uccisi
furono trovati degli oggetti idolatrici, proibiti dalla legge
giudaica"; e tuttavia si aggiunge che "Giuda mandò a Gerusalemme
dodicimila dramme d'argento come offerta per i loro peccati".
Ora, è chiaro che quelli peccando gravemente contro la legge,
morirono in peccato mortale e che quindi andarono all'inferno.
Perciò i suffragi giovano anche ai dannati dell'inferno.
2. Si legge in S. Agostino che
"i suffragi per quelli che sono validi,
ottengono, o la remissione completa della pena, oppure fanno sì
che la condanna sia più sopportabile". Ma solo quelli che sono
all'inferno possono dirsi condannati. Quindi anche ai dannati
dell'inferno giovano i suffragi.
3.
"Se già in questa vita", scrive Dionigi,
"hanno valore le
preghiere di giusti quanto più ne avranno dopo la morte per quelli
che ne sono degni". Dalle quali parole si può concludere che i
suffragi valgono più per i morti che per i vivi. Ma ai vivi giovano
anche se in peccato mortale. Difatti la Chiesa prega sempre per
la conversione dei peccatori, perché si convertano. Dunque
giovano anche ai morti che sono in peccato mortale.
4. Si legge nelle Vite dei Padri, come riferisce anche S. Giovanni
Damasceno, che S. Macario, lungo la strada, trovò un teschio e
pregando domandava di chi fosse. Il teschio rispose che era di
un sacerdote pagano condannato all'inferno. Tuttavia confessò
che tanto lui che gli altri dannati traevano giovamento dalla
preghiera di S. Macario. Quindi le preghiere della Chiesa giovano
anche ai dannati.
5. Lo stesso Damasceno racconta che S. Gregorio, pregando per
l'imperatore Traiano sentì che una voce celeste gli diceva: "Esaudisco
la tua preghiera, e perdono a Traiano". Di questo fatto,
dice il Damasceno, "è testimone l'oriente e l'occidente". Ma
Traiano era certo nell'inferno "avendo fatto uccidere crudelmente molti
martiri", come afferma lo stesso Damasceno. Dunque i suffragi
della Chiesa valgono anche per i dannati dell'inferno.
IN CONTRARIO:
1. Dionigi afferma: "Il sommo sacerdote non prega
per gli immondi, perché altrimenti sovvertirebbe l'ordine divino".
E il suo commentatore aggiunge, che "egli non implora la
remissione per i peccatori: perché non sarebbe esaudito".
2.
"Per lo stesso motivo", dice S. Gregorio,
"non si pregherà
più allora", cioè dopo il Giudizio, "per gli uomini condannati al
fuoco eterno, come non si prega, adesso per il diavolo e i suoi
angeli condannati all'eterno supplizio. Per lo stesso motivo i santi
non pregano ora per i defunti infedeli o empi, perché non vogliono
perdere il merito della loro preghiera davanti al divin giudice, per
quelli che già sanno condannati all'eterno supplizio". Perciò i
suffragi non valgono per i dannati dell'inferno.
3. S. Agostino afferma:
"A coloro che partono da questo mondo
senza la fede operante per la carità, e senza i sacramenti della
fede, sono inutili i servizi religiosi fatti dai loro parenti". Ma
i dannati si trovano tutti in queste condizioni. Dunque i suffragi
a loro non giovano.
RISPONDO: Intorno a questo argomento ci furono due opinioni.
Alcuni applicavano al caso due distinzioni. La prima in rapporto
al tempo: dicendo che, dopo il giudizio finale, nessun dannato
sarà aiutato dai suffragi della Chiesa; ma prima non si esclude
che alcuni ne possano usufruire. - La seconda distinzione si
riferisce alle persone che sono all'inferno. Ce ne sarebbero di quelle
pessime, morte senza fede e senza sacramenti, per le quali i
suffragi non giovano, non avendo fatto parte della Chiesa né "per merito", né
"per numero". Invece ce ne sarebbero altre meno
cattive, che avendo appartenuto numericamente alla Chiesa,
avendo la fede, e avendo frequentato i sacramenti, hanno anche fatto
qualche opera buona. A questi, dicono, i suffragi della Chiesa,
dovrebbero giovare.
Ma c'era un dubbio che veniva a metterli in imbarazzo, perché
da ciò sembrava ne dovesse seguire che, essendo la pena
dell'inferno infinita in durata e finita in intensità, si potesse arrivare a
togliere completamente la pena col moltiplicarsi dei suffragi,
cadendo così nell'errore di Origene. Perciò cercarono in diversi
modi di sfuggire a questo inconveniente.
Il Prepositino disse che i suffragi per i dannati si possono
moltiplicare fino a togliere completamente la pena, non in senso
assoluto come pensava Origene, ma solo per un dato tempo, cioè
fino al giorno del giudizio, quando le anime, rivestite di nuovo
dei loro corpi, definitivamente e senza speranza di perdono
saranno condannate alle pene eterne.
Ma codesta opinione sembra ripugnare alla divina provvidenza,
che non ammette alcun disordine nelle cose. Ora, la colpa non
può rientrare nell'ordine che mediante la pena. Quindi non si può
togliere la pena, senza che prima sia stata espiata la colpa.
E siccome nei dannati la colpa perdura di continuo, non può essere
interrotta neppure la loro pena.
Perciò i discepoli di Gilberto Porretano trovarono un'altra
scappatoia, coll'affermare che la diminuzione delle pene attraverso
i suffragi avviene come nella divisione della linea, la quale pur
essendo infinita, si può tuttavia dividere all'infinito senza mai
esaurirla, se si sottrae successivamente non la stessa quantità, ma
nella stessa proporzione; come quando si toglie prima la quarta
parte di tutta la linea, poi la quarta parte della quarta parte, e
quindi la quarta di questa quarta e così via fino all'infinito. E
così essi affermano che con il primo suffragio si diminuisce una
certa quantità di tutta la pena, poi una quantità proporzionale di
quella che rimane.
Ma tale spiegazione presenta molte incongruenze. Primo, perché
la divisione all'infinito, che va bene per la quantità materiale,
non sembra che si possa applicare alla quantità spirituale. - Secondo,
non si sa perché il secondo suffragio, pur avendo lo stesso
valore del primo, tolga solo una pena minore. - Terzo, perché la
pena non può essere attenuata, senza che si attenui la colpa: e
non si può togliere quella, se non togliendo questa. - Quarto,
perché nella suddivisione di una linea si arriva a una quantità
minima che non è più sensibile: poiché il corpo sensibile non si
può dividere all'indefinito. E così seguirebbe che molti suffragi
diminuirebbero la pena fino a renderla non più sensibile, e quindi
non sarebbe più una pena.
Perciò altri escogitarono un'altra soluzione. Guglielmo d'Auxerre
infatti disse che i suffragi gioverebbero ai dannati non perché
diminuiscono o interrompono la pena, ma solo perché darebbero
sollievo al dannato; come una bella spruzzata d'acqua fresca dà
refrigerio a chi porta un grave peso, senza peraltro diminuirglielo.
Ma neppure questa soluzione regge. Perché, come dice S. Gregorio,
ciascuno è più o meno molestato dal fuoco eterno in proporzione
alla propria colpa. Da ciò ne deriva che per lo stesso
fuoco uno soffra di più e un altro meno. Perciò siccome la colpa
del dannato non cambia, neppure la pena può essere mitigata.
Codesta opinione, per di più è presuntuosa, perché contraria alle
affermazioni dei Santi Padri; è inconsistente, perché non si
appoggia su nessuna autorità; ed è irragionevole. Sia perché i
dannati sono fuori del vincolo della carità, mediante la quale i defunti
partecipano alle opere dei vivi. - Sia perché essi sono giunti al
termine dello stato di viatori, ed hanno ricevuto la retribuzione
finale per quello che hanno meritato, come i santi che sono nella
patria celeste. Il fatto che manchi ancora qualcosa alla gloria
o alla pena del corpo, non li pone nello stato di via; perché tanto
la gloria dei Santi come le pene dei dannati sono essenzialmente
e radicalmente nell'anima. Perciò né può essere mitigata la pena
dei dannati, né aumentare la gloria dei Santi riguardo al premio
essenziale.
Tuttavia la soluzione proposta da alcuni, secondo i quali i
suffragi giovano ai dannati, in un certo senso si potrebbe anche
accettare: se si dicesse che i suffragi non mitigano né interrompono
la pena, ma soltanto che risparmiano ai dannati un'altra fonte di
sofferenze, che potrebbe loro derivare dal vedersi così disprezzati
dai vivi, qualora nessuno si ricordasse di loro: tale sofferenza
viene loro risparmiata dai suffragi fatti per essi.
Anche questo però non può essere ammesso secondo la legge
comune. Perché specialmente per i dannati è vero quanto afferma
S. Agostino: "Le anime dei defunti si trovano in un luogo dove
non vedono ciò che accade tra i mortali". Perciò essi non sanno
quando si offrono per loro dei suffragi: a meno che, in via
eccezionale, ad alcuni Dio non conceda questo sollievo. Ma la cosa è
molto dubbia.
Perciò è più sicuro affermare in assoluto che i suffragi non
giovano ai dannati e che la Chiesa non intende pregare per loro, come
è chiaro dai testi sopra ricordati.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Dagli oggetti idolatrici trovati
addosso ai morti non si può senz'altro concludere che quei soldati
li portassero per motivi superstiziosi: li avevano forse presi come
vincitori, e per diritto di guerra se n'erano impossessati. Tuttavia
avevano fatto un peccato veniale di avarizia. Essi perciò non
erano stati condannati all'inferno. E quindi i suffragi potevano
loro giovare.
Oppure, secondo altri interpreti, si può pensare che di fronte
al pericolo, si siano pentiti del loro peccato: ossia, secondo l'espressione del Salmista,
"mentre Dio li condannava a morire, si
rivolgevano a lui". Ciò può ritenersi probabile, e rende più logica
l'oblazione fatta per loro.
2. La parola dannazione è presa qui in senso lato per una
punizione qualunque. Quindi può includere anche la pena del
purgatorio che, attraverso i suffragi può essere condonata in tutto o
in parte.
3. I suffragi più che per i vivi sono accettati per i morti, i quali
ne hanno più bisogno, non potendo, come i vivi, provvedere a se
stessi. Però d'altra parte i vivi si trovano in condizione più
vantaggiosa, perché possono riacquistare lo stato di grazia perduto
col peccato mortale, mentre ciò non è possibile ai morti. Perciò
i motivi per cui si prega per i morti sono diversi da quelli per cui
si prega per i vivi.
4. Quell'aiuto non consisteva in una diminuzione di pena; ma,
come dice il racconto, soltanto nel fatto che, per mezzo
dell'orazione di S. Macario, quei dannati potevano vedersi reciprocamente,
e per questo provavano una certa gioia, non vera ma immaginaria,
mentre si compiva questo loro desiderio. In questo senso diciamo
che i demoni godono quando riescono a indurre gli uomini al
peccato, quantunque per questo la loro pena non diminuisca affatto;
come non diminuisce la gioia degli angeli quando si dice che essi
commiserano i nostri mali.
5. Probabilmente il fatto di Traiano si può spiegare nel senso
che egli, per le preghiere di S. Gregorio, fu richiamato in vita e
quindi ottenne la remissione dei peccati e la grazia. Di
conseguenza fu liberato dalla pena; come si riscontra in tutti quelli che
furono risuscitati da morte miracolosamente, molti dei quali erano
idolatri e quindi dannati. Di tutti costoro si deve dire che non
erano condannati all'inferno definitivamente, ma secondo quanto
esigeva l'attuale giustizia in considerazione dei loro meriti. Ma
secondo un piano provvidenziale più alto, che prevedeva la loro
resurrezione, erano predestinati a una sorte diversa.
Oppure, dicono alcuni, si deve ritenere che l'anima di Traiano
non fu liberata del tutto dalla pena eterna, ma solo per un certo
tempo cioè fino al giorno del giudizio. Non bisogna però credere
che i suffragi producano tale effetto; perché, oltre le cose che
avvengono per legge generale ve ne sono altre che sono concesse
soltanto ad alcuni in via eccezionale: ossia, come dice S. Agostino, "altri sono i limiti delle forze naturali, altri i prodigi della potenza
divina".
ARTICOLO
6
Se i suffragi giovino alle anime del purgatorio
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 2, qc. 2)
SEMBRA che i suffragi non giovino alle anime del purgatorio.
Infatti:
1. Il purgatorio fa parte dell'inferno, ma nell'inferno
"non vi
è alcuna redenzione". E nei Salmi si legge: "Chi spererà in te
nell'inferno?". Quindi i suffragi non giovano a chi è nel purgatorio.
2. La pena del purgatorio è una pena finita. Se quindi viene
condonata con i suffragi, moltiplicandoli si potrà arrivare al punto
di cancellarla completamente. E in tal caso il peccato rimarrà
completamente impunito. Ma questo è incompatibile con la
giustizia divina.
3. Le anime sono trattenute in purgatorio perché purificate
possano giungere monde al regno dei cieli. Ma nulla si può
purificare senza un'azione che tocchi il soggetto. Quindi i suffragi dei
vivi non diminuiscono la pena del purgatorio.
4. Se i suffragi per le anime purganti valessero, varrebbero
soprattutto per quelli che li ordinarono prima di morire. Ma
talvolta questi non valgono niente. Come nel caso di chi morendo
ordina per sé tanti suffragi, che se fossero subito eseguiti,
basterebbero a condonargli tutta la pena; se capita però che essi
vengano rimandati fino a che egli non ha scontato tutta la pena, quei
suffragi non gli contano niente; perché non possono contargli
prima che vengano fatti; e se gli vengono fatti dopo, non ne ha
più bisogno, perché ha già scontato la pena. Quindi i suffragi per
le anime del purgatorio non valgono.
IN CONTRARIO:
1. S. Agostino afferma che i suffragi giovano
a coloro che non sono né molto buoni, né molto cattivi. Ma tali
sono appunto le anime del purgatorio. Dunque...
2. Dionigi scrive che
"il sacerdote di Dio intende pregare per
quei defunti che pur avendo vissuto santamente, contrassero delle
macchie per umana fragilità". Ora in purgatorio ci sono proprio
codeste anime. Quindi...
RISPONDO: La pena del purgatorio supplisce quella
soddisfazione che non fu completata mentre l'anima era nel corpo. Perciò poiché è chiaro da quanto si è detto che le opere di uno possono
valere a soddisfare per altri, sia vivi che morti, non c'è dubbio che
i suffragi fatti dai vivi giovano alle anime del purgatorio.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Quel testo si riferisce all'inferno
dei reprobi, dove "non v'è redenzione" per quelli che vi
sono dannati per sempre.
Oppure si può rispondere col Damasceno, che questo e altri
testi consimili vanno riferiti solo a ciò che esigono i meriti dei
dannati. Mentre la divina misericordia, che supera i meriti degli
uomini, può talvolta disporre diversamente. "Dio muta la sua
sentenza", dice S. Gregorio, "ma non le sue disposizioni".
S. Giovanni Damasceno adduce l'esempio dei Niniviti, di Acab e di
Ezechia, nei quali casi appare chiaramente che la sentenza divina
comminata contro di essi fu poi revocata per divina misericordia.
2. Non c'è alcun inconveniente nel fatto che la pena delle anime
purganti venga completamente annullata dal moltiplicarsi di
suffragi. Da ciò non segue che i peccati restino impuniti, perché la
pena dovuta è accettata ed espiata da un altro sotto forma di
soddisfazione.
3. La purificazione dell'anima nel purgatorio consiste
nell'espiazione del reato che impedisce il conseguimento della gloria. Ma
poiché la pena che uno subisce, come abbiamo visto, può espiare
il reato di un altro, niente impedisce che uno venga purificato
dalla soddisfazione offerta da un altro.
4. Il valore dei suffragi deriva da due cose: dall'opera operante
e dall'opera operata. E intendo per opera operata non solo i
sacramenti della Chiesa, ma anche l'effetto derivante dall'opera, come,
per portare un esempio, dall'elemosina elargita ai poveri, ne
seguono e il sollievo per loro e le preghiere che i medesimi elevano
a Dio per il defunto. - Così pure l'opera operante può essere
considerata in relazione all'agente principale oppure in relazione a chi
la esegue.
Dico quindi che quando un moribondo si procura i suffragi
degli altri, egli ne riceve già il premio, anche prima che vengano
fatti, relativamente all'efficacia dei suffragi derivante dall'opera
operante dell'agente principale. Ma non ne riceve quel frutto che
solo deriva dall'opera operata, o dall'opera operante di chi deve
eseguirla, prima che i suffragi vengano fatti. Se poi avviene che
uno venga purificato dalla pena prima dei suffragi, egli sarà
defraudato del frutto dei medesimi, per colpa di chi doveva fare i
suffragi. Infatti non si può escludere che nelle cose temporali, e tale
è pure la pena del purgatorio, uno possa essere defraudato per
colpa di un altro: soltanto della retribuzione eterna nessuno può
essere defraudato, se non per colpa propria.
ARTICOLO
7
Se i suffragi valgano per i bambini del limbo
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 2, qc. 3)
SEMBRA che i suffragi possano giovare ai bambini del limbo.
Infatti:
1. I bambini sono nel limbo soltanto per il peccato commesso
da altri. Dunque è giustissimo che vengano pure aiutati dai
suffragi altrui.
2. Scrive S. Agostino che i suffragi della Chiesa
"servono di
propiziazione per quelli che non sono del tutto cattivi". Ma tali
sono appunto quei bambini, "i quali sono condannati a una pena
minima". Quindi valgono per loro i suffragi della Chiesa.
IN CONTRARIO: S. Agostino afferma che i
suffragi non giovano
a coloro "che sono morti senza la fede operante nella carità".
Perciò per essi i suffragi sono inutili.
RISPONDO: I bambini non battezzati si trovano nel limbo perché
sono privi dello stato di grazia. Ora, le opere dei vivi non potendo
cambiare lo stato dei trapassati, soprattutto quando si tratta del
merito essenziale di premio o di pena, è chiaro che i suffragi dei
vivi non possono giovare ai bambini del limbo.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Il peccato originale non crea
difficoltà perché uno possa essere aiutato da un altro; ma le anime
dei bambini del limbo si trovano nelle condizioni di chi non può
ricevere aiuto alcuno, perché manca loro lo stato di grazia, che
non si può più acquistare dopo la morte.
2. S. Agostino parla di
"coloro che non sono del tutto cattivi",
però battezzati, come è chiaro dal contesto: "Quando si offre il
sacrificio dell'Altare, o le elemosine per tutti coloro che sono
battezzati, ecc.".
ARTICOLO
8
Se i suffragi giovino in qualche modo ai beati del cielo
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 2, qc. 4)
SEMBRA che i suffragi giovino in qualche modo ai santi del
cielo. Infatti:
1. Nel messale si legge:
"Come, o Signore", il sacramento dell'Altare "giova alla gloria dei santi, giovi anche a nostra medicina". E siccome il sacrificio dell'Altare tiene il primo posto tra
i suffragi, è chiaro che questi giovano ai beati del cielo.
2.
"I sacramenti producono gli effetti da essi
raffigurati". Ora,
la terza parte dell'ostia che si lascia cadere nel calice rappresenta
i beati del paradiso. Dunque i suffragi giovano anche a loro.
3. I santi in cielo godono anche dell'altrui bene, oltre che del
proprio; infatti nel Vangelo si legge che "c'è gioia al cospetto degli
angeli di Dio per un solo peccatore che si converta". Perciò la
gioia dei beati comprensori aumenta per le opere buone dei vivi.
Quindi giovano ai beati anche i nostri suffragi.
4. Nel riferire le parole di S. Giovanni Crisostomo il Damasceno
dice: "Se i pagani bruciano insieme ai morti tutto quello che
loro apparteneva, tanto più a te che sei cristiano conviene far
accompagnare il defunto da ciò che è suo: non già per ridurre
tutto in cenere, ma per circondarlo di una gloria più grande.
Se si tratta di un peccatore, per soddisfare i peccati; se di un
giusto, per procurarne il premio". Quindi anche ai giusti giovano
i suffragi dei vivi.
IN CONTRARIO:
1. S. Agostino insegna: "Non è giusto che la
Chiesa preghi per un martire, alle cui preghiere ci dobbiamo
piuttosto raccomandare".
2. Si può aiutare chi si trova in necessità. Ma i beati del cielo
non abbisognano di nulla. Quindi non possono essere aiutati dai
suffragi della Chiesa.
RISPONDO: È proprietà essenziale del suffragio essere in qualche
modo un aiuto. Questo però disdice a chi non patisce difetto
alcuno: infatti si può aiutare solo chi manca di qualcosa. Perciò,
siccome i beati in cielo sono immuni da ogni indigenza, essendo "inebriati della ricchezza della casa del
Signore", non si addice
loro l'aiuto offerto dai suffragi.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Espressioni di questo genere
non significano che i Santi nella gloria ricevano un vantaggio dal
fatto che noi celebriamo le loro feste, ma piuttosto che giova a
noi celebrarne solennemente la gloria. Come dal fatto che noi
conosciamo o lodiamo Dio, e la sua gloria in certo qual modo
cresce in noi, Dio non ne ritrae alcun giovamento, ma siamo noi
a guadagnarci.
2. È vero che i sacramenti
"producono gli effetti che raffigurano",
ma non producono realmente ogni cosa significata; altrimenti,
dato che raffigurano anche Cristo, essi dovrebbero produrre
qualcosa anche in Cristo, il che è assurdo. Ma per virtù di Cristo, essi
producono ciò che il sacramento significa nell'anima di chi lo riceve.
Non ne segue dunque che i sacrifici offerti per i fedeli defunti
giovino ai santi, ma che per i meriti dei santi, ricordati o
raffigurati nel sacramento essi giovano a coloro per i quali sono offerti.
3. I beati in cielo, pur godendo di tutte le nostre opere buone,
non è detto che abbiano l'aumento formale della loro gioia, bensì
solo quello materiale col moltiplicarsi di dette opere buone. Infatti
ogni passione o sentimento aumenta formalmente solo in rapporto
al proprio oggetto. Ora, l'oggetto unico di tutte le gioie dei santi
è Dio stesso. E rispetto a Dio la gioia non può avere variazioni: perché altrimenti muterebbe il loro premio essenziale che è in
rapporto diretto con Dio. Quindi il moltiplicarsi dei beni, per i
quali essi godono in Dio, non aumenta la loro gioia in intensità,
ma solo in estensione. Non ne segue, dunque, che i santi hanno
un vantaggio dalle nostre buone opere.
4. Quel testo non va inteso nel senso, che l'aumento del premio
per mezzo dei suffragi fatti da altri viene concesso al santo
defunto, ma piuttosto a coloro che fanno quei suffragi.
Oppure si può dire che il premio viene accresciuto al santo
defunto per il merito da lui acquisito, quando ancor vivo dispose
che gli fossero fatti detti suffragi.
ARTICOLO
9
Se alle anime dei defunti giovino solamente, o in modo speciale,
le preghiere della Chiesa, il sacrificio dell'Altare e le elemosine
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 3, qc. 1)
SEMBRA che alle anime dei defunti non giovino solamente, o in
modo speciale, le preghiere della Chiesa, il sacrificio dell'Altare
e le elemosine. Infatti:
1. Una pena deve essere soddisfatta con una pena. Ma il
digiuno è più penoso dell'elemosina o della preghiera. Perciò il digiuno
deve giovare più delle opere suddette.
2. Alle tre cose suddette S. Gregorio (VII), come riferisce il
Decreto di Graziano, aggiunge il digiuno: "Le anime dei defunti
si liberano in quattro modi: con le oblazioni dei sacerdoti, con
le orazioni dei santi, con le elemosine delle persone care, oppure col
digiuno dei parenti". Dunque la riferita enumerazione di S. Agostino
appare incompleta.
3. Il battesimo è il sacramento più importante, soprattutto per
l'effetto che produce. Quindi il battesimo e gli altri sacramenti
dovrebbero giovare ai morti quanto, o più ancora, del sacramento
dell'Altare.
4. S. Paolo scrive:
"Se proprio i morti non risorgono, perché
alcuni si fanno battezzare per essi?". Quindi anche il battesimo
vale a suffragare i defunti.
5. Il sacrificio dell'Altare è unico in tutte le messe. Se perciò
non la messa propria, ma il sacrificio è un vero suffragio per i
defunti, deve valere ugualmente qualsiasi messa, sia della Beata
Vergine che dello Spirito Santo, o qualunque altra. Ma questo
è contrario alle disposizioni della Chiesa, che ha istituito una
messa speciale per i defunti.
6. Il Damasceno scrive che per i defunti si offrono
"candele
e olio", e altre cose simili. Dunque non solo il sacrificio dell'Altare,
ma anche altre offerte devono computarsi tra i suffragi per i defunti.
RISPONDO: I suffragi dei vivi giovano ai morti in quanto gli
uni e gli altri sono tra loro uniti per mezzo della carità, e in quanto
l'intenzione dei primi è indirizzata ai defunti. Perciò quelle opere
che cementano la carità o dirigono l'intenzione di uno verso l'altro
sono per loro natura più efficaci a suffragare i defunti. Ora, lo
strumento più efficace per la carità è il sacramento dell'Eucarestia;
perché è il sacramento dell'unità della Chiesa, in quanto contiene
colui nel quale tutta la Chiesa è unita e compaginata, cioè
Cristo. Perciò l'Eucarestia è come la fonte e il vincolo della carità.
Invece tra gli effetti principali della carità primeggia l'elemosina.
Ecco perché dal punto di vista della carità questi sono i suffragi
principali per i defunti: il sacrificio della Chiesa e l'elemosina.
Dal punto di vista poi della disponibilità dell'intenzione il
principale suffragio per i morti è la preghiera; perché la preghiera di
sua natura non solo dice rapporto con chi prega, come le altre
opere, ma si riferisce anche più direttamente alle persone per cui
si prega. Ecco perché queste tre cose sono ritenute come i suffragi
principali per i defunti; benché si debba credere che qualunque
altra opera buona fatta nella carità possa loro giovare.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. In chi soddisfa per un altro,
va considerato, più che la pena, l'elemento per cui la soddisfazione
di uno può passare ad altri e produrre tale effetto; sebbene la
pena di per sé sia più efficace a togliere il reato di chi soddisfa,
in quanto è una specie di medicina. È per questo che i tre mezzi
sopra enumerati sono più efficaci del digiuno.
2. Anche il digiuno può giovare ai defunti per la carità e per
l'intenzione di chi lo pratica per i morti. Tuttavia di per sé esso
non dice relazione alla carità o all'orientamento dell'intenzione,
che rimangono come elementi estranei al digiuno. Ecco perché
S. Agostino, a differenza di S. Gregorio, ha escluso il digiuno dai
suffragi per i morti.
3. Il battesimo è una rinascita spirituale. Quindi come la
nascita produce l'essere solo in chi viene generato, così il battesimo
per l'opera operata non ha efficacia se non in chi viene battezzato,
sebbene per l'opera dell'operante, sia del battezzato che di chi
battezza, possa giovare anche ad altri, come tutte le opere
meritorie. L'Eucarestia al contrario è il sacramento dell'unità della
Chiesa. Perciò essa per l'opera operata può trasmettere la propria
efficacia ad altri. Il che non si può dire degli altri sacramenti.
4. Il testo riferito viene spiegato in due modi dalla Glossa.
Primo: "Se i morti non risorgono, neppure Cristo è risorto. E perché
allora alcuni si battezzano per quelli", cioè per i peccati, "i quali
non sono rimessi se Cristo non è risorto?". Nel battesimo infatti
opera non solo la passione, ma anche la resurrezione di Cristo, che
è in qualche modo causa della nostra resurrezione spirituale.
Secondo, in questi termini:
"C'erano degli ignoranti che si
facevano battezzare per chi era morto senza battesimo, nella
speranza di poter giovare ad essi". In questo caso l'Apostolo
parlerebbe riferendosi al loro errore.
5. Nella celebrazione della messa non c'è solo il sacrificio, ma
anche la preghiera. Perciò la messa include due dei suffragi
elencati da S. Agostino : la preghiera e il sacrificio. Ora, sotto l'aspetto
di sacrificio, che è l'elemento principale di essa, la messa ha per
i defunti sempre lo stesso valore, qualunque sia il proprio della
solennità per cui viene celebrata. Quanto alle preghiere invece è
più efficace la messa con le preghiere speciali per i defunti.
Tuttavia, la mancanza di queste, può essere compensata dalla
maggiore devozione di chi dice o di chi fa dire la messa; oppure
dall'intercessione del santo, del quale nella messa si implora il
suffragio.
6. Le offerte di candele, o di olio, possono giovare al defunto
in quanto sono una specie di elemosina; essendo destinate al
culto della Chiesa o all'uso dei fedeli.
ARTICOLO
10
Se le indulgenze concesse dalla Chiesa possano giovare anche ai morti
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 3, qc. 2)
SEMBRA che le indulgenze concesse dalla Chiesa possano
giovare anche ai morti. Infatti:
1. La Chiesa ha la consuetudine di far predicare la crociata
perché uno possa acquistare le indulgenze per sé e per altre due
o tre anime, anzi talora persino per dieci altri, vivi o morti. Ora,
sarebbe un inganno, se queste non giovassero anche ai morti.
Quindi le indulgenze giovano anche ai morti.
2. Il merito della Chiesa intera è più efficace del merito di una
persona sola. Ma il merito personale può suffragare i defunti,
come nel caso dell'elemosina. Molto più dunque può farlo il merito
della Chiesa, su cui si basano le indulgenze.
3. Le indulgenze giovano a tutti quelli che sono sotto la
giurisdizione della Chiesa. Ma poiché le anime del purgatorio sono
sotto tale giurisdizione, altrimenti non potrebbero usufruire dei
suffragi della Chiesa, è chiaro che le indulgenze giovano ai defunti.
IN CONTRARIO:
1. Perché le indulgenze giovino, ci vuole un motivo
conveniente che ne giustifichi la concessione. Ora, tale motivo
non può sussistere da parte dei defunti, che non possono far nulla
a vantaggio della Chiesa, che è la causa principale della
concessione delle indulgenze. Quindi è impossibile che queste giovino
ai defunti.
2. Le indulgenze sono determinate secondo l'arbitrio di chi le
concede. Se quindi potessero giovare ai defunti, chi le concede
potrebbe liberare completamente dalla pena l'anima del defunto.
Ma questo è assurdo.
RISPONDO: L'indulgenza può giovare in due modi: in maniera
diretta o principale, e in maniera secondaria. Principalmente
dunque essa giova a colui che l'acquista, cioè a chi compie le opere
per cui viene data, p. es., il pellegrinaggio alla tomba di un santo.
Ebbene, in questo modo le indulgenze non possono giovare ai
morti, che sono incapaci di compiere le opere prescritte per
l'acquisto delle indulgenze.
In modo secondario e indirettamente queste possono giovare
a colui, per il quale uno compie le opere prescritte per l'acquisto
delle indulgenze. E questo può verificarsi o meno, secondo la
concessione dell'indulgenza. Se, p. es., l'indulgenza viene concessa
in questa forma: "Chiunque farà questa o quell'opera, acquisterà
tanta indulgenza", è chiaro che colui che compie l'opera prescritta
non può riversare su altri il frutto dell'indulgenza da lui acquisita;
perché non è in suo potere applicare i suffragi comuni della Chiesa
a un'intenzione particolare. Se invece l'indulgenza è concessa sotto
quest'altra forma: "Chiunque farà questa o quell'opera, acquisterà
tanta indulgenza per sé, per suo padre o per qualsiasi altro
congiunto esistente in purgatorio", allora l'indulgenza potrà giovare
non solo ai vivi ma anche ai defunti. Non vi è infatti alcuna ragione per cui
la Chiesa possa applicare ai vivi e non ai morti i meriti comuni, che
sono alla base delle indulgenze.
Non ne segue però che i prelati della Chiesa possano
arbitrariamente liberare le anime del purgatorio; perché il valore
effettivo dell'indulgenza dipende dalla causa proporzionata per cui
viene concessa, come sopra abbiamo notato.
ARTICOLO
11
Se le cerimonie delle esequie giovino ai defunti
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 3, qc. 3)
SEMBRA che le cerimonie delle esequie giovino ai defunti. Infatti:
1. Il Damasceno riporta il seguente testo di S. Atanasio:
"Anche
se l'anima di chi è piamente morto è volata al cielo, non
tralasciare mentre preghi Dio di bruciare l'olio e la cera sul suo sepolcro.
Sono cose che piacciono al Signore e che saranno lautamente retribuite". Ora, codeste cose rientrano nelle cerimonie delle
esequie. Dunque le esequie giovano ai defunti.
2. Scrive S. Agostino:
"I funerali dei giusti dell'antico Testamento furono compiuti con rispettosa pietà e
così furono celebrate
le loro esequie, e provveduto alla sepoltura; e loro stessi, mentre
erano in vita, incaricarono i figli di seppellire o di fare la
traslazione del loro corpo". Ma costoro non avrebbero fatto tutte queste
cose, se la sepoltura e gli altri riti funebri non giovassero in qualche
modo ai morti. Quindi tali riti sono vantaggiosi per i defunti.
3. Non c'è elemosina o opera di misericordia che non giovi a
chi ne è l'oggetto. Ora, seppellire i morti è un'opera di misericordia. Infatti S. Agostino scrive che
"Tobia, secondo la
testimonianza dell'Arcangelo S. Raffaele, meritò il favore divino col dare
sepoltura ai morti". Dunque le cerimonie della sepoltura giovano
ai defunti.
4. Non si può ammettere che la devozione dei fedeli venga
frustrata. Ma ci sono dei fedeli che per devozione si fanno
seppellire in determinati luoghi sacri. Perciò i riti della sepoltura
giovano ai defunti.
5. Il Signore è più disposto alla misericordia che alla condanna.
Ora, è certo che ad alcuni porta pregiudizio la sepoltura in luogo
sacro; secondo quanto afferma S. Gregorio: "Se il corpo di chi
è oberato da gravi colpe è deposto in chiesa, questo non giova alla
sua liberazione ma piuttosto ne aumenta la condanna". Dunque
è anche più certo che le circostanze e i riti della sepoltura ai buoni danno un giovamento.
IN CONTRARIO:
1. S. Agostino dichiara: "Tutto quello che si fa
per il corpo dei defunti non vale per la vita eterna, ma è solo un
dovere di umanità".
2. S. Gregorio nei Dialoghi scrive:
"La celebrazione dei funerali,
la costruzione del sepolcro, la pompa delle esequie, sono da
considerarsi più un sollievo per i vivi che un aiuto per i defunti".
3. Il Signore dice nel Vangelo:
"Non temete coloro che
uccidono il corpo, e non possono far altro dopo questo". Ma dopo
la morte si può interdire la sepoltura ecclesiastica del corpo dei
santi, come avvenne, secondo che leggiamo nella storia, ad alcuni
martiri di Lione. Perciò non nuoce ai defunti, il fatto che il loro
corpo resta insepolto. Quindi neppure giova la sua sepoltura.
RISPONDO: La pratica della sepoltura fu introdotta per i vivi
e per i morti. Per i vivi, affinché i loro occhi non inorridissero
alla vista dei cadaveri e essi non ne fossero materialmente
contaminati. Ai vivi inoltre essa giova anche spiritualmente, perché
esprime la fede nella resurrezione. - Giova poi ai morti tale
pratica, perché chi guarda i sepolcri ricorda i defunti e prega per loro.
Infatti lo stesso termine monumento etimologicamente deriva da
memoria, poiché esso, secondo l'espressione di S. Agostino, "ammonisce
la mente". I pagani però sbagliavano nel credere che la
sepoltura fosse necessaria al riposo del morto e che le anime non
potessero aver pace finché il corpo rimaneva insepolto: cosa questa
ridicola e assurda. Che poi la sepoltura in luogo sacro giovi al
defunto non dipende dall'opera operata, ma piuttosto dall'opera
operante: perché il morto stesso, o un altro, nello scegliere la
sepoltura in luogo sacro c'è da credere che venga soccorso dalla
protezione di qualche santo e dalle sue preghiere; oppure dal
patrocinio di coloro che sono addetti a quella data chiesa, in
quanto pregano spesso per i morti tumulati presso di loro.
Quanto invece serve al decoro della sepoltura di suo giova ai
sopravvissuti perché costituisce "un conforto per i vivi": ma
indirettamente può anche giovare ai morti, in quanto tali cose
eccitano gli animi alla compassione e quindi alla preghiera; oppure
perché dalle spese della sepoltura se ne avvantaggiano i poveri e il
decoro della chiesa. Sotto questo aspetto, infatti i funerali
sono una specie di elemosina.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. L'olio e le candele deposte
sulla tomba dei morti indirettamente giovano ai defunti; perché
vengono offerti alla Chiesa e ai poveri; oppure perché l'offerta
viene fatta a onore di Dio. Perciò dopo le parole riportate, si
aggiunge: "L'olio e la cera (sono) un olocausto".
2. I santi Patriarchi ebbero cura della tumulazione del proprio
corpo, per dimostrare, come nota S. Agostino, che "i corpi sono
protetti dalla provvidenza divina; non che essi sentano qualche
cosa, ma per esprimere la fede nella resurrezione". Per questo essi
vollero essere sepolti nella terra promessa, dove sapevano che
doveva nascere e morire Cristo, la cui resurrezione è causa della nostra.
3. Facendo il corpo parte della natura umana, l'uomo vi è
naturalmente affezionato, secondo l'espressione di S. Paolo: "Nessuno
ha mai odiato la propria carne". Conforme a questa naturale
affezione, c'è in ogni vivente una certa preoccupazione di sapere
che cosa avverrà del proprio corpo anche dopo la morte; e gli
dispiacerebbe sapere che dopo la sua morte il corpo sarà bistrattato.
Perciò i propri cari, che in qualche modo partecipano di
questo affetto di ciascun uomo per il proprio corpo, si preoccupano
di curare il suo cadavere con rispettosa devozione. Di qui le
parole di S. Agostino: "Se la veste e l'anello del padre, o cose del
genere, sono tanto più preziose ai posteri quanto maggiore è l'amore
verso i genitori, in nessun modo si può disprezzarne i corpi,
che sono a noi più intimi e uniti di qualsiasi veste". Perciò chi
pensa a seppellire il corpo, per assecondare il desiderio di chi ormai
non può attuarlo, compie una specie di elemosina.
4. La devozione dei fedeli, che preferiscono i luoghi sacri per
la sepoltura dei loro cari, non viene frustrata; perché, come dice
S. Agostino, costoro affidano il defunto all'intercessione dei santi.
5. La sepoltura ecclesiastica non nuoce all'empio, che ne è indegno,
se non in quanto costui se l'è procurata per vanagloria.
ARTICOLO
12
Se i suffragi fatti per
un defunto giovino a lui più che agli altri
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 4, qc. 1)
SEMBRA
che i suffragi fatti per un defunto non giovino a lui
più che agli altri. Infatti:
1. La luce spirituale è più comunicabile di quella materiale. Ma
la luce materiale, p. es., quella di una candela, si estende a tutti
quelli che sono riuniti insieme, anche se si accende per uno solo.
Essendo perciò i suffragi una specie di lume spirituale, anche se
vengono fatti per uno in particolare, valgono egualmente per tutte
le anime del purgatorio.
2. Secondo S. Agostino, i suffragi giovano ai defunti, perché
"mentre tuttora vivevano meritarono che loro potessero
giovare". Ma alcuni questo lo meritarono più di quelli per cui si
fanno certi suffragi. Quindi questi ultimi giovano più ad essi,
altrimenti il loro merito sarebbe inutile.
3. Per i poveri si fanno meno suffragi che per i ricchi. Perciò
se fosse vero che i suffragi fatti per alcuni giovano più ad essi che
ad altri, i poveri verrebbero sacrificati. Questo però è
incompatibile con le parole del Signore: "Beati voi, poveri, perché è vostro
il regno dei cieli".
IN CONTRARIO:
1. La giustizia umana è modellata su quella
divina. Ora, secondo la giustizia umana, se uno paga il debito di
un altro, solo quest'ultimo ne riceve il beneficio. Perciò, siccome
chi fa i suffragi per uno in qualche maniera paga il debito per lui,
è chiaro che giova solo a lui.
2. Facendo i suffragi si soddisfa in un certo senso per un morto
esattamente come si può soddisfare per un vivo. Ebbene, quando
si soddisfa per un vivo, la soddisfazione vale solo per chi si è
soddisfatto. Quindi anche chi fa i suffragi giova solo a colui per il
quale ha inteso di farli.
RISPONDO: Su questo problema ci sono state due opinioni.
Alcuni, come il Prepositino, affermarono che i suffragi fatti per
uno non giovano a lui più che agli altri, ma a chi ne è più degno.
E adducevano l'esempio della candela che, pur essendo accesa per
un ricco, non rischiara meno coloro che sono assieme a lui, anzi
questi se ne giovano forse di più, se hanno gli occhi più sani;
oppure portavano l'esempio della lezione la quale al discepolo per
cui viene tenuta non giova di più che a coloro che l'ascoltano
insieme a lui: anzi, se costoro hanno più ingegno ne ritraggono
un profitto migliore. - All'obiezione che, in tal caso, la
disposizione della Chiesa, che prega in modo particolare per alcuni,
sarebbe inutile, essi rispondevano che la Chiesa fa così per
fomentare la devozione dei fedeli, che sono più disposti ai suffragi
particolari che a quelli di carattere generale, e pregano con maggior
fervore per i propri parenti che per gli estranei.
Altri invece affermarono che i suffragi valgono di più per quelli
ai quali sono diretti.
Tanto l'una che l'altra opinione ha qualcosa di vero. Il valore
dei suffragi infatti ha una doppia origine. Prima di tutto essi
devono la loro efficacia alla carità che rende comuni tutti i beni.
Sotto quest'aspetto i suffragi valgono di più per chi è più perfetto
nella carità, anche se non si fanno espressamente per lui. Però
da questo lato il suffragio piuttosto che una riduzione di pena
produce una consolazione interna, per cui chi è nella carità gode
dei beni altrui dopo la morte. Infatti dopo la morte la grazia
non si può né acquistare né aumentare come in vita, per mezzo
delle opere altrui compiute nella carità.
In secondo luogo devono la loro efficacia all'intenzione di chi
li applica ad un altro. E sotto quest'aspetto la soddisfazione che
uno compie viene riversata su di un altro. Ebbene da questo lato
non c'è dubbio che i suffragi valgono di più a quell'anima per cui
si fanno; valgono anzi unicamente per essa, perché la soddisfazione
di per se stessa è ordinata a rimettere la pena. Ecco perché quanto
alla remissione della pena i suffragi valgono sopra tutto a colui
per cui son fatti. Quindi da questo lato la seconda opinione è
più vera della prima.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. I suffragi somigliano alla luce
per i defunti che li ricevono e ne percepiscono una certa
consolazione proporzionata alla loro carità. Ma in quanto essi, per l'intenzione di chi li fa, servono a soddisfare per un altro, assomigliano
non alla luce, ma al saldo di un debito. Ora, se si salda il debito
per uno, non si saldano necessariamente i debiti degli altri.
2. Il merito suddetto è condizionale; meritarono cioè che loro
giovassero i suffragi, qualora questi venissero fatti. Quei defunti
cioè si resero solo capaci di riceverli. Perciò non meritarono
direttamente il sollievo dei suffragi, ma per i meriti precedenti si resero
capaci di ricevere il frutto dei suffragi. Quindi non ne segue che
il loro merito rimanga frustrato.
3. Nulla proibisce che i ricchi si trovino in condizioni migliori
dei poveri quanto all'espiazione della pena; ma questo è nulla in
paragone del possesso del regno dei cieli, al quale i poveri hanno
una maggiore partecipazione, come risulta dalle parole riferite.
ARTICOLO
13
Se i suffragi fatti per molti, valgano per i singoli come quelli fatti
per ognuno in particolare
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 4, qc. 2)
SEMBRA che i suffragi fatti
per molti valgano per i singoli come
quelli fatti per ognuno in particolare. Infatti:
1. Noi constatiamo che la lezione fatta per uno può essere
ascoltata da altri, senza che per questo egli ne soffra. Per lo
stesso motivo dunque non toglie niente a colui per cui vengono fatti
i suffragi, se altri ne partecipano. Perciò facendoli per molti
valgono per ciascuno come se fossero fatti singolarmente per lui.
2. La Chiesa, anche
quando celebra la messa per uno, suole
aggiungere delle preghiere per gli altri defunti. Ora, questo non
lo farebbe se colui per il quale è applicata la messa ne riportasse
detrimento. Di qui la conclusione di prima.
3. I suffragi, e soprattutto le preghiere, si basano sulla potenza
divina. Ma a Dio come è indifferente soccorrere con molti o con
pochi, così è indifferente giovare a molti o a pochi. Quindi
l'effetto benefico di una preghiera fatta per uno è identico a quello
della stessa fatta per molti.
IN CONTRARIO:
1. È meglio giovare a molti che a uno solo. Se
perciò un suffragio fatto per molti avesse per i singoli la stessa
efficacia di quello fatto per uno solo, la Chiesa non avrebbe dovuto
sancire la consuetudine di celebrare la messa e di fare orazione
per i singoli defunti; ma avrebbe dovuto farlo sempre per tutti
i fedeli defunti. Il che è falso in maniera evidente.
2. Un suffragio ha un'efficacia limitata. Se quindi è distribuito
a molti, gioverà ai singoli meno che se fosse applicato a uno solo.
RISPONDO: Considerati dal punto di vista della carità, che
unisce i membri della Chiesa, i suffragi fatti per molti defunti, giovano
al singolo come quelli specificamente fatti per uno solo. Perché
la carità non diminuisce, ma aumenta coll'estendersi dei suoi effetti.
Lo stesso avviene per la gioia che diventa sempre più grande
se è comune a molti, come dice S. Agostino. In tal senso la gioia
per un'opera buona in purgatorio è uguale tanto per il singolo
che per molti.
Ma se noi consideriamo l'efficacia dei suffragi come opere
satisfattorie, applicate ai defunti dall'intenzione di chi le offre, allora
è chiaro che un suffragio fatto per un singolo vale più dei suffragi
comuni, perché l'effetto del suffragio, che è quello di soddisfare
la divina giustizia, diviso tra molti defunti viene ad essere
frazionato. - La questione dunque è intimamente connessa con quella
precedente. E ciò spiega perché la Chiesa ha stabilito che si
facciano suffragi particolari.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. I suffragi in quanto hanno
valore di soddisfazione, non valgono come l'azione diretta, ossia
come l'insegnamento, il quale, come tutte le azioni, ha l'effetto
condizionato solo dalle disposizioni di chi lo riceve: la
soddisfazione invece vale, e l'abbiamo già visto, come il saldo di un debito.
Quindi il paragone non regge.
2. Come abbiamo già detto, i suffragi individuali valgono in
qualche modo per tutti; quindi non è male che alla messa
applicata per uno si aggiungono delle preghiere comuni. Ma queste
non hanno lo scopo di stornare la soddisfazione del suffragio
singolo, perché valga principalmente per altri, bensì solo quello di
giovare anche per loro.
3. L'effetto della preghiera dipende e da chi prega e da colui cui
essa si rivolge. Sebbene quindi la divina potenza non trovi
difficile assolvere molti come assolve uno solo, tuttavia da parte di
chi prega, la preghiera applicata a molti non ha lo stesso valore
soddisfattorio per molti come per uno in particolare.
ARTICOLO
14
Se coloro che sono privi dei suffragi particolari usufruiscano di quelli
comuni più di coloro che ottengono insieme quelli particolari e quelli
comuni
(4
Sent., d. 45, q. 2, a. 4, qc. 3)
SEMBRA che coloro che sono privi dei suffragi particolari
usufruiscano di quelli comuni più di coloro che ottengono insieme
quelli particolari e quelli comuni. Infatti:
1. Nel secolo futuro ciascuno sarà trattato secondo i propri
meriti. Ora, chi è privo di suffragi particolari può aver meritato
il beneficio dei suffragi quanto chi invece ne riceve. Dunque dai
suffragi comuni egli avrà tanto beneficio quanto l'altro dalla
somma dei suffragi particolari e di quelli comuni.
2. Il più importante dei suffragi della Chiesa è l'Eucarestia.
Ora questa, siccome contiene Cristo nella sua totalità, ha in
qualche modo un'efficacia infinita. Quindi una sola offerta della
medesima, fatta cumulativamente per tutti, basta per liberare tutte le
anime del purgatorio. Perciò i suffragi comuni da soli valgono
quanto quelli speciali e comuni messi insieme.
IN CONTRARIO: Due beni sono da preferirsi a uno solo. Perciò
la somma dei suffragi speciali e comuni giova più dei soli suffragi
comuni a colui cui sono destinati.
RISPONDO: Anche questa questione dipende dalla soluzione del
penultimo quesito. Perché se i suffragi particolari valgono
indifferentemente per tutti, allora tutti i suffragi sono comuni. In tal
caso, il beneficio che ne ritrae chi è privo di particolari suffragi
è uguale, qualora ne sia degno ugualmente, a quello di colui per
il quale vengono fatti. Se invece i suffragi particolari non valgono
ugualmente per tutti, bensì principalmente per colui per il quale
essi sono fatti, allora non c'è dubbio che i suffragi comuni e speciali
messi insieme giovano di più che non i soli suffragi comuni.
Perciò il Maestro
(delle Sentenze) riporta due opinioni. La prima,
quando afferma che al ricco i suffragi comuni e speciali giovano
quanto al povero quelli comuni soltanto; perché sebbene il primo
ne riceva più del secondo, non ne riceve maggior beneficio. - Riferisce
poi l'altra opinione, quando scrive che chi riceve i
suffragi speciali ottiene "un'assoluzione più celere, ma non più
completa"; perché sia l'uno che l'altro alla fine saranno liberati da
ogni pena.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Il sollievo che i suffragi
procurano non dipende dal merito in maniera diretta ed esclusiva, ma
in maniera condizionale. Perciò l'argomento non vale.
2. Sebbene
la virtù di Cristo nell'Eucarestia sia infinita,
tuttavia è determinato l'effetto in rapporto allo scopo cui viene
applicato il sacramento. Non ne segue dunque che di fatto con una
sola messa venga espiata la pena di tutte le anime del purgatorio,
come l'offerta che uno fa di un solo sacrificio non basta a
soddisfare pienamente per tutti i propri peccati. Ecco perché, in
soddisfazione di un solo peccato, spesso s'impone per penitenza di far
celebrare diverse messe.
Tuttavia è da credere che, per divina misericordia, i suffragi che
sopravanzano a quelli che non ne hanno bisogno saranno applicati
a coloro che ne sono privi e ne hanno bisogno; come risulta da
quelle parole del Damasceno: "Dio, perché giusto, dà la possibilità
all'impotente; e perché è sapiente trova il modo di colmare i
difetti". E questo modo lo esplica colmando i difetti degli uni con
ciò che ad altri sopravanza.
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