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Questione
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Coloro che possono lucrare le indulgenze
Infine passiamo a considerare quali persone possano lucrare le
indulgenze.
In proposito si pongono quattro quesiti: 1. Se possano lucrare
le indulgenze coloro che sono in peccato mortale; 2. Se possano
lucrarle i religiosi; 3. Se possano lucrarle coloro i quali non accettano le condizioni richieste; 4. Se chi concede un'indulgenza possa
anche lucrarla.
ARTICOLO
1
Se possano lucrare indulgenze coloro che sono in peccato mortale
(4
Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 1)
SEMBRA che una persona in peccato mortale possa lucrare
indulgenze. Infatti: 1. Uno può meritare la grazia e molti altri beni per un altro
che si trova in peccato mortale. Ora, le indulgenze derivano la
loro efficacia dal fatto che i meriti dei santi vengano applicati a
una determinata persona. Quindi producono il loro effetto in
quelli che sono in peccato mortale.
2. Dove si trova più indigenza si richiede maggiore misericordia.
Ma chi è in peccato mortale è sommamente indigente. Perciò verso
di lui bisogna usare più misericordia con le indulgenze.
IN CONTRARIO: Un membro morto non riceve nessun influsso
da quelli vivi. Ora, chi è in peccato mortale è come un membro
morto. Quindi non può ricevere influsso alcuno dalle membra vive (della Chiesa) mediante le indulgenze.
RISPONDO: Alcuni
affermano che una persona in peccato mortale può lucrare indulgenze. Queste però non gli servirebbero a
rimettere le pene, perché nessuna pena può essere condonata senza
il perdono della colpa; chi infatti non ha ancora conseguito il
perdono della colpa da parte di Dio, non può neppure essere assolto
dalla pena dai ministri della Chiesa, né con le indulgenze, né con
la confessione sacramentale: gli servirebbero invece per ottenere
la grazia.
Questo però non sembra conforme a verità. Benché infatti quei
meriti, che vengono partecipati per mezzo delle indulgenze, possano essere utili a meritare la grazia, tuttavia non sono concessi
a questo scopo, ma propriamente per la remissione delle pene.
E quindi non può usufruirne chi è in peccato mortale. Ecco perché
in tutte le indulgenze si fa menzione di (persone) "veramente
contrite e confessate".
A chi è in peccato mortale potrebbe invece servire a meritare
qualcosa, come afferma la prima opinione, se la concessione dell'indulgenza fosse formulata in questi termini:
"Ti rendo partecipe dei meriti di tutta la Chiesa oppure di
una determinata
comunità o persona".
SOLUZIONE DELLE
DIFFICOLTÀ: 1. È così risolta anche la prima difficoltà.
2. Sebbene chi vive in peccato mortale, sia più bisognoso, è
tuttavia meno disposto (a lucrare indulgenze).
ARTICOLO
2
Se i religiosi possano lucrare indulgenze
(4
Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 2)
SEMBRA che i religiosi non possano lucrare indulgenze. Infatti:
1. Non è conveniente che uno usufruisca di quei beni, che gli
dovrebbero avanzare in favore degli altri. Ora, le indulgenze derivano nei fedeli dalla sovrabbondanza delle opere espiatorie dei
religiosi. Dunque non è conveniente che questi ultimi lucrino le
indulgenze.
2. Niente nella Chiesa può essere incentivo al rilassamento dei
religiosi. Ma se ad essi giovassero le indulgenze, queste sarebbero
occasione del rilassamento della disciplina regolare: perché i religiosi vagherebbero troppo in cerca di
indulgenze, e trascurerebbero
le penitenze ricevute nei loro capitoli. Dunque non possono loro
giovare le indulgenze.
IN CONTRARIO: Il bene non può far male a nessuno. Ma lo stato
religioso è un bene. Perciò i religiosi non possono subire il danno
di non potersi giovare delle indulgenze.
RISPONDO: Possono lucrare indulgenze sia i secolari che i
religiosi, purché siano in grazia, e osservino le condizioni richieste
allo scopo: i religiosi infatti non hanno meno bisogno dell'aiuto
altrui che i secolari.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Benché il religioso sia nello
stato di perfezione, non è tuttavia possibile che egli viva senza
nessun peccato. Perciò, se a un certo punto, peccando, si rende
reo di pena, può espiarla mediante le indulgenze. E neppure è
un controsenso che uno, il quale ordinariamente possiede del
superfluo, si trovi talvolta in necessità e quindi abbia bisogno
dell'aiuto altrui. Ecco perché S. Paolo dice: "Portate gli uni i
pesi degli altri".
2. L'osservanza regolare non deve essere distrutta a causa delle
indulgenze: poiché i religiosi guadagnano maggiori meriti per la
vita eterna osservando le proprie leggi che andando a caccia di
indulgenze; benché, in tal maniera, ottengano solo meno remissione di pena temporale, che è un bene inferiore. - Né, con le
indulgenze, sono condonate le penitenze ricevute nel capitolo;
perché questo appartiene più al foro giudiziale che a quello penitenziale; infatti vi presiedono anche persone che non sono
sacerdoti. Ma nel foro penitenziale ciascuno è assolto dalla pena
imposta o dovuta a causa del peccato.
ARTICOLO
3
Se le indulgenze possano essere concesse anche a chi non pone le
condizioni richieste
(4
Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 3)
SEMBRA che le indulgenze possano essere concesse anche a chi
non pone le condizioni richieste. Infatti:
1. Per chi non può fare una
cosa "basta la volontà di farla".
Ora, talvolta è concessa un'indulgenza in favore di chi fa una
determinata elemosina, che un povero non può fare, benché ne
abbia il desiderio. Dunque questi può lucrare ugualmente tale
indulgenza.
2. Una persona può espiare per un'altra. Ma l'indulgenza è
ordinata, come l'espiazione, al condono della pena. Perciò una
persona può lucrare l'indulgenza per un'altra. E così questa
seconda lucra l'indulgenza senza eseguire le opere prescritte.
IN CONTRARIO: Tolta la causa, vien meno l'effetto. Se dunque
uno non osserva le condizioni imposte, che sono appunto causa
dell'indulgenza, non può lucrarle.
RISPONDO: Venendo a mancare la condizione, non si ottiene ciò
che ad essa è condizionato. Perciò, siccome l'indulgenza viene
concessa sotto la condizione di compiere o dare qualche cosa, chi
ciò non attua non lucra l'indulgenza.
SOLUZIONE DELLE
DIFFICOLTÀ: 1. Questo vale per il premio essenziale, non per alcuni altri premi
accidentali, come, p. es., il
condono della pena o cose simili.
2. Ciascuno può applicare le proprie opere buone in favore di
chi vuole; e quindi può anche espiare per altri. Le indulgenze
però si possono applicare ad altri soltanto secondo l'intenzione di
chi le concede. E poiché costui le concede a chi compie ed offre
qualche cosa, non può questi a sua volta trasferire ad altre persone
tale intenzione. Questo potrebbe attuarsi solo nel caso che la
concessione dell'indulgenza fosse così formulata: "Chi fa, oppure
colui per il quale si fa tale cosa, lucra tale indulgenza". Ma neppure in tal caso dà l'indulgenza a un altro chi compie l'opera
buona; bensì colui che la concede sotto tale forma.
ARTICOLO 4
Se un'indulgenza possa valere per colui che la concede
(4
Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 4)
SEMBRA che un'indulgenza non possa valere per colui che la
concede. Infatti:
1. Concedere indulgenze è proprio del potere di giurisdizione.
Ma nessuno può esercitare tale potere su se stesso. Dunque nessuno può acquistare le indulgenze da lui concesse.
2. Ammesso codesto fatto, chi concede indulgenze potrebbe, con
un'azione insignificante, assolvere se stesso da tutte le pene dovute
per i suoi peccati, e così peccare impunemente. Il che è inaudito.
3. È proprio del medesimo potere sia concedere indulgenze che
scomunicare. Ma uno non può scomunicare se stesso. Dunque
neppure può usufruire delle indulgenze da lui concesse.
IN CONTRARIO: Se
(il prelato) non potesse usufruire del tesoro
della Chiesa, che dispensa agli altri, si troverebbe in condizione
peggiore di loro.
RISPONDO: È necessario che le indulgenze vengano concesse per
qualche motivo, affinché i fedeli, per mezzo di quelle, siano stimolati a compiere opere le quali ridondino a utilità della Chiesa e a
gloria di Dio. Ora, il prelato, a cui spetta promuovere il bene
della Chiesa e la gloria di Dio, non ha bisogno di incitamenti a
tale scopo. Quindi non può concedere indulgenze (speciali) a se
stesso. Può invece usufruire di quelle da lui concesse agli altri,
perché esse hanno già una causa sufficiente.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ:
1. Nessuno può esercitare il potere di giurisdizione su se stesso. Tuttavia un prelato può servirsi
dei benefici temporali o spirituali, che egli ha concesso agli altri
col suo potere di giurisdizione. Allo stesso modo il vescovo può
servirsi dei suffragi della Chiesa, che egli concede agli altri, e il
cui effetto immediato non è un atto di giurisdizione, ma la remissione della pena mediante le indulgenze.
2. La risposta alla seconda difficoltà è evidente da quanto
abbiamo detto.
3. La scomunica viene inflitta come una sentenza
(giudiziale),
che nessuno può pronunciare contro se stesso: in giudizio, infatti,
nessuno può fungere insieme da giudice e da reo. L'indulgenza
invece non è data come una sentenza, ma come un'elargizione: e
questa uno può concederla a se stesso.
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