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Questione
11
Il sigillo della confessione
Veniamo ora a indagare sul sigillo della confessione.
Sull'argomento
si pongono cinque quesiti: 1. Se in qualsiasi
caso uno sia sempre tenuto a non svelare quanto conosce sotto il
sigillo della confessione; 2. Se il segreto della confessione si estenda
a cose che non sono materia di confessione; 3. Se solo il sacerdote
sia tenuto al sigillo della confessione; 4. Se il confessore possa parlare
col permesso del penitente; 5. Se egli sia tenuto al segreto
anche se conosce i fatti per altra via.
ARTICOLO
1
Se il
sacerdote sia tenuto in tutti i casi a celare i peccati conosciuti
sotto il sigillo della confessione
(4
Sent., d. 21, q. 3, a. 1, qc. 1)
(Can. 983 - § 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto
non è assolutamente lecito al confessore rendere noto anche
solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e
per qualsiasi causa.
§ 2. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche
l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia
giunta notizia dei peccati dalla confessione.
Can. 984 - § 1. È
affatto proibito al confessore far uso delle
conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione.
§ 2. Colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei
peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non
può avvalersene in nessun modo per il governo esterno.
(Codice
di Diritto Canonico, can. 983-984)).
SEMBRA che
non in tutti i casi il sacerdote sia tenuto a celare
i peccati conosciuti sotto il sigillo della confessione. Infatti:
1. Come afferma S. Bernardo,
"quanto è istituito per la carità
non può contrapporsi alla carità". Ora, mantenere il segreto di
confessione in qualche caso sarebbe contro la carità: quando uno,
p. es., sa in confessione che una persona è eretica, e non riesce
a farla desistere dal pervertire il popolo: oppure quando uno in
confessione viene a conoscere l'affinità tra persone che intendono
contrarre matrimonio. Dunque costui è tenuto a svelare la confessione.
2. Ciò cui si è obbligati solo da un precetto della Chiesa non
va osservato quando dalla Chiesa vien dato un comando contrario.
Ora, il segreto della confessione è stato introdotto solo da una
disposizione ecclesiastica. Perciò se la Chiesa comanda che chiunque
conosce un dato peccato lo manifesti, chi lo conosce mediante
la confessione è tenuto a parlare.
3. Si è più tenuti a salvaguardare la propria coscienza che la
fama altrui: poiché la carità è ordinata. Ma talora celando dei
peccati uno reca danno alla propria coscienza: come quando viene
chiamato a testimoniare per quei peccati ed è costretto a giurare
di dire la verità; oppure quando un abate conosce dalla confessione
il peccato di un priore da lui dipendente che a lasciarlo in
carica è occasione della propria rovina, cosicché è tenuto a esonerarlo
dall'ufficio per un dovere pastorale, però esonerandolo sembra
che sveli la confessione. Dunque in certi casi è lecito svelare
la confessione.
4. Un sacerdote dalla confessione può farsi la coscienza che un
suo penitente è indegno della prelatura. Ora, ognuno è tenuto
a opporsi alla promozione di persone indegne, quando ciò dipende
da lui. Perciò, siccome con la sua opposizione potrebbe far sospettare
il peccato, e quindi svelare in qualche modo la confessione, è
evidente che talora è necessario svelare la confessione.
IN CONTRARIO: 1. Nei Canoni si legge:
"Il sacerdote si guardi
dal tradire il penitente con le parole, con i segni o in qualsiasi
altro modo".
2. Il sacerdote deve uniformare la propria condotta a quella di
Dio, di cui è ministro. Ora, Dio non svela ma copre i peccati manifestati
nella confessione. Dunque neppure il sacerdote deve svelarli.
RISPONDO: Nei sacramenti gli atti che si compiono esternamente
stanno a significare quelli che si compiono interiormente.
Perciò la confessione con la quale uno si sottopone al sacerdote
è il segno di quella interiore con la quale si assoggetta a Dio. Ora,
Dio ricopre il peccato di chi a lui si assoggetta con la penitenza.
Quindi ciò va significato nel sacramento della penitenza. Ecco
perché è necessario che la confessione rimanga segreta; e perché
pecca come profanatore del sacramento chi rivela la confessione.
Inoltre ci sono altri vantaggi di questo segreto; infatti da questo
gli uomini vengono attirati maggiormente alla confessione; e
confessano con maggiore semplicità i loro peccati.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Alcuni dicono che il sacerdote
non è tenuto a tenere sotto il sigillo della confessione, se non
i peccati di cui il penitente promette di emendarsi: altrimenti egli
può parlarne alle persone che possono giovarsene in bene e non in male.
Ma tale opinione è erronea, essendo incompatibile con la verità
del sacramento. Infatti, come il battesimo rimane un vero sacramento,
sebbene uno lo riceva con cattive disposizioni, né per
questo cambia nulla di quanto è essenziale al sacramento; così
la confessione non cessa di essere un atto sacramentale, sebbene
colui che si confessa non intenda di emendarsi. Ciò nonostante,
quindi, essa esige il segreto.
Né il sigillo della confessione è in contrasto con la carità. Poiché
la carità non esige che serva come rimedio al peccato ciò che uno
ignora. Ebbene, quanto si sa in confessione è praticamente ignorato: perché
uno lo sa non come uomo, bensì come Dio.
Tuttavia nei casi suddetti uno deve procurare quei rimedi che
sono possibili, senza rivelare la confessione: ammonire, cioè, il
penitente e vigilare perché gli altri non siano pervertiti dall'eresia.
Può anche esortare il prelato a vegliare con più diligenza sul proprio
gregge: però senza dire o accennare nulla che possa tradire
il penitente.
2. Il precetto di custodire il segreto di confessione è implicito
nel sacramento stesso. Perciò come è di legge divina l'obbligo di
fare la confessione, e non si può esserne dispensati da nessuna
licenza o comando umano, così nessuno può essere obbligato o
autorizzato da un uomo a svelare la confessione. Se quindi uno
venisse comandato sotto la minaccia della scomunica, di dire se
è a conoscenza di quel dato peccato, non deve parlare: poiché
deve pensare che gli venga comandato condizionatamente, "se ne
è a conoscenza come uomo". E anche se venisse espressamente
interrogato circa la confessione, non deve parlare. Né per questo
incorrerebbe la scomunica, non essendo egli soggetto al superiore
se non come uomo; ora, egli è a conoscenza di quei peccati non
come uomo, bensì come Dio.
3. Un uomo può essere citato a testimoniare soltanto come
uomo. Perciò, senza pregiudizio per la coscienza, un confessore
può giurare di non sapere quello che sa solo come Dio.
Così pure il prelato può lasciare senza punizione e senza altro
rimedio il peccato che conosce solo come Dio. Poiché egli non è
tenuto a usare rimedi, se non nel modo che si addicono a lui. Perciò
quelle cose che vengono a lui deferite nel tribunale di penitenza,
deve rimediarle nei limiti del possibile nell'ambito di codesto
tribunale. Nel caso suddetto, p. es., l'abate deve insistere affinché
il penitente rinunzi al priorato. Oppure, se non vuole, può esonerarlo
dalla carica per qualche altro motivo: in modo però da evitare
ogni sospetto che riveli il segreto di confessione.
4. Uno può essere indegno della prelatura per molte altre cause,
oltre che per il peccato: p. es., per mancanza di scienza, di età, o
di altre cose del genere. Perciò chi si oppone non induce per
questo a sospettare un delitto, né rivela così la confessione.
ARTICOLO
2
Se il sigillo della confessione abbracci anche altre notizie che non sono
materia di confessione
(4
Sent., d. 21, q. 3, a. 1, qc. 2)
SEMBRA che il sigillo della confessione abbracci anche altre
notizie che non sono materia di confessione. Infatti:
1. Materia di confessione non sono che i peccati. Ma talora il
penitente assieme ai peccati riferisce molte altre cose che non
sono materia di confessione. Perciò, siccome queste sono dette
al sacerdote come se si dicessero a Dio, è chiaro che il sigillo della
confessione abbraccia anche codeste notizie.
2. Talora capita che uno comunichi a un altro un segreto
"sotto
sigillo di confessione". Dunque il sigillo di confessione abbraccia
anche cose che non sono di confessione.
IN CONTRARIO: Il sigillo di confessione è un obbligo connesso
alla confessione sacramentale. Ora, le cose connesse con un sacramento
non si estendono al di là del sacramento. Perciò il sigillo
della confessione non abbraccia che quanto è materia di confessione.
RISPONDO: Il sigillo della confessione direttamente non abbraccia
se non quanto è materia di confessione sacramentale. Però
indirettamente essa può abbracciare anche ciò che non è materia
di confessione sacramentale, quando si tratta di cose da cui si
potrebbe scoprire, o il peccato, o il peccatore. Tuttavia vanno
celate con somma diligenza anche le altre notizie: sia per evitare
scandalo; sia per la propensione (a parlare) che potrebbe provocare
codesto modo di agire.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È così risolta anche la prima
difficoltà.
2. Non si deve accettare facilmente un segreto sotto codesta
formula. Però se uno lo accetta, è tenuto a mantenerlo come se
l'avesse ricevuto in confessione: sebbene non l'abbia avuto in tal modo.
(Questo
segreto senza sacramento della penitenza non è la
stessa cosa del sigillo della confessione).
ARTICOLO
3
Se il sacerdote soltanto sia vincolato dal sigillo della confessione
(4
Sent., d. 21, q. 3, a. 1, qc. 3)
(Vedi
nota all'inizio dell'articolo 1).
SEMBRA che
non il sacerdote soltanto sia vincolato dal sigillo
della confessione. Infatti:
1. Talora capita che uno per necessità si confessi al sacerdote
mediante l'interprete. Ma l'interprete evidentemente è tenuto a
non rivelare la confessione. Quindi anche chi non è sacerdote
può esser vincolato dal sigillo della confessione.
2. In caso di necessità uno può confessarsi a un laico. Ma questi
è tenuto a non rivelare i peccati, poiché gli vengono manifestati
come a Dio. Dunque non il sacerdote soltanto è vincolato dal
sigillo della confessione.
3. Può capitare che uno finga di essere sacerdote per conoscere
con questa frode la coscienza di un altro. Ora, anche costui evidentemente
pecca rivelando la confessione. Perciò il sacerdote
non è solo ad essere vincolato dal sigillo della confessione.
IN CONTRARIO: 1. Solo il sacerdote è ministro di questo sacramento.
Ma il sigillo della confessione è annesso al sacramento.
Dunque solo il sacerdote è vincolato dal sigillo della confessione.
2. Un uomo è tenuto a celare le cose che ascolta in confessione,
se egli le conosce non come uomo, ma come Dio. Ora, solo il sacerdote è
ministro di Dio. Quindi solo il sacerdote è tenuto al segreto.
RISPONDO: Il sigillo della confessione vincola il sacerdote in
quanto egli è ministro di questo sacramento: sigillo che consiste
nell'obbligo di non rivelare la confessione, come il potere delle
chiavi consiste nella facoltà di assolvere. Tuttavia, come chi non
è sacerdote in certi casi partecipa in qualche modo del potere
delle chiavi ascoltando la confessione in casi di necessità; così
può essere partecipe del sigillo di confessione, ed è tenuto al segreto;
sebbene propriamente parlando non abbia il sigillo di confessione.
Sono così risolte anche le difficoltà.
ARTICOLO 4
Se col permesso del penitente il sacerdote possa rivelare ad altri i
peccati che conosce sotto segreto di confessione
(4
Sent., d. 21, q. 3, a. 2)
SEMBRA che col permesso del penitente il sacerdote non possa
rivelare ad altri i peccati che conosce sotto segreto di confessione.
Infatti:
1. Un inferiore non può concedere quello che non può concedere
un superiore. Ora, il Papa stesso non può dare a nessuno il permesso
di rivelare un peccato ascoltato in confessione. Dunque
non può dare codesto permesso neppure il penitente.
2. Quanto fu istituito per il bene comune non può essere mutato
ad arbitrio di un individuo. Ora, il segreto di confessione fu
istituito per il bene di tutta la Chiesa, affinché gli uomini accedessero
alla confessione con più confidenza. Perciò il penitente
non può dare al sacerdote la facoltà di parlare.
3. Se il sacerdote potesse ottenere codesta facoltà, si offrirebbe
"il mantello della malizia" ai cattivi sacerdoti; poiché costoro
potrebbero pretendere di averla ricevuta, e così peccherebbero
impunemente. Il che è intollerabile. Quindi tale licenza non può
esser data dal penitente.
4. La persona, cui verrebbe fatta la rivelazione, non sarebbe
tenuta al segreto di confessione. Quindi potrebbe diventare pubblico
un peccato che è già stato cancellato. Il che è inammissibile.
Dunque tale licenza non si può concedere.
IN CONTRARIO: 1. Dietro richiesta dell'interessato un superiore
può mandare un penitente a un sacerdote inferiore con l'accompagnamento
di una lettera. Dunque dietro richiesta del penitente
il confessore può svelare i peccati a un altro.
2.
"Chi da se stesso può fare una cosa, può farla anche mediante
un altro". Ma il penitente può rivelare da se stesso a un
altro il proprio peccato. Dunque può rivelarlo anche mediante
il sacerdote.
RISPONDO: Due sono i motivi per cui il sacerdote è tenuto a
non svelare il peccato: il primo e principale sta nel fatto che tale
segreto è essenziale al sacramento; poiché egli lo viene a conoscere
come Dio, di cui fa le veci nella confessione; il secondo motivo sta
nell'obbligo di evitare lo scandalo. Ora, il penitente può far sì
che quanto il sacerdote sapeva come Dio, lo sappia come uomo:
e lo fa appunto dandogli il permesso di parlare. Perciò se questi
parla, non infrange il sigillo della confessione. È tenuto però a
evitare lo scandalo, perché non si pensi che viola il segreto sacramentale.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il Papa non può dare a un
sacerdote il permesso di parlare, perché non può far sì che egli
conosca quel peccato come uomo. Questo invece il penitente è in
grado di farlo.
2. L'obbligo istituito per il bene comune non viene eliminato:
perché il sigillo della confessione non può essere violato dalla manifestazione
di colpe conosciute per altra via.
3. Da ciò non può risultare nessuna impunità per i cattivi sacerdoti;
perché, se accusati, essi hanno il dovere di dimostrare di
aver parlato dietro licenza del penitente.
4. Colui al quale viene comunicata dal sacerdote la conoscenza
del peccato per volontà del penitente, partecipa in qualche modo
alla funzione del sacerdote. Egli perciò viene a trovarsi nella
condizione dell'interprete; a meno che il penitente non desideri
che egli lo sappia senza restrizioni e ne usi liberamente.
ARTICOLO
5
Se il confessore possa rivelare ad altri ciò che egli ha conosciuto in
confessione, ma anche in altro modo
(4
Sent., d. 21, q. 3, a. 3)
SEMBRA che il confessore in nessun modo possa rivelare ad altri
ciò che egli ha conosciuto, sia in confessione che per altra via.
Infatti:
1. Il sigillo della confessione viene infranto proprio perché si
rivela quanto si è saputo in confessione. Perciò se costui rivela
un peccato udito in confessione, comunque l'abbia conosciuto per
altre vie, è chiaro che infrange il sigillo della confessione.
2. Chi ascolta la confessione di una persona si obbliga con essa
a non rivelarne i peccati. Ora, se uno promettesse a un altro di
tenere il segreto su una confidenza che gli viene fatta, per quanto
dopo possa saperla per altra via, è tenuto al segreto. Perciò quanto
uno ha saputo in confessionale lo deve ritenere segreto, per
quanto lo possa sapere per altra via.
3. Tra due elementi il più forte trae a sé quello più debole.
Ebbene, la scienza con la quale uno conosce il peccato come Dio
è superiore e più forte di quella con cui lo conosce come uomo.
Dunque la trae a sé. Perciò non può svelarlo, come esige appunto
la scienza con la quale egli conosce come Dio.
4. Il segreto di confessione fu istituito per evitare lo scandalo,
e perché gli uomini non si ritraessero dalla confessione. Ma se
uno potesse ridire un peccato che ha ascoltato in confessione,
anche se ne è a conoscenza per altra via, lo scandalo ne seguirebbe
ugualmente. Perciò egli non può parlarne in nessun modo.
IN CONTRARIO: 1. Nessuno può imporre a un altro un obbligo
che egli non aveva, se non si tratta del prelato che gli impone un
precetto. Ora, chi conosceva di persona il peccato di un altro,
non era obbligato a tenerlo segreto. Dunque il peccatore che da
lui si confessa, non essendo suo prelato, non può obbligarlo al
segreto confessandosi da lui.
2. Se così fosse, la giustizia della Chiesa ne verrebbe menomata,
poiché uno per eludere una sentenza di scomunica da emanarsi
contro di lui per un peccato di cui è stato riconosciuto colpevole,
chiederebbe di confessarsi da chi deve proferire la sentenza. Ora,
è di precetto che la giustizia segua il suo corso. Dunque uno non
è tenuto a non rivelare il peccato ascoltato in confessione, quando
lo conosce per altra via.
RISPONDO: In proposito ci sono tre opinioni. Alcuni dicono
che i peccati ascoltati in confessione uno non può mai ridirli,
anche se li ha conosciuti prima o dopo per altra via. - Altri invece
affermano che con la confessione uno si preclude la possibilità
di manifestare quanto sapeva in precedenza: ma non quella
di manifestare quanto viene a sapere dopo.
Ebbene, entrambe queste opinioni, attribuendo troppo al sigillo
della confessione, recano pregiudizio alla verità e al dovere di
mantenere la giustizia. Uno infatti potrebbe essere incoraggiato
a peccare, se non temesse di poter essere accusato dal proprio
confessore dinanzi al quale commette il peccato. Così pure sarebbe
molto menomata la giustizia, se uno non potesse testimoniare
di ciò che ha visto, dopo la confessione a lui fatta in proposito. - Né
vale quanto alcuni dicono che egli deve allora protestare
di non esser tenuto a codesto segreto. Poiché codesta protesta
non si può fare se non dopo aver ascoltato la colpa. E allora
qualsiasi sacerdote potrebbe rivelare il peccato, facendo tale protesta,
se ciò bastasse a renderlo libero di farlo.
Esiste perciò una terza opinione, che è più vera, secondo la quale
quanto il confessore conosce per altra via, sia prima che dopo la
confessione, non è tenuto a celarlo col segreto rispetto alla conoscenza
che ne ha come uomo. Cosicché egli può dire: "Lo so
perché ho visto". Tuttavia è tenuto a celarlo rispetto alla conoscenza
che egli ne ha come Dio. Cosicché egli non può dire: "Questo io
l'ho ascoltato in confessione". - Tuttavia per evitare lo
scandalo, deve astenersi dal parlarne, se non c'è urgente necessità.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quando uno dice di aver visto
quello che poi ha ascoltato in confessione, non rivela che accidentalmente
quel che deve alla confessione. Come colui il quale sa
una cosa per averla vista e udita, di per sé non rivela di averla
vista, dicendo di averla udita: ma solo accidentalmente (per accidens),
perché dice di aver udito un fatto che gli è capitato anche
di vedere. Perciò costui non infrange il sigillo della confessione.
2. Chi ascolta la confessione si obbliga a tener segreto direttamente
non il peccato; ma il peccato come udito in confessione.
Infatti egli in nessun caso può dire di averlo ascoltato in confessione.
3. Quel principio va applicato a cose che sono tra loro contrarie.
Ma la scienza con la quale uno conosce un peccato come Dio, e
quella con la quale lo conosce come uomo non sono contrarie tra
loro. Perciò l'argomento non regge.
4. Il peccato va evitato in maniera da non compromettere la
giustizia: infatti "per evitare lo scandalo non si deve abbandonare
la verità". Perciò quando è in pericolo la giustizia, uno, per
evitare scandalo non deve tralasciare la rivelazione di un peccato
udito in confessione, se lo conosce per altra via: purché egli per
quanto può cerchi di evitare tale scandalo.
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