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Questione
98
Lo
spergiuro
Ed eccoci a trattare dello spergiuro.
Sull'argomento si pongono quattro quesiti: 1. Se per lo spergiuro
si richieda la menzogna; 2. Se lo spergiuro sia sempre peccato; 3. Se sia
sempre peccato mortale; 4. Se sia peccato imporre
il giuramento a uno spergiuro.
ARTICOLO
1
Se per lo spergiuro si richieda la falsità
di quanto uno conferma col giuramento
SEMBRA che per lo spergiuro non si richieda la falsità di quanto
uno conferma col giuramento. Infatti:
1. Abbiamo già detto sopra, che il giuramento dev'essere accompagnato
dal giudizio e dalla giustizia come dalla verità. Perciò
come si incorre nello spergiuro per difetto di verità, così si incorre
in esso, sia per mancanza di giudizio, quando uno p. es., giura
senza discrezione; sia per mancanza di giustizia, come quando
uno giura qualche cosa d'illecito.
2. L'elemento confermante è superiore all'elemento confermato:
nel sillogismo, p. es., i principi sono superiori alla conclusione. Ora, nel
giuramento il nome di Dio serve a confermare l'affermazione
di un uomo. Dunque sembra che sia più grave lo spergiuro, se uno
giura per degli dei falsi, che se manca la verità nelle affermazioni
confermate dal giuramento.
3. S. Agostino ha scritto:
"Gli uomini giurano il falso quando ingannano,
o quando sono ingannati". E fa tre ipotesi: La prima si
presenta così: "Supponiamo che giuri un uomo il quale pensa che
sia vero il falso che giura". La seconda: "Chi giura sa che si
tratta del falso, e giura". La terza: "Chi giura pensa che si tratti
di una falsità, mentre la cosa è vera". Ma anche in questo caso,
egli dice, "si ha uno spergiuro". Perciò si può spergiurare anche
giurando la verità. Quindi per lo spergiuro non si richiede la falsità.
IN CONTRARIO: Lo spergiuro viene definito
"una menzogna confermata
con giuramento".
RISPONDO: Gli atti morali, come sopra abbiamo visto, ricevono la
loro specificazione dal fine. Ora, il fine del giuramento è la conferma
dell'affermazione umana. Ebbene, la falsità è incompatibile
con codesta conferma. Poiché un'affermazione ottiene conferma
per il fatto che si dimostra essere fermamente vera; il che non può
avvenire per ciò che è falso. Perciò la falsità infirma direttamente
il fine del giuramento. Ecco perché la perversità del giuramento,
cioè lo spergiuro, viene specificata dalla falsità. Dunque la falsità
è nella natura dello spergiuro.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come dice S. Girolamo,
"l'assenza
di una di queste tre cose costituisce uno spergiuro". Però con un
certo ordine. Al primo posto troviamo, per le ragioni già esposte,
l'assenza della verità. Al secondo posto la mancanza di giustizia:
chi infatti giura cose illecite incorre per ciò stesso nella falsità,
perché i suoi obblighi sono contrari a quello che fa. Al terzo posto
l'assenza del giudizio: poiché quando uno giura senza discrezione
si espone con questo al pericolo di incorrere nel falso.
2. Nei sillogismi i
principi hanno maggior valore, perché, come
dice Aristotele, hanno la funzione di cause agenti. Ma nelle azioni
morali il fine è superiore alla causa agente. Perciò, sebbene sia
perverso il giuramento fatto con l'invocazione dei falsi dei, tuttavia
è inferiore alla perversità del giuramento, in cui, come nello spergiuro,
con la falsità si infirma il fine del giuramento.
3. Gli atti morali derivano dalla volontà, il cui oggetto è il bene
conosciuto. Perciò, se il falso è conosciuto come vero, in rapporto
alla volontà sarà falso materialmente, ma formalmente vero. Se
invece il falso è conosciuto per falso, esso sarà falso sia materialmente
che formalmente. Se poi una cosa vera è conosciuta per
falsa, essa sarà vera materialmente, e falsa formalmente. Perciò
in tutte e tre le ipotesi si riscontra in qualche modo lo spergiuro,
per una intromissione della falsità. Siccome però in ogni cosa ciò
che è formale conta sempre maggiormente di ciò che è materiale,
chi giura il falso credendolo vero non è così spergiuro come colui
che giura il vero credendo di giurare il falso. Dice infatti S. Agostino
nel brano citato: "Quel che conta è vedere come le parole
escono dal cuore; perché a rendere colpevole la lingua è la perversità
del cuore".
ARTICOLO
2
Se ogni spergiuro sia peccato
SEMBRA: che non ogni spergiuro sia peccato. Infatti:
1. Chiunque non adempie le promesse confermate col giuramento
è uno spergiuro. Ma talora qualcuno giura di compiere in seguito
qualche cosa di illecito, p. es., un adulterio o un omicidio, con i
quali atti farebbe peccato. Perciò se commettesse un peccato di
spergiuro anche non facendo codeste cose, ne seguirebbe (un dubbio
insolubile, cioè) uno stato di perplessità.
2. Nessuno pecca facendo un bene migliore. Ma in certi casi qualcuno
compie codesto bene migliore spergiurando: quando uno,
p. es., dopo aver giurato di non entrare in religione, o di non compiere
qualsiasi altra opera virtuosa, lo fa ugualmente. Dunque lo
spergiuro non è sempre peccato.
3. Chi giura di compiere la volontà di un altro, se poi non la
compie, incorre nello spergiuro. Ma può capitare invece che non
pecchi, a non compiere codesta volontà: p. es., nel caso che gli
sia comandato qualche cosa di troppo duro e di insopportabile. Perciò
non sembra che ogni spergiuro sia peccato.
4. Il giuramento promissorio si estende al futuro, mentre quello
assertorio abbraccia il passato e il presente. Ma nel futuro possono
capitare delle cose per cui viene a cessare l'obbligazione del giuramento:
quando una città, p. es., giura di osservare una cosa, e
in seguito vengono nuovi cittadini che non hanno fatto quel giuramento;
oppure quando un canonico giura di osservare gli statuti
di una chiesa, e in seguito ne vengono fatti dei nuovi. Dunque chi
trasgredisce così il giuramento non sembra che commetta peccato.
IN CONTRARIO: S. Agostino, parlando dello spergiuro afferma:
"Vedete
quanto sia detestabile questa belva, e come debba essere eliminata
dalla convivenza umana".
RISPONDO: Come sopra abbiamo visto, giurare è invocare la testimonianza
di Dio. Ora, è un atto d'irriverenza verso Dio invocarlo
come testimonio della falsità: poiché così uno mostra di pensare
che Dio non conosce la verità, o che sia disposto a testimoniare il
falso. Perciò lo spergiuro è un peccato manifestamente contrario
alla religione, virtù che ha il compito di onorare Dio.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Chi giura di compiere qualche cosa
di illecito, giurando commette uno spergiuro, perché il suo giuramento manca di giustizia. Se poi non adempie la promessa giurata,
non fa per questo un altro spergiuro, perché la cosa promessa non
era materia di giuramento.
2. Chi giura di non entrare in religione, di non fare l'elemosina,
o altre cose del genere, commette uno spergiuro nel giurare, per mancanza di giudizio. Perciò quando poi facesse il bene migliore
correlativo, non compirebbe uno spergiuro, ma il contrario dello
spergiuro: infatti la sua promessa non poteva essere oggetto di
giuramento.
3. Quando uno giura di compiere la volontà di un altro, va sottintesa
la necessaria condizione, cioè purché quello che viene comandato
sia lecito, onesto e sopportabile, ossia non esagerato.
4. Essendo il giuramento un atto personale, chi diventa cittadino
di una città non è obbligato in forza del giuramento a osservare
le cose, cui la città si era così obbligata in precedenza. Vi è tenuto
però, per un dovere di fedeltà, per cui è obbligato a partecipare
agli oneri della città, come è diventato partecipe dei beni di essa. - Il canonico
poi che giura di osservare gli statuti di una chiesa,
non è tenuto in forza del giuramento a osservare quelli futuri, a
meno che non intenda obbligarsi a tutti gli statuti, sia passati che
futuri. Tuttavia egli è tenuto a osservarli per il loro valore intrinseco,
avendo essi una propria obbligatorietà, come sopra abbiamo detto.
ARTICOLO
3
Se lo spergiuro sia sempre peccato mortale
SEMBRA: che lo spergiuro non sia sempre peccato mortale. Infatti:
1. Nei
canoni si legge: "Nella questione proposta, cioè se siano
assolti dal vincolo del giuramento coloro che giurarono per forza,
per conservare la vita o i beni, pensiamo che ci si debba attenere
alla prassi dei Romani Pontefici nostri predecessori, i quali dispensarono
costoro dal legame del giuramento. Però perché si proceda
con più cautela, e si tolga ogni occasione di spergiurare, non va
detto agli interessati di non osservare il giuramento; ma che se non
l'osservano non vanno puniti come per una colpa mortale". Perciò
non tutti gli spergiuri son peccati mortali.
2. Come dice il Crisostomo,
"è più grave giurare per Dio che per
il Vangelo". Eppure non sempre pecca mortalmente chi nel giurare
per Dio giura il falso: p. es., se fa codesto giuramento per scherzo,
oppure per sbadataggine. Dunque anche se uno viola il giuramento
fatto solennemente sul Vangelo, non sempre è peccato mortale.
3. A norma della legge ci sono alcuni i quali per lo spergiuro incorrono
la pubblica infamia. Ora, è chiaro che non si incorre codesta
infamia per qualsiasi spergiuro: com'è detto espressamente
per la violazione del giuramento assertorio. Perciò non sempre lo
spergiuro è peccato mortale.
IN CONTRARIO: Tutti i peccati che sono in opposizione con i precetti
di Dio sono mortali. Ma lo spergiuro si contrappone al precetto
divino: "Non giurerai il falso nel mio nome". Dunque è peccato
mortale.
RISPONDO: A detta del Filosofo,
"quanto è causa di una qualità
in altri deve possederla in sé in maniera eminente". Ora, vediamo
che azioni le quali di suo son peccati veniali, o che addirittura
son buone nel loro genere, se si fanno in oltraggio a Dio diventano
peccati mortali. Molto più, dunque, è peccato mortale una cosa
qualsiasi che per sua natura implica un oltraggio a Dio. Ebbene,
lo spergiuro implica per se stesso un oltraggio a Dio: esso infatti
è un atto peccaminoso, come sopra abbiamo spiegato, perché è una
mancanza di rispetto verso Dio. Perciò è evidente che lo spergiuro
è nel suo stesso genere peccato mortale.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come abbiamo già detto sopra, la
costrizione non toglie obbligatorietà al giuramento promissorio rispetto
alle cose che uno può lecitamente mantenere. Quindi se uno
non adempie ciò che aveva promesso per forza, commette pur sempre
uno spergiuro e fa peccato mortale. Tuttavia egli può essere
dispensato dall'obbligo contratto col giuramento dall'autorità del
Sommo Pontefice: specialmente se fu costretto con una minaccia
tale, "da scuotere un uomo formato". L'affermazione poi che costoro
non vanno puniti come per una colpa mortale non dev'essere
intesa nel senso che non peccano mortalmente; ma nel senso che
va loro inflitta una pena minore.
2. Chi dice uno spergiuro per scherzo non evita la mancanza
di rispetto verso Dio, anzi in un certo senso l'accresce. E quindi
non può essere scusato dal peccato mortale. - Chi invece giura il
falso per sbadataggine, se avverte di giurare e di giurare il falso,
non può essere scusato dal peccato mortale, come non può esserlo
dal disprezzo di Dio. Se invece non l'avverte, allora non sembra
che abbia l'intenzione di giurare: e quindi non è colpevole di spergiuro.
Tuttavia è più grave il peccato se uno giura solennemente sul
Vangelo, che se giura per Dio nel parlare comune: sia per lo scandalo,
sia per la maggior deliberazione. Ammesso però che queste
circostanze siano uguali, sarebbe più grave lo spergiuro di chi
giura per Dio, che quello di chi giura per il Vangelo.
3. Non
si incorre l'infamia legale per tutti i peccati mortali.
Quindi non segue che uno non pecchi mortalmente per il fatto che
giurando il falso in un giuramento assertorio non è dichiarato
infame per legge, se non dopo una sentenza definitiva data contro
di lui in un processo. Ma è per questo che viene considerato infame
per legge chi viola il giuramento promissorio fatto solennemente,
perché rimane in suo potere, dopo aver giurato, di rendere la verità
al suo giuramento: il che non avviene nel giuramento assertorio.
ARTICOLO 4
Se commetta peccato chi esige il giuramento da uno spergiuro
SEMBRA che commetta peccato colui che esige il giuramento da
uno spergiuro. Infatti:
1. O egli sa che l'altro giurerà il vero, o sa che giurerà il falso.
Se sa che giurerà il vero, è inutile che gli imponga il giuramento.
Se invece pensa che giurerà il falso, per parte sua lo induce a peccare.
Perciò in nessun modo uno può comandargli di giurare.
2. È meno grave ricevere il giuramento che imporlo. Ora, non
sembra lecito ricevere da qualcuno dei giuramenti, specialmente
se costui spergiura: perché si mostra così di consentire a un peccato.
Dunque molto meno può essere lecito esigere il giuramento
da chi spergiura.
3. Nel Levitico si legge:
"Se uno peccherà, perché avendo udito
la voce di un altro che giurava il falso, ed essendone testimone per
avere egli stesso veduto o saputo non lo vorrà attestare, porterà il
peso della sua iniquità". Dal che risulta che uno, sapendo che una
data persona giura il falso, è tenuto ad accusarla. Perciò non è
lecito esigere da essa il giuramento.
IN CONTRARIO: Come pecca chi giura il falso,
così pecca chi giura
per false divinità. Eppure, a detta di S. Agostino, è lecito servirsi
del giuramento degli idolatri. Dunque è lecito anche esigere il giuramento
da chi giura il falso.
RISPONDO: Nel parlare di colui che esige da altri il giuramento,
bisogna distinguere. Infatti uno esige il giuramento, o a proprio
vantaggio e di propria iniziativa, oppure lo esige per altri in forza
dell'ufficio che riveste. E nel caso che lo esiga a proprio vantaggio
come persona privata, bisogna ancora distinguere, come fa S. Agostino, "Se
infatti uno non sa che l'altro giurerà il falso, e quindi
nel dire: "Giuramelo", cerca una conferma, non è peccato; però
è una tentazione da parte dell'uomo", derivando ciò dalla nostra
miseria, che ci fa dubitare che l'altro non dica la verità. "E questo
è quel male, di cui parla il Signore nel Vangelo: "Il più viene dal
maligno". Se invece uno sa che l'altro ha agito contrariamente a
quello che dice, e lo costringe egualmente a giurare, commette un
omicidio. Infatti lo spergiuro col suo peccato si uccide: ma l'altro
spinge la mano del suicida".
Al contrario, se uno esige il giuramento come persona pubblica,
cioè a norma delle leggi e dietro la richiesta di altri, non è in colpa
esigendo il giuramento, vero o falso gli risulti il comportamento
di chi è sul punto di giurare: perché non è lui ad esigerlo, ma la
persona che lo richiede.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'argomento della prima obiezione
vale per quando uno esige il giuramento a proprio vantaggio.
Tuttavia non sempre uno sa che l'altro giurerà il vero o il falso:
ma spesso uno dubita del fatto, e crede che l'altro sia per giurare
la verità, e per certificarsi esige il giuramento.
2. S. Agostino risponde:
"Sebbene ci sia comandato di non giurare,
io non ricordo di aver mai letto nella Sacra Scrittura che sia
proibito di ricevere i giuramenti degli altri". Perciò chi riceve il
giuramento non pecca: a meno che uno di propria iniziativa non
abbia costretto a giurare persona che sa essere disposta a giurare
il falso.
3. Come fa notare S. Agostino, in quel passo Mosè non ha dichiarato
a chi si deve indicare lo spergiuro di un altro. Perciò si deve
pensare che debba essere indicato "a persone che possono giovare
piuttosto che nuocere al colpevole". - Parimente egli non ha dichiarato
secondo quale ordine si debba manifestare. Ecco perché
ci sembra che si debba seguire l'ordine stabilito dal Vangelo, se lo
spergiuro è occulto: specialmente quando non è dannoso per altri,
poiché in tal caso non si dovrebbe seguire l'ordine del Vangelo,
come sopra abbiamo visto.
4. È lecito servirsi del male per il bene, come fa Dio stesso: però
non è lecito indurre al male. Quindi è lecito ricevere il giuramento
di chi è pronto a giurare per false divinità; ma non è lecito indurlo
a giurare in tal modo. - Diversa invece è la condizione di chi giura
il falso per il vero Dio. Poiché in questo giuramento manca la
buona fede che, a detta di S. Agostino, si riscontra nel giuramento
di coloro che giurano il vero per delle false divinità. Perciò nel giuramento
di chi giura il falso, giurando per il vero Dio, non c'è
nessun bene di cui sia lecito servirsi.
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