Il Santo Rosario
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Questione 77

La frode

Rimane ora da trattare dei peccati relativi alle permute, o scambi volontari. Primo, della frode la quale si commette nelle compravendite; secondo, dell'usura, che si commette nei prestiti. In rapporto, infatti, alle altre permute volontarie non si riscontrano altre specie di peccati distinte dalla rapina e dal furto.
Sul primo tema tratteremo quattro argomenti: 1. Della vendita ingiusta per il prezzo: e cioè se sia lecito vendere una cosa più di quanto vale; 2. Della vendita ingiusta a motivo della cosa venduta; 3. Se chi vende sia tenuto a dichiarare il vizio di ciò che vende; 4. Se nel commercio sia lecito vendere una cosa per più di quanto fu comprata.

ARTICOLO 1

Se sia lecito vendere una cosa per più di quanto vale

SEMBRA che sia lecito vendere una cosa per più di quanto vale. Infatti:
1. Il giusto nei contratti umani è determinato dalle leggi civili. Ora, in base ad esse è lecito a chi compra e a chi vende d'ingannarsi a vicenda: il che avviene per il fatto che il venditore tende a vendere la cosa più di quanto vale, e il compratore meno di ciò che vale. Perciò è lecito vendere una cosa più di quanto vale.
2. Ciò che è comune a tutti è naturale, e non può essere peccato. Ma come riferisce S. Agostino, tutti approvano quelle parole di un istrione: "Voi volete comprare a poco, e vendere a caro prezzo". E ciò si accorda con quel passo dei Proverbi: "Robaccia, robaccia, dice ogni compratore; ma appena ritiratosi allora se ne vanta". Dunque è lecito vendere a prezzo più caro, e comprare a un prezzo inferiore al costo di una cosa.
3. Non può essere illecito agire in un contratto come si deve fare per un dovere di onestà. Ora, a detta del Filosofo, nell'amicizia impostata sull'utilità il compenso va fatto in base al vantaggio ricavato da chi ha ricevuto un beneficio: e questo talora sorpassa il valore della cosa venduta; come avviene quando uno ha gravemente bisogno di una cosa, o per scansare un pericolo, o per raggiungere uno scopo. Perciò nei contratti di compravendita è lecito vendere qualche cosa a un prezzo più alto del suo valore.

IN CONTRARIO: Sta scritto: "Fate agli altri tutto quello che volete che gli altri facciano a voi". Ora, nessuno vuole che gli si venda una cosa per più di quanto vale. Dunque nessuno deve vendere a un altro in questo modo.

RISPONDO: Usare la frode per vendere una cosa a un prezzo più alto del giusto è sempre peccato: poiché così s'inganna il prossimo a suo danno. Infatti anche Cicerone ha scritto: "In tutti i contratti deve sparire qualsiasi menzogna: il venditore non si presenti come chi all'asta attende il maggior offerente, e il compratore non trovi una gara d'appalto a suo danno".
Se togliamo la frode, allora possiamo considerare la compravendita sotto due aspetti. Primo, in se stessa. E allora troviamo che la compravendita è stata introdotta per il comune vantaggio dei due interessati: poiché, come spiega il Filosofo, l'uno ha bisogno dei beni dell'altro, e viceversa. Ora, quello che è fatto per un vantaggio comune non deve pesare di più su l'uno che sull'altro. Ecco perché qui il contratto reciproco dev'essere basato sull'uguaglianza. Ma il valore delle cose che servono all'uomo si misura secondo il prezzo di scambio: per il quale, come dice Aristotele, fu inventato il denaro. Perciò, se il prezzo supera il valore di una cosa, o se la cosa supera il prezzo, è compromessa l'uguaglianza della giustizia. E quindi vendere a più, o comprare a meno di quanto la cosa costa è un atto ingiusto ed illecito.
Secondo, possiamo considerare la compravendita in quanto accidentalmente costituisce un guadagno per l'uno e una perdita per l'altro: p. es., quando uno ha gravemente bisogno di una cosa, e l'altro viene danneggiato privandosi di essa. In tal caso il prezzo giusto non va definito soltanto guardando a ciò che si vende, ma anche al danno che il venditore subisce con la vendita. E in questi casi si può vendere a un prezzo superiore al valore intrinseco della cosa, sebbene non si venda più di quanto essa vale per il proprietario.
Se poi uno riceve un vantaggio rilevante dall'acquisto, senza che il venditore venga danneggiato privandosi di ciò che vende, questi non ha il diritto di aumentare il prezzo. Poiché il vantaggio dell'acquirente non dipende dal venditore, ma dalle condizioni dell'acquirente: ora nessuno deve vendere a un altro cose che non gli appartengono, sebbene possa vendere il danno che lui stesso subisce. Tuttavia chi dall'acquisto ottiene un vantaggio rilevante può maggiorare il compenso di sua spontanea volontà: ed è un segno di nobiltà d'animo.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come abbiamo già notato, la legge umana vien data a tutto un popolo, nel quale ci son molti individui di scarsa virtù; non già a uomini virtuosi soltanto. Perciò la legge umana non può proibire tutto ciò che è contrario alla virtù, ma si limita a proibire ciò che minaccia il consorzio umano; le altre colpe le considera come lecite, non perché le approvi, ma perché non le punisce. In tal senso, quindi, essa considera come lecito, non infliggendo castighi, il fatto che il venditore venda a prezzo maggiorato, e, che il compratore acquisti a sottoprezzo, purché la sproporzione non sia eccessiva: poiché allora la legge umana obbliga alla restituzione; nel caso, p. es., che uno sia stato ingannato per un valore che supera la metà del prezzo giusto. Ma la legge divina non lascia niente impunito di ciò che è contrario alla virtù. Perciò secondo la legge divina è considerato illecito non osservare l'uguaglianza della giustizia nella compravendita. E chi ha così guadagnato è tenuto a compensare chi ha scapitato, se il danno è rilevante. Dico questo perché il giusto prezzo spesso non è determinato come un punto, ma va computato con una certa elasticità, e quindi piccole maggiorazioni o minorazioni non compromettono l'uguaglianza della giustizia.
2. Come aggiunge lo stesso S. Agostino nel passo citato, "quell'istrione, considerando se stesso, od osservando il comportamento di altri, credette che fosse comune a tutti voler comprare a poco e vendere a caro prezzo. Siccome invece si tratta di un vizio, ciascuno può acquistare la giustizia con la quale si resiste e si vince codesta inclinazione". E riporta l'esempio di un tale, che diede al venditore il giusto prezzo di un libro, da costui offerto a meno per ignoranza. Da ciò si dimostra che quel desiderio così comune non è naturale, ma peccaminoso. Ed è comune a molti, perché i più camminano per la via larga del peccato.
3. Nella giustizia commutativa si considera principalmente l'uguaglianza tra cosa e cosa. Nell'amicizia di utilità invece si considera l'uguaglianza dei reciproci vantaggi: e allora il compenso va fatto in base ai vantaggi ricevuti. Ma nella compravendita si deve stare all'uguaglianza reale.

ARTICOLO 2

Se la vendita sia resa ingiusta ed illecita per un difetto della cosa venduta

SEMBRA che la vendita non sia resa ingiusta ed illecita per un difetto della cosa venduta. Infatti:
1. Per valutare una cosa ogni altro dato vale meno della specie sostanziale. Ma un difetto nella specie sostanziale non sembra rendere illecita la vendita di una cosa: uno, p. es., può vendere per vero l'argento o l'oro ricavato dall'alchimia, il quale serve a tutti gli usi per i quali si richiede l'argento e l'oro, cioè a fabbricare vasi ed altri oggetti. Molto meno, dunque sarà illecita la vendita, se il difetto riguarda altre doti.
2. Il difetto che sembra più incompatibile con la giustizia, la quale consiste nell'uguaglianza, è quello relativo alla quantità. Ora, la quantità si viene a conoscere con la misura. Ma le misure di quanto è commerciabile non sono fisse, ché in certi posti sono maggiori, in altri minori, come notava anche il Filosofo. Perciò non è possibile evitare difetti nelle cose da vendere. E quindi questo fatto non rende illecita la vendita.
3. Costituisce un difetto della cosa da vendere la mancanza di una qualità ad essa dovuta. Ma per conoscere le qualità di una cosa si richiede una grande scienza, che per lo più manca nei venditori. Dunque la vendita non è resa illecita per un difetto della merce.

IN CONTRARIO: S. Ambrogio ha scritto: "Regola evidente della giustizia è che l'uomo da bene non si allontani dalla verità, non faccia subire a nessuno un danno ingiusto, e non tolleri una frode nella sua merce".

RISPONDO: In ciò che si vende possono esserci tre difetti. Il primo relativamente alla specie della cosa. E se il venditore ne ha coscienza, commette una frode nella vendita: e quindi la vendita è illecita. Di qui le parole di Isaia: "Il tuo argento s'è convertito in scoria, il tuo vino è misto d'acqua". Ora, una cosa mischiata subisce un difetto nella sua specie. - Il secondo difetto riguarda la quantità, che vien conosciuta con la misura. E quindi se uno a ragion veduta nel vendere usa una misura inesatta, commette una frode, e la vendita è illecita. Di qui l'ammonizione del Deuteronomio: "Non terrai nel tuo sacchetto pesi diversi, uno più grande ed uno più piccolo". E conclude: "Perché il Signore Dio tuo ha in abominio chi fa tali cose, ed aborre ogni ingiustizia". - Il terzo difetto riguarda la qualità: come quando uno vende come sano un animale malato. E se uno fa questo scientemente, commette una frode nella vendita: e quindi la vendita è illecita.
E in tutti questi casi non solo uno pecca facendo una vendita ingiusta, ma è tenuto alla restituzione. Se invece capita uno di codesti difetti nella cosa venduta all'insaputa del venditore, allora costui non pecca, poiché commette un'ingiustizia materiale, ma la sua azione non è ingiusta, come sopra abbiamo spiegato: tuttavia è tenuto a riparare, venendo a conoscenza della cosa.
E quello che abbiamo detto del venditore vale anche per il compratore. Talora infatti capita che il venditore creda la sua merce meno preziosa di quello che è persino nella specie: se uno, p. es., vende dell'oro, credendo di vendere del similoro, il compratore che se ne accorge fa una compera ingiusta ed è tenuto alla restituzione. Lo stesso si dica per i difetti relativi alla quantità.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'oro e l'argento non sono di gran pregio soltanto perché con essi si fabbricano dei vasi e altri oggetti, ma anche per il valore intrinseco e per la purezza della loro natura. Perciò se l'oro e l'argento prodotti dagli alchimisti non hanno la vera specie di questi metalli, la loro vendita è fraudolenta e ingiusta. Specialmente perché ci sono delle proprietà nell'oro e nell'argento, fondate sulle loro operazioni naturali, che non appartengono all'oro sofisticato dagli alchimisti: p. es., la capacità di rendere fertile, e di giovare come medicina in certe malattie. Inoltre l'oro vero, a differenza di quello sofisticato, può essere adoperato con maggior frequenza, e dura più a lungo nella sua purezza. - Se però con l'alchimia si ricavasse dell'oro vero, non sarebbe illecito venderlo: poiché niente impedisce che l'arte si possa servire di certe cause naturali per produrre effetti naturali veri; come dice S. Agostino, parlando delle cose prodotte dalle arti del demonio.
2. Le misure delle cose commerciabili necessariamente sono diverse nei vari luoghi, date le variazioni di abbondanza o di penuria ad esse relative: infatti dove c'è maggiore abbondanza vengono usate misure più grandi. Tuttavia in ogni regione spetta ai governanti determinare le misure esatte delle cose commerciabili, in base alle condizioni di luogo e di tempo. E quindi non è lecito scostarsi da codeste misure stabilite dalla pubblica autorità, o dalla consuetudine.
3. Come dice S. Agostino, il prezzo delle cose commerciabili non viene computato secondo il grado di natura, poiché talora un cavallo viene pagato più di uno schiavo: ma viene computato in base ai vantaggi che l'uomo sa trarne. Perciò non è necessario che il venditore e il compratore conoscano le qualità nascoste della cosa venduta; ma solo quelle che la rendono adatta all'uso dell'uomo: p. es., che un cavallo è forte e corre bene; e così per le altre cose. Ora codeste qualità possono facilmente esser conosciute da chi vende e dal compratore.

ARTICOLO 3

Se il venditore sia tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende

SEMBRA che il venditore non sia tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende. Infatti:
1. Dal momento che il venditore non forza il compratore a comprare, sottopone la merce al suo giudizio. Ora, di un identico oggetto spetta alla stessa persona il giudizio e la conoscenza. Perciò si deve imputare al compratore non già a chi vende, se sbaglia nel suo giudizio comprando con precipitazione, senza l'esame diligente delle condizioni della merce.
2. È da stolti compiere dei gesti che impediscono le proprie funzioni. Ma se uno indica i difetti di ciò che vende, impedisce la vendita. Cicerone infatti cita un tale il quale affermava: "Che cosa c'è di più assurdo di un proprietario il quale dia ordine al banditore di gridare così: Vendo una cosa pestilenziale?". Dunque il venditore non è tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende.
3. Per un uomo è più necessario conoscere la via dell'onestà che le tare della merce in vendita. Eppure non si è tenuti a dare consigli a tutti, e a dir loro la verità su cose riguardanti la virtù: sebbene non si debba mai dire il falso. Molto meno, quindi, si è tenuti a dichiarare le tare della merce, come per consigliare il compratore.
4. Se uno fosse tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende, questo avrebbe il solo scopo di diminuire il prezzo. Ma codesta diminuzione potrebbe avvenire anche per altri motivi, a prescindere dai difetti della merce. Nel caso, p. es., di un mercante, il quale nel portare il grano dove c'è carestia sapesse che è imminente l'arrivo di altri rifornimenti, la qual cosa, se venisse a conoscenza dei compratori, farebbe diminuire il prezzo. Ora, non sembra che il venditore sia tenuto a informarli di questo. Dunque, per lo stesso motivo, non è tenuto neppure a farlo per i difetti di ciò che vende.

IN CONTRARIO: S. Ambrogio insegna: "Nei contratti si è tenuti a dichiarare i difetti di ciò che si vende; se il venditore non lo fa, sebbene la merce sia passata nelle mani del compratore, il contratto è annullato per frode".

RISPONDO: È sempre illecito dare ad altri occasione di pericolo e di danno: sebbene non sia sempre necessario che uno dia ad altri aiuto e consiglio per assicurare dei vantaggi; ma questo è obbligatorio solo in casi determinati, p. es., quando gli altri sono affidati alle sue cure, o quando diversamente non c'è chi possa aiutarli. Ma il venditore che mette in vendita una cosa, offre al compratore un'occasione di danno o di pericolo, per il fatto stesso che gli offre una cosa avariata, qualora il difetto ricada come danno, o pericolo, sull'acquirente: come danno, se per codesto difetto la cosa da vendere è deprezzata, mentre viene venduta a prezzo normale; come pericolo, se il difetto è tale da rendere impossibile o nocivo l'uso di essa: p. es., nel caso di uno che venda per veloce un cavallo zoppo, per stabile una casa in rovina, o per buono un cibo avariato o avvelenato. Perciò se codesti difetti sono nascosti, e il venditore non li denunzia, allora la vendita è fraudolenta, e chi ha venduto è obbligato al risarcimento dei danni.
Se invece il difetto è patente, p. es., se il cavallo ha un occhio solo; oppure quando l'uso della merce, sebbene non soddisfi più il venditore, può tuttavia andar bene per altri; e qualora uno pensi da se stesso a ridurre debitamente il prezzo, il venditore non è tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende. Poiché per codesti difetti probabilmente il compratore pretenderebbe un abbassamento esagerato del prezzo. E quindi il venditore può provvedere alla propria indennità tacendo i difetti della merce.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Non si può fare un giudizio se non di cose evidenti: poiché, come dice Aristotele, "ciascuno giudica le cose che conosce". Perciò se i difetti di ciò che è messo in vendita sono nascosti, senza la dichiarazione del venditore non sono sottoposti efficacemente al giudizio del compratore. Il caso sarebbe diverso, se i vizi fossero patenti.
2. Non è necessario che uno faccia annunziare dal banditore i difetti delle cose da vendere: poiché così allontanerebbe i compratori, ignorando essi le altre qualità e condizioni, che rendono la cosa buona e utile. Ma le tare vanno dichiarate in particolare a chi si avvicina per comprare, e che ha la possibilità di confrontare tutti i dati, buoni e cattivi: poiché niente impedisce che una cosa difettosa sotto un aspetto, sotto molti altri sia invece utile.
3. Sebbene uno non sia tenuto a dire a tutti la verità sulle cose relative alla virtù, vi è però tenuto nel caso in cui qualcuno per un suo modo di agire, venisse a trovarsi moralmente in pericolo, senza quella sua dichiarazione. E così avviene nel caso nostro.
4. Il difetto della merce la rende di minor valore al presente; invece nel caso indicato la merce deve ancora diventarlo per la venuta degli altri mercanti, che non è conosciuta dai compratori. Perciò il venditore che vende la merce al prezzo che trova non agisce contro la giustizia, se non dichiara ciò che avverrà in seguito. Però se lo dichiarasse, o se riducesse il prezzo, praticherebbe più perfettamente la virtù; sebbene non vi sia tenuto a rigore di giustizia.

ARTICOLO 4

Se commerciando sia lecito vendere una cosa a più di quanto fu comprata

SEMBRA che non sia lecito, nel commercio, vendere una cosa a più di quanto fu comprata. Infatti:
1. Il Crisostomo afferma: "Chi compra una cosa per guadagnare nel rivenderla tale e quale, è uno di quei mercanti che viene cacciato dal tempio di Dio". Lo stesso ripete Cassiodoro, nel commentare quel detto dei Salmi, "Poiché io non conobbi le lettere", ovvero "il commercio", secondo un'altra versione: "Che cos'è il commercio, se non comprare a poco, per poi vendere a prezzo più caro?", e continua: "Codesti commercianti il Signore li ha cacciati dal tempio". Ma nessuno viene cacciato dal tempio se non per un peccato. Quindi codesto commercio è peccaminoso.
2. Come sopra abbiamo dimostrato, è contro la giustizia, sia vendere una cosa per più di quanto vale, sia comprarla a meno. Ora, chi nel commercio vende una cosa a più del prezzo di compera, o l'ha comprata per meno di quel che valeva, o la vende a più di quel che vale. Dunque questo non si può fare senza peccato.
3. S. Girolamo ha scritto: "Fuggi come la peste il chierico che fa il commerciante, che da povero è diventato ricco, e da umile potente". Ora, il commercio va proibito ai chierici solo per il peccato, Perciò comprare a meno e vendere a più nel commerciare è peccato.

IN CONTRARIO: S. Agostino così commenta l'espressione dei Salmi, "Poiché io non conobbi le lettere": "Il commerciante avido di guadagno bestemmia nelle perdite, mente e spergiura sui prezzi. Ma questi son vizi dell'uomo, non del mestiere, il quale può esercitarsi senza di essi". Dunque commerciare di suo non è cosa illecita.

RISPONDO: È proprio dei commercianti dedicarsi agli scambi delle merci. Ora, come nota il Filosofo, ci sono due tipi di scambi. C'è uno scambio quasi naturale e necessario: in cui c'è la permuta tra merce e merce, oppure tra merce e denaro, per le necessità della vita. E tale scambio propriamente non appartiene ai commercianti, ma piuttosto ai capi famiglia e ai governanti, i quali hanno il compito di provvedere la loro casa, o il loro stato delle cose necessarie alla vita. Invece l'altra specie di scambio è tra denaro e denaro, o tra qualsiasi merce e denaro: non per provvedere alle necessità della vita, ma per ricavarne un guadagno. E questo tipo di traffico è proprio dei commercianti. Ebbene, secondo il Filosofo il primo tipo di scambi è degno di lode: poiché soddisfa a una esigenza naturale. Il secondo invece è giustamente vituperato: poiché di suo soddisfa la cupidigia del guadagno, che non conosce limiti, e tende all'infinito. Perciò, considerato in se stesso, il commercio ha una certa sconvenienza: in quanto nella sua natura non implica un fine onesto e necessario.
Sebbene però il guadagno, che è il fine del commercio, non implichi un elemento di onestà e di necessità, tuttavia non implica nella sua natura niente di peccaminoso e di immorale. Perciò niente impedisce di ordinare il guadagno a qualche fine necessario e onesto. E in tal caso il commercio è lecito. Come quando uno ordina il modesto guadagno cercato nel commercio al sostentamento della propria famiglia, o a soccorrere gli indigenti: oppure quando uno si dedica al commercio per l'utilità pubblica, cioè perché nella sua patria non manchino le cose necessarie; e quando si ha di mira il guadagno non come fine, ma come compenso del proprio lavoro.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Le parole del Crisostomo vanno applicate al commercio in quanto uno mette il suo fine nel guadagno, il che è evidente soprattutto quando si rivende tale e quale una cosa a un prezzo superiore. Infatti se uno rivende la cosa a un prezzo superiore, dopo averla trasformata, non fa che ricevere un premio del proprio lavoro. Sebbene si possa lecitamente perseguire il guadagno, non come ultimo fine, ma per un altro fine necessario od onesto, come abbiamo spiegato.
2. Non tutti quelli che rivendono a un prezzo superiore fanno del commercio; ma solo chi compra per rivendere a prezzi più alti. Se uno invece compra una cosa non per rivenderla, ma per tenerla, e poi per una causa qualsiasi vuole rivenderla, non fa del commercio, sebbene la rivenda a un prezzo superiore. Egli infatti può far questo lecitamente, o perché vi ha apportato delle migliorie; o perché i prezzi cambiano secondo la diversità di luogo e di tempo; oppure per il pericolo al quale si espone nel trasportare o nel far trasportare la merce da un posto a un altro. E in base a questo né la compera né la vendita sono ingiuste.
3. I chierici non solo devono astenersi dalle cose che sono intrinsecamente cattive, ma anche da quelle che hanno l'apparenza del male. E questo si verifica nel commercio, sia perché è ordinato a un guadagno materiale, che i chierici devono disprezzare; sia per i molteplici vizi dei commercianti; poiché, come dice l'Ecclesiastico, "difficilmente il negoziante si libera dai peccati di lingua". E c'è una seconda ragione: perché il commercio lega troppo l'animo alle cose secolaresche, e quindi lo distoglie da quelle spirituali. Ecco perché l'Apostolo ammonisce: "Nessuno che militi per Dio s'impiccia degli affari del secolo". - Ai chierici però è lecito il primo tipo di scambi, cioè quelli che sono ordinati, nella compravendita, alle necessità della vita.