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Questione
71
Le ingiustizie processuali degli avvocati
Passiamo a considerare le ingiustizie processuali degli avvocati.
Sull'argomento si pongono quattro quesiti: 1. Se un avvocato
sia tenuto a patrocinare la causa dei poveri; 2. Se alcuni debbano
essere esclusi dall'ufficio di avvocati; 3. Se pecchi un avvocato
nel difendere delle cause ingiuste; 4. Se pecchi accettando del denaro
per la sua opera.
ARTICOLO
1
Se gli avvocati siano tenuti a patrocinare le cause dei poveri
SEMBRA che gli avvocati sian tenuti a patrocinare le cause dei poveri.
Infatti:
1. Nell'Esodo si legge:
"Se vedrai cadere sotto il peso l'asino
di chi ti odia, non passerai oltre, ma insieme con lui lo rialzerai".
Ma il povero il cui processo è sotto il peso di un'ingiustizia non
è in pericolo meno grave, che se gli fosse caduto l'asino sotto il peso.
Perciò l'avvocato è tenuto a patrocinare la causa dei poveri.
2. S. Gregorio insegna:
"Chi ha intelligenza cerchi in tutti i
modi di non tacere; chi è largamente provvisto di beni non cessi
dalle opere di misericordia; chi ha l'arte di governare ne usi
a vantaggio del prossimo; chi ha accesso alla casa dei ricchi
interceda per i poveri: infatti tutto ciò che si è ricevuto, per
minimo che sia, sarà considerato come un talento da trafficare".
Ora, tutti sono tenuti non a nascondere, ma a trafficare il talento
ricevuto: com'è evidente dalla punizione del servo della parabola,
che l'aveva nascosto. Dunque gli avvocati son tenuti a difendere i poveri.
3. Il precetto di compiere opere di misericordia essendo affermativo,
obbliga in tempi e luoghi determinati, e cioè soprattutto
nei casi di necessità. Ma quando la causa di un povero è minacciata
si ha certamente un tempo di grave necessità. Quindi
in codesti casi un avvocato è tenuto a patrocinare la causa dei poveri.
IN CONTRARIO: La necessità di chi ha bisogno di cibo non è minore
di quella di chi ha bisogno dell'avvocato. Ora, chi può sfamare
non sempre è tenuto a sfamare i poveri. Perciò neppure
gli avvocati sono sempre tenuti a patrocinare le cause dei poveri.
RISPONDO: Patrocinare le cause dei poveri è un'opera di misericordia,
e quindi in proposito bisogna applicare quanto sopra
abbiamo detto sulle altre opere di misericordia. Infatti nessuno
è in grado di prestare soccorso a tutti gli indigenti. Perciò S. Agostino
ammoniva: "Siccome non ti è possibile soccorrere tutti, devi
provvedere soprattutto a quelli che ti sono, come in sorte, più
strettamente congiunti, secondo le contingenze di luogo e di tempo
o di qualsiasi altra circostanza". Egli dice "secondo le contingenze
di luogo": perché un uomo non è tenuto a cercare per il
mondo gli indigenti da soccorrere, ma basta che faccia opere di
misericordia a quelli che incontra. Ecco infatti le parole dell'Esodo: "Se
t'incontrerai nel bove del tuo nemico, o nel suo
asino smarrito, riconduciglielo". - Aggiunge poi, "di tempo":
perché non si è tenuti a provvedere alle altrui necessità future,
ma basta che si provveda alla necessità presente. Di qui l'espressione
di S. Giovanni: "Se uno vedendo il suo fratello nella necessità,
gli chiuderà il proprio cuore...". - E finalmente aggiunge, "o di qualsiasi altra circostanza (più strettamente
congiunti)":
perché ciascuno in ogni necessità deve soccorrere specialmente le
persone congiunte; secondo l'ammonimento dell'Apostolo: "Se qualcuno
non pensa ai suoi, massime a quei di casa, costui ha rinnegato la fede".
Tuttavia anche in codeste circostanze si deve considerare, se
il bisogno sia così grave, da non potersi prevedere subito un altro
aiuto. E in tal caso uno è tenuto a prestare l'opera di misericordia. - Se
invece appare facile la possibilità di un aiuto diverso,
o per le risorse personali dell'indigente, o da parte di altre persone
a lui più legate, o più facoltose, uno non è tenuto a soccorrere,
così da peccare a non farlo: sebbene agisca lodevolmente nel farlo,
senza una tale necessità.
Perciò un avvocato non è tenuto sempre a patrocinare le cause
dei poveri, ma solo quando concorrono le predette condizioni. Altrimenti
egli dovrebbe trascurare ogni altro ufficio, e attendere solo a difendere
le cause dei poveri. - E lo stesso si dica per il medico,
a proposito della cura dei poveri.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'asino che è caduto sotto il peso,
nel caso non può essere soccorso che dai passanti occasionali;
perciò essi son tenuti ad aiutare. Ma questi non sarebbero tenuti,
se si potesse rimediare diversamente.
2. Un uomo è tenuto ad amministrare bene il talento ricevuto,
badando appunto all'opportunità dei luoghi e dei tempi, come abbiamo spiegato.
3. Non qualsiasi necessità, ma solo quella che abbiamo indicato produce
l'obbligo di soccorrere.
ARTICOLO
2
Se sia ragionevole che alcuni per legge siano esclusi dall'ufficio di avvocati
SEMBRA che non sia ragionevole che alcuni per legge siano esclusi
dall'ufficio di avvocati.
Infatti:
1. Nessuno dev'essere distolto dalle opere di misericordia.
Ora, patrocinare delle cause è, come abbiamo detto, un'opera di misericordia.
Dunque nessuno deve essere escluso da quest'incarico.
2. Sembra che cause contrarie non possano avere un identico
effetto. Ma l'esser dediti alle cose divine, ed esser dediti al peccato
son cose contrarie. Perciò non è ragionevole che alcuni siano
esclusi dall'ufficio di avvocati per motivi religiosi, come i monaci
e i chierici; e altri per delle colpe, come i pregiudicati e gli eretici.
3. Un uomo è tenuto ad amare il prossimo come se stesso. Ma
uno degli effetti della carità consiste nel portare un avvocato a
difendere le cause altrui. Perciò è irragionevole che ad alcuni si
conceda la facoltà di patrocinare le cause proprie, e non si conceda
quella di patrocinare le cause degli altri.
IN CONTRARIO: Il Diritto Canonico esclude molte persone dall'ufficio di avvocati.
RISPONDO: Si può essere impediti di compiere un atto per due
motivi diversi: primo, per incapacità; secondo, per sconvenienza.
Ma l'incapacità esclude in modo assoluto dal compimento di un
atto: mentre il difetto di convenienza non esclude del tutto, poiché
questo può essere eliminato dalla necessità. Ecco quindi che alcuni
sono esclusi dall'ufficio di avvocati per incapacità, cioè per mancanza
di senso interno come i pazzi e gli impuberi, o di senso
esterno come i sordi e i muti. Infatti l'avvocato ha bisogno di
perizia interiore, per poter dimostrare efficacemente la giustizia
della causa patrocinata; e inoltre ha bisogno della loquela e dell'udito,
per parlare e per ascoltare quanto gli si dice. Perciò quelli
che mancano di codeste cose sono esclusi assolutamente dal compito di avvocati,
sia per se stessi, che per gli altri.
La convenienza poi richiesta nell'esercizio di questo compito può
essere compromessa da due motivi. Primo, dal fatto che uno è
tenuto a dei compiti più alti. Ed ecco perché ai monaci e ai sacerdoti
non si addice essere avvocati in nessuna causa, e ai chierici
non si addice esserlo nei tribunali civili: perché codeste persone
sono deputate alle cose divine. - Secondo, per un difetto personale:
o fisico, p. es., nel caso dei ciechi, che non possono
presentarsi come si conviene dinanzi a un giudice; o spirituale,
non essendo decoroso che si presenti a patrocinare la giustizia
per un altro, chi l'ha disprezzata in se stesso. Perciò i pregiudicati,
i negatori della fede e i condannati per gravi delitti non
possono compiere decorosamente l'ufficio di avvocato.
Tuttavia il bisogno passa sopra a codesta sconvenienza. Ecco
perché codeste persone possono assolvere l'ufficio di avvocati per
se stesse, oppure per chi loro appartiene. Infatti anche i chierici
possono patrocinare le cause delle loro chiese, e i monaci quelle
dei loro monasteri, dietro il comando dell'abate.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Dall'esercitare le opere di misericordia
si può essere impediti sia dall'incapacità, sia da motivi
di convenienza. Infatti tutte codeste opere non si addicono a tutti:
agli stolti, p. es., non si addice consigliare, né agli ignoranti si
addice insegnare.
2. Come la virtù può essere distrutta da un eccesso e da un
difetto, così la sconvenienza può nascere e dal più e dal meno.
Ecco perché alcuni, ossia i religiosi e i chierici, sono esclusi dal
patrocinare le cause, perché la loro dignità è superiore a codesto
ufficio; altri invece, come i pregiudicati e i miscredenti, perché
sono impari ad assolverlo.
3. A nessuno incombe la necessità di patrocinare le cause altrui,
come la causa propria: perché gli altri possono rimediare diversamente.
Perciò l'argomento non vale.
ARTICOLO
3
Se l'avvocato pecchi nel difendere una causa ingiusta
SEMBRA che l'avvocato non pecchi nel difendere una causa ingiusta.
Infatti:
1. Come guarire una malattia disperata dimostra l'abilità di
un medico, così la capacità di difendere una causa ingiusta dimostra
la perizia di un avvocato. Ora, il medico che guarisce una
malattia disperata viene lodato. Quindi l'avvocato che difende una
causa ingiusta non pecca, ma merita di essere lodato.
2. Desistere dal peccato è sempre lecito. Invece l'avvocato che
abbandona la propria causa viene punito dai Canoni. Dunque l'avvocato
che ha preso a difendere una causa ingiusta non pecca nel patrocinarla.
3. Si fa un peccato più grave servendosi di un'ingiustizia nel
difendere una causa giusta, portando, p. es., falsi testimoni o
allegando leggi false, che patrocinando una causa ingiusta: perché
qui il peccato verte sulla forma, là invece verte sulla materia.
Eppure agli avvocati è permesso servirsi di tali astuzie: come
son lecite le imboscate ai soldati. Dunque un avvocato non pecca
nel difendere una causa ingiusta.
IN CONTRARIO: Sta scritto:
"Tu hai prestato aiuto a un empio,
perciò ti sei meritata l'ira del Signore". Ma l'avvocato che difende
una causa ingiusta presta aiuto a un empio. Quindi merita,
col peccare, l'ira del Signore.
RISPONDO: È sempre illecito per chiunque cooperare al male, sia
con l'opera, sia col consiglio, sia con l'aiuto, sia con ogni altro
consenso: poiché chi consiglia e coopera in qualche modo compie
l'azione; e l'Apostolo insegna, che "son degni di morte non solo
quelli che fanno il peccato, ma anche coloro che approvano chi
lo fa". E quindi sopra abbiamo già dimostrato che tutti costoro
son tenuti alla restituzione. Ora, è evidente che l'avvocato presta
aiuto e consiglio alla persona di cui difende la causa. Perciò se
egli difende scientemente una causa ingiusta, senza dubbio fa
un peccato mortale; ed è tenuto a riparare il danno incorso ingiustamente
dalla parte contraria per il suo intervento. Se invece
difende una causa ingiusta per ignoranza, cioè pensando che sia
giusta, allora è scusato nella misura in cui può scusare l'ignoranza.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il medico che cura un'infermità
disperata non fa torto a nessuno. Invece l'avvocato che prende a
difendere una causa ingiusta danneggia colui contro il quale rivolge
il suo patrocinio. Perciò il paragone non regge. Sebbene
infatti egli possa mostrare così la perizia nella propria arte, tuttavia
pecca per l'ingiustizia del suo volere, col quale abusa malamente di essa.
2. Se un avvocato in principio crede che la sua causa sia giusta,
e poi si accorge che è ingiusta, non deve denunziarla, in modo
da aiutare la parte avversa, o da svelarne i segreti. Tuttavia può
abbandonarla; oppure può indurre il suo cliente a cedere, o a
venire a una composizione, senza danno per gli avversari.
3. Come sopra abbiamo detto, al soldato, ovvero al capitano di
un esercito è lecito in una guerra giusta ricorrere a degli stratagemmi,
nascondendo con prudenza i suoi piani, non già ricorrendo
alla falsità e alla frode: poiché, a detta di Cicerone, "si
deve rispettare la parola data anche col nemico". Perciò all'avvocato
che difende una causa giusta è lecito nascondere con prudenza
quanto potrebbe nuocere alla propria causa: ma non è
lecito ricorrere a delle falsità.
ARTICOLO
4
Se l'avvocato possa accettare del denaro per la sua opera
SEMBRA che l'avvocato non possa accettare del denaro per la sua opera.
Infatti:
1. Le opere di misericordia non vanno fatte in vista di una
ricompensa umana; poiché sta scritto: "Quando fai un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici e i tuoi vicini ricchi, perché
non avvenga che anch'essi t'invitino e ti sia reso il contraccambio".
Ma il patrocinare la causa altrui è, come abbiamo detto,
un'opera di misericordia. Dunque a un avvocato non è lecito accettare
una retribuzione per l'opera prestata.
2. Le cose spirituali non si possono scambiare con quelle temporali.
Ora, la difesa di una causa è un bene spirituale: essendo
l'esercizio della scienza del diritto. Perciò un avvocato non può
ricevere un compenso per la sua opera.
3. Al giudizio concorrono gli avvocati, come concorrono il giudice
e i testimoni. Ma a detta di S. Agostino, "il giudice non deve
vendere il giusto giudizio, né il testimone la vera testimonianza".
Quindi neppure l'avvocato può vendere il proprio giusto patrocinio.
IN CONTRARIO: S. Agostino insegna, che
"l'avvocato può vendere
il suo giusto patrocinio, e il giureconsulto il suo esatto consiglio".
RISPONDO: Uno può giustamente ricevere un compenso per i
servizi che non è tenuto a rendere agli altri. Ora, è evidente che
un avvocato non sempre è tenuto a prestare il suo patrocinio e
il suo consiglio nelle cause altrui. E quindi se vende il suo patrocinio
o il suo consiglio, non agisce contro la giustizia. Lo
stesso vale per il medico che prende cura di un malato, e di
tutti gli altri professionisti di questo genere: purché la retribuzione
sia moderata in rapporto alla condizione delle persone,
degli affari, della fatica impiegata, e delle consuetudini del luogo.
Se invece uno esige più dell'onesto, pecca contro la giustizia. Ecco
perché S. Agostino notava, che "quanto fu da essi estorto in modo
disonesto si è soliti riprenderlo; mentre vien lasciata l'offerta loro
fatta secondo accettabili consuetudini".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Un uomo non è sempre tenuto a
compiere gratuitamente quanto può esercitare per misericordia:
altrimenti non si potrebbe più vendere nulla, perché qualsiasi
cosa si può dare per misericordia. Ma quando uno dà per misericordia,
non deve cercare un compenso dagli uomini, bensì da Dio.
Lo stesso vale per gli avvocati: quando essi difendono per
carità la causa dei poveri, non devono mirare a una mercede
umana, ma alla mercede divina; essi però non sempre son tenuti
a prestare gratuitamente il loro patrocinio.
2. Sebbene la scienza del diritto sia qualche cosa di spirituale,
tuttavia il suo esercizio esige un lavoro corporale. E quindi in
compenso di questo è lecito ricevere del denaro: altrimenti nessun
artigiano potrebbe avere un compenso per il suo mestiere.
3. Il giudice e i testimoni sono estranei all'una e all'altra parte:
perché il giudice è tenuto a dare la sentenza giusta, e i testimoni
a rendere la vera testimonianza; e sia la giustizia che la verità
non stanno per una parte piuttosto che per l'altra. Ecco perché ai giudici
viene assegnato un onorario dalla collettività; e i testimoni
ricevono dalle due parti, o da quella che li ha prodotti,
l'equivalente delle spese, non come paga della testimonianza, ma
come compenso per la fatica sostenuta: poiché, come dice S. Paolo, "nessuno
va alla guerra a proprie spese". Invece un avvocato
difende solo una delle parti. E quindi può percepire lecitamente un
compenso dai suoi clienti.
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