Il Santo Rosario
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Questione 70

Le ingiustizie da parte dei testimoni

Passiamo quindi a considerare le ingiustizie da parte dei testimoni.
Sull'argomento si pongono quattro quesiti: 1. Se tutti sian tenuti a rendere testimonianza; 2. Se la testimonianza di due o tre sia sufficiente; 3. Se solo per una colpa personale del teste sia da respingere la sua testimonianza; 4. Se rendere falsa testimonianza sia peccato mortale.

ARTICOLO 1

Se tutti sian tenuti a rendere testimonianza

SEMBRA che non si sia tenuti a rendere testimonianza. Infatti:
1. S. Agostino spiega che Abramo nel dire di sua moglie: "È mia sorella", volle celare una verità, non già proferire una menzogna. Ora, col celare la verità uno si astiene dal testimoniare. Quindi non tutti son tenuti a rendere testimonianza.
2. Nessuno è tenuto ad agire con frode. Ma nei Proverbi si legge: "Chi procede con frode svela i segreti, chi invece è d'animo fidato cela le confidenze dell'amico". Dunque non sempre si è tenuti a testimoniare: specialmente poi sulle cose confidate dagli amici.
3. A quanto si richiede per salvarsi i chierici e i sacerdoti son tenuti più degli altri. Ebbene, ad essi è proibito di rendere testimonianza nelle cause per delitti capitali. Perciò rendere testimonianza non è di stretto obbligo per salvarsi.

IN CONTRARIO: S. Agostino insegna: "È reo tanto chi occulta la verità, come chi dice una menzogna: il primo perché non vuol fare del bene, il secondo perché vuol fare del male".

RISPONDO: In fatto di testimonianza bisogna distinguere. Perché la testimonianza di una persona in certi casi è richiesta, e in altri non è richiesta. Se la testimonianza è richiesta autoritativamente da un superiore cui si è tenuti a ubbidire in cose relative alla giustizia, non c'è dubbio che si è tenuti a rendere la testimonianza che viene richiesta a norma di legge: vale a dire sui delitti manifesti e su quelli di pubblico dominio. Se invece si richiedesse la testimonianza su altri delitti, cioè su delitti occulti e ancora estranei alla pubblica opinione, uno non è tenuto a testimoniare.
Se poi la testimonianza non è richiesta dall'autorità di un superiore, allora bisogna distinguere. Se la deposizione si richiede per liberare un uomo da una morte ingiusta, o da qualsiasi altra pena immeritata, oppure da una calunnia, o da un danno ingiusto, allora si è tenuti a testimoniare. E anche se la sua testimonianza non è richiesta, uno è tenuto a fare quello che può, per denunziare la verità a persone che possono fare qualche cosa. Infatti nei Salmi si legge: "Salvate il povero, e liberate il misero dalle mani dei peccatori"; e nei Proverbi: "Libera coloro che son condotti alla morte". S. Paolo anzi scrive: "Sono degni di morte non solo quelli che fanno tali cose, ma anche chi approva chi le fa"; e la Glossa commenta: "Tacere è acconsentire, quando hai la possibilità di correggere".
Se invece si tratta di deporre per la condanna di una persona, allora non si è tenuti a rendere testimonianza, se non si è costretti dall'autorità a norma di legge. Perché in tal caso l'occultazione della verità non provoca danno per nessuno. E anche se con questo si mette in pericolo l'accusatore, non c'è da preoccuparsi: perché costui si è messo da se stesso nel pericolo. Diversa è invece la condizione del reo, che è esposto al pericolo di una condanna contro la sua volontà.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. S. Agostino parla di occultazione della verità, nel caso in cui uno non sia obbligato dall'autorità a manifestare la verità; e quando tale occultazione non fa danni speciali a nessuno.
2. Sulle confidenze avute in segreto nella confessione uno non deve mai rendere testimonianza: perché codeste cose egli non le sa come uomo, ma come ministro di Dio, e il sigillo sacramentale è superiore a qualsiasi precetto umano.
Ma sugli altri segreti commessi bisogna distinguere. Talora infatti si tratta di cose che appena conosciute si è tenuti a manifestarle: p. es., le iniziative che mirano alla rovina spirituale o materiale del popolo, o apportano grave danno a una persona. Tali notizie si è tenuti a manifestarle, o con la testimonianza, o con la denunzia. Contro un tale dovere non si può esser tenuti dalla promessa di nessun segreto: perché così si tradirebbe la fedeltà, cui si è tenuti verso altri. - Talora invece si tratta di cose che uno non è tenuto a svelare. E quindi si può essere obbligati dal fatto di aver ricevuto una notizia con la promessa del segreto. E allora in nessun modo si è tenuti a svelarla, neppure per comando dei superiori: perché la fedeltà è di diritto naturale; e niente può essere comandato a un uomo contro ciò che è di diritto naturale.
3. Come sopra abbiamo detto, ai ministri dell'altare è proibito agire o cooperare nell'uccisione di un uomo. Ecco perché a norma di legge costoro non possono essere obbligati a testimoniare nelle cause criminali.

ARTICOLO 2

Se basti la testimonianza di due o tre testimoni

SEMBRA che la testimonianza di due o tre testimoni non basti. Infatti:
1. Il giudizio richiede certezza. Ma non si può avere la certezza con la deposizione di due testimoni: poiché si legge nel primo libro dei Re che Nabot fu condannato dietro la deposizione falsa di due testimoni. Dunque la deposizione di due testimoni non basta.
2. La testimonianza per essere credibile dev'esser concorde. Ma spesso le deposizioni di due o tre testimoni su certi particolari sono discordi. Quindi esse non sono sufficienti a provare la verità in giudizio.
3. Nei Canoni si legge: "Non si condanni un vescovo, se non dietro l'escussione di settantadue testimoni. Un Cardinale Prete non sia deposto che per la testimonianza di quarantaquattro persone. Un Cardinale Diacono della città di Roma non può esser condannato se non per la testimonianza di ventotto. Suddiaconi, accoliti, esorcisti, lettori e ostiari non siano condannati se non per la testimonianza di sette testimoni". Ora, il peccato di chi è costituito in più alta dignità è più pericoloso, e quindi è meno da tollerarsi. Perciò anche nel condannare le altre persone non può bastare la testimonianza di due o tre testimoni.

IN CONTRARIO: Nel Deuteronomio si legge: "Sulla parola di due o tre testimoni sarà uno condannato a morte"; e ancora: "tutto si concluderà sulla parola di due o tre testimoni".

RISPONDO: Come fa notare il Filosofo, "non si deve esigere in tutte le materie la medesima certezza". Poiché negli atti umani, sui quali vertono i processi e le disposizioni dei testimoni, non si può avere una certezza apodittica, trattandosi di cose contingenti e variabili. Basta quindi una certezza probabile, che raggiunge la verità nella maggior parte dei casi, sebbene talora si scosti dalla verità. Ora, è probabile che contenga la verità più la deposizione di molti, che quella di uno solo. Perciò, quando il reo è solo a negare, mentre sono molteplici i testimoni che affermano la stessa cosa insieme all'accusatore, ragionevolmente è stato stabilito dal diritto divino e da quello umano, che si stia alla deposizione dei testimoni.
Ora, ogni pluralità, o molteplicità si compone di tre elementi, cioè di un principio, di un termine intermedio e di uno finale: infatti, a detta del Filosofo, "il tutto e l'universo si riducono a tre cose". Ebbene, si ha una triade di assertori, quando due testi concordano con l'accusatore. Ecco perché si richiedono due testimoni; oppure tre, per maggior certezza, per avere così la perfezione della pluralità. Infatti nell'Ecclesiaste si legge: "Una fune a tre fila difficilmente si rompe". E S. Agostino, spiegando quel passo evangelico: "La testimonianza di due uomini è degna di fede", afferma che "in questo c'è una misteriosa allusione alla Trinità, in cui risiede l'immutabile certezza della verità".

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Per quanto grande possa essere il numero prescritto dei testimoni, potrebbe sempre capitare una falsa testimonianza; poiché sta scritto: "Non andrai dietro alla moltitudine, per fare il male". Non è detto però che si debba trascurare la certezza probabile che si può avere mediante due o tre testimoni, e di cui abbiamo parlato, per il fatto che non si può avere una certezza infallibile.
2. La discordia dei testimoni su circostanze principali che cambiano la natura del fatto, e cioè sul tempo, sul luogo o sulle persone di cui propriamente si tratta, toglie valore alla testimonianza: poiché discordando in codeste cose rimangono come testimoni singoli, che si riferiscono a fatti diversi. Se uno, p. es., dice che il fatto è accaduto in un dato tempo e luogo, e l'altro invece sta per un luogo e un tempo diversi, mostrano di non parlare dello stesso fatto. Però la testimonianza non è pregiudicata, se uno dice di non ricordare, mentre l'altro determina il tempo e il luogo.
Se poi su tali circostanze i testimoni dell'accusa e quelli della difesa non si accordano, e sono uguali per valore e per numero, si deve decidere la causa a favore dell'imputato: perché il giudice dev'essere più portato ad assolvere che a condannare; a meno che non si tratti di cause a favore dell'accusato, come sono i processi per l'affrancamento, e altri consimili. - Se poi discordano i testimoni di una medesima parte, allora il giudice deve intuire dai moti del suo animo quale partito scegliere; considerando il numero dei testimoni, il loro valore, i vantaggi della causa, lo svolgimento del processo e delle deposizioni.
Molto più però è da rigettarsi la testimonianza di una persona, che è in contraddizione con se stessa a proposito di quanto conosce come testimone oculare. Non così invece se è in contraddizione su cose conosciute dalle dicerie e dall'opinione altrui; poiché uno può esser mosso a rispondere diversamente, basandosi su constatazioni e su racconti diversi.
Se invece la discordia di una testimonianza verte su cose che non pregiudicano la sostanza del fatto, come potrebbe essere la nebulosità o la serenità del tempo, la decorazione o meno della casa, e simili, allora la discordanza non pregiudica la deposizione; poiché gli uomini non sono molto preoccupati di codesti dati, e quindi facilmente li dimenticano. Anzi la loro discordia in codeste circostanze rende la testimonianza più credibile, come nota il Crisostomo; perché se concordassero in tutto, potrebbe sembrare che parlino allo stesso modo per un'intesa. La cosa però è lasciata al prudente discernimento del giudice.
3. Quei testi si riferiscono in particolare ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi e ai chierici della Chiesa Romana, data la sua dignità. E questo per tre ragioni. Primo, perché in essa debbono esser promossi a codeste dignità uomini tali, che meritano per la loro santità una fede superiore a quella da accordare a molti testimoni. - Secondo, perché le persone chiamate a giudicare gli altri spesso a causa della giustizia si creano molti nemici. Perciò non si deve subito credere ai testimoni che depongono contro di loro, a meno che non ci sia l'accordo di un gran numero di essi. - Terzo, perché dalla condanna di un prelato romano verrebbe menomata la dignità e l'autorità di quella Chiesa nell'opinione degli uomini. E questo è più deleterio che la tolleranza in essa di qualche peccatore, a meno che non sia troppo pubblico e notorio, con la conseguenza di un grave scandalo.

ARTICOLO 3

Se si possa escludere un testimone senza una sua colpa

SEMBRA che non si possa escludere un testimone senza una sua colpa. Infatti:
1. Ad alcuni è negata la capacità di testimoniare come una pena: il che è evidente per chi è pubblicamente dichiarato infame. Ora, la pena non va inflitta che per una colpa. Dunque non si può respingere la testimonianza di nessuno senza una colpa.
2. Stando al Diritto, "bisogna presumere che tutti son buoni, se non è dimostrato il contrario". Ma la veracità nel testimoniare è un elemento della bontà di un uomo. Quindi non si deve respingere la testimonianza di nessuno, senza una colpa, non potendosene dimostrare l'incapacità senza di quella.
3. Uno si rende incapace di quanto è necessario alla salvezza solo col peccato. Ora, testimoniare la verità è di stretto obbligo per la salvezza, come sopra abbiamo visto. Dunque nessuno deve essere escluso dal testimoniare senza una colpa.

IN CONTRARIO: S. Gregorio, così si esprime in un testo riportato dai Canoni: "Se un vescovo è accusato dai suoi servitori, questi non devono affatto essere ascoltati".

RISPONDO: La testimonianza, come abbiamo già notato, ha una certezza non infallibile, ma probabile. Perciò quanto offre una probabilità in contrario rende inefficace la testimonianza. Ora, la mancanza di fermezza nel testimoniare in certi casi è resa probabile da una colpa, e ciò avviene per chi è privo di fede, o di buona fama, o per gli accusati di pubblici delitti, i quali non possono neppure presentare un'accusa; e in altri è tale anche senza colpa. E questo, o per difetto di ragione, come nei bambini, nei pazzi e nelle donne; oppure per delle prevenzioni affettive, come nel caso dei nemici, dei congiunti e dei domestici; o anche per la bassa condizione sociale, come nel caso dei poveri, dei servi e di quanti possono esser comandati, ed è probabile che siano obbligati a rendere testimonianza contro la verità. Perciò è evidente che la testimonianza di una persona può essere rifiutata e per una colpa, e anche senza una colpa.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'esclusione di una persona dal testimoniare più che per punire è fatta per evitare una falsa testimonianza. Perciò l'argomento non regge.
2. Di tutti si deve presumere che sian buoni, se non è dimostrato il contrario, purché questo non provochi il pericolo di terzi. Perché allora bisogna usare cautela, e non credere facilmente a chiunque, seguendo l'ammonizione di S. Giovanni: "Non vogliate credere ad ogni spirito".
3. Rendere testimonianza è di stretto obbligo per salvarsi, supposta però l'idoneità del teste e le disposizioni della legge. Perciò niente impedisce che, a norma delle leggi, certe persone siano dispensate dal testimoniare.

ARTICOLO 4

Se la falsa testimonianza sia sempre peccato mortale

SEMBRA che la falsa testimonianza non sia sempre peccato mortale. Infatti:
1. Capita in certi casi che uno testifica il falso, perché ignora i fatti. Ma codesta ignoranza scusa dal peccato mortale. Dunque la falsa testimonianza non sempre è peccato mortale.
2. Una bugia che giova a qualcuno, senza nuocere a nessuno, è una bugia ufficiosa, che non è peccato mortale. Ebbene, spesso nella falsa testimonianza si ha una bugia di questo genere: p. es., quando si rende una falsa testimonianza per liberare uno dalla morte, o da un'ingiusta condanna promossa da falsi testimoni o dall'iniquità di un giudice. Perciò codesta falsa testimonianza non è peccato mortale.
3. Dai testimoni si esige il giuramento, perché temano di peccare mortalmente con lo spergiuro. Ma questo non sarebbe necessario, se già la falsa testimonianza fosse peccato mortale. Dunque la falsa testimonianza non sempre è peccato mortale.

IN CONTRARIO: Sta scritto: "Il falso testimone non andrà impunito".

RISPONDO: La falsa testimonianza implica una triplice deformità. Primo, per lo spergiuro: poiché non si ammettono testimoni senza giuramento. E da questo lato la falsa testimonianza è sempre peccato mortale. - Secondo, per la violazione della giustizia. E anche sotto quest'aspetto essa è peccato mortale nel suo genere, come qualsiasi ingiustizia. Ecco perché nell'ottavo precetto del decalogo vien proibita la falsa testimonianza in questi termini: "Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo"; infatti non agisce contro una persona chi le impedisce di commettere un'ingiuria, ma solo chi le toglie un giusto diritto. - Terzo, per la falsità in se stessa, in quanto ogni bugia è peccato. E da questo lato la falsa testimonianza non sempre è peccato mortale.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel rendere testimonianza uno non deve asserire per certo, come uno che sa, ciò di cui non è certo: ma deve dichiarare come dubbio ciò che è dubbio, e come certo ciò di cui è sicuro. Ma siccome capita, per la debolezza della memoria umana, che uno ritenga di esser certo di cose false; se uno, dopo averci ripensato con la dovuta sollecitudine, ritiene di esser sicuro di ciò che invece è falso, allora non pecca mortalmente nell'affermarlo: poiché non asserisce formalmente e intenzionalmente una falsa testimonianza, ma solo accidentalmente e contro la sua intenzione.
2. Un giudizio ingiusto non è un giudizio. Ecco perché la falsa testimonianza proferita per impedire l'ingiustizia in un giudizio ingiusto non ha di suo natura di peccato mortale; ma l'ha soltanto per la violazione del giuramento.
3. Gli uomini aborriscono soprattutto i peccati contro Dio, essendo i più gravi: e tra questi c'è lo spergiuro. Invece non aborriscono ugualmente i peccati contro il prossimo. Ecco perché per una maggiore certezza della testimonianza viene richiesto il giuramento dei testimoni.