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Questione
70
Le ingiustizie da parte dei testimoni
Passiamo quindi a considerare le ingiustizie da parte dei testimoni.
Sull'argomento si pongono quattro quesiti: 1. Se tutti sian tenuti
a rendere testimonianza; 2. Se la testimonianza di due o
tre sia sufficiente; 3. Se solo per una colpa personale del teste sia
da respingere la sua testimonianza; 4. Se rendere falsa testimonianza
sia peccato mortale.
ARTICOLO
1
Se tutti sian tenuti a rendere testimonianza
SEMBRA che non si sia tenuti a rendere testimonianza.
Infatti:
1. S. Agostino spiega che Abramo nel dire di sua moglie:
"È mia sorella", volle celare una verità, non già proferire una menzogna.
Ora, col celare la verità uno si astiene dal testimoniare.
Quindi non tutti son tenuti a rendere testimonianza.
2. Nessuno è tenuto ad agire con frode. Ma nei Proverbi si
legge: "Chi procede con frode svela i segreti, chi invece è d'animo
fidato cela le confidenze dell'amico". Dunque non sempre si è
tenuti a testimoniare: specialmente poi sulle cose confidate dagli amici.
3. A quanto si richiede per salvarsi i chierici e i sacerdoti son tenuti
più degli altri. Ebbene, ad essi è proibito di rendere testimonianza
nelle cause per delitti capitali. Perciò rendere testimonianza
non è di stretto obbligo per salvarsi.
IN CONTRARIO: S. Agostino insegna:
"È reo tanto chi occulta la verità,
come chi dice una menzogna: il primo perché non vuol fare
del bene, il secondo perché vuol fare del male".
RISPONDO: In fatto di testimonianza bisogna distinguere.
Perché la testimonianza di una persona in certi casi è richiesta, e
in altri non è richiesta. Se la testimonianza è richiesta autoritativamente
da un superiore cui si è tenuti a ubbidire in cose relative alla giustizia,
non c'è dubbio che si è tenuti a rendere la testimonianza
che viene richiesta a norma di legge: vale a dire sui delitti manifesti
e su quelli di pubblico dominio. Se invece si richiedesse
la testimonianza su altri delitti, cioè su delitti occulti
e ancora estranei alla pubblica opinione, uno non è tenuto a testimoniare.
Se poi la testimonianza non è richiesta dall'autorità di un superiore,
allora bisogna distinguere. Se la deposizione si richiede per
liberare un uomo da una morte ingiusta, o da qualsiasi altra
pena immeritata, oppure da una calunnia, o da un danno ingiusto,
allora si è tenuti a testimoniare. E anche se la sua testimonianza
non è richiesta, uno è tenuto a fare quello che può, per
denunziare la verità a persone che possono fare qualche cosa.
Infatti nei Salmi si legge: "Salvate il povero, e liberate il misero
dalle mani dei peccatori"; e nei Proverbi: "Libera coloro che son
condotti alla morte". S. Paolo anzi scrive: "Sono degni di morte
non solo quelli che fanno tali cose, ma anche chi approva chi le fa"; e la Glossa commenta:
"Tacere è acconsentire, quando hai
la possibilità di correggere".
Se invece si tratta di deporre per la condanna di una persona,
allora non si è tenuti a rendere testimonianza, se non si è costretti
dall'autorità a norma di legge. Perché in tal caso l'occultazione
della verità non provoca danno per nessuno. E anche se con questo
si mette in pericolo l'accusatore, non c'è da preoccuparsi: perché
costui si è messo da se stesso nel pericolo. Diversa è invece la
condizione del reo, che è esposto al pericolo di una condanna
contro la sua volontà.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. S. Agostino parla di occultazione
della verità, nel caso in cui uno non sia obbligato dall'autorità
a manifestare la verità; e quando tale occultazione non fa danni
speciali a nessuno.
2. Sulle confidenze avute in segreto nella confessione uno non
deve mai rendere testimonianza: perché codeste cose egli non le
sa come uomo, ma come ministro di Dio, e il sigillo sacramentale
è superiore a qualsiasi precetto umano.
Ma sugli altri segreti commessi bisogna distinguere. Talora infatti
si tratta di cose che appena conosciute si è tenuti a manifestarle: p. es.,
le iniziative che mirano alla rovina spirituale o materiale
del popolo, o apportano grave danno a una persona. Tali notizie
si è tenuti a manifestarle, o con la testimonianza, o con la denunzia.
Contro un tale dovere non si può esser tenuti dalla
promessa di nessun segreto: perché così si tradirebbe la fedeltà,
cui si è tenuti verso altri. - Talora invece si tratta di cose che
uno non è tenuto a svelare. E quindi si può essere obbligati dal
fatto di aver ricevuto una notizia con la promessa del segreto.
E allora in nessun modo si è tenuti a svelarla, neppure per comando
dei superiori: perché la fedeltà è di diritto naturale; e niente può
essere comandato a un uomo contro ciò che è di diritto naturale.
3. Come sopra abbiamo detto, ai ministri dell'altare è proibito
agire o cooperare nell'uccisione di un uomo. Ecco perché a norma di legge
costoro non possono essere obbligati a testimoniare nelle cause criminali.
ARTICOLO
2
Se basti la testimonianza di due o tre testimoni
SEMBRA che la testimonianza di due o tre testimoni non basti.
Infatti:
1. Il giudizio richiede certezza. Ma non si può avere la certezza
con la deposizione di due testimoni: poiché si legge nel primo libro dei Re
che Nabot fu condannato dietro la deposizione falsa di due
testimoni. Dunque la deposizione di due testimoni non basta.
2. La testimonianza per essere credibile dev'esser concorde. Ma
spesso le deposizioni di due o tre testimoni su certi particolari sono
discordi. Quindi esse non sono sufficienti a provare la verità in giudizio.
3. Nei Canoni si legge:
"Non si condanni un vescovo, se non
dietro l'escussione di settantadue testimoni. Un Cardinale Prete
non sia deposto che per la testimonianza di quarantaquattro persone.
Un Cardinale Diacono della città di Roma non può esser
condannato se non per la testimonianza di ventotto. Suddiaconi,
accoliti, esorcisti, lettori e ostiari non siano condannati se non
per la testimonianza di sette testimoni". Ora, il peccato di chi è
costituito in più alta dignità è più pericoloso, e quindi è meno
da tollerarsi. Perciò anche nel condannare le altre persone non
può bastare la testimonianza di due o tre testimoni.
IN CONTRARIO: Nel Deuteronomio si legge:
"Sulla parola di due
o tre testimoni sarà uno condannato a morte"; e ancora: "tutto
si concluderà sulla parola di due o tre testimoni".
RISPONDO: Come fa notare il Filosofo,
"non si deve esigere in
tutte le materie la medesima certezza". Poiché negli atti umani,
sui quali vertono i processi e le disposizioni dei testimoni, non si
può avere una certezza apodittica, trattandosi di cose contingenti
e variabili. Basta quindi una certezza probabile, che raggiunge
la verità nella maggior parte dei casi, sebbene talora si scosti
dalla verità. Ora, è probabile che contenga la verità più la deposizione
di molti, che quella di uno solo. Perciò, quando il reo è
solo a negare, mentre sono molteplici i testimoni che affermano la
stessa cosa insieme all'accusatore, ragionevolmente è stato stabilito
dal diritto divino e da quello umano, che si stia alla deposizione dei testimoni.
Ora, ogni pluralità, o molteplicità si compone di tre elementi,
cioè di un principio, di un termine intermedio e di uno finale: infatti,
a detta del Filosofo, "il tutto e l'universo si riducono a tre cose".
Ebbene, si ha una triade di assertori, quando due testi concordano con l'accusatore.
Ecco perché si richiedono due testimoni; oppure tre, per maggior certezza,
per avere così la perfezione della pluralità.
Infatti nell'Ecclesiaste si legge: "Una fune a tre fila difficilmente si
rompe".
E S. Agostino, spiegando quel passo evangelico: "La testimonianza
di due uomini è degna di fede", afferma che "in questo c'è una misteriosa
allusione alla Trinità, in cui risiede l'immutabile certezza della verità".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Per quanto grande possa essere
il numero prescritto dei testimoni, potrebbe sempre capitare una
falsa testimonianza; poiché sta scritto: "Non andrai dietro alla
moltitudine, per fare il male". Non è detto però che si debba trascurare
la certezza probabile che si può avere mediante due o tre
testimoni, e di cui abbiamo parlato, per il fatto che non si può
avere una certezza infallibile.
2. La discordia dei testimoni su circostanze principali che cambiano
la natura del fatto, e cioè sul tempo, sul luogo o sulle persone
di cui propriamente si tratta, toglie valore alla testimonianza:
poiché discordando in codeste cose rimangono come testimoni singoli,
che si riferiscono a fatti diversi. Se uno, p. es.,
dice che il fatto è accaduto in un dato tempo e luogo, e l'altro
invece sta per un luogo e un tempo diversi, mostrano di non parlare
dello stesso fatto. Però la testimonianza non è pregiudicata,
se uno dice di non ricordare, mentre l'altro determina il tempo e il luogo.
Se poi su tali circostanze i testimoni dell'accusa e quelli della
difesa non si accordano, e sono uguali per valore e per numero,
si deve decidere la causa a favore dell'imputato: perché il giudice
dev'essere più portato ad assolvere che a condannare; a meno
che non si tratti di cause a favore dell'accusato, come sono i
processi per l'affrancamento, e altri consimili. - Se poi discordano
i testimoni di una medesima parte, allora il giudice deve intuire
dai moti del suo animo quale partito scegliere; considerando il
numero dei testimoni, il loro valore, i vantaggi della causa, lo
svolgimento del processo e delle deposizioni.
Molto più però è da rigettarsi la testimonianza di una persona,
che è in contraddizione con se stessa a proposito di quanto conosce
come testimone oculare. Non così invece se è in contraddizione
su cose conosciute dalle dicerie e dall'opinione altrui; poiché uno
può esser mosso a rispondere diversamente, basandosi su constatazioni
e su racconti diversi.
Se invece la discordia di una testimonianza verte su cose che
non pregiudicano la sostanza del fatto, come potrebbe essere la
nebulosità o la serenità del tempo, la decorazione o meno della casa,
e simili, allora la discordanza non pregiudica la deposizione;
poiché gli uomini non sono molto preoccupati di codesti dati,
e quindi facilmente li dimenticano. Anzi la loro discordia in
codeste circostanze rende la testimonianza più credibile, come
nota il Crisostomo; perché se concordassero in tutto, potrebbe
sembrare che parlino allo stesso modo per un'intesa. La cosa
però è lasciata al prudente discernimento del giudice.
3. Quei testi si riferiscono in particolare ai vescovi, ai sacerdoti,
ai diaconi e ai chierici della Chiesa Romana, data la sua
dignità. E questo per tre ragioni. Primo, perché in essa debbono
esser promossi a codeste dignità uomini tali, che meritano per
la loro santità una fede superiore a quella da accordare a molti testimoni. - Secondo,
perché le persone chiamate a giudicare gli altri
spesso a causa della giustizia si creano molti nemici. Perciò
non si deve subito credere ai testimoni che depongono contro di
loro, a meno che non ci sia l'accordo di un gran numero di essi. - Terzo,
perché dalla condanna di un prelato romano verrebbe
menomata la dignità e l'autorità di quella Chiesa nell'opinione
degli uomini. E questo è più deleterio che la tolleranza in essa
di qualche peccatore, a meno che non sia troppo pubblico e notorio,
con la conseguenza di un grave scandalo.
ARTICOLO
3
Se si possa escludere un
testimone senza una sua colpa
SEMBRA che non si possa escludere un
testimone senza una sua colpa.
Infatti:
1. Ad alcuni è negata la capacità di testimoniare come una
pena: il che è evidente per chi è pubblicamente dichiarato infame.
Ora, la pena non va inflitta che per una colpa. Dunque
non si può respingere la testimonianza di nessuno senza una colpa.
2. Stando al Diritto,
"bisogna presumere che tutti son buoni,
se non è dimostrato il contrario". Ma la veracità nel testimoniare
è un elemento della bontà di un uomo. Quindi non si deve respingere
la testimonianza di nessuno, senza una colpa, non potendosene
dimostrare l'incapacità senza di quella.
3. Uno si rende incapace di quanto è necessario alla salvezza
solo col peccato. Ora, testimoniare la verità è di stretto obbligo
per la salvezza, come sopra abbiamo visto. Dunque nessuno deve
essere escluso dal testimoniare senza una colpa.
IN CONTRARIO: S. Gregorio, così si esprime in un testo riportato
dai Canoni: "Se un vescovo è accusato dai suoi servitori, questi
non devono affatto essere ascoltati".
RISPONDO: La testimonianza, come abbiamo già notato, ha una
certezza non infallibile, ma probabile. Perciò quanto offre una
probabilità in contrario rende inefficace la testimonianza. Ora, la
mancanza di fermezza nel testimoniare in certi casi è resa probabile
da una colpa, e ciò avviene per chi è privo di fede, o di
buona fama, o per gli accusati di pubblici delitti, i quali non
possono neppure presentare un'accusa; e in altri è tale anche
senza colpa. E questo, o per difetto di ragione, come nei bambini,
nei pazzi e nelle donne; oppure per delle prevenzioni affettive,
come nel caso dei nemici, dei congiunti e dei domestici; o anche
per la bassa condizione sociale, come nel caso dei poveri, dei
servi e di quanti possono esser comandati, ed è probabile che
siano obbligati a rendere testimonianza contro la verità. Perciò
è evidente che la testimonianza di una persona può essere rifiutata
e per una colpa, e anche senza una colpa.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'esclusione di una persona dal
testimoniare più che per punire è fatta per evitare una falsa testimonianza.
Perciò l'argomento non regge.
2. Di tutti si deve presumere che sian buoni, se non è dimostrato
il contrario, purché questo non provochi il pericolo di terzi.
Perché allora bisogna usare cautela, e non credere facilmente a
chiunque, seguendo l'ammonizione di S. Giovanni: "Non vogliate
credere ad ogni spirito".
3. Rendere testimonianza è di stretto obbligo per salvarsi, supposta
però l'idoneità del teste e le disposizioni della legge. Perciò
niente impedisce che, a norma delle leggi, certe persone siano
dispensate dal testimoniare.
ARTICOLO
4
Se la falsa testimonianza sia sempre peccato mortale
SEMBRA che la falsa testimonianza non sia sempre peccato mortale.
Infatti:
1. Capita in certi casi che uno testifica il falso, perché ignora
i fatti. Ma codesta ignoranza scusa dal peccato mortale. Dunque
la falsa testimonianza non sempre è peccato mortale.
2. Una bugia che giova a qualcuno, senza nuocere a nessuno,
è una bugia ufficiosa, che non è peccato mortale. Ebbene, spesso
nella falsa testimonianza si ha una bugia di questo genere: p. es.,
quando si rende una falsa testimonianza per liberare uno dalla
morte, o da un'ingiusta condanna promossa da falsi testimoni
o dall'iniquità di un giudice. Perciò codesta falsa testimonianza
non è peccato mortale.
3. Dai testimoni si esige il giuramento, perché temano di peccare
mortalmente con lo spergiuro. Ma questo non sarebbe necessario,
se già la falsa testimonianza fosse peccato mortale.
Dunque la falsa testimonianza non sempre è peccato mortale.
IN CONTRARIO: Sta scritto:
"Il falso testimone non andrà impunito".
RISPONDO: La falsa testimonianza implica una triplice deformità.
Primo, per lo spergiuro: poiché non si ammettono testimoni
senza giuramento. E da questo lato la falsa testimonianza è sempre
peccato mortale. - Secondo, per la violazione della giustizia.
E anche sotto quest'aspetto essa è peccato mortale nel suo genere,
come qualsiasi ingiustizia. Ecco perché nell'ottavo precetto
del decalogo vien proibita la falsa testimonianza in questi
termini: "Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo";
infatti non agisce contro una persona chi le impedisce di commettere
un'ingiuria, ma solo chi le toglie un giusto diritto. - Terzo,
per la falsità in se stessa, in quanto ogni bugia è peccato.
E da questo lato la falsa testimonianza non sempre è peccato mortale.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel rendere testimonianza uno
non deve asserire per certo, come uno che sa, ciò di cui non è
certo: ma deve dichiarare come dubbio ciò che è dubbio, e come
certo ciò di cui è sicuro. Ma siccome capita, per la debolezza
della memoria umana, che uno ritenga di esser certo di cose false;
se uno, dopo averci ripensato con la dovuta sollecitudine, ritiene
di esser sicuro di ciò che invece è falso, allora non pecca mortalmente
nell'affermarlo: poiché non asserisce formalmente e intenzionalmente
una falsa testimonianza, ma solo accidentalmente e contro la sua intenzione.
2. Un giudizio ingiusto non è un giudizio. Ecco perché la falsa
testimonianza proferita per impedire l'ingiustizia in un giudizio
ingiusto non ha di suo natura di peccato mortale; ma l'ha soltanto
per la violazione del giuramento.
3. Gli uomini aborriscono soprattutto i peccati contro Dio,
essendo i più gravi: e tra questi c'è lo spergiuro. Invece non aborriscono
ugualmente i peccati contro il prossimo. Ecco perché
per una maggiore certezza della testimonianza viene richiesto il
giuramento dei testimoni.
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