|
Questione 69
Le ingiustizie da parte del reo
Passiamo a considerare i peccati contro la giustizia da parte del reo.
Sull'argomento si pongono quattro quesiti: 1. Se uno negando
la verità, che gli meriterebbe la condanna, pecchi mortalmente;
2. Se uno possa difendersi con la menzogna; 3. Se sia lecito scansare
la condanna ricorrendo in appello; 4. Se chi è condannato
possa difendersi con la violenza, avendone i mezzi.
ARTICOLO
1
Se l'accusato, senza peccato mortale, possa negare la verità
che gli meriterebbe la condanna
SEMBRA che l'accusato possa negare la verità che gli meriterebbe
la condanna, senza peccato mortale.
Infatti:
1. Il Crisostomo insegna:
"Non ti dico di esporti al pubblico,
né di accusarti presso altri". Ma se l'accusato confessasse la verità
in giudizio accuserebbe ed esporrebbe se stesso. Dunque non
è tenuto a dire la verità. E quindi non pecca mortalmente, se mente in giudizio.
2. Come è una bugia ufficiosa mentire per liberare un altro dalla
morte, così è una bugia ufficiosa mentire per liberare se stessi:
poiché uno è più obbligato verso se stesso che verso altri. Ora, la
bugia ufficiosa non si considera peccato mortale, ma veniale.
Quindi l'accusato, se nega la verità in giudizio per liberarsi dalla
morte, non pecca mortalmente.
3. Tutti i peccati mortali sono, come abbiamo detto, contro la carità.
Ma la bugia di un accusato che cerca di scolparsi del delitto
a lui attribuito non è né contro la carità di Dio, né contro la carità
del prossimo. Perciò codesta bugia non è un peccato mortale.
IN CONTRARIO: Quanto è incompatibile con la gloria di Dio è peccato
mortale; poiché siamo tenuti strettamente a "far tutto a gloria di Dio",
come insegna S. Paolo. Ma la confessione che fa il
reo di ciò che è contro di lui rientra nella gloria di Dio; il che è
evidente dalle parole dette da Giosuè ad Acam: "Figlio mio,
da' gloria al Signore Dio d'Israele, e confessami e mostrami ciò
che hai fatto, non nascondermelo". Dunque mentire per scolparsi
è peccato mortale.
RISPONDO: Chiunque agisce contro un dovere di giustizia pecca
mortalmente, come sopra abbiamo dimostrato. Ora, è un dovere
di giustizia ubbidire al proprio superiore nelle cose alle quali si
estende il suo diritto di superiore. Ma il giudice è un superiore
nei riguardi di chi viene giudicato, stando alle cose già dette.
Perciò l'accusato è tenuto strettamente a esporre la verità che il
giudice esige da lui a norma di diritto. E quindi se uno non vuol
confessare la verità che è tenuto a dire, o se la nega con la menzogna,
pecca mortalmente. Se però il giudice chiedesse cose non
esigibili a norma di diritto, l'accusato non sarebbe tenuto a rispondergli,
ma potrebbe lecitamente sfuggire la domanda, o con
l'appello, o in altre maniere: tuttavia non potrebbe dire una bugia.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quando uno è interrogato dal giudice
a norma del diritto, non espone e non tradisce se stesso, ma
viene smascherato da un altro, venendogli imposta la necessità di
rispondere da uno, al quale è tenuto a ubbidire.
2. Mentire per liberare una persona dalla morte, facendo un
torto ad altri, non è una semplice bugia ufficiosa, ma implica una
bugia dannosa. Ora, quando in giudizio uno mente per scusare
se stesso, fa un torto a colui cui è tenuto a ubbidire; poiché gli
nega ciò che gli è dovuto, cioè la confessione della verità.
3. Chi
mente in giudizio per scagionare se stesso agisce, sia
contro l'amore di Dio, cui spetta il giudizio, sia contro l'amore del
prossimo: e cioè, verso il giudice, al quale nega quanto gli deve; e
verso l'accusatore, il quale viene punito se non riesce a provare
l'accusa. Ecco perché nei Salmi si legge: "Non inclinare il mio
cuore a parole malvagie, a scolparmi nella discolpa dei peccati".
E la Glossa commenta: "Questo è il modo di fare degli impudenti
i quali scoperti si scolpano con le bugie". E S. Gregorio, commentando
quel passo di Giobbe: "Se nascosi, come fa l'uomo, la
mia mancanza", afferma: "È un vizio inveterato dell'uomo,
commettere i peccati di nascosto, e una volta commessi nasconderli
col negarli, e una volta smascherati moltiplicarli col discolparsi".
ARTICOLO
2
Se sia lecito all'accusato difendersi con la falsità
SEMBRA che sia lecito all'accusato difendersi con la falsità.
Infatti:
1. Secondo il diritto civile nei processi capitali è permesso a
chiunque di corrompere l'accusatore. Ora, questa è la difesa più
menzognera. Dunque l'accusato non pecca, se in una causa capitale
si difende con la menzogna.
2.
"L'accusatore che viene a patti con l'accusato riceve il castigo
stabilito dalle leggi", come dice il diritto: al contrario non è contemplata
nessuna pena per l'accusato che viene a patti con
l'accusatore. Perciò all'accusato è permesso difendersi con la menzogna.
3. Si legge nei Proverbi:
"Il saggio teme e schiva il male, lo
stolto trascorre e si tiene sicuro". Ma ciò che si compie con saggezza
non è peccato. Quindi se uno in qualsiasi maniera si libera dal male, non pecca.
IN CONTRARIO: Anche nei processi criminali, a norma del diritto,
si deve prestare giuramento di escludere la menzogna. Ora, ciò
non avverrebbe, se fosse lecito difendersi con la menzogna. Dunque
non è lecito all'accusato difendersi col falso.
RISPONDO: Una cosa è tacere la verità, e un'altra proferire la
menzogna. La prima in certi casi può essere permessa. Infatti uno
non è tenuto a dire tutta la verità, ma quella soltanto che il giudice
può e deve esigere da lui a norma del diritto: quando un
crimine, p. es., ha già dato origine alla pubblica infamia, o è
emerso da chiari indizi, oppure da una prova quasi completa.
Ma in nessun caso è permesso presentare una menzogna.
Ora, uno può ricorrere a ciò che è lecito, o per vie lecite e proporzionate
al fine perseguito, e questo appartiene alla prudenza;
oppure per vie illecite e inadeguate al debito fine, e questo appartiene
all'astuzia, la quale si esplica nella frode e nell'inganno,
come fu spiegato in precedenza. Il primo di questi modi di fare
è lodevole; il secondo invece è peccaminoso. Perciò al reo che
viene accusato è lecito difendersi nascondendo nei debiti modi la
verità che non è tenuto a confessare: p. es., non rispondendo alle
domande cui non è tenuto a rispondere. Ma questo non è un difendersi
con la falsità, bensì cavarsela con prudenza. - Al contrario
non gli è lecito dire il falso; e neppure ricorrere alla frode o
all'inganno, poiché la frode e l'inganno equivalgono a una menzogna.
E questo è precisamente difendersi con la falsità.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Secondo la legge umana rimangono
impuniti molti atti che però sono peccati secondo il giudizio di Dio,
com'è evidente nel caso della semplice fornicazione:
poiché la legge umana non esige dall'uomo una virtù completa,
che è cosa di pochi, e non è reperibile nella massa del popolo che
la legge umana è chiamata a regolare. Ora, che uno si astenga dal
peccato per scansare la morte, il cui pericolo incombe sul reo
nelle cause criminali, è impresa degna di una virtù perfetta: poiché,
a detta di Aristotele, "tra tutti i mali temporali il più terribile è la
morte".
Ecco perché, se nei processi capitali il reo corrompe
l'accusa, pur peccando nel portare l'avversario a commettere
una cosa illecita, non è punito per questo dalla legge civile.
E in tal senso codesto atto può dirsi lecito.
2. L'accusatore che viene a patti con il reo colpevole incorre una
pena: e ciò dimostra che egli commette un delitto. Perciò, siccome
indurre altri a peccare o a partecipare a una colpa in qualsiasi
modo è peccato, poiché a detta dell'Apostolo, sono degni di morte
coloro che consentono con chi pecca, è chiaro che anche il reo
pecca quando si mette in collusione con l'avversario. Tuttavia
secondo le leggi umane non gli viene imposta una pena per questo,
per la ragione sopra indicata.
3. Il saggio non si nasconde con la menzogna, bensì con prudenza.
ARTICOLO
3
Se sia lecito al reo sfuggire la sentenza ricorrendo in appello
SEMBRA che al reo non sia lecito sfuggire la sentenza ricorrendo in appello.
Infatti:
1. L'Apostolo insegna:
"Ogni persona sia sottoposta alle autorità
superiori". Ma il reo che appella ricusa di sottomettersi all'autorità
superiore, cioè al giudice. Dunque commette peccato.
2. L'obbligazione di un potere ordinario è più grave di quella
di un potere di propria scelta. Ora, a norma dei Canoni, "non
è lecito sottrarsi ai giudici scelti di comune accordo". Molto
meno, quindi, è lecito appellare nel caso dei giudici ordinari.
3. Ciò che è lecito una volta è lecito sempre. Ma sta il fatto che
non è lecito appellare dopo dieci giorni, e neppure per la terza
volta nella stessa causa. Perciò l'appello sembra per se stesso illecito.
IN CONTRARIO: S. Paolo, come narrano gli Atti, appellò a Cesare.
RISPONDO: Uno può appellare per due motivi. Primo, perché persuaso
della giustizia della propria causa: e cioè perché si sente
trattato ingiustamente dal giudice. E in tal caso è lecito appellare:
essendo questo uno scampo suggerito dalla prudenza. Di qui la
disposizione dei Canoni: "Chiunque si sente oppresso appelli liberamente
al giudizio dei sacerdoti, e nessuno lo impedisca".
Secondo, può darsi che uno appelli per rimandare il processo, e
la giusta sentenza contro di lui. E questo è un difendersi con la
finzione, il che è illecito, come abbiamo visto nell'articolo precedente:
infatti egli così fa un torto al giudice, di cui impedisce
le funzioni, e al suo avversario, di cui contesta per quanto gli è
possibile i diritti. Ecco perché, a norma dei Canoni, "in tutti i
modi dev'esser punito colui il cui ricorso è dichiarato ingiusto".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. In tanto uno è tenuto a sottomettersi
all'autorità inferiore, in quanto questa rispetta l'ordine di
quella superiore; ché se invece ad essa si sottrae, allora non si
è tenuti a sottomettersi. Nel caso, p. es., ricordato dalla Glossa,
in cui "una cosa comanda il proconsole, e un'altra l'Imperatore".
Ora, quando un giudice tratta ingiustamente una persona, si allontana
in questo dall'ordine dei poteri superiori, che gli impongono
di giudicare con giustizia. Perciò a chi è trattato contro giustizia è
lecito ricorrere in appello, prima o dopo la sentenza, al
giudizio dell'autorità superiore. - E poiché non si può presumere
che ci sia rettitudine dove manca la vera fede, non è lecito a un
cattolico appellarsi a un giudice di altra religione. Di qui la
norma: "Il cattolico, che in appello porta la propria causa dinanzi
a un giudice di altra fede, sia scomunicato". Del resto anche
l'Apostolo rimprovera coloro che ricorrono al giudizio presso gli infedeli.
2. Che una persona si sottometta spontaneamente al giudizio
di un altro, sulla cui giustizia non ha fiducia, dipende soltanto
dalla propria negligenza o cattiveria. Del resto è anche leggerezza
d'animo non persistere in quello che una volta uno ha approvato.
Perciò è ragionevole che si neghi il ricorso in appello contro i giudici
arbitrali, i quali non hanno autorità che per il consenso dei
litiganti. - Ma il potere del giudice ordinario non dipende dal
consenso di colui che dev'essere giudicato, bensì dall'autorità del
re o dell'autorità suprema, che lo istituisce. Ecco perché la legge
offre la facoltà di appellare contro i suoi torti: fino al punto che
nel caso in cui uno sia simultaneamente giudice ordinario ed arbitrale,
si può sempre appellare contro di lui. Poiché si può pensare
che egli sia stato scelto come arbitro, perché investito di poteri ordinari;
e quindi ciò non deve pregiudicare chi ha acconsentito
ad avere come arbitro una persona che il principe aveva designato
come giudice ordinario.
3. L'equità del diritto deve venire incontro a una delle parti,
senza far torto all'altra. Ecco perché furono concessi dieci giorni
di tempo per appellare, credendo che fossero sufficienti per deliberare
se fosse il caso di ricorrere in appello. Se invece non fosse
determinato nessun limite di tempo, la stabilità della sentenza resterebbe
sempre in sospeso, con danno della parte contraria. - E non è concesso
di appellare per la terza volta nella stessa causa,
per il fatto che non è probabile che i giudici si siano allontanati
dalla giustizia tante volte.
ARTICOLO
4
Se a un condannato a morte, potendolo, sia lecito difendersi
SEMBRA che a un condannato a morte, potendolo, sia lecito difendersi.
Infatti:
1. È sempre lecito ciò che è oggetto dell'inclinazione di natura,
derivando in qualche modo dal diritto naturale. Ora, l'inclinazione
naturale spinge a resistere agli elementi distruttori, non
solo gli uomini e gli animali, ma persino le cose prive di sensibilità.
Dunque al reo condannato è lecito far resistenza, per non subire la morte.
2. Uno può sottrarsi alla sentenza di morte proferita contro di
lui, sia con la resistenza, che con la fuga. Ora, essendo lecito
sottrarsi alla morte con la fuga, secondo le parole dell'Ecclesiastico: "Sta'
lontano da chi ha potere di uccidere"; sarà lecito anche
sottrarsi da essa con la resistenza.
3. Sta scritto:
"Libera coloro che son condotti alla morte, e
non indugiare a salvare quelli che son trascinati al supplizio".
Ma uno è più obbligato verso se stesso che verso gli altri. Dunque
è permesso che un condannato difenda se stesso, per non subire la morte.
IN CONTRARIO: L'Apostolo insegna:
"Chi si oppone all'autorità,
resiste all'ordine di Dio, e si tira addosso la condanna". Ora, il
condannato che si difende resiste all'autorità, proprio in quanto
è istituita da Dio "per far vendetta dei malfattori e per onorare i buoni". Perciò nel difendersi commette peccato.
RISPONDO: In due maniere si può essere condannati a morte.
Primo, giustamente. E in tal caso al condannato non è lecito difendersi:
infatti il giudice ha il diritto di combatterlo, se fa resistenza;
e quindi da parte del reo si ha una guerra ingiusta. Perciò
non c'è dubbio che egli pecca.
Secondo, uno può essere condannato ingiustamente. E codesta
sentenza è simile alla violenza dei briganti, conforme alle parole
di Ezechiele: "In mezzo ad essa i principi suoi sono come lupi
rapaci che attentano al sangue altrui". Perciò come è lecito resistere
ai briganti, così è lecito resistere in tal caso ai cattivi governanti:
a meno che non si tratti di evitare lo scandalo, nel timore
che da questo possa nascere un grave turbamento.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'uomo ha ricevuto la ragione
proprio per questo, cioè per mettere in atto le cose cui la natura
inclina, non alla rinfusa, ma seguendo l'ordine della ragione.
Perciò è lecita non qualsiasi difesa di se stessi, ma quella fatta con criterio.
2. Nessuno può essere condannato a darsi la morte, ma solo
a subirla. Perciò nessuno è tenuto a fare quanto è richiesto
all'esecuzione capitale, e cioè a restare nel luogo di dove sarà
condotto a morire. Ma il reo è tenuto a non opporre resistenza al carnefice,
per scansare la giusta punizione. Così pure chi è condannato
a morir di fame non pecca prendendo il cibo a lui offerto di soppiatto:
perché non prenderlo equivale ad uccidersi.
3. Le parole del Savio non intendono esortare a strappare qualcuno
dalla morte contro l'ordine della giustizia. Perciò uno non
deve liberare neppure se stesso dalla morte, facendo resistenza
contro l'ordine della giustizia.
|