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Questione
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Le ingiustizie del giudice nell'amministrare la giustizia
Ed eccoci a considerare i vizi contrari alla giustizia commutativa,
consistenti in parole che danneggiano il prossimo. In primo luogo
i peccati relativi ai processi; in secondo luogo i torti commessi
con le parole fuori dei tribunali.
Sul primo tema dobbiamo esaminare cinque questioni: primo,
le ingiustizie del giudice nell'amministrazione della giustizia; secondo,
quelle dell'accusatore; terzo, quelle dell'imputato nella sua difesa;
quarto, i peccati dei testimoni; quinto, quelli degli avvocati.
Sulla prima questione tratteremo quattro argomenti: 1. Se si
possa giudicare una persona non soggetta alla propria autorità;
2. Se un giudice possa pronunziare una sentenza contro la verità
che egli conosce, stando alle deposizioni; 3. Se egli possa condannare
giustamente una persona che non è stata accusata; 4. Se possa lecitamente
condonare la pena.
ARTICOLO
1
Se sia lecito giudicare una persona non soggetta alla propria autorità
SEMBRA che sia lecito giudicare una persona non soggetta alla propria autorità.
Infatti:
1. Nella Scrittura si legge che Daniele condannò con la sua sentenza
gli anziani convinti di falsa testimonianza. Ora, quegli anziani non erano
sudditi di Daniele: anzi essi erano giudici del popolo.
Dunque uno può giudicare lecitamente una persona non soggetta
alla propria autorità.
2. Cristo non era suddito di nessun uomo: ché anzi egli era
"Re
dei re e Signore dei signori". Eppure egli si sottopose al giudizio
di un uomo. Quindi è lecito giudicare di una persona che non fa
parte dei propri sudditi.
3. A norma delle leggi il delinquente va sottoposto al tribunale
del luogo in cui avviene il delitto. Ma spesso chi compie un delitto
non è suddito del giudice locale: p. es., quando è di un'altra diocesi,
o è esente. Perciò uno può avere la facoltà di giudicare chi
non è soggetto alla propria autorità.
IN CONTRARIO: S. Gregorio nel commentare quel passo del Deuteronomio,
"Entrando
fra il grano, ecc.", afferma: "Uno non può adoperare la falce
del giudizio su cose che sono state affidate ad altri".
RISPONDO: La sentenza di un giudice è come una legge particolare
su di un fatto particolare. Perciò, come una legge generale, a
detta del Filosofo, deve avere forza coattiva; così deve avere forza
coattiva la sentenza del giudice, per costringere le parti ad accettarne
il verdetto: altrimenti la decisione non sarebbe efficace.
Ma la forza coattiva tra gli uomini non può esercitarla lecitamente,
se non colui che detiene il pubblico potere. E coloro che lo
detengono sono considerati superiori rispetto a coloro sui quali
esercitano le loro mansioni, con potestà sia ordinaria, che delegata.
Perciò è evidente che nessuno può giudicare una persona, se
in qualche modo non è soggetta alla sua autorità, o ordinaria, o delegata.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Daniele ricevette come per delega
il potere di giudicare quegli anziani da un'ispirazione divina. Ciò si rileva
dalle parole della Scrittura: "Il Signore suscitò lo spirito di un giovane".
2. Capita tra gli uomini che alcuni si sottomettano spontaneamente
al giudizio di qualcuno, sebbene non sia ad essi superiore;
com'è evidente nei casi di arbitrato. Ecco perché la sentenza allora
deve essere suffragata da una penalità: poiché gli arbitri, non
essendo superiori, non hanno per se stessi il pieno potere coattivo.
In tal modo anche Cristo si sottopose di proprio arbitrio a un tribunale
umano; e così pure il Papa Leone IV si sottopose al giudizio dell'Imperatore.
3. Il vescovo nella cui diocesi si commette un delitto diviene per
ciò stesso superiore del delinquente, anche se costui è esente: a
meno che la colpa non riguardi materia di esenzione, p. es., l'amministrazione
dei beni di un monastero esente. Se invece una persona esente
commette un furto, un omicidio, o altre colpe del genere,
l'ordinario può giustamente condannarlo.
ARTICOLO
2
Se un giudice possa pronunziare una sentenza contro la verità
che egli personalmente conosce, stando alle deposizioni
SEMBRA che un giudice, pressato dalle deposizioni contrarie, non
possa pronunziare una sentenza contro la verità che egli personalmente conosce.
Infatti:
1. Sta scritto:
"Andrai ai sacerdoti della stirpe levitica, e
al giudice che sarà allora in ufficio; chiederai a loro un giusto giudizio,
ed essi ti giudicheranno secondo verità". Ma talora vengono
fatte delle deposizioni contrarie alla verità: come quando vien provata
una cosa con dei falsi testimoni. Dunque un giudice non può
giudicare, in base alle risultanze e alle prove, contro la verità da
lui personalmente conosciuta.
2. Nel giudicare l'uomo è tenuto a conformarsi al giudizio di Dio;
trattandosi, come dice la Scrittura, di un "giudizio divino".
Ora, il "giudizio di Dio è secondo verità", a detta di S. Paolo; e
in Isaia si fa questa predizione sul Cristo: "Egli giudicherà non
per veduta degli occhi, né per udito degli orecchi sentenzierà; ma
giudicherà con giustizia i poveri, e sentenzierà con rettitudine a
favore dei mansueti della terra". Perciò un giudice non deve sentenziare, stando
alle risultanze del processo, contro i dati da lui personalmente conosciuti.
3. In tribunale le prove sono richieste per testimoniare al giudice la verità
dei fatti: cosicché nei fatti notori non si richiede la
procedura giudiziaria; come appare dall'accenno di S. Paolo: "I peccati
di certe persone sono manifesti, prevenendo il giudizio".
Quindi, se il giudice conosce direttamente la verità, non deve badare
alle risultanze del processo, ma dare la sentenza secondo la
verità che egli conosce.
4. Il termine coscienza esprime l'applicazione della scienza a
una data operazione, come abbiamo notato nella Prima Parte. Ma
agire contro coscienza è peccato. Dunque se un giudice pronunzia
la sentenza, stando alle risultanze processuali, contro la coscienza
che ha acquisito della verità, commette peccato.
IN CONTRARIO: S. Agostino insegna:
"Il buon giudice non decide
nulla di suo arbitrio, ma si esprime secondo le leggi e il diritto".
Ora, questo significa giudicare stando alle risultanze del processo.
Dunque il giudice deve dare la sentenza in base a queste, e non
secondo il proprio arbitrio.
RISPONDO: Come abbiamo già notato, giudicare appartiene al giudice
in quanto riveste un pubblico potere. Egli perciò nel giudicare
deve procedere nel suo compito non come persona privata,
ma in base a quanto egli conosce come persona pubblica. Ora,
per questo egli desume le sue informazioni da una fonte generale,
e da una fonte particolare. La prima è costituita dalle leggi accettate,
sia divine che umane: e contro di esse egli non deve ammettere nessuna prova. La seconda è costituita in ogni causa particolare
dai documenti, dai testimoni e dalle altre testimonianze
legittime: e nel giudicare egli deve uniformarsi più a codeste
prove, che a quanto egli conosce come persona privata. Tuttavia
di queste informazioni egli può servirsi per indagare con più rigore
le prove addotte, e scoprirne l'inganno. Ma se a norma di
diritto non potesse respingerle, nel giudicare, come abbiamo già detto,
non si deve scostare da esse.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel testo riferito si parla appunto
della presentazione del ricorso da farsi ai giudici, per far comprendere
che i giudici devono giudicare in base alle deposizioni e alle risultanze.
2. A Dio il potere di giudicare spetta per se stesso. E quindi nel
giudicare egli dipende dalla verità che direttamente conosce in se
medesimo, e non da quanto può ricevere da altri. Lo stesso vale
per il Cristo, che è vero Dio e vero uomo. Ma gli altri giudici non
hanno per se stessi il potere di giudicare. E quindi il paragone non regge.
3. L'Apostolo parla di quei casi in cui un fatto non è manifesto
soltanto al giudice, ma anche ad altri, cosicché il reo non può in
nessun modo negare il delitto, ed è subito convinto dall'evidenza
dei fatti. Se invece la cosa è conosciuta dal giudice e non da altri,
oppure da altri e non dal giudice, allora è necessaria la discussione della causa.
4. Nelle cose relative alla propria persona l'uomo è tenuto a
uniformare la coscienza alla propria scienza. Ma nelle cose relative
ai pubblici poteri deve uniformare la sua coscienza a quello
che in un pubblico processo si può conoscere, (dimostrare) ecc.
ARTICOLO
3
Se un giudice possa condannare un imputato anche in mancanza di altri accusatori
SEMBRA che un giudice possa condannare un imputato anche in mancanza
di altri accusatori.
Infatti:
1. La giustizia umana deriva da quella divina. Ora, Dio
condanna i peccatori anche se non c'è nessun accusatore. Dunque un uomo
può condannare in giudizio un'altra persona, anche in mancanza di accusatori.
2. L'accusatore si richiede in un processo per presentare il delitto al giudice.
Ma in certi casi il delitto può essere presentato al
giudice in maniera diversa dall'accusa: e cioè mediante la denunzia
o la pubblica fama, oppure mediante la conoscenza oculare
del giudice stesso. Perciò il giudice può condannare una persona, senza l'accusatore.
3. Le gesta dei Santi sono narrate dalla Scrittura come esempi
da imitare nella vita umana. Ora, si legge che Daniele fu insieme
accusatore e giudice degli anziani delinquenti. Quindi non agirebbe
contro la giustizia chi condannasse qualcuno, facendo insieme
la parte di giudice e di accusatore.
IN CONTRARIO: S. Ambrogio, commentando la condanna dell'Apostolo
contro il fornicatore di Corinto, afferma che "il giudice non ha la facoltà
di condannare senza l'accusatore: poiché anche il Signore non allontanò Giuda,
che pure era ladro, perché non era stato accusato".
RISPONDO: Il giudice è l'interprete della giustizia; infatti il Filosofo
scrive, che "si ricorre al giudice come a una giustizia animata".
Ora la giustizia, come sopra abbiamo detto, non ha per oggetto se stessi,
ma gli altri. E quindi il giudice deve decidere tra
due individui: e ciò avviene quando l'uno è attore e l'altro imputato.
Perciò nelle cause criminali un giudice non può pronunziare
una condanna senza l'accusa; conforme a quel testo degli Atti: "Non è usanza dei Romani di condannare un uomo, prima che
l'accusato si trovi in faccia degli accusatori, ed abbia modo di difendersi
dall'accusa".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel suo giudizio Dio ha come accusatore
la coscienza del colpevole, conforme a quel passo in cui
S. Paolo parla "dei pensieri che a vicenda si accusano tra loro, o
tra loro si difendono". O piuttosto ha dinanzi a sé l'evidenza del fatto;
conforme al passo della Genesi: "La voce del sangue del tuo
fratello Abele grida a me dalla terra".
2. La pubblica infamia sostituisce l'accusatore. Ecco perché la Glossa,
spiegando quel testo: "La voce del sangue del tuo fratello, ecc.", fa questo rilievo:
"L'evidenza del delitto commesso non ha
bisogno di accusatori". - Invece nella denunzia non si ha di mira,
come sopra abbiamo detto, la punizione del colpevole, ma la sua
emenda; e quindi nella denunzia non si agisce contro di lui, ma
in suo favore. Perciò allora non si richiede l'accusatore. Il castigo
poi è inflitto per la ribellione alla Chiesa: e poiché la ribellione è evidente,
l'accusa è inutile. - Ma la conoscenza oculare personale
non dà al giudice la facoltà di procedere alla sentenza, prescindendo
dalla procedura di un pubblico processo.
3. Dio nel suo giudizio procede, come abbiamo detto sopra, dalla
diretta conoscenza della verità; non così l'uomo. Ecco perché l'uomo
non può essere insieme, come Dio, accusatore, giudice e teste.
E Daniele fu insieme accusatore e giudice come esecutore del giudizio di Dio,
dalla cui ispirazione era mosso, come sopra abbiamo notato.
ARTICOLO
4
Se un giudice possa condonare la pena
SEMBRA che un giudice possa condonare la pena.
Infatti:
1. Sta scritto:
"Il giudizio sarà senza misericordia per chi non
ha usato misericordia". Ma nessuno vien punito perché non fa
quello che non gli è lecito fare. Dunque qualsiasi giudice può usare
misericordia condonando la pena.
2. Il giudizio dell'uomo deve imitare quello di Dio. Ora, Dio condona
la pena ai peccatori pentiti: poiché, come dice Ezechiele, "egli non vuole la morte del
peccatore". Perciò anche il giudice
umano ha la facoltà di condonare la pena a chi è pentito.
3. A chiunque è lecito fare ciò che giova a qualcuno, senza danneggiare
nessuno. Ma l'assoluzione del reo giova a costui, senza
recar danno a nessuno. Dunque il giudice può sempre lecitamente
assolvere il reo dalla pena.
IN CONTRARIO: A proposito di chi tenta d'indurre all'idolatria, si
legge nel Deuteronomio: "Non ti lasciar prendere dalla compassione per lui,
e non lo nascondere; ma subito uccidilo". E a proposito dell'omicida:
"Egli
morrà, e non ne aver compassione".
RISPONDO: Com'è evidente dalle cose già dette, a proposito del
giudice si devono tener presenti due considerazioni: primo, che egli
è chiamato a giudicare tra l'accusatore e il reo; secondo, che egli
pronunzia la sentenza non a nome proprio, ma a nome della pubblica autorità.
Perciò un giudice è impedito dal condonare la pena
al reo per due motivi. Primo, per parte dell'accusatore, il quale
può esigere che il reo sia punito dell'ingiuria commessa ai suoi
danni: e il condono non è lasciato all'arbitrio di un giudice, poiché
il giudice è tenuto a rendere a ciascuno il proprio diritto.
Secondo, è impedito
per parte della società, del cui potere è
investito, e il cui bene esige la punizione dei malfattori. Però da
questo lato c'è diversità tra i giudici subordinati e il giudice supremo,
che è il principe, il quale detiene il pubblico potere nella
sua pienezza. Infatti i giudici subordinati non hanno il potere di
condonare la pena al reo, contro le leggi imposte dai loro superiori.
Ecco perché S. Agostino, spiegando quel passo evangelico, "Non avresti potere alcuno sopra di me,
ecc.", afferma: "Dio
aveva dato a Pilato un tale potere da dover sottostare all'autorità
di Cesare, in modo che non era libero di assolvere un imputato".
Invece il principe che è investito dei pieni poteri dello stato, può
lecitamente assolvere il reo, se la cosa non pregiudica il bene
pubblico, qualora l'offeso voglia condonare l'ingiuria.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La misericordia del giudice deve
esplicarsi in quelle cose che sono lasciate al suo arbitrio, a proposito
delle quali il Filosofo scrive che "l'uomo da bene tende a
diminuire i castighi". Ma egli non ha facoltà di usare misericordia
in cose che son determinate dalle leggi divine ed umane.
2. Dio ha il supremo potere di giudicare, e inoltre ricade su di
lui qualsiasi colpa. Perciò egli è sempre libero di condonare la
pena: specialmente se pensiamo che ogni peccato merita il castigo
soprattutto perché è contro di lui. Tuttavia Dio non condona la pena,
se non in quanto conviene alla sua bontà, che è la radice di ogni legge.
3. Se un giudice condonasse la pena quando non deve, farebbe
un danno alla società, la quale richiede la punizione dei delitti,
perché vengano evitati. Infatti nel Deuteronomio, a proposito del
castigo dei seduttori, si legge: "Affinché tutto Israele, ciò udendo,
abbia timore, e non vi sia mai più chi faccia cosa di questo genere".
Inoltre farebbe un danno alla persona che ha subito l'ingiustizia,
e che attende di ricevere un compenso con la restituzione
del suo onore dal castigo del colpevole.
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