Il Santo Rosario
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Questione 67

Le ingiustizie del giudice nell'amministrare la giustizia

Ed eccoci a considerare i vizi contrari alla giustizia commutativa, consistenti in parole che danneggiano il prossimo. In primo luogo i peccati relativi ai processi; in secondo luogo i torti commessi con le parole fuori dei tribunali.
Sul primo tema dobbiamo esaminare cinque questioni: primo, le ingiustizie del giudice nell'amministrazione della giustizia; secondo, quelle dell'accusatore; terzo, quelle dell'imputato nella sua difesa; quarto, i peccati dei testimoni; quinto, quelli degli avvocati.
Sulla prima questione tratteremo quattro argomenti: 1. Se si possa giudicare una persona non soggetta alla propria autorità; 2. Se un giudice possa pronunziare una sentenza contro la verità che egli conosce, stando alle deposizioni; 3. Se egli possa condannare giustamente una persona che non è stata accusata; 4. Se possa lecitamente condonare la pena.

ARTICOLO 1

Se sia lecito giudicare una persona non soggetta alla propria autorità

SEMBRA che sia lecito giudicare una persona non soggetta alla propria autorità. Infatti:
1. Nella Scrittura si legge che Daniele condannò con la sua sentenza gli anziani convinti di falsa testimonianza. Ora, quegli anziani non erano sudditi di Daniele: anzi essi erano giudici del popolo. Dunque uno può giudicare lecitamente una persona non soggetta alla propria autorità.
2. Cristo non era suddito di nessun uomo: ché anzi egli era "Re dei re e Signore dei signori". Eppure egli si sottopose al giudizio di un uomo. Quindi è lecito giudicare di una persona che non fa parte dei propri sudditi.
3. A norma delle leggi il delinquente va sottoposto al tribunale del luogo in cui avviene il delitto. Ma spesso chi compie un delitto non è suddito del giudice locale: p. es., quando è di un'altra diocesi, o è esente. Perciò uno può avere la facoltà di giudicare chi non è soggetto alla propria autorità.

IN CONTRARIO: S. Gregorio nel commentare quel passo del Deuteronomio, "Entrando fra il grano, ecc.", afferma: "Uno non può adoperare la falce del giudizio su cose che sono state affidate ad altri".

RISPONDO: La sentenza di un giudice è come una legge particolare su di un fatto particolare. Perciò, come una legge generale, a detta del Filosofo, deve avere forza coattiva; così deve avere forza coattiva la sentenza del giudice, per costringere le parti ad accettarne il verdetto: altrimenti la decisione non sarebbe efficace. Ma la forza coattiva tra gli uomini non può esercitarla lecitamente, se non colui che detiene il pubblico potere. E coloro che lo detengono sono considerati superiori rispetto a coloro sui quali esercitano le loro mansioni, con potestà sia ordinaria, che delegata. Perciò è evidente che nessuno può giudicare una persona, se in qualche modo non è soggetta alla sua autorità, o ordinaria, o delegata.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Daniele ricevette come per delega il potere di giudicare quegli anziani da un'ispirazione divina. Ciò si rileva dalle parole della Scrittura: "Il Signore suscitò lo spirito di un giovane".
2. Capita tra gli uomini che alcuni si sottomettano spontaneamente al giudizio di qualcuno, sebbene non sia ad essi superiore; com'è evidente nei casi di arbitrato. Ecco perché la sentenza allora deve essere suffragata da una penalità: poiché gli arbitri, non essendo superiori, non hanno per se stessi il pieno potere coattivo. In tal modo anche Cristo si sottopose di proprio arbitrio a un tribunale umano; e così pure il Papa Leone IV si sottopose al giudizio dell'Imperatore.
3. Il vescovo nella cui diocesi si commette un delitto diviene per ciò stesso superiore del delinquente, anche se costui è esente: a meno che la colpa non riguardi materia di esenzione, p. es., l'amministrazione dei beni di un monastero esente. Se invece una persona esente commette un furto, un omicidio, o altre colpe del genere, l'ordinario può giustamente condannarlo.

ARTICOLO 2

Se un giudice possa pronunziare una sentenza contro la verità che egli personalmente conosce, stando alle deposizioni

SEMBRA che un giudice, pressato dalle deposizioni contrarie, non possa pronunziare una sentenza contro la verità che egli personalmente conosce. Infatti:
1. Sta scritto: "Andrai ai sacerdoti della stirpe levitica, e al giudice che sarà allora in ufficio; chiederai a loro un giusto giudizio, ed essi ti giudicheranno secondo verità". Ma talora vengono fatte delle deposizioni contrarie alla verità: come quando vien provata una cosa con dei falsi testimoni. Dunque un giudice non può giudicare, in base alle risultanze e alle prove, contro la verità da lui personalmente conosciuta.
2. Nel giudicare l'uomo è tenuto a conformarsi al giudizio di Dio; trattandosi, come dice la Scrittura, di un "giudizio divino". Ora, il "giudizio di Dio è secondo verità", a detta di S. Paolo; e in Isaia si fa questa predizione sul Cristo: "Egli giudicherà non per veduta degli occhi, né per udito degli orecchi sentenzierà; ma giudicherà con giustizia i poveri, e sentenzierà con rettitudine a favore dei mansueti della terra". Perciò un giudice non deve sentenziare, stando alle risultanze del processo, contro i dati da lui personalmente conosciuti.
3. In tribunale le prove sono richieste per testimoniare al giudice la verità dei fatti: cosicché nei fatti notori non si richiede la procedura giudiziaria; come appare dall'accenno di S. Paolo: "I peccati di certe persone sono manifesti, prevenendo il giudizio". Quindi, se il giudice conosce direttamente la verità, non deve badare alle risultanze del processo, ma dare la sentenza secondo la verità che egli conosce.
4. Il termine coscienza esprime l'applicazione della scienza a una data operazione, come abbiamo notato nella Prima Parte. Ma agire contro coscienza è peccato. Dunque se un giudice pronunzia la sentenza, stando alle risultanze processuali, contro la coscienza che ha acquisito della verità, commette peccato.

IN CONTRARIO: S. Agostino insegna: "Il buon giudice non decide nulla di suo arbitrio, ma si esprime secondo le leggi e il diritto". Ora, questo significa giudicare stando alle risultanze del processo. Dunque il giudice deve dare la sentenza in base a queste, e non secondo il proprio arbitrio.

RISPONDO: Come abbiamo già notato, giudicare appartiene al giudice in quanto riveste un pubblico potere. Egli perciò nel giudicare deve procedere nel suo compito non come persona privata, ma in base a quanto egli conosce come persona pubblica. Ora, per questo egli desume le sue informazioni da una fonte generale, e da una fonte particolare. La prima è costituita dalle leggi accettate, sia divine che umane: e contro di esse egli non deve ammettere nessuna prova. La seconda è costituita in ogni causa particolare dai documenti, dai testimoni e dalle altre testimonianze legittime: e nel giudicare egli deve uniformarsi più a codeste prove, che a quanto egli conosce come persona privata. Tuttavia di queste informazioni egli può servirsi per indagare con più rigore le prove addotte, e scoprirne l'inganno. Ma se a norma di diritto non potesse respingerle, nel giudicare, come abbiamo già detto, non si deve scostare da esse.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel testo riferito si parla appunto della presentazione del ricorso da farsi ai giudici, per far comprendere che i giudici devono giudicare in base alle deposizioni e alle risultanze.
2. A Dio il potere di giudicare spetta per se stesso. E quindi nel giudicare egli dipende dalla verità che direttamente conosce in se medesimo, e non da quanto può ricevere da altri. Lo stesso vale per il Cristo, che è vero Dio e vero uomo. Ma gli altri giudici non hanno per se stessi il potere di giudicare. E quindi il paragone non regge.
3. L'Apostolo parla di quei casi in cui un fatto non è manifesto soltanto al giudice, ma anche ad altri, cosicché il reo non può in nessun modo negare il delitto, ed è subito convinto dall'evidenza dei fatti. Se invece la cosa è conosciuta dal giudice e non da altri, oppure da altri e non dal giudice, allora è necessaria la discussione della causa.
4. Nelle cose relative alla propria persona l'uomo è tenuto a uniformare la coscienza alla propria scienza. Ma nelle cose relative ai pubblici poteri deve uniformare la sua coscienza a quello che in un pubblico processo si può conoscere, (dimostrare) ecc.

ARTICOLO 3

Se un giudice possa condannare un imputato anche in mancanza di altri accusatori

SEMBRA che un giudice possa condannare un imputato anche in mancanza di altri accusatori. Infatti:
1. La giustizia umana deriva da quella divina. Ora, Dio condanna i peccatori anche se non c'è nessun accusatore. Dunque un uomo può condannare in giudizio un'altra persona, anche in mancanza di accusatori.
2. L'accusatore si richiede in un processo per presentare il delitto al giudice. Ma in certi casi il delitto può essere presentato al giudice in maniera diversa dall'accusa: e cioè mediante la denunzia o la pubblica fama, oppure mediante la conoscenza oculare del giudice stesso. Perciò il giudice può condannare una persona, senza l'accusatore.
3. Le gesta dei Santi sono narrate dalla Scrittura come esempi da imitare nella vita umana. Ora, si legge che Daniele fu insieme accusatore e giudice degli anziani delinquenti. Quindi non agirebbe contro la giustizia chi condannasse qualcuno, facendo insieme la parte di giudice e di accusatore.

IN CONTRARIO: S. Ambrogio, commentando la condanna dell'Apostolo contro il fornicatore di Corinto, afferma che "il giudice non ha la facoltà di condannare senza l'accusatore: poiché anche il Signore non allontanò Giuda, che pure era ladro, perché non era stato accusato".

RISPONDO: Il giudice è l'interprete della giustizia; infatti il Filosofo scrive, che "si ricorre al giudice come a una giustizia animata". Ora la giustizia, come sopra abbiamo detto, non ha per oggetto se stessi, ma gli altri. E quindi il giudice deve decidere tra due individui: e ciò avviene quando l'uno è attore e l'altro imputato. Perciò nelle cause criminali un giudice non può pronunziare una condanna senza l'accusa; conforme a quel testo degli Atti: "Non è usanza dei Romani di condannare un uomo, prima che l'accusato si trovi in faccia degli accusatori, ed abbia modo di difendersi dall'accusa".

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel suo giudizio Dio ha come accusatore la coscienza del colpevole, conforme a quel passo in cui S. Paolo parla "dei pensieri che a vicenda si accusano tra loro, o tra loro si difendono". O piuttosto ha dinanzi a sé l'evidenza del fatto; conforme al passo della Genesi: "La voce del sangue del tuo fratello Abele grida a me dalla terra".
2. La pubblica infamia sostituisce l'accusatore. Ecco perché la Glossa, spiegando quel testo: "La voce del sangue del tuo fratello, ecc.", fa questo rilievo: "L'evidenza del delitto commesso non ha bisogno di accusatori". - Invece nella denunzia non si ha di mira, come sopra abbiamo detto, la punizione del colpevole, ma la sua emenda; e quindi nella denunzia non si agisce contro di lui, ma in suo favore. Perciò allora non si richiede l'accusatore. Il castigo poi è inflitto per la ribellione alla Chiesa: e poiché la ribellione è evidente, l'accusa è inutile. - Ma la conoscenza oculare personale non dà al giudice la facoltà di procedere alla sentenza, prescindendo dalla procedura di un pubblico processo.
3. Dio nel suo giudizio procede, come abbiamo detto sopra, dalla diretta conoscenza della verità; non così l'uomo. Ecco perché l'uomo non può essere insieme, come Dio, accusatore, giudice e teste. E Daniele fu insieme accusatore e giudice come esecutore del giudizio di Dio, dalla cui ispirazione era mosso, come sopra abbiamo notato.

ARTICOLO 4

Se un giudice possa condonare la pena

SEMBRA che un giudice possa condonare la pena. Infatti:
1. Sta scritto: "Il giudizio sarà senza misericordia per chi non ha usato misericordia". Ma nessuno vien punito perché non fa quello che non gli è lecito fare. Dunque qualsiasi giudice può usare misericordia condonando la pena.
2. Il giudizio dell'uomo deve imitare quello di Dio. Ora, Dio condona la pena ai peccatori pentiti: poiché, come dice Ezechiele, "egli non vuole la morte del peccatore". Perciò anche il giudice umano ha la facoltà di condonare la pena a chi è pentito.
3. A chiunque è lecito fare ciò che giova a qualcuno, senza danneggiare nessuno. Ma l'assoluzione del reo giova a costui, senza recar danno a nessuno. Dunque il giudice può sempre lecitamente assolvere il reo dalla pena.

IN CONTRARIO: A proposito di chi tenta d'indurre all'idolatria, si legge nel Deuteronomio: "Non ti lasciar prendere dalla compassione per lui, e non lo nascondere; ma subito uccidilo". E a proposito dell'omicida: "Egli morrà, e non ne aver compassione".

RISPONDO: Com'è evidente dalle cose già dette, a proposito del giudice si devono tener presenti due considerazioni: primo, che egli è chiamato a giudicare tra l'accusatore e il reo; secondo, che egli pronunzia la sentenza non a nome proprio, ma a nome della pubblica autorità. Perciò un giudice è impedito dal condonare la pena al reo per due motivi. Primo, per parte dell'accusatore, il quale può esigere che il reo sia punito dell'ingiuria commessa ai suoi danni: e il condono non è lasciato all'arbitrio di un giudice, poiché il giudice è tenuto a rendere a ciascuno il proprio diritto.
Secondo, è impedito per parte della società, del cui potere è investito, e il cui bene esige la punizione dei malfattori. Però da questo lato c'è diversità tra i giudici subordinati e il giudice supremo, che è il principe, il quale detiene il pubblico potere nella sua pienezza. Infatti i giudici subordinati non hanno il potere di condonare la pena al reo, contro le leggi imposte dai loro superiori. Ecco perché S. Agostino, spiegando quel passo evangelico, "Non avresti potere alcuno sopra di me, ecc.", afferma: "Dio aveva dato a Pilato un tale potere da dover sottostare all'autorità di Cesare, in modo che non era libero di assolvere un imputato". Invece il principe che è investito dei pieni poteri dello stato, può lecitamente assolvere il reo, se la cosa non pregiudica il bene pubblico, qualora l'offeso voglia condonare l'ingiuria.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La misericordia del giudice deve esplicarsi in quelle cose che sono lasciate al suo arbitrio, a proposito delle quali il Filosofo scrive che "l'uomo da bene tende a diminuire i castighi". Ma egli non ha facoltà di usare misericordia in cose che son determinate dalle leggi divine ed umane.
2. Dio ha il supremo potere di giudicare, e inoltre ricade su di lui qualsiasi colpa. Perciò egli è sempre libero di condonare la pena: specialmente se pensiamo che ogni peccato merita il castigo soprattutto perché è contro di lui. Tuttavia Dio non condona la pena, se non in quanto conviene alla sua bontà, che è la radice di ogni legge.
3. Se un giudice condonasse la pena quando non deve, farebbe un danno alla società, la quale richiede la punizione dei delitti, perché vengano evitati. Infatti nel Deuteronomio, a proposito del castigo dei seduttori, si legge: "Affinché tutto Israele, ciò udendo, abbia timore, e non vi sia mai più chi faccia cosa di questo genere". Inoltre farebbe un danno alla persona che ha subito l'ingiustizia, e che attende di ricevere un compenso con la restituzione del suo onore dal castigo del colpevole.