|
Questione
66
Il furto e la rapina
Passiamo ora a trattare di quei peccati contrari alla giustizia
che danneggiano il prossimo negli averi: cioè del furto e della rapina.
Sull'argomento si pongono nove quesiti: 1. Se
il possesso dei beni
esterni sia per l'uomo naturale; 2. Se sia lecito possedere come
propria una data cosa; 3. Se il furto sia l'usurpazione occulta di un
bene altrui; 4. Se la rapina sia un peccato specificamente distinto
dal furto; 5. Se qualsiasi furto sia peccato; 6. Se il furto sia
peccato mortale; 7. Se sia lecito rubare in caso di necessità; 8. Se la
rapina sia sempre peccato mortale; 9. Se la rapina sia un peccato
più grave del furto.
ARTICOLO
1
Se il possesso dei beni esterni sia naturale per l'uomo
SEMBRA che il possesso dei beni esterni non sia naturale per l'uomo.
Infatti:
1. Nessuno deve arrogarsi ciò che appartiene a Dio. Ma il dominio
su tutte le creature è proprio di Dio, secondo l'affermazione dei
Salmi: "Del Signore è la terra, ecc.". Dunque il possesso delle cose
non è naturale per l'uomo.
2. S. Basilio al ricco della parabola, il quale diceva:
"Raccoglierò
tutti i miei prodotti e i miei beni", rivolge queste parole: "Dimmi, che cosa è tuo? Di dove l'hai preso per portarlo nel
mondo?". Ora, le cose che l'uomo possiede per natura, le può giustamente
chiamar sue. Quindi l'uomo non possiede per natura i beni esteriori.
3. Come scrive S. Ambrogio,
"padrone è un termine che indica potere". Ma l'uomo non ha un potere sulle cose esterne: egli infatti
non può mutarne la natura. Dunque il possesso delle cose
esterne non è naturale per l'uomo.
IN CONTRARIO: Nei Salmi si legge:
"Tutto hai messo sotto i piedi
di lui", cioè dell'uomo.
RISPONDO: Le cose esterne si possono considerare sotto due aspetti.
Primo, nella loro natura: la quale non sottostà al potere dell'uomo,
ma solo a quello di Dio, al cui cenno tutti gli esseri ubbidiscono.
Secondo, nell'uso che di esse si può fare. E sotto quest'aspetto
l'uomo ha il dominio naturale sulle cose esterne: poiché egli può
usarne a proprio vantaggio mediante l'intelletto e la volontà,
considerandole come fatte per sé; gli esseri meno perfetti, infatti,
sono per quelli più perfetti, come sopra abbiamo notato. Ed è così
che il Filosofo dimostra, che il possesso dei beni esterni è naturale
per l'uomo. E questo dominio naturale dell'uomo sulle altre creature
in forza della ragione, la quale gli conferisce l'immagine di
Dio, viene così espresso nella narrazione stessa della creazione, cioè
nella Genesi: "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza;
e presieda ai pesci del mare, ecc.".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Dio ha il dominio radicale di tutte
le cose. Ma egli stesso ha ordinato, secondo la sua provvidenza, che
certe cose servissero al sostentamento corporale dell'uomo. Ecco
perché l'uomo ha il dominio naturale su di esse per il potere che
ha di servirsene.
2. Il ricco della parabola viene biasimato per il fatto che riteneva
come radicalmente suoi i beni esterni, come se non li avesse ricevuti
da altri, cioè da Dio.
3. La terza difficoltà parte dal dominio delle cose esterne rispettivamente
alla loro natura: il quale dominio appartiene, come abbiamo visto,
soltanto a Dio.
ARTICOLO
2
Se sia lecito a un uomo possedere in proprio qualche cosa
SEMBRA che a nessuno sia lecito possedere delle cose in proprio.
Infatti:
1. Tutto ciò che è contro il diritto naturale è illecito. Ora,
secondo il diritto naturale tutto è comune: mentre la proprietà
privata è incompatibile con tale comunanza.
Dunque è illecita l'appropriazione
di qualsiasi bene esteriore.
2. S. Basilio nel commento sopra citato afferma:
"I ricchi i quali
considerano loro proprie le cose comuni, che hanno occupato per
primi, sono come chi arrivando per primo in teatro, allontanasse
quelli che arrivano dopo, appropriandosi dei posti preparati per tutti". Ma precludere ad altri la via per impossessarsi dei beni comuni
è cosa illecita. Dunque è illecito appropriarsi di un bene comune.
3. S. Ambrogio, in un passo citato nel Decreto (di Graziano),
sentenzia: "Nessuno dica proprio ciò che è comune". Ora, egli
denomina comuni i beni esterni: com'è evidente dal contesto. Perciò è
illecito che uno si appropri di un bene esterno.
IN CONTRARIO: S. Agostino ha scritto:
"Si chiamano apostolici quegli
uomini che con arroganza senza pari si son così definiti, perché
non ricevono nella loro comunione gli sposati e coloro che possiedono
in proprio, come fanno i monaci e non pochi chierici appartenenti
alla Chiesa cattolica". Ma costoro sono eretici perché, separandosi
dalla Chiesa, pensano che non abbiano nessuna speranza
di salvezza quelli che usano i beni, di cui essi si privano. Perciò
è erroneo affermare che non è lecito all'uomo possedere in proprio.
RISPONDO: Due sono le facoltà dell'uomo rispetto ai beni esterni.
La prima è quella di procurarli e di amministrarli. E da questo
lato è lecito all'uomo possedere dei beni propri. Anzi questo è persino
necessario alla vita umana, per tre motivi. Primo, perché ciascuno è
più sollecito nel procurare ciò che appartiene a lui esclusivamente,
che quanto appartiene a tutti, o a più persone: poiché
ognuno, per sfuggire la fatica, tende a lasciare ad altri quanto
spetta al bene comune; come capita là dove ci sono molti servitori. - Secondo,
perché le cose umane si svolgono con più ordine, se ciascuno
ha il compito di provvedere qualche cosa mediante la propria industria:
mentre sarebbe un disordine, se tutti indistintamente provvedessero
a ogni singola cosa. - Terzo, perché così è più garantita la pace
tra gli uomini, contentandosi ciascuno delle sue cose.
Infatti vediamo che tra coloro i quali possiedono qualche cosa
in comune, spesso nascono contese.
L'altra facoltà che ha l'uomo sulle cose esterne è l'uso di esse.
Ebbene, da questo lato l'uomo non deve considerare le cose come
esclusivamente proprie, ma come comuni: cioè deve esser disposto
a parteciparle nelle altrui necessità. Di qui il comando
dell'Apostolo: "Ai ricchi di questo secolo comanda di esser generosi,
e di comunicare i loro beni".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La comunanza dei beni
viene attribuita
al diritto naturale, non perché questo impone di possedere
tutto in comune e niente in privato; ma perché la distinzione delle
proprietà non dipende dal diritto naturale, bensì da una convenzione
umana, la quale, come abbiamo già notato, rientra nel diritto
positivo. Perciò il possesso privato non è contro il diritto naturale;
ma è uno sviluppo di esso dovuto alla ragione umana.
2. Chi arrivando per primo in teatro, preparasse la strada per
gli altri, non agirebbe in maniera illecita: agisce invece illecitamente
per il fatto che esclude gli altri. Parimenti il ricco non agisce
in maniera illecita se, occupando un bene che prima era comune,
ne fa partecipi gli altri: ma pecca se irragionevolmente impedisce
ad altri l'uso di codesto bene. Di qui le parole di S. Basilio: "Perché
tu abbondi, e l'altro invece è all'elemosina, se non perché tu
ti faccia dei meriti con l'elargizione, mentre l'altro attende di
esser coronato dal premio della pazienza?".
3. Le parole di S. Ambrogio:
"Nessuno dica proprio ciò che è comune", si riferiscono all'uso della proprietà. Così infatti
continuano: "Quanto sopravanza alla spesa è frutto di rapina".
ARTICOLO
3
Se il furto consista nel prendere di nascosto la roba altrui
SEMBRA che il furto non consista essenzialmente nel prendere di
nascosto la roba altrui. Infatti:
1. Quanto diminuisce
il peccato non può costituire l'essenza di un
peccato. Ora, peccare di nascosto diminuisce il peccato; mentre per
mostrare la gravità del peccato di certuni è detto nella Scrittura: "Come
Sodoma hanno proclamato il loro peccato, e non l'hanno celato".
Perciò la clandestinità nel prendere la roba altrui non
rientra nell'essenza del furto.
2. S. Ambrogio afferma, in un passo riportato dal
Decreto (di Graziano): "Non sei meno colpevole nel togliere ad altri
quanto loro appartiene, che nel rifiutare a chi è in necessità, mentre
potresti e sei nell'abbondanza". Quindi il furto non consiste solo nel
prendere la roba altrui, ma anche nel ritenerla.
3. Una persona può togliere di nascosto ad un'altra anche la
roba propria: p. es., la roba depositata, oppure quella a lei tolta
ingiustamente. Perciò non è essenziale per il furto il prendere la roba
altrui di nascosto.
IN CONTRARIO: Scrive S. Isidoro:
"Il termine fur (ladro), deriva
da furvum, ossia fuscum (oscurità): poiché il ladro opera di notte".
RISPONDO: A costituire il furto concorrono tre elementi. Il primo
dei quali è l'opposizione alla giustizia, la quale dà a ciascuno il
suo. E da questo lato abbiamo l'usurpazione della roba altrui. - Il secondo
elemento del furto viene a distinguerlo dai peccati contro le persone,
quali l'omicidio e l'adulterio. E da questo lato il
furto ha per oggetto la proprietà altrui. Se infatti uno toglie quanto
appartiene ad altri non come proprietà, ma o come parte, p. es.,
nell'amputazione di un membro; oppure come persona congiunta,
p. es., nel ratto della moglie o di una figlia; allora non si ha
propriamente un furto. - C'è poi un terzo elemento differenziale che
completa la nozione del furto, e cioè l'occulta asportazione della
roba altrui. Ecco quindi che il furto propriamente è "l'occulta
asportazione della roba altrui".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il nascondimento in certi casi è
causa di peccato: p. es., quando uno si nasconde per peccare, come
avviene nella frode e nell'inganno. E in tal caso non diminuisce il
peccato, ma ne costituisce la specie. E così avviene nel furto. - Invece
in altri casi il nascondimento è una semplice circostanza del
peccato. E allora diminuisce il peccato: sia perché segno di pudore;
sia perché toglie lo scandalo.
2. La detenzione abusiva della roba altrui presenta lo stesso
danno che l'asportazione di essa. Perciò nell'asportazione ingiusta
è inclusa anche l'ingiusta detenzione.
3. Niente impedisce che una cosa la quale in senso assoluto è di
uno, in senso relativo sia di un altro. La cosa depositata, p. es.,
in senso assoluto è del depositante, ma rispetto alla sua conservazione è
di chi l'ha in custodia. Così pure la refurtiva di una rapina è di chi
l'ha rapinata, non in senso assoluto però, ma nel senso che la detiene.
ARTICOLO
4
Se furto e rapina siano peccati specificamente distinti
SEMBRA che furto e rapina non siano peccati specificamente
distinti. Infatti:
1. Furto e rapina si distinguono tra loro come un peccato
occulto si distingue da un peccato manifesto: poiché il furto dice
usurpazione occulta, la rapina invece è violenta e palese. Ora, negli
altri generi di peccati la pubblicità non fa mutare la specie.
Dunque furto e rapina non sono peccati specificamente diversi.
2. Le azioni morali ricevono la specie dal fine, come sopra abbiamo visto.
Ma il furto e la rapina mirano allo stesso fine, e cioè
al possesso dei beni altrui. Dunque non differiscono nella specie.
3. Si rapisce una cosa per possederla, come si rapisce una donna
per abusarne: infatti S. Isidoro scrive che "rapitore suona corruttore,
e rapita equivale a corrotta". Ora, si parla di rapimento,
sia che la donna venga presa pubblicamente, sia che venga presa
di nascosto. Perciò anche un avere può dirsi rapito, sia che venga
preso di nascosto, sia che venga preso pubblicamente. Dunque tra
furto e rapina non c'è differenza.
IN CONTRARIO: Il Filosofo distingue il furto dalla rapina, chiarendo
bene che il furto è nascosto, mentre la rapina è violenta.
RISPONDO: Furto e rapina sono vizi contrari alla giustizia, in
quanto con essi si compie un'ingiustizia ai danni di altri. Ma a
detta di Aristotele, "uno non soffre un'ingiustizia che contro la
propria volontà". Perciò il furto e la rapina sono peccati in quanto
la sottrazione della roba è contro la volontà del proprietario. Ora,
una cosa può essere involontaria in due modi, come spiega Aristotele:
per l'ignoranza, e per la violenza. Quindi rapina e furto
sono peccati per motivi diversi. Ecco perché essi sono specificamente
distinti.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Negli altri generi di peccati la malizia
non dipende dai vari tipi di involontarietà, come nei peccati
contrari alla giustizia. Perciò dove questa diversità esiste, c'è una
diversità specifica di peccati.
2. Il fine remoto è identico per la rapina e per il furto: ma questo
non basta per un'identità specifica, perché può esserci una diversità
nei fini immediati, o prossimi. Infatti il rapinatore tenta di
ottenere lo scopo con la forza, il ladro invece con l'astuzia.
3. Il ratto di una donna non può essere occulto per la donna che
viene rapita. Perciò, anche se è occulto per gli altri, rimane sempre
una rapina per la donna cui si fa violenza.
ARTICOLO
5
Se il furto sia sempre peccato
SEMBRA che il furto non sempre sia peccato. Infatti:
1. Nessun
peccato può essere oggetto di un comando divino; poiché
sta scritto: "A nessuno egli ha comandato d'agire da empio".
Ora, nell'Esodo si legge che Dio comandò un furto: "Fecero i figli
d'Israele come aveva comandato il Signore a Mosè, e spogliarono
gli Egiziani". Dunque il furto non sempre è peccato.
2. Chi trova la roba altrui, e se ne appropria, commette un furto:
poiché si appropria della roba d'altri. Eppure questo è conforme all'equità naturale, come insegnano i giuristi. Perciò il furto non
sempre è peccato.
3. Chi prende quanto gli appartiene non pecca; poiché non agisce
contro la giustizia, di cui non compromette l'uguaglianza. Invece
si commette un furto anche se uno prende da un altro la roba
data in custodia o in deposito. Dunque il furto non sempre è peccato.
IN CONTRARIO: Nell'Esodo si legge:
"Non rubare".
RISPONDO: Se uno considera la natura del furto, scorge in esso
due aspetti peccaminosi. Primo, per la contrarietà alla giustizia,
che mira a rendere a ciascuno il suo. E in tal modo il furto è in
contrasto con la giustizia in quanto appropriazione della roba altrui.
Secondo, per l'inganno o la frode, che il ladro commette,
usurpando la roba altrui di nascosto e con insidie. Perciò è evidente
che qualsiasi furto è peccato.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Prendere la roba d'altri, sia apertamente
che di nascosto, con l'autorizzazione del giudice che dispone
in tal modo non è un furto: poiché la sentenza fa sì che
quella data cosa ci appartenga. Perciò molto meno fu un furto la
spogliazione degli Egiziani da parte dei figli d'Israele, fatta per
comando di Dio, per le angherie da essi subite senza motivo. Ecco
infatti come si esprime la Scrittura: "I giusti rapirono le spoglie
degli empi".
2. A proposito delle cose trovate bisogna distinguere. Ce ne sono
infatti alcune che non furono mai possedute da nessuno, come le
pietre preziose e le perle che si trovano sul lido del mare: e queste
sono del primo occupante. Lo stesso vale per i tesori nascosti sotto
terra da tempo immemorabile, e che non hanno un padrone: le
leggi civili però impongono allo scopritore di dare la metà al padrone
del campo, se uno ha scoperto il tesoro nel campo di un altro.
Ecco perché nella parabola evangelica si dice che lo scopritore "del
tesoro nascosto nel campo", "comprò il campo", per
avere il diritto di possedere intero il tesoro. - Ci sono invece delle
cose trovate che risultano appartenenti di recente ai beni di qualcuno.
E allora, se uno le prende non per ritenerle, ma per restituirle
al padrone, che non le considera come abbandonate, non
commette un furto. Parimenti, non commette un furto, anche se
le ritiene, purché si presumano o siano di fatto abbandonate.
Altrimenti si commetterebbe un peccato di furto. Di qui le parole di
S. Agostino ripetute dal Decreto: "Se hai trovato qualcosa e non
l'hai restituita, l'hai rubata".
3. Chi prende di nascosto la roba propria, depositata presso
un'altra persona, fa un torto al depositario: poiché costui è tenuto
a restituire, o a giustificare la propria innocenza. Perciò
quel tale commette peccato; ed è tenuto a riparare il torto fatto al
depositario. - Chi invece prende la roba propria a chi la detiene
ingiustamente, pecca non già perché fa un torto a costui, e difatti
non è tenuto a restituire o a compensare nessuno, ma pecca contro
la giustizia legale, perché si arroga il giudizio sui propri beni,
scavalcando le regole del diritto. Perciò egli è tenuto a dare
soddisfazione a Dio, e a sedare lo scandalo che eventualmente avesse
potuto dare al prossimo.
ARTICOLO
6
Se il furto sia peccato mortale
SEMBRA che il furto non sia peccato mortale. Infatti:
1. Nel libro
dei Proverbi si legge: "Non è gran colpa se uno ha rubato". Ma ogni peccato mortale è una grande colpa. Dunque il
furto non è peccato mortale.
2. Al peccato mortale è dovuta la pena capitale. Invece per il
furto non viene inflitta la pena di morte, ma solo un'ammenda: "Se uno avrà rubato un bove o una pecora, restituirà cinque bovi
per un bove, e quattro pecore per una pecora". Perciò il furto non
è peccato mortale.
3. Si può commettere il furto in cose piccole come in cose grandi.
Ora, è inconcepibile che uno venga punito con la morte eterna per
il furto di una piccola cosa, come un ago, o una penna. Dunque
il furto non è peccato mortale.
IN CONTRARIO: Nessuno viene condannato da Dio, se non per un
peccato mortale. Ma ci sono alcuni che vengono così condannati
per il furto: "Questa è la maledizione", si legge in Zaccaria, "che
esce sopra la faccia di tutta la terra; perché, come ivi sta scritto,
chiunque ruba è condannato". Quindi il furto è peccato mortale.
RISPONDO: Come sopra abbiamo spiegato, un peccato è mortale
se è incompatibile con la carità, da cui dipende la vita dell'anima.
Ora, la carità consiste principalmente nell'amore di Dio, e secondariamente
nell'amore del prossimo, il quale esige che si voglia e
si faccia del bene al prossimo. Ma nel furto si danneggia il
prossimo nei suoi beni: e se gli uomini con frequenza si derubassero
a vicenda, verrebbe distrutta la convivenza umana. Perciò il
furto, essendo incompatibile con la carità, è peccato mortale.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Si dice che il furto non è una
grande colpa per due motivi. Primo, per la necessità che spinge a
rubare, e che diminuisce o toglie del tutto la colpa, come vedremo
in seguito. Il testo citato infatti così continua: "Poiché uno ruba
per saziar la fame". - Secondo, si dice che il furto non è una grande
colpa in confronto all'adulterio, che vien punito con la pena di morte.
Perciò si aggiunge che il ladro "colto in fallo restituirà
sette volte tanto; ma l'adultero perderà la sua anima".
2. I castighi della vita presente sono più medicine che sanzioni:
la sanzione infatti è riservata al giudizio di Dio, che colpisce i
peccatori "secondo giustizia". Perciò nelle sentenze di questa vita
non s'infligge la pena di morte per tutti i peccati mortali, ma solo
per quelli che arrecano un danno irreparabile, o che presentano
un'orribile deformità. Quindi per il furto, che arreca un danno
riparabile, non viene inflitta in questo mondo la pena di morte, a
meno che esso non sia aggravato da qualche grave circostanza:
ciò è evidente nel sacrilegio, furto di cose sacre; nel peculato, che
è il furto dei beni comuni, e su cui si pronunzia S. Agostino; e
nel plagio, che è il furto di un uomo, punito nell'Esodo con la
pena di morte.
3. Le cose minime son considerate come cose da nulla. Perciò
nelle cose minime l'uomo non ritiene di subire danno: e colui che
le prende può presumere che ciò non sia contro la volontà del padrone.
E quindi se uno ruba codeste piccole cose può essere scusato
dal peccato mortale. Se però uno avesse l'intenzione di fare
un danno al prossimo, anche in codeste piccole cose, ci potrebbe
essere peccato mortale; come può esserci nel solo pensiero,
se c'è il consenso.
ARTICOLO
7
Se sia lecito rubare per necessità
SEMBRA che non sia lecito rubare per necessità. Infatti:
1. Una penitenza si può imporre soltanto per un peccato. Ora,
nelle Decretali si legge: "Se uno, costretto dalla fame o dalla
nudità, avrà rubato cibi, vesti o animali, faccia penitenza per tre settimane". Dunque non è lecito rubare per necessità.
2. Scrive il Filosofo, che
"ci son cose le quali nel nome stesso
implicano malizia", e tra queste nomina il furto. Ma ciò che è
male in se stesso non può diventare buono per il fine onesto.
Perciò nessuno può rubare lecitamente per soddisfare alla propria necessità.
3. Un uomo è tenuto ad amare il prossimo come se stesso. Ora,
siccome, a detta di S. Agostino, non è lecito rubare per soccorrere
il prossimo con l'elemosina; neppure è lecito rubare per far fronte
alla propria necessità.
IN CONTRARIO: In caso di necessità tutto è comune. Dunque non è
peccato se uno prende la roba altrui, resa comune per lui dalla necessità.
RISPONDO: Le disposizioni del diritto umano non possono mai derogare
al diritto naturale, o alla legge di Dio. Ora, secondo l'ordine
naturale, determinato dalla provvidenza divina, gli esseri inferiori
sono ordinati per sovvenire alle necessità degli uomini. Perciò la
spartizione e il possesso delle cose, che deriva dal diritto umano,
non può togliere l'obbligo di provvedere con esse alle necessità dell'uomo.
Quindi le cose che uno ha d'avanzo per diritto naturale
devon servire al sostentamento dei poveri. Ecco perché S. Ambrogio,
in un testo riferito dal Decreto, afferma: "Il pane che tu hai
messo da parte è degli affamati; le vesti che hai riposto sono dei
nudi; il denaro che nascondi sotto terra è il riscatto dei miserabili".
Però siccome sono molte le persone in necessità, e non è
possibile soccorrere tutti con una medesima sostanza, è lasciata
all'arbitrio di ognuno l'amministrazione dei propri beni, per soccorrere
con essi chi è in necessità. Tuttavia, se la necessità è così
urgente ed evidente da esigere il soccorso immediato con le cose
che si hanno a portata di mano, come quando una persona versa
in tale pericolo, da non poter essere soccorsa diversamente; allora
uno può soddisfare il suo bisogno con la manomissione, sia aperta
che occulta, della roba altrui. E l'atto per questo non ha natura di
furto o di rapina.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quella legge parla dei casi in cui
non esiste una necessità urgente.
2. Servirsi della roba altrui presa di nascosto in caso di estrema
necessità, a rigor di termini, non è un furto. Poiché codesta necessità
rende nostro quello che prendiamo per sostentare la nostra vita.
3. In caso di tale necessità uno può anche prendere la roba altrui,
per soccorrere il prossimo nell'indigenza.
ARTICOLO
8
Se si possa compiere una rapina senza peccato
SEMBRA che si possano compiere delle rapine senza peccato.
Infatti:
1. La preda si conquista con la violenza; essa perciò ha
l'aspetto di una rapina, stando a quel che abbiamo detto. Ma predare
i nemici è cosa lecita, come si rileva da S. Ambrogio: "Quando la
preda è in possesso dei vincitori, la disciplina militare esige che
tutto sia consegnato al re", per la sua spartizione. Perciò in certi
casi la rapina è lecita.
2. È lecito togliere a uno quello che non gli appartiene. Ora, le
cose possedute dagli infedeli non appartengono ad essi a detta di
S. Agostino: "Le cose che falsamente dite vostre non le possedete
con giustizia, e quindi dovete esserne spogliati mediante le leggi
dei principi secolari". Dunque si può lecitamente rapinare gli infedeli.
3. I principi secolari estorcono molte cose dai loro sudditi con la
violenza, il che si riduce a una rapina. Ora, sembra esagerato
sostenere che in questo essi peccano; ché allora quasi tutti i principi
sarebbero dannati. Quindi in certi casi la rapina è lecita.
IN CONTRARIO: Si può offrire un sacrificio a Dio con qualsiasi cosa
lecitamente acquistata. Ma non si può fare col frutto d'una rapina,
poiché si legge nella Scrittura: "Io, il Signore, amo il giudizio
e odio la rapina unita all'olocausto". Dunque non è lecito acquistare
qualche cosa con la rapina.
RISPONDO: La rapina implica una violenza o una costrizione, con
la quale si toglie ingiustamente a una persona ciò che le appartiene.
Ora, nella società umana nessuno può costringere all'infuori
dei pubblici poteri. Perciò chiunque come persona privata, senza
essere investito di pubblici poteri, toglie ad altri una cosa con la
violenza, agisce illecitamente e commette una rapina: com'è evidente
nel caso dei briganti.
Ai principi invece è affidato il pubblico potere, perché siano i
custodi della giustizia. Perciò essi possono usare la violenza
soltanto secondo le norme della giustizia: questo sia nel combattere
contro i nemici, sia nel punire i sudditi malfattori. Ma quanto
viene requisito con codesta violenza non è una rapina, non essendo
fatto contro la giustizia. Se invece qualcuno servendosi dei
pubblici poteri prende la roba altrui contro la giustizia, agisce
illecitamente, commettendo una rapina, ed è tenuto alla restituzione.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. A proposito della preda (di guerra)
bisogna distinguere. Se coloro che fanno il saccheggio dei nemici
conducono una guerra giusta, acquistano la proprietà di quanto
ottengono con la violenza. E non si tratta di rapina: cosicché non
sono tenuti alla restituzione. Però potrebbero peccare di cupidigia
per la loro cattiva intenzione, qualora combattessero non per la
giustizia, ma principalmente per il saccheggio, o la preda. Scrive
infatti S. Agostino, che "è peccato fare il soldato per il saccheggio". - Se poi quelli che fanno il saccheggio combattono una
guerra ingiusta, commettono una rapina e son tenuti alla restituzione.
2. Certi infedeli in tanto possiedono ingiustamente dei beni, in
quanto "ne sono stati spogliati secondo le leggi dai principi secolari".
Si possono quindi togliere loro con la violenza codesti beni
non per iniziativa privata, ma dall'autorità pubblica.
3. Se i principi, anche con la violenza, esigono dai sudditi ciò
che è loro dovuto per la tutela del bene comune, non si ha una
rapina. - Se invece estorcono qualche cosa ingiustamente, con la
violenza, è una rapina, è un atto di brigantaggio. Dice perciò
S. Agostino: "Se togliamo la giustizia, che cosa sono i regni se
non grandi latrocini? E del resto che cosa sono le bande dei briganti
se non dei piccoli regni?". E in Ezechiele si legge: "In mezzo
ad essa i principi suoi sono come lupi rapaci". Essi quindi sono
tenuti a restituire, come i briganti. E il loro peccato è tanto più
grave di quello dei briganti, quanto più perniciosa ed estesa è la
loro azione contro la giustizia sociale, di cui essi sono i custodi.
ARTICOLO
9
Se il furto sia un peccato più grave della rapina
SEMBRA che il furto sia un peccato più grave della rapina.
Infatti:
1. All'usurpazione della roba altrui il furto aggiunge la frode
e l'inganno, cosa che non avviene nella rapina. Ora, la frode e l'inganno
rivestono per se stessi l'aspetto di peccato, come sopra abbiamo detto.
Dunque il furto è un peccato più grave della rapina.
2. La vergogna è la paura delle azioni turpi, come nota Aristotele.
Ebbene, gli uomini si vergognano di più del furto che della
rapina. Quindi il furto è più turpe della rapina.
3. Un peccato è tanto più grave, quanto più numerose son le
persone che danneggia. Ma col furto si possono danneggiare sia i
grandi che gli umili: mentre con la rapina si può far violenza
solo ai deboli. Perciò è più grave il peccato di furto che quello di rapina.
IN CONTRARIO: Le leggi puniscono la rapina più gravemente del furto.
RISPONDO: Come sopra abbiamo notato, la rapina e il furto sono
peccati per l'involontarietà di colui al quale si toglie qualche cosa;
mentre però nel furto l'involontarietà dipende dall'ignoranza, nella
rapina dipende dalla violenza. Ora, un fatto è reso più involontario
dalla violenza, che dall'ignoranza: poiché la violenza
si oppone più direttamente al volere che l'ignoranza. Perciò la
rapina è un peccato più grave del furto.
Ma c'è anche un'altra ragione. La rapina non danneggia una
persona soltanto negli averi, ma costituisce anche un'infamia e
un'ingiustizia personale. E questo pesa assai più della frode e
dell'inganno, che si riscontrano nel furto.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È così risolta anche la prima difficoltà.
2. Gli uomini sensuali si gloriano di più della virtù, o forza materiale,
di cui si fa mostra nella rapina, che della virtù interna e
spirituale, che viene distrutta dal peccato. Ecco perché essi si vergognano
più del furto che della rapina.
3. Sebbene quelli che possono subire il furto siano più numerosi
di quelli che possono subire la rapina, tuttavia i danni subiti con
la rapina sono più gravi di quelli che si possono subire col furto.
Ecco perché la rapina è tanto più abominevole.
|