Il Santo Rosario
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Questione 66

Il furto e la rapina

Passiamo ora a trattare di quei peccati contrari alla giustizia che danneggiano il prossimo negli averi: cioè del furto e della rapina.
Sull'argomento si pongono nove quesiti: 1. Se il possesso dei beni esterni sia per l'uomo naturale; 2. Se sia lecito possedere come propria una data cosa; 3. Se il furto sia l'usurpazione occulta di un bene altrui; 4. Se la rapina sia un peccato specificamente distinto dal furto; 5. Se qualsiasi furto sia peccato; 6. Se il furto sia peccato mortale; 7. Se sia lecito rubare in caso di necessità; 8. Se la rapina sia sempre peccato mortale; 9. Se la rapina sia un peccato più grave del furto.

ARTICOLO 1

Se il possesso dei beni esterni sia naturale per l'uomo

SEMBRA che il possesso dei beni esterni non sia naturale per l'uomo. Infatti:
1. Nessuno deve arrogarsi ciò che appartiene a Dio. Ma il dominio su tutte le creature è proprio di Dio, secondo l'affermazione dei Salmi: "Del Signore è la terra, ecc.". Dunque il possesso delle cose non è naturale per l'uomo.
2. S. Basilio al ricco della parabola, il quale diceva: "Raccoglierò tutti i miei prodotti e i miei beni", rivolge queste parole: "Dimmi, che cosa è tuo? Di dove l'hai preso per portarlo nel mondo?". Ora, le cose che l'uomo possiede per natura, le può giustamente chiamar sue. Quindi l'uomo non possiede per natura i beni esteriori.
3. Come scrive S. Ambrogio, "padrone è un termine che indica potere". Ma l'uomo non ha un potere sulle cose esterne: egli infatti non può mutarne la natura. Dunque il possesso delle cose esterne non è naturale per l'uomo.

IN CONTRARIO: Nei Salmi si legge: "Tutto hai messo sotto i piedi di lui", cioè dell'uomo.

RISPONDO: Le cose esterne si possono considerare sotto due aspetti. Primo, nella loro natura: la quale non sottostà al potere dell'uomo, ma solo a quello di Dio, al cui cenno tutti gli esseri ubbidiscono. Secondo, nell'uso che di esse si può fare. E sotto quest'aspetto l'uomo ha il dominio naturale sulle cose esterne: poiché egli può usarne a proprio vantaggio mediante l'intelletto e la volontà, considerandole come fatte per sé; gli esseri meno perfetti, infatti, sono per quelli più perfetti, come sopra abbiamo notato. Ed è così che il Filosofo dimostra, che il possesso dei beni esterni è naturale per l'uomo. E questo dominio naturale dell'uomo sulle altre creature in forza della ragione, la quale gli conferisce l'immagine di Dio, viene così espresso nella narrazione stessa della creazione, cioè nella Genesi: "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza; e presieda ai pesci del mare, ecc.".

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Dio ha il dominio radicale di tutte le cose. Ma egli stesso ha ordinato, secondo la sua provvidenza, che certe cose servissero al sostentamento corporale dell'uomo. Ecco perché l'uomo ha il dominio naturale su di esse per il potere che ha di servirsene.
2. Il ricco della parabola viene biasimato per il fatto che riteneva come radicalmente suoi i beni esterni, come se non li avesse ricevuti da altri, cioè da Dio.
3. La terza difficoltà parte dal dominio delle cose esterne rispettivamente alla loro natura: il quale dominio appartiene, come abbiamo visto, soltanto a Dio.

ARTICOLO 2

Se sia lecito a un uomo possedere in proprio qualche cosa

SEMBRA che a nessuno sia lecito possedere delle cose in proprio. Infatti:
1. Tutto ciò che è contro il diritto naturale è illecito. Ora, secondo il diritto naturale tutto è comune: mentre la proprietà privata è incompatibile con tale comunanza. Dunque è illecita l'appropriazione di qualsiasi bene esteriore.
2. S. Basilio nel commento sopra citato afferma: "I ricchi i quali considerano loro proprie le cose comuni, che hanno occupato per primi, sono come chi arrivando per primo in teatro, allontanasse quelli che arrivano dopo, appropriandosi dei posti preparati per tutti". Ma precludere ad altri la via per impossessarsi dei beni comuni è cosa illecita. Dunque è illecito appropriarsi di un bene comune.
3. S. Ambrogio, in un passo citato nel Decreto (di Graziano), sentenzia: "Nessuno dica proprio ciò che è comune". Ora, egli denomina comuni i beni esterni: com'è evidente dal contesto. Perciò è illecito che uno si appropri di un bene esterno.

IN CONTRARIO: S. Agostino ha scritto: "Si chiamano apostolici quegli uomini che con arroganza senza pari si son così definiti, perché non ricevono nella loro comunione gli sposati e coloro che possiedono in proprio, come fanno i monaci e non pochi chierici appartenenti alla Chiesa cattolica". Ma costoro sono eretici perché, separandosi dalla Chiesa, pensano che non abbiano nessuna speranza di salvezza quelli che usano i beni, di cui essi si privano. Perciò è erroneo affermare che non è lecito all'uomo possedere in proprio.

RISPONDO: Due sono le facoltà dell'uomo rispetto ai beni esterni. La prima è quella di procurarli e di amministrarli. E da questo lato è lecito all'uomo possedere dei beni propri. Anzi questo è persino necessario alla vita umana, per tre motivi. Primo, perché ciascuno è più sollecito nel procurare ciò che appartiene a lui esclusivamente, che quanto appartiene a tutti, o a più persone: poiché ognuno, per sfuggire la fatica, tende a lasciare ad altri quanto spetta al bene comune; come capita là dove ci sono molti servitori. - Secondo, perché le cose umane si svolgono con più ordine, se ciascuno ha il compito di provvedere qualche cosa mediante la propria industria: mentre sarebbe un disordine, se tutti indistintamente provvedessero a ogni singola cosa. - Terzo, perché così è più garantita la pace tra gli uomini, contentandosi ciascuno delle sue cose. Infatti vediamo che tra coloro i quali possiedono qualche cosa in comune, spesso nascono contese.
L'altra facoltà che ha l'uomo sulle cose esterne è l'uso di esse. Ebbene, da questo lato l'uomo non deve considerare le cose come esclusivamente proprie, ma come comuni: cioè deve esser disposto a parteciparle nelle altrui necessità. Di qui il comando dell'Apostolo: "Ai ricchi di questo secolo comanda di esser generosi, e di comunicare i loro beni".

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La comunanza dei beni viene attribuita al diritto naturale, non perché questo impone di possedere tutto in comune e niente in privato; ma perché la distinzione delle proprietà non dipende dal diritto naturale, bensì da una convenzione umana, la quale, come abbiamo già notato, rientra nel diritto positivo. Perciò il possesso privato non è contro il diritto naturale; ma è uno sviluppo di esso dovuto alla ragione umana.
2. Chi arrivando per primo in teatro, preparasse la strada per gli altri, non agirebbe in maniera illecita: agisce invece illecitamente per il fatto che esclude gli altri. Parimenti il ricco non agisce in maniera illecita se, occupando un bene che prima era comune, ne fa partecipi gli altri: ma pecca se irragionevolmente impedisce ad altri l'uso di codesto bene. Di qui le parole di S. Basilio: "Perché tu abbondi, e l'altro invece è all'elemosina, se non perché tu ti faccia dei meriti con l'elargizione, mentre l'altro attende di esser coronato dal premio della pazienza?".
3. Le parole di S. Ambrogio: "Nessuno dica proprio ciò che è comune", si riferiscono all'uso della proprietà. Così infatti continuano: "Quanto sopravanza alla spesa è frutto di rapina".

ARTICOLO 3

Se il furto consista nel prendere di nascosto la roba altrui

SEMBRA che il furto non consista essenzialmente nel prendere di nascosto la roba altrui. Infatti:
1. Quanto diminuisce il peccato non può costituire l'essenza di un peccato. Ora, peccare di nascosto diminuisce il peccato; mentre per mostrare la gravità del peccato di certuni è detto nella Scrittura: "Come Sodoma hanno proclamato il loro peccato, e non l'hanno celato". Perciò la clandestinità nel prendere la roba altrui non rientra nell'essenza del furto.
2. S. Ambrogio afferma, in un passo riportato dal Decreto (di Graziano): "Non sei meno colpevole nel togliere ad altri quanto loro appartiene, che nel rifiutare a chi è in necessità, mentre potresti e sei nell'abbondanza". Quindi il furto non consiste solo nel prendere la roba altrui, ma anche nel ritenerla.
3. Una persona può togliere di nascosto ad un'altra anche la roba propria: p. es., la roba depositata, oppure quella a lei tolta ingiustamente. Perciò non è essenziale per il furto il prendere la roba altrui di nascosto.

IN CONTRARIO: Scrive S. Isidoro: "Il termine fur (ladro), deriva da furvum, ossia fuscum (oscurità): poiché il ladro opera di notte".

RISPONDO: A costituire il furto concorrono tre elementi. Il primo dei quali è l'opposizione alla giustizia, la quale dà a ciascuno il suo. E da questo lato abbiamo l'usurpazione della roba altrui. - Il secondo elemento del furto viene a distinguerlo dai peccati contro le persone, quali l'omicidio e l'adulterio. E da questo lato il furto ha per oggetto la proprietà altrui. Se infatti uno toglie quanto appartiene ad altri non come proprietà, ma o come parte, p. es., nell'amputazione di un membro; oppure come persona congiunta, p. es., nel ratto della moglie o di una figlia; allora non si ha propriamente un furto. - C'è poi un terzo elemento differenziale che completa la nozione del furto, e cioè l'occulta asportazione della roba altrui. Ecco quindi che il furto propriamente è "l'occulta asportazione della roba altrui".

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il nascondimento in certi casi è causa di peccato: p. es., quando uno si nasconde per peccare, come avviene nella frode e nell'inganno. E in tal caso non diminuisce il peccato, ma ne costituisce la specie. E così avviene nel furto. - Invece in altri casi il nascondimento è una semplice circostanza del peccato. E allora diminuisce il peccato: sia perché segno di pudore; sia perché toglie lo scandalo.
2. La detenzione abusiva della roba altrui presenta lo stesso danno che l'asportazione di essa. Perciò nell'asportazione ingiusta è inclusa anche l'ingiusta detenzione.
3. Niente impedisce che una cosa la quale in senso assoluto è di uno, in senso relativo sia di un altro. La cosa depositata, p. es., in senso assoluto è del depositante, ma rispetto alla sua conservazione è di chi l'ha in custodia. Così pure la refurtiva di una rapina è di chi l'ha rapinata, non in senso assoluto però, ma nel senso che la detiene.

ARTICOLO 4

Se furto e rapina siano peccati specificamente distinti

SEMBRA che furto e rapina non siano peccati specificamente distinti. Infatti:
1. Furto e rapina si distinguono tra loro come un peccato occulto si distingue da un peccato manifesto: poiché il furto dice usurpazione occulta, la rapina invece è violenta e palese. Ora, negli altri generi di peccati la pubblicità non fa mutare la specie. Dunque furto e rapina non sono peccati specificamente diversi.
2. Le azioni morali ricevono la specie dal fine, come sopra abbiamo visto. Ma il furto e la rapina mirano allo stesso fine, e cioè al possesso dei beni altrui. Dunque non differiscono nella specie.
3. Si rapisce una cosa per possederla, come si rapisce una donna per abusarne: infatti S. Isidoro scrive che "rapitore suona corruttore, e rapita equivale a corrotta". Ora, si parla di rapimento, sia che la donna venga presa pubblicamente, sia che venga presa di nascosto. Perciò anche un avere può dirsi rapito, sia che venga preso di nascosto, sia che venga preso pubblicamente. Dunque tra furto e rapina non c'è differenza.

IN CONTRARIO: Il Filosofo distingue il furto dalla rapina, chiarendo bene che il furto è nascosto, mentre la rapina è violenta.

RISPONDO: Furto e rapina sono vizi contrari alla giustizia, in quanto con essi si compie un'ingiustizia ai danni di altri. Ma a detta di Aristotele, "uno non soffre un'ingiustizia che contro la propria volontà". Perciò il furto e la rapina sono peccati in quanto la sottrazione della roba è contro la volontà del proprietario. Ora, una cosa può essere involontaria in due modi, come spiega Aristotele: per l'ignoranza, e per la violenza. Quindi rapina e furto sono peccati per motivi diversi. Ecco perché essi sono specificamente distinti.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Negli altri generi di peccati la malizia non dipende dai vari tipi di involontarietà, come nei peccati contrari alla giustizia. Perciò dove questa diversità esiste, c'è una diversità specifica di peccati.
2. Il fine remoto è identico per la rapina e per il furto: ma questo non basta per un'identità specifica, perché può esserci una diversità nei fini immediati, o prossimi. Infatti il rapinatore tenta di ottenere lo scopo con la forza, il ladro invece con l'astuzia.
3. Il ratto di una donna non può essere occulto per la donna che viene rapita. Perciò, anche se è occulto per gli altri, rimane sempre una rapina per la donna cui si fa violenza.

ARTICOLO 5

Se il furto sia sempre peccato

SEMBRA che il furto non sempre sia peccato. Infatti:
1. Nessun peccato può essere oggetto di un comando divino; poiché sta scritto: "A nessuno egli ha comandato d'agire da empio". Ora, nell'Esodo si legge che Dio comandò un furto: "Fecero i figli d'Israele come aveva comandato il Signore a Mosè, e spogliarono gli Egiziani". Dunque il furto non sempre è peccato.
2. Chi trova la roba altrui, e se ne appropria, commette un furto: poiché si appropria della roba d'altri. Eppure questo è conforme all'equità naturale, come insegnano i giuristi. Perciò il furto non sempre è peccato.
3. Chi prende quanto gli appartiene non pecca; poiché non agisce contro la giustizia, di cui non compromette l'uguaglianza. Invece si commette un furto anche se uno prende da un altro la roba data in custodia o in deposito. Dunque il furto non sempre è peccato.

IN CONTRARIO: Nell'Esodo si legge: "Non rubare".

RISPONDO: Se uno considera la natura del furto, scorge in esso due aspetti peccaminosi. Primo, per la contrarietà alla giustizia, che mira a rendere a ciascuno il suo. E in tal modo il furto è in contrasto con la giustizia in quanto appropriazione della roba altrui. Secondo, per l'inganno o la frode, che il ladro commette, usurpando la roba altrui di nascosto e con insidie. Perciò è evidente che qualsiasi furto è peccato.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Prendere la roba d'altri, sia apertamente che di nascosto, con l'autorizzazione del giudice che dispone in tal modo non è un furto: poiché la sentenza fa sì che quella data cosa ci appartenga. Perciò molto meno fu un furto la spogliazione degli Egiziani da parte dei figli d'Israele, fatta per comando di Dio, per le angherie da essi subite senza motivo. Ecco infatti come si esprime la Scrittura: "I giusti rapirono le spoglie degli empi".
2. A proposito delle cose trovate bisogna distinguere. Ce ne sono infatti alcune che non furono mai possedute da nessuno, come le pietre preziose e le perle che si trovano sul lido del mare: e queste sono del primo occupante. Lo stesso vale per i tesori nascosti sotto terra da tempo immemorabile, e che non hanno un padrone: le leggi civili però impongono allo scopritore di dare la metà al padrone del campo, se uno ha scoperto il tesoro nel campo di un altro. Ecco perché nella parabola evangelica si dice che lo scopritore "del tesoro nascosto nel campo", "comprò il campo", per avere il diritto di possedere intero il tesoro. - Ci sono invece delle cose trovate che risultano appartenenti di recente ai beni di qualcuno. E allora, se uno le prende non per ritenerle, ma per restituirle al padrone, che non le considera come abbandonate, non commette un furto. Parimenti, non commette un furto, anche se le ritiene, purché si presumano o siano di fatto abbandonate. Altrimenti si commetterebbe un peccato di furto. Di qui le parole di S. Agostino ripetute dal Decreto: "Se hai trovato qualcosa e non l'hai restituita, l'hai rubata".
3. Chi prende di nascosto la roba propria, depositata presso un'altra persona, fa un torto al depositario: poiché costui è tenuto a restituire, o a giustificare la propria innocenza. Perciò quel tale commette peccato; ed è tenuto a riparare il torto fatto al depositario. - Chi invece prende la roba propria a chi la detiene ingiustamente, pecca non già perché fa un torto a costui, e difatti non è tenuto a restituire o a compensare nessuno, ma pecca contro la giustizia legale, perché si arroga il giudizio sui propri beni, scavalcando le regole del diritto. Perciò egli è tenuto a dare soddisfazione a Dio, e a sedare lo scandalo che eventualmente avesse potuto dare al prossimo.

ARTICOLO 6

Se il furto sia peccato mortale

SEMBRA che il furto non sia peccato mortale. Infatti:
1. Nel libro dei Proverbi si legge: "Non è gran colpa se uno ha rubato". Ma ogni peccato mortale è una grande colpa. Dunque il furto non è peccato mortale.
2. Al peccato mortale è dovuta la pena capitale. Invece per il furto non viene inflitta la pena di morte, ma solo un'ammenda: "Se uno avrà rubato un bove o una pecora, restituirà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora". Perciò il furto non è peccato mortale.
3. Si può commettere il furto in cose piccole come in cose grandi. Ora, è inconcepibile che uno venga punito con la morte eterna per il furto di una piccola cosa, come un ago, o una penna. Dunque il furto non è peccato mortale.

IN CONTRARIO: Nessuno viene condannato da Dio, se non per un peccato mortale. Ma ci sono alcuni che vengono così condannati per il furto: "Questa è la maledizione", si legge in Zaccaria, "che esce sopra la faccia di tutta la terra; perché, come ivi sta scritto, chiunque ruba è condannato". Quindi il furto è peccato mortale.

RISPONDO: Come sopra abbiamo spiegato, un peccato è mortale se è incompatibile con la carità, da cui dipende la vita dell'anima. Ora, la carità consiste principalmente nell'amore di Dio, e secondariamente nell'amore del prossimo, il quale esige che si voglia e si faccia del bene al prossimo. Ma nel furto si danneggia il prossimo nei suoi beni: e se gli uomini con frequenza si derubassero a vicenda, verrebbe distrutta la convivenza umana. Perciò il furto, essendo incompatibile con la carità, è peccato mortale.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Si dice che il furto non è una grande colpa per due motivi. Primo, per la necessità che spinge a rubare, e che diminuisce o toglie del tutto la colpa, come vedremo in seguito. Il testo citato infatti così continua: "Poiché uno ruba per saziar la fame". - Secondo, si dice che il furto non è una grande colpa in confronto all'adulterio, che vien punito con la pena di morte. Perciò si aggiunge che il ladro "colto in fallo restituirà sette volte tanto; ma l'adultero perderà la sua anima".
2. I castighi della vita presente sono più medicine che sanzioni: la sanzione infatti è riservata al giudizio di Dio, che colpisce i peccatori "secondo giustizia". Perciò nelle sentenze di questa vita non s'infligge la pena di morte per tutti i peccati mortali, ma solo per quelli che arrecano un danno irreparabile, o che presentano un'orribile deformità. Quindi per il furto, che arreca un danno riparabile, non viene inflitta in questo mondo la pena di morte, a meno che esso non sia aggravato da qualche grave circostanza: ciò è evidente nel sacrilegio, furto di cose sacre; nel peculato, che è il furto dei beni comuni, e su cui si pronunzia S. Agostino; e nel plagio, che è il furto di un uomo, punito nell'Esodo con la pena di morte.
3. Le cose minime son considerate come cose da nulla. Perciò nelle cose minime l'uomo non ritiene di subire danno: e colui che le prende può presumere che ciò non sia contro la volontà del padrone. E quindi se uno ruba codeste piccole cose può essere scusato dal peccato mortale. Se però uno avesse l'intenzione di fare un danno al prossimo, anche in codeste piccole cose, ci potrebbe essere peccato mortale; come può esserci nel solo pensiero, se c'è il consenso.

ARTICOLO 7

Se sia lecito rubare per necessità

SEMBRA che non sia lecito rubare per necessità. Infatti:
1. Una penitenza si può imporre soltanto per un peccato. Ora, nelle Decretali si legge: "Se uno, costretto dalla fame o dalla nudità, avrà rubato cibi, vesti o animali, faccia penitenza per tre settimane". Dunque non è lecito rubare per necessità.
2. Scrive il Filosofo, che "ci son cose le quali nel nome stesso implicano malizia", e tra queste nomina il furto. Ma ciò che è male in se stesso non può diventare buono per il fine onesto. Perciò nessuno può rubare lecitamente per soddisfare alla propria necessità.
3. Un uomo è tenuto ad amare il prossimo come se stesso. Ora, siccome, a detta di S. Agostino, non è lecito rubare per soccorrere il prossimo con l'elemosina; neppure è lecito rubare per far fronte alla propria necessità.

IN CONTRARIO: In caso di necessità tutto è comune. Dunque non è peccato se uno prende la roba altrui, resa comune per lui dalla necessità.

RISPONDO: Le disposizioni del diritto umano non possono mai derogare al diritto naturale, o alla legge di Dio. Ora, secondo l'ordine naturale, determinato dalla provvidenza divina, gli esseri inferiori sono ordinati per sovvenire alle necessità degli uomini. Perciò la spartizione e il possesso delle cose, che deriva dal diritto umano, non può togliere l'obbligo di provvedere con esse alle necessità dell'uomo. Quindi le cose che uno ha d'avanzo per diritto naturale devon servire al sostentamento dei poveri. Ecco perché S. Ambrogio, in un testo riferito dal Decreto, afferma: "Il pane che tu hai messo da parte è degli affamati; le vesti che hai riposto sono dei nudi; il denaro che nascondi sotto terra è il riscatto dei miserabili". Però siccome sono molte le persone in necessità, e non è possibile soccorrere tutti con una medesima sostanza, è lasciata all'arbitrio di ognuno l'amministrazione dei propri beni, per soccorrere con essi chi è in necessità. Tuttavia, se la necessità è così urgente ed evidente da esigere il soccorso immediato con le cose che si hanno a portata di mano, come quando una persona versa in tale pericolo, da non poter essere soccorsa diversamente; allora uno può soddisfare il suo bisogno con la manomissione, sia aperta che occulta, della roba altrui. E l'atto per questo non ha natura di furto o di rapina.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quella legge parla dei casi in cui non esiste una necessità urgente.
2. Servirsi della roba altrui presa di nascosto in caso di estrema necessità, a rigor di termini, non è un furto. Poiché codesta necessità rende nostro quello che prendiamo per sostentare la nostra vita.
3. In caso di tale necessità uno può anche prendere la roba altrui, per soccorrere il prossimo nell'indigenza.

ARTICOLO 8

Se si possa compiere una rapina senza peccato

SEMBRA che si possano compiere delle rapine senza peccato. Infatti:
1. La preda si conquista con la violenza; essa perciò ha l'aspetto di una rapina, stando a quel che abbiamo detto. Ma predare i nemici è cosa lecita, come si rileva da S. Ambrogio: "Quando la preda è in possesso dei vincitori, la disciplina militare esige che tutto sia consegnato al re", per la sua spartizione. Perciò in certi casi la rapina è lecita.
2. È lecito togliere a uno quello che non gli appartiene. Ora, le cose possedute dagli infedeli non appartengono ad essi a detta di S. Agostino: "Le cose che falsamente dite vostre non le possedete con giustizia, e quindi dovete esserne spogliati mediante le leggi dei principi secolari". Dunque si può lecitamente rapinare gli infedeli.
3. I principi secolari estorcono molte cose dai loro sudditi con la violenza, il che si riduce a una rapina. Ora, sembra esagerato sostenere che in questo essi peccano; ché allora quasi tutti i principi sarebbero dannati. Quindi in certi casi la rapina è lecita.

IN CONTRARIO: Si può offrire un sacrificio a Dio con qualsiasi cosa lecitamente acquistata. Ma non si può fare col frutto d'una rapina, poiché si legge nella Scrittura: "Io, il Signore, amo il giudizio e odio la rapina unita all'olocausto". Dunque non è lecito acquistare qualche cosa con la rapina.

RISPONDO: La rapina implica una violenza o una costrizione, con la quale si toglie ingiustamente a una persona ciò che le appartiene. Ora, nella società umana nessuno può costringere all'infuori dei pubblici poteri. Perciò chiunque come persona privata, senza essere investito di pubblici poteri, toglie ad altri una cosa con la violenza, agisce illecitamente e commette una rapina: com'è evidente nel caso dei briganti.
Ai principi invece è affidato il pubblico potere, perché siano i custodi della giustizia. Perciò essi possono usare la violenza soltanto secondo le norme della giustizia: questo sia nel combattere contro i nemici, sia nel punire i sudditi malfattori. Ma quanto viene requisito con codesta violenza non è una rapina, non essendo fatto contro la giustizia. Se invece qualcuno servendosi dei pubblici poteri prende la roba altrui contro la giustizia, agisce illecitamente, commettendo una rapina, ed è tenuto alla restituzione.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. A proposito della preda (di guerra) bisogna distinguere. Se coloro che fanno il saccheggio dei nemici conducono una guerra giusta, acquistano la proprietà di quanto ottengono con la violenza. E non si tratta di rapina: cosicché non sono tenuti alla restituzione. Però potrebbero peccare di cupidigia per la loro cattiva intenzione, qualora combattessero non per la giustizia, ma principalmente per il saccheggio, o la preda. Scrive infatti S. Agostino, che "è peccato fare il soldato per il saccheggio". - Se poi quelli che fanno il saccheggio combattono una guerra ingiusta, commettono una rapina e son tenuti alla restituzione.
2. Certi infedeli in tanto possiedono ingiustamente dei beni, in quanto "ne sono stati spogliati secondo le leggi dai principi secolari". Si possono quindi togliere loro con la violenza codesti beni non per iniziativa privata, ma dall'autorità pubblica.
3. Se i principi, anche con la violenza, esigono dai sudditi ciò che è loro dovuto per la tutela del bene comune, non si ha una rapina. - Se invece estorcono qualche cosa ingiustamente, con la violenza, è una rapina, è un atto di brigantaggio. Dice perciò S. Agostino: "Se togliamo la giustizia, che cosa sono i regni se non grandi latrocini? E del resto che cosa sono le bande dei briganti se non dei piccoli regni?". E in Ezechiele si legge: "In mezzo ad essa i principi suoi sono come lupi rapaci". Essi quindi sono tenuti a restituire, come i briganti. E il loro peccato è tanto più grave di quello dei briganti, quanto più perniciosa ed estesa è la loro azione contro la giustizia sociale, di cui essi sono i custodi.

ARTICOLO 9

Se il furto sia un peccato più grave della rapina

SEMBRA che il furto sia un peccato più grave della rapina. Infatti:
1. All'usurpazione della roba altrui il furto aggiunge la frode e l'inganno, cosa che non avviene nella rapina. Ora, la frode e l'inganno rivestono per se stessi l'aspetto di peccato, come sopra abbiamo detto. Dunque il furto è un peccato più grave della rapina.
2. La vergogna è la paura delle azioni turpi, come nota Aristotele. Ebbene, gli uomini si vergognano di più del furto che della rapina. Quindi il furto è più turpe della rapina.
3. Un peccato è tanto più grave, quanto più numerose son le persone che danneggia. Ma col furto si possono danneggiare sia i grandi che gli umili: mentre con la rapina si può far violenza solo ai deboli. Perciò è più grave il peccato di furto che quello di rapina.

IN CONTRARIO: Le leggi puniscono la rapina più gravemente del furto.

RISPONDO: Come sopra abbiamo notato, la rapina e il furto sono peccati per l'involontarietà di colui al quale si toglie qualche cosa; mentre però nel furto l'involontarietà dipende dall'ignoranza, nella rapina dipende dalla violenza. Ora, un fatto è reso più involontario dalla violenza, che dall'ignoranza: poiché la violenza si oppone più direttamente al volere che l'ignoranza. Perciò la rapina è un peccato più grave del furto.
Ma c'è anche un'altra ragione. La rapina non danneggia una persona soltanto negli averi, ma costituisce anche un'infamia e un'ingiustizia personale. E questo pesa assai più della frode e dell'inganno, che si riscontrano nel furto.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È così risolta anche la prima difficoltà.
2. Gli uomini sensuali si gloriano di più della virtù, o forza materiale, di cui si fa mostra nella rapina, che della virtù interna e spirituale, che viene distrutta dal peccato. Ecco perché essi si vergognano più del furto che della rapina.
3. Sebbene quelli che possono subire il furto siano più numerosi di quelli che possono subire la rapina, tuttavia i danni subiti con la rapina sono più gravi di quelli che si possono subire col furto. Ecco perché la rapina è tanto più abominevole.