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Questione
62
La restituzione
Ed eccoci a parlare della restituzione.
Sull'argomento si pongono otto quesiti: 1. Di quale giustizia sia
atto; 2. Se per salvarsi sia necessario restituire sempre il mal
tolto; 3. Se sia necessario restituirlo moltiplicato; 4. Se si possa
essere obbligati a restituire cose che non si son tolte; 5. Se sia necessario
restituire alla persona defraudata; 6. Se sia tenuto a restituire
proprio chi ha dannificato; 7. Se vi sia tenuto qualche altro;
8. Se si debba restituire immediatamente.
ARTICOLO
1
Se la restituzione sia un atto della giustizia commutativa
SEMBRA che la restituzione non sia un atto della giustizia commutativa.
Infatti:
1. La giustizia ha per oggetto ciò che è dovuto. Ora, come la
donazione, così anche la restituzione si può fare di cose non dovute.
Dunque la restituzione è un atto che non appartiene affatto alla giustizia.
2. Non è possibile restituire cose già passate e ormai inesistenti.
Ebbene, giustizia e ingiustizia riguardano determinate azioni e
passioni, le quali non rimangono, ma passano. Perciò la restituzione
non è un atto di una determinata parte della giustizia.
3. La restituzione è come un compenso per quanto era stato
tolto. Ma si può togliere qualche cosa a un uomo non solo nel commutare,
ma anche nel distribuire: come quando uno nel distribuire
dà a una persona meno di quanto essa deve avere. Dunque la restituzione è
un atto che non appartiene alla giustizia commutativa
più di quanto appartenga a quella distributiva.
IN CONTRARIO: Restituzione è il contrario di asportazione. Ora,
l'asportazione della roba altrui è un atto d'ingiustizia relativo
alle permute, o commutazioni. Dunque la restituzione di essa è
un atto di quella giustizia che guida nelle commutazioni.
RISPONDO: Restituire non è altro che ristabilire uno nuovamente
nel possesso, o dominio di una cosa sua. Perciò nella restituzione
si mira a una giusta equivalenza impostata sul compenso, o rapporto,
tra cosa e cosa, il quale appartiene alla giustizia commutativa.
Perciò la restituzione è un atto della giustizia commutativa:
sia nel caso che la roba altrui si trovi presso qualcuno per volere
del proprietario, come nel prestito o nel deposito, sia che vi si trovi
contro il suo volere, come nella rapina o nel furto.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Ciò che a una persona non è dovuto
propriamente parlando non è roba sua, anche se lo fu in
passato. Quando uno, perciò, restituisce una cosa senza esservi
obbligato, si tratta più di una nuova donazione che di vera restituzione.
Somiglia però alla restituzione, perché materialmente la
cosa è identica. Ma non è identica sotto l'aspetto che interessa la
giustizia, cioè sotto l'aspetto della proprietà. Ecco perché propriamente
non si chiama restituzione.
2. Il termine restituzione come voce iterativa implica un'identità reale.
Perciò originariamente si parlava di restituzione soprattutto
a proposito delle cose esterne, che possono cambiar padrone,
restando identiche nella loro sostanza e nella loro appartenenza.
Ma come è avvenuto per il termine commutazione, il
quale da codeste cose è passato a indicare azioni o passioni che
riguardano il rispetto o l'irriverenza verso una persona, oppure
un danno o un vantaggio di essa; così è avvenuto per il termine
restituzione, il quale serve ora a indicare appunto anche codeste
cose, le quali sebbene non perdurino nella realtà, perdurano nei loro effetti,
o fisici, come nelle percosse; oppure nell'opinione altrui, come quando
uno rimane infamato da parole ingiuriose, o minorato nel proprio onore.
3. La restituzione fatta da chi è incaricato di distribuire alla
persona cui ha dato meno del dovuto, è impostata sul rapporto tra
cosa e cosa: cosicché le darà tanto di più, quanto quella ebbe di meno.
Perciò anche questa ormai appartiene alla giustizia commutativa.
ARTICOLO
2
Se la restituzione del mal tolto sia necessaria per salvarsi
SEMBRA che per salvarsi non sia necessario restituire il mal tolto.
Infatti:
1. L'impossibile non è certo necessario alla salvezza. Ma talora
è impossibile restituire ciò che si è tolto: come quando uno, p. es.,
ha sottratto un membro, o la vita. Dunque non è indispensabile
per la salvezza restituire il mal tolto.
2. Commettere un peccato non può essere indispensabile per la
salvezza: altrimenti uno rimarrebbe perplesso. Ma talora non si
può restituire il mal tolto senza un peccato: come quando uno
ha tolto la fama a un altro dicendo la verità. Perciò la restituzione
del mal tolto non è indispensabile alla salvezza.
3. Ciò che è successo non si può fare in modo che non sia successo.
Ebbene, talora uno viene a perdere l'onore per il fatto che
ha subito ingiustamente l'insulto di un altro. Perciò non è possibile
che gli venga restituito il mal tolto. E quindi restituire il
mal tolto non è indispensabile per salvarsi.
4. Chi impedisce a una persona di raggiungere un bene, è come
se glielo avesse sottratto: poiché, a detta di Aristotele, "quando
per una cosa manca poco, sembra che non manchi nulla". Ora,
quando uno impedisce a una persona di ottenere una prebenda,
o altre cose del genere, non pare che sia tenuto alla restituzione:
perché spesso non potrebbe neppure. Dunque restituire il mal
tolto non è necessario per salvarsi.
IN CONTRARIO: S. Agostino ammonisce:
"Non si rimette la colpa,
se non si restituisce la roba tolta".
RISPONDO: La restituzione, l'abbiamo già visto, è un atto della
giustizia commutativa, la quale consiste in una perequazione, o
uguaglianza. Quindi restituire implica la riconsegna del mal tolto:
con essa infatti si ricostituisce l'uguaglianza. Se invece una cosa
è stata tolta giustamente, allora restituirla sarebbe una sperequazione:
poiché la giustizia consiste nell'eguaglianza. Perciò,
siccome osservare la giustizia è indispensabile per salvarsi, ne
segue che restituire il mal tolto è di necessità per la salvezza.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nelle cose in cui non può esserci
un compenso equivalente basta un compenso nei limiti del possibile:
com'è evidente, a dire del Filosofo, "per l'onore dovuto a
Dio e ai genitori". Perciò quando ciò che è stato sottratto non
è restituibile con una cosa uguale, si deve restituire nei limiti
del possibile. Se uno, p. es., ha mutilato una persona, deve fare
una restituzione in denaro o in dignità, considerata la rispettiva
condizione di persona, secondo l'arbitrio di un uomo da bene.
2. Uno può togliere la fama a una persona in tre maniere. Primo,
dicendo la verità e con giustizia: quando uno, p. es., ne denunzia
il peccato osservando l'ordine prescritto. E allora non è tenuto
alla restituzione della fama. - Secondo, dicendo il falso e ingiustamente.
E allora si è tenuti a restituire la fama, confessando di
aver detto una menzogna. - Terzo, dicendo la verità, ma ingiustamente: p. es.,
quando si denunzia il peccato di un altro senza
rispettare l'ordine prescritto. E allora uno è tenuto a restituire
la fama nei limiti del possibile, però senza mentire: e cioè affermando
di aver parlato male, o di aver diffamato il prossimo ingiustamente.
Oppure, non potendo restituirgli la fama, lo deve
compensare in altri modi, come abbiamo detto per gli altri danni.
3. Nessuno può fare in modo che l'azione di chi ha offeso non
ci sia stata. Tuttavia si può fare in modo da rimediare al suo effetto,
che è la minorazione della dignità personale nell'opinione
altrui, mediante dimostrazioni di rispetto.
4. Si può impedire in più modi che uno abbia una prebenda.
Primo, con giustizia: nel caso, cioè, che uno, per l'amore di Dio
e per il bene della Chiesa, procurasse di farla assegnare a una
persona più degna. E allora non si è tenuti affatto alla restituzione,
o a un qualsiasi compenso. - Secondo, ingiustamente: nel
caso, cioè, che uno lo facesse con l'intenzione di danneggiare un
candidato, per odio, per vendetta, o per altri motivi del genere.
E allora chi impedisce che una prebenda sia concessa a un individuo
meritevole, consigliando a non concederla prima che sia
stabilito il conferimento, è tenuto a un certo compenso, badando
alle condizioni delle persone e del beneficio, secondo l'arbitrio di
una persona esperta. Però non è tenuto a dare l'equivalente, poiché
il candidato non l'aveva ancora conseguito, e poteva esserne
impedito in molte maniere. - Se invece fosse già stabilito il conferimento
della prebenda a una persona, e uno per un motivo ingiusto
ne procurasse la revoca, sarebbe come se gliela rubasse
quando già la possiede. Perciò è tenuto a restituire l'equivalente:
tuttavia secondo le sue possibilità.
ARTICOLO
3
Se basti restituire solo il mal tolto
SEMBRA che non basti restituire solo il mal
tolto.
Infatti:
1. Nell'Esodo si legge:
"Se uno avrà rubato un bove o una
pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un
bove, e quattro pecore per una pecora". Ora, tutti son tenuti a
osservare i precetti della legge divina. Perciò chi ruba è tenuto
a restituire il quadruplo o il quintuplo.
2. Come dice S. Paolo,
"tutto quello che è stato scritto, fu scritto
per nostro ammaestramento". Ma nel Vangelo si legge che Zaccheo
disse al Signore: "Se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo". Dunque uno è tenuto a restituire
moltiplicato il mal tolto.
3. A nessuno si può togliere con giustizia ciò che non è tenuto
a dare. Ma il giudice per punizione giustamente toglie a chi ruba
più di quanto ha rubato. Dunque uno è tenuto a darlo. Quindi
non basta semplicemente restituire.
IN CONTRARIO: La restituzione deve ridurre all'uguaglianza ciò
che è stato sottratto con una sperequazione. Ora, restituendo soltanto
ciò che aveva tolto, uno ripristina l'uguaglianza. Dunque
non è tenuto a restituire nient'altro che quanto aveva tolto.
RISPONDO: Nell'atto in cui uno s'impossessa della roba altrui
si riscontrano due cose. Primo, la sperequazione dei beni: che
in certi casi è senza ingiustizia, come nei prestiti. Secondo,
il delitto contro la giustizia, che può sussistere anche senza sperequazione
di beni, quando uno, p. es., tenta un atto di violenza,
ma con successo negativo. Nel primo caso si rimedia con la restituzione,
che mira a ristabilire l'uguaglianza: e per questo basta
che uno restituisca quanto riteneva della roba altrui. Il delitto
invece viene riparato col castigo, che è riservato al giudice.
Perciò prima che sia condannato dal giudice uno non è tenuto a
restituire più di quanto ha rubato; ma dopo la condanna è tenuto
a scontare la pena.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È così risolta anche la prima difficoltà:
infatti quel precetto determinava il castigo che il giudice
doveva infliggere. E sebbene nessuno sia tenuto a osservare i precetti
giudiziali dopo la venuta di Cristo, come sopra abbiamo dimostrato,
tuttavia può essere stabilita la stessa cosa o una cosa consimile
dalla legge umana, per la quale valgono le stesse ragioni.
2. Zaccheo disse in quel modo, perché voleva fare delle opere
supererogatorie. Infatti prima aveva detto: "Ecco, la metà dei
miei beni la dono ai poveri".
3. Il giudice nel condannare può con giustizia esigere delle cose
in più, sotto forma di castigo: il reo invece non è tenuto a farlo
prima della condanna.
ARTICOLO
4
Se uno debba restituire anche cose che lui non ha tolto
SEMBRA che uno debba restituire anche cose che lui non ha tolto.
Infatti:
1. Chi ha inflitto un danno è tenuto a ripararlo. Ma in certi
casi si danneggia il prossimo più di quanto uno riesce ad asportare:
quando uno, p. es., dissotterra dei semi danneggia chi li
aveva seminati in tutta la raccolta; quindi è chiaro che è tenuto
alla sua restituzione. Dunque uno può esser tenuto alla restituzione
di cose che lui non ha tolte.
2. Chi trattiene il denaro del suo creditore oltre il termine fissato
lo defrauda di tutto il guadagno che avrebbe potuto fare
con esso. Tuttavia egli non ha rubato nulla. Perciò uno può esser
tenuto a restituire cose che lui non ha tolto.
3. La giustizia umana deriva dalla giustizia divina. Ora, a Dio
uno è tenuto a restituire più di quanto da lui ha ricevuto, conforme
all'espressione evangelica: "Sapevi che io mieto dove non
ho seminato e raccolgo dove non ho sparso". Dunque è giusto
che uno restituisca anche all'uomo cose a lui non tolte.
IN CONTRARIO: La restituzione appartiene alla giustizia in quanto
ristabilisce l'uguaglianza. Ma se uno restituisse ciò che non ha tolto,
si avrebbe una sperequazione.
Quindi tale restituzione non è giustificabile.
RISPONDO: Chiunque danneggia una persona le toglie le cose di
cui la defrauda: il danno infatti, a detta del Filosofo, consiste nel
fatto che uno ha meno di quanto dovrebbe avere. Perciò uno è
tenuto a restituire le cose alle quali si estende il suo danno. Due
però sono i modi in cui uno può essere danneggiato. Primo, mediante
l'asportazione di ciò che possiede in atto. E codesto danno
dev'essere sempre restituito con un compenso equivalente: se uno,
p. es., danneggia una persona distruggendole la casa, è tenuto a
sborsare quanto vale l'edificio. - Secondo, uno può danneggiare
una persona impedendole di conseguire quello che era sul punto
di acquistare. E codesto danno non è necessario ripararlo in tutto.
Poiché avere qualche cosa virtualmente, o potenzialmente, è meno
che averlo in atto. Perciò se si restituisse in modo da procurare
un possesso attuale, la roba rubata non si restituirebbe scussa,
ma moltiplicata: il che non è necessario, come abbiamo visto.
Tuttavia si è tenuti a dare un qualche compenso, secondo le circostanze
di persona e di attività economiche.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. 2. Sono così risolte anche le prime
due difficoltà. Chi infatti ha seminato possiede la raccolta, non
in atto, ma solo in potenza; parimenti chi detiene attualmente del
denaro ancora non ha in atto il guadagno, ma lo ha solo virtualmente;
cose entrambe che possono essere frustrate in tante maniere.
3. Dio non richiede altro che il bene da lui stesso seminato in
noi. Perciò quell'affermazione è conforme alla cattiva opinione del
servo infingardo, il quale riteneva di non aver ricevuto da altri.
Oppure va intesa nel senso che Dio richiede da noi i frutti dei
doni, frutti che derivano da lui e da noi: sebbene i doni stessi
derivino da Dio senza di noi.
ARTICOLO
5
Se le cose si debbano sempre restituire alla persona da cui si sono avute
SEMBRA che non sempre sia necessario restituire le cose alla persona
da cui si sono avute.
Infatti:
1. Siamo tenuti a non nuocere a nessuno. Ora, in certi casi la
restituzione diretta porterebbe un danno, o alla persona dalla
quale si è avuto qualche cosa, oppure ad altri: come se uno, p. es.,
restituisse a un pazzo la spada depositata. Dunque non sempre
si debbono restituire le cose alla persona da cui si sono avute.
2. Chi ha dato una cosa illecitamente non merita di ricuperarla.
Ma in certi casi uno dà illecitamente cose che anche l'altro illecitamente
riceve: com'è evidente nel caso della simonia. Perciò
non sempre uno è tenuto a restituire le cose alla persona da cui le aveva avute.
3. Nessuno è tenuto all'impossibile. Ora, spesso è impossibile restituire
alla persona da cui si è avuta una cosa: o perché è morta,
o perché è troppo distante, oppure perché è sconosciuta. Dunque
la restituzione non sempre va fatta alla persona da cui abbiamo
avuto la cosa da restituire.
4. Si è tenuti maggiormente a compensare coloro da cui si è
ricevuto un beneficio più grande. Ora, ci sono delle persone dalle
quali si è ricevuto ben più di un prestito o di un deposito: p. es.,
i genitori. Perciò in certi casi si deve provvedere a codeste persone,
piuttosto che restituire alla persona da cui si sono avute le cose.
5. È inutile restituire una cosa quando essa con la restituzione
ritorna a chi la restituisce. Ma se un prelato, avendo tolto qualche
cosa alla sua chiesa, la restituisse, quella ritornerebbe a lui,
essendo lui il custode delle cose della chiesa. Quindi egli non è tenuto
a restituire alla chiesa da lui defraudata. Dunque non sempre
si deve restituire a chi si è tolto.
IN CONTRARIO: Sta scritto:
"Rendete a ciascuno ciò che è dovuto: a chi
il tributo il tributo; a chi il dazio il dazio".
RISPONDO: Mediante la restituzione si ristabilisce l'uguaglianza
della giustizia commutativa, la quale consiste in una perequazione
di cose, o reale, come abbiamo detto. Ora, codesta perequazione
reale non sarebbe possibile se chi ha meno di ciò che è suo non
venisse compensato con quello che manca. E per tale compensazione è
necessario restituire al legittimo proprietario.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quando la cosa da restituire è evidentemente
pericolosa alla persona cui si deve riconsegnare, o ad altri,
per il momento non si deve restituire: poiché la restituzione è
ordinata all'utilità di chi deve riceverla; infatti tutto ciò
che si possiede ricade sotto la nozione di cosa utile. Chi però è
in possesso della roba altrui non deve appropriarsene; ma deve
o custodirla per riconsegnarla a tempo opportuno, oppure deve
consegnarla ad altri perché venga meglio custodita.
2. Si può dare illecitamente per due motivi. Primo, per il fatto
che la stessa donazione è illecita e contraria alla legge: com'è
evidente nel caso di chi dà qualche cosa per simonia. Costui merita
di perdere ciò che ha dato: e quindi a lui non va fatta la
restituzione. Siccome però anche chi ha avuto il compenso l'ha
ricevuto illegalmente, non deve ritenerlo per sé, ma devolverlo
in opere pie. - Secondo, uno dà illecitamente per il fatto che dà
in compenso di una cosa illecita, sebbene la donazione stessa
non sia illecita: come quando uno dà alla meretrice il compenso
per la fornicazione. Perciò allora la donna può ritenersi il compenso
offertole: però se avesse estorto qualcosa di più con la
frode o con l'inganno, sarebbe tenuta a restituirlo.
3. Se la persona cui si deve fare la restituzione è del tutto sconosciuta,
uno deve restituire come può, dando cioè la roba in elemosina
per la salvezza di quella persona, morta o viva che sia;
però dopo averne fatto una diligente ricerca. - Se invece chi ha
diritto alla restituzione fosse morto, si deve restituire ai suoi eredi,
i quali sono computati come un'unica persona con lui. - Se poi
fosse molto distante, gli si deve spedire: specialmente se si tratta
di cose di grande valore, e se è possibile spedirle comodamente.
Altrimenti uno deve depositare la cosa in un luogo sicuro, e avvisare
il legittimo proprietario.
4. È con la roba propria che uno deve ricompensare maggiormente
i genitori, o altri da cui ha ricevuto i più grandi benefici,
non già con la roba altrui; come avverrebbe, se desse all'uno
quello che deve a un altro. A meno che non si tratti di casi di
estrema necessità, in cui uno potrebbe e dovrebbe persino prendere
la roba altrui, per soccorrere il proprio padre.
5. Un prelato può manomettere in tre modi i beni di una chiesa.
Primo, usurpandone i beni che non sono concessi a lui, ma ad
altri: quando il vescovo, p. es., usurpasse i beni del capitolo. E
allora è chiaro che uno deve restituirli, riconsegnandoli a quelli
cui spettano per diritto. - Secondo, passando ad altri, p. es., a
parenti e amici suoi, il dominio sui beni della chiesa affidati alla
sua custodia. E allora deve restituirli alla chiesa, e vigilare perché
vengano consegnati al proprio successore. - Finalmente un prelato
può manomettere i beni della chiesa solo spiritualmente, cioè dal
momento che comincia a pensare di ritenerli come roba sua, e
non in nome della chiesa. E allora deve restituirli deponendo codesto pensiero.
ARTICOLO
6
Se a restituire la roba altrui sia sempre tenuto chi l'ha presa
SEMBRA che non sempre a restituire la roba altrui sia tenuto chi l'ha presa.
Infatti:
1. La restituzione serve a ristabilire la perequazione della
giustizia: e consiste, appunto, nel sottrarre a chi ha di più, per dare
a chi ha di meno. Ora, capita in certi casi che colui il quale ha
rubato una cosa non la possieda più, essendo passata nelle mani
di altri. Perciò è tenuto a restituirla non chi l'ha presa, ma chi la possiede.
2. Nessuno è tenuto a manifestare il proprio delitto. Ma in certi
casi facendo la restituzione uno scopre il suo delitto: com'è evidente nel furto.
Dunque non sempre colui che ha tolto la roba è tenuto a restituirla.
3. Non si è tenuti a restituire più volte la stessa cosa. Ma talora
nei furti collettivi uno dei partecipanti ha già restituito tutta la
somma. Dunque non sempre chi ha preso la roba è tenuto alla restituzione.
IN CONTRARIO: Chi ha peccato è tenuto alla soddisfazione. Ma la
restituzione rientra nella soddisfazione. Dunque chi ha preso qualche
cosa è tenuto a restituire.
RISPONDO: Nell'atto di chi si è approfittato di una cosa si devono
considerare due elementi: la cosa stessa che uno ha preso, e
l'azione compiuta per prenderla. In forza della cosa uno è tenuto a
restituirla finché l'ha presso di sé: poiché in base alla norma
della giustizia commutativa si deve togliere ciò che uno possiede
in più del suo, e dare a colui a cui manca.
Invece l'azione compiuta per prendere la roba altrui può avvenire
in tre modi. Talora essa è ingiuriosa e cioè contro la volontà
del padrone: com'è evidente nei casi di furto e di rapina. E
allora si è tenuti alla restituzione non soltanto a motivo della
cosa, ma anche a motivo dell'azione ingiuriosa, persino nel caso
in cui la cosa rimane al padrone. Infatti come chi percuote una
persona è tenuto a riparare l'ingiuria, anche se non ci ha guadagnato
nulla; così chi ruba è tenuto a ricompensare il danno
arrecato, anche se non ne ha ricavato nulla; e inoltre dev'essere
punito per l'ingiuria commessa.
Altre volte uno ha ricevuto la roba di un altro, senza arrecargli
un torto, e cioè col consenso dell'interessato: com'è evidente nei
prestiti. E allora chi ha ricevuto la roba è tenuto a restituirla
anche se l'avesse perduta, non solo a motivo della cosa concessa,
ma anche a motivo dell'azione compiuta per averla: egli infatti
è tenuto a ricompensare chi gli ha fatto un piacere, il che certo
non avverrebbe, se costui ne ricevesse un danno.
Finalmente uno può ricevere la roba altrui senza ingiuria, ma
anche senza un vantaggio personale: ed è il caso dei depositi.
Chi, dunque, ha avuto la roba in questo modo non è tenuto a
niente a motivo dell'azione compiuta per prenderla; anzi nel
prenderla ha fatto un favore: però è tenuto (a restituire) a motivo
della roba. Se quindi la roba gli venisse portata via senza
sua colpa, egli non sarebbe tenuto alla restituzione. Invece sarebbe
vero il contrario, se perdesse il deposito per una sua grave responsabilità.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La restituzione non è ordinata
principalmente a far sì che coloro i quali hanno più del dovuto
cessino dal possederlo; ma a compensare la mancanza di chi ha di meno.
Ecco perché nelle cose che uno può ricevere da un altro,
senza scapito di quest'ultimo, non esiste restituzione: nel caso,
p. es., in cui uno prende la luce dalla candela di un altro. Perciò,
sebbene chi prese la roba altrui non l'abbia più attualmente,
essendo passata ad altri, per il fatto che qualcuno è stato privato
della sua roba, chi l'ha presa è tenuto alla restituzione,
a motivo dell'azione ingiuriosa commessa; mentre chi la possiede attualmente
vi è tenuto a motivo della roba stessa.
2. Sebbene uno non sia tenuto a manifestare il proprio delitto
agli uomini, è tenuto però a manifestarlo a Dio nella confessione.
E quindi uno può fare la restituzione della roba altrui mediante il confessore.
3. La restituzione è ordinata principalmente a riparare il danno
di chi è stato derubato, perciò quando uno dei complici ha provveduto
a restituire integralmente, gli altri non son tenuti a ulteriori compensi,
ma piuttosto son tenuti a rifondere a chi ha restituito:
questi però può condonare.
ARTICOLO
7
Se siano tenuti a restituire la roba altrui quelli che
direttamente non l'han presa
SEMBRA che coloro i quali direttamente non han preso la roba
altrui non sian tenuti alla restituzione.
Infatti:
1. La restituzione è una punizione per chi ruba. Ora, nessuno
dev'esser punito all'infuori di chi pecca. Dunque non deve restituire
altro che chi ha rubato.
2. La giustizia non obbliga una persona ad accrescere la roba altrui.
Ora, se fosse tenuto alla restituzione non solo chi ruba,
ma anche quelli che in qualche maniera cooperano a codesta
azione, verrebbe ad accrescersi la roba di chi è stato derubato:
sia perché riceverebbe molteplici restituzioni, sia perché talora
certuni prestano la loro opera perché si tolga la roba a qualcuno,
senza che costui subisca il furto. Perciò i favoreggiatori non son
tenuti alla restituzione.
3. Nessuno è tenuto a esporre se stesso al pericolo per salvare
la roba altrui. Ma in certi casi denunciando il ladro, o facendogli
resistenza uno si espone al pericolo di morte. Dunque uno non è
tenuto alla restituzione per il fatto che non denunzia il ladro, o
non gli oppone resistenza.
IN CONTRARIO: Sta scritto:
"Son degni di morte non solo quelli
che fanno (tali cose), ma anche quelli che approvano chi le fa". Quindi,
per lo stesso motivo anche quelli che approvano il furto devono restituire.
RISPONDO: Come sopra abbiamo notato, si è tenuti alla restituzione
non solo per la roba presa, ma anche per l'azione ingiuriosa
che uno fa nel prenderla. Perciò chiunque è causa di un'ingiustizia
del genere è tenuto alla restituzione. Questa causalità può essere
di due tipi: diretta e indiretta. È diretta quando uno induce
un altro a rubare. E ciò può avvenire in tre modi.
Primo, spingendolo all'atto del furto: vale a dire comandando,
consigliando, approvando, o espressamente, oppure lodando qualcuno
come una persona capace per il fatto che prende la roba altrui.
Secondo, favorendo la persona che ruba: vale a dire ricettandola,
oppure aiutandola in qualsiasi modo. Terzo, a motivo della refurtiva;
vale a dire perché, prendendo una parte del furto o
della rapina, si associa in qualche modo al delitto.
La causalità è invece indiretta quando uno non impedisce, pur
avendone la possibilità e il dovere: o perché fa mancare l'ordine
o il consiglio che impedirebbe il furto o la rapina; o perché fa
mancare l'aiuto, con cui si potrebbe opporre resistenza; oppure
perché occulta il ladro dopo il fatto. E tutte queste cose si possono
ricapitolare in quei versi: "Mandante, consigliere, consenziente, adulatore,
cortese ricettante; - chi sparte, chi non parla, o non
contende".
Si deve però notare che cinque di codeste responsabilità obbligano
sempre alla restituzione. Primo, il comando: perché chi
comanda è il motore principale; ecco perché costui è tenuto per
primo a restituire. Secondo, il consenso: quando esso è indispensabile
per compiere la rapina. Terzo, la ricettazione: cioè quando
uno fa il ricettatore e il favoreggiatore dei ladri. Quarto,
la partecipazione: quando uno, cioè, partecipa al ladrocinio e alla
divisione della preda. Quinto, è tenuto alla restituzione chi non
fa opposizione, pur avendone il dovere: cosicché i principi, i quali
hanno il compito di mantenere la giustizia nel loro territorio, sono
tenuti alla restituzione, se per loro colpa aumentano i ladri; poiché
le gabelle che percepiscono sono come lo stipendio loro fissato
per il mantenimento della giustizia nella regione.
Invece negli altri casi enumerati non sempre si è tenuti alla restituzione.
Infatti non sempre il consiglio, l'adulazione, e altre
cose del genere sono cause efficaci di una rapina. Perciò allora
soltanto chi consiglia, o chi incoraggia adulando, è tenuto alla
restituzione, quando si può pensare con ragione che il furto sia
stato determinato da codeste cause.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Non pecca soltanto chi
esegue
il peccato, ma anche chi in qualsiasi modo è causa di esso, sia
col consiglio, sia col comando, sia in altra maniera.
2. Principalmente è tenuto a restituire chi nell'atto fa la parte
principale: prima dunque viene il mandante, al secondo posto è
l'esecutore, e finalmente per ordine tutti gli altri. Tuttavia se uno
di essi restituisce a chi fu vittima del danno, gli altri non son
tenuti a fare altrettanto: però quelli che furono i principali autori
del fatto, e che hanno avuto la refurtiva son tenuti a compensare
quelli che hanno restituito. - Quando poi uno comanda un'appropriazione
indebita, che però non ha luogo, non è tenuto alla restituzione:
poiché la restituzione è ordinata principalmente a reintegrare
le sostanze di chi è stato danneggiato.
3. Non sempre è tenuto alla restituzione chi non denunzia il ladro,
o chi non gli fa resistenza e non lo rimprovera: ma solo
quando uno è tenuto a farlo d'ufficio, come i principi di quel dato territorio.
Questi non sono esposti così facilmente al pericolo: infatti sono investiti
del pubblico potere proprio per essere i custodi della giustizia.
ARTICOLO
8
Se uno sia tenuto a restituire subito, o se invece possa
rimandare la restituzione
SEMBRA che uno non sia tenuto a restituire subito, ma possa
invece rimandare lecitamente la restituzione.
Infatti:
1. I precetti affermativi non obbligano in tutti i momenti.
Ora, l'obbligo di restituire viene da un precetto affermativo.
Dunque non si è obbligati a restituire subito.
2. Nessuno è tenuto all'impossibile. Ma talora uno è nell'impossibilità
di restituire. Quindi nessuno è tenuto a restituire subito.
3. La restituzione è atto di una virtù, cioè della giustizia. Ora,
una delle circostanze richieste dalla virtù è il tempo. Perciò come
negli atti di virtù le altre circostanze non sono determinate, ma
sono da determinarsi secondo i criteri della prudenza; è chiaro
che anche nella restituzione il tempo non è determinato, così da
esser tenuti a restituire subito.
IN CONTRARIO: Le cose da restituire si trovano tutte nella medesima
condizione. Ma chi prende ad opera un operaio non può
differire la restituzione, com'è evidente dalle parole del Levitico: "Non
riterrai presso di te sino all'indomani la paga del tuo operaio".
Dunque non si ammette dilazione neppure nelle altre restituzioni,
ma bisogna restituir subito.
RISPONDO: Come è peccato contro la giustizia prendere la roba
altrui, così è peccato ritenerla: perché, ritenendo la roba altrui,
senza il consenso del padrone, uno impedisce a costui l'uso dei
suoi beni, e quindi gli fa un torto. Ora, è evidente che non è lecito
rimanere in peccato neppure per poco tempo, ma tutti son
tenuti ad abbandonarlo subito, secondo le parole della Scrittura: "Fuggi
dal peccato, come dalla faccia d'un serpente". Tutti perciò
son tenuti a restituire subito la roba altrui, o a chiedere una
dilazione a chi può concederla in uso.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il comandamento che impone la
restituzione, sebbene sia in forma affermativa, implica tuttavia
un precetto negativo, che ci proibisce di ritenere la roba altrui.
2. Quando uno non può restituire subito, l'impossibilità lo dispensa
dalla restituzione immediata: come lo dispensa da qualsiasi restituzione,
se ne è del tutto incapace. Egli però deve chiedere,
da se stesso o mediante altri, il condono o la dilazione a
chi ha il diritto di concederli.
3. Quando l'omissione di una circostanza è incompatibile con
la virtù, bisogna considerare come determinata codesta circostanza,
e osservarla rigorosamente. E poiché col dilazionare la
restituzione si commette il peccato di detenzione indebita, che è
incompatibile con la giustizia, è necessario che il tempo sia determinato,
così da costringere all'immediata restituzione.
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