Il Santo Rosario
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Questione 62

La restituzione

Ed eccoci a parlare della restituzione.
Sull'argomento si pongono otto quesiti: 1. Di quale giustizia sia atto; 2. Se per salvarsi sia necessario restituire sempre il mal tolto; 3. Se sia necessario restituirlo moltiplicato; 4. Se si possa essere obbligati a restituire cose che non si son tolte; 5. Se sia necessario restituire alla persona defraudata; 6. Se sia tenuto a restituire proprio chi ha dannificato; 7. Se vi sia tenuto qualche altro; 8. Se si debba restituire immediatamente.

ARTICOLO 1

Se la restituzione sia un atto della giustizia commutativa

SEMBRA che la restituzione non sia un atto della giustizia commutativa. Infatti:
1. La giustizia ha per oggetto ciò che è dovuto. Ora, come la donazione, così anche la restituzione si può fare di cose non dovute. Dunque la restituzione è un atto che non appartiene affatto alla giustizia.
2. Non è possibile restituire cose già passate e ormai inesistenti. Ebbene, giustizia e ingiustizia riguardano determinate azioni e passioni, le quali non rimangono, ma passano. Perciò la restituzione non è un atto di una determinata parte della giustizia.
3. La restituzione è come un compenso per quanto era stato tolto. Ma si può togliere qualche cosa a un uomo non solo nel commutare, ma anche nel distribuire: come quando uno nel distribuire dà a una persona meno di quanto essa deve avere. Dunque la restituzione è un atto che non appartiene alla giustizia commutativa più di quanto appartenga a quella distributiva.

IN CONTRARIO: Restituzione è il contrario di asportazione. Ora, l'asportazione della roba altrui è un atto d'ingiustizia relativo alle permute, o commutazioni. Dunque la restituzione di essa è un atto di quella giustizia che guida nelle commutazioni.

RISPONDO: Restituire non è altro che ristabilire uno nuovamente nel possesso, o dominio di una cosa sua. Perciò nella restituzione si mira a una giusta equivalenza impostata sul compenso, o rapporto, tra cosa e cosa, il quale appartiene alla giustizia commutativa. Perciò la restituzione è un atto della giustizia commutativa: sia nel caso che la roba altrui si trovi presso qualcuno per volere del proprietario, come nel prestito o nel deposito, sia che vi si trovi contro il suo volere, come nella rapina o nel furto.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Ciò che a una persona non è dovuto propriamente parlando non è roba sua, anche se lo fu in passato. Quando uno, perciò, restituisce una cosa senza esservi obbligato, si tratta più di una nuova donazione che di vera restituzione. Somiglia però alla restituzione, perché materialmente la cosa è identica. Ma non è identica sotto l'aspetto che interessa la giustizia, cioè sotto l'aspetto della proprietà. Ecco perché propriamente non si chiama restituzione.
2. Il termine restituzione come voce iterativa implica un'identità reale. Perciò originariamente si parlava di restituzione soprattutto a proposito delle cose esterne, che possono cambiar padrone, restando identiche nella loro sostanza e nella loro appartenenza. Ma come è avvenuto per il termine commutazione, il quale da codeste cose è passato a indicare azioni o passioni che riguardano il rispetto o l'irriverenza verso una persona, oppure un danno o un vantaggio di essa; così è avvenuto per il termine restituzione, il quale serve ora a indicare appunto anche codeste cose, le quali sebbene non perdurino nella realtà, perdurano nei loro effetti, o fisici, come nelle percosse; oppure nell'opinione altrui, come quando uno rimane infamato da parole ingiuriose, o minorato nel proprio onore.
3. La restituzione fatta da chi è incaricato di distribuire alla persona cui ha dato meno del dovuto, è impostata sul rapporto tra cosa e cosa: cosicché le darà tanto di più, quanto quella ebbe di meno. Perciò anche questa ormai appartiene alla giustizia commutativa.

ARTICOLO 2

Se la restituzione del mal tolto sia necessaria per salvarsi

SEMBRA che per salvarsi non sia necessario restituire il mal tolto. Infatti:
1. L'impossibile non è certo necessario alla salvezza. Ma talora è impossibile restituire ciò che si è tolto: come quando uno, p. es., ha sottratto un membro, o la vita. Dunque non è indispensabile per la salvezza restituire il mal tolto.
2. Commettere un peccato non può essere indispensabile per la salvezza: altrimenti uno rimarrebbe perplesso. Ma talora non si può restituire il mal tolto senza un peccato: come quando uno ha tolto la fama a un altro dicendo la verità. Perciò la restituzione del mal tolto non è indispensabile alla salvezza.
3. Ciò che è successo non si può fare in modo che non sia successo. Ebbene, talora uno viene a perdere l'onore per il fatto che ha subito ingiustamente l'insulto di un altro. Perciò non è possibile che gli venga restituito il mal tolto. E quindi restituire il mal tolto non è indispensabile per salvarsi.
4. Chi impedisce a una persona di raggiungere un bene, è come se glielo avesse sottratto: poiché, a detta di Aristotele, "quando per una cosa manca poco, sembra che non manchi nulla". Ora, quando uno impedisce a una persona di ottenere una prebenda, o altre cose del genere, non pare che sia tenuto alla restituzione: perché spesso non potrebbe neppure. Dunque restituire il mal tolto non è necessario per salvarsi.

IN CONTRARIO: S. Agostino ammonisce: "Non si rimette la colpa, se non si restituisce la roba tolta".

RISPONDO: La restituzione, l'abbiamo già visto, è un atto della giustizia commutativa, la quale consiste in una perequazione, o uguaglianza. Quindi restituire implica la riconsegna del mal tolto: con essa infatti si ricostituisce l'uguaglianza. Se invece una cosa è stata tolta giustamente, allora restituirla sarebbe una sperequazione: poiché la giustizia consiste nell'eguaglianza. Perciò, siccome osservare la giustizia è indispensabile per salvarsi, ne segue che restituire il mal tolto è di necessità per la salvezza.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nelle cose in cui non può esserci un compenso equivalente basta un compenso nei limiti del possibile: com'è evidente, a dire del Filosofo, "per l'onore dovuto a Dio e ai genitori". Perciò quando ciò che è stato sottratto non è restituibile con una cosa uguale, si deve restituire nei limiti del possibile. Se uno, p. es., ha mutilato una persona, deve fare una restituzione in denaro o in dignità, considerata la rispettiva condizione di persona, secondo l'arbitrio di un uomo da bene.
2. Uno può togliere la fama a una persona in tre maniere. Primo, dicendo la verità e con giustizia: quando uno, p. es., ne denunzia il peccato osservando l'ordine prescritto. E allora non è tenuto alla restituzione della fama. - Secondo, dicendo il falso e ingiustamente. E allora si è tenuti a restituire la fama, confessando di aver detto una menzogna. - Terzo, dicendo la verità, ma ingiustamente: p. es., quando si denunzia il peccato di un altro senza rispettare l'ordine prescritto. E allora uno è tenuto a restituire la fama nei limiti del possibile, però senza mentire: e cioè affermando di aver parlato male, o di aver diffamato il prossimo ingiustamente. Oppure, non potendo restituirgli la fama, lo deve compensare in altri modi, come abbiamo detto per gli altri danni.
3. Nessuno può fare in modo che l'azione di chi ha offeso non ci sia stata. Tuttavia si può fare in modo da rimediare al suo effetto, che è la minorazione della dignità personale nell'opinione altrui, mediante dimostrazioni di rispetto.
4. Si può impedire in più modi che uno abbia una prebenda. Primo, con giustizia: nel caso, cioè, che uno, per l'amore di Dio e per il bene della Chiesa, procurasse di farla assegnare a una persona più degna. E allora non si è tenuti affatto alla restituzione, o a un qualsiasi compenso. - Secondo, ingiustamente: nel caso, cioè, che uno lo facesse con l'intenzione di danneggiare un candidato, per odio, per vendetta, o per altri motivi del genere. E allora chi impedisce che una prebenda sia concessa a un individuo meritevole, consigliando a non concederla prima che sia stabilito il conferimento, è tenuto a un certo compenso, badando alle condizioni delle persone e del beneficio, secondo l'arbitrio di una persona esperta. Però non è tenuto a dare l'equivalente, poiché il candidato non l'aveva ancora conseguito, e poteva esserne impedito in molte maniere. - Se invece fosse già stabilito il conferimento della prebenda a una persona, e uno per un motivo ingiusto ne procurasse la revoca, sarebbe come se gliela rubasse quando già la possiede. Perciò è tenuto a restituire l'equivalente: tuttavia secondo le sue possibilità.

ARTICOLO 3

Se basti restituire solo il mal tolto

SEMBRA che non basti restituire solo il mal tolto. Infatti:
1. Nell'Esodo si legge: "Se uno avrà rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora". Ora, tutti son tenuti a osservare i precetti della legge divina. Perciò chi ruba è tenuto a restituire il quadruplo o il quintuplo.
2. Come dice S. Paolo, "tutto quello che è stato scritto, fu scritto per nostro ammaestramento". Ma nel Vangelo si legge che Zaccheo disse al Signore: "Se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo". Dunque uno è tenuto a restituire moltiplicato il mal tolto.
3. A nessuno si può togliere con giustizia ciò che non è tenuto a dare. Ma il giudice per punizione giustamente toglie a chi ruba più di quanto ha rubato. Dunque uno è tenuto a darlo. Quindi non basta semplicemente restituire.

IN CONTRARIO: La restituzione deve ridurre all'uguaglianza ciò che è stato sottratto con una sperequazione. Ora, restituendo soltanto ciò che aveva tolto, uno ripristina l'uguaglianza. Dunque non è tenuto a restituire nient'altro che quanto aveva tolto.

RISPONDO: Nell'atto in cui uno s'impossessa della roba altrui si riscontrano due cose. Primo, la sperequazione dei beni: che in certi casi è senza ingiustizia, come nei prestiti. Secondo, il delitto contro la giustizia, che può sussistere anche senza sperequazione di beni, quando uno, p. es., tenta un atto di violenza, ma con successo negativo. Nel primo caso si rimedia con la restituzione, che mira a ristabilire l'uguaglianza: e per questo basta che uno restituisca quanto riteneva della roba altrui. Il delitto invece viene riparato col castigo, che è riservato al giudice. Perciò prima che sia condannato dal giudice uno non è tenuto a restituire più di quanto ha rubato; ma dopo la condanna è tenuto a scontare la pena.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È così risolta anche la prima difficoltà: infatti quel precetto determinava il castigo che il giudice doveva infliggere. E sebbene nessuno sia tenuto a osservare i precetti giudiziali dopo la venuta di Cristo, come sopra abbiamo dimostrato, tuttavia può essere stabilita la stessa cosa o una cosa consimile dalla legge umana, per la quale valgono le stesse ragioni.
2. Zaccheo disse in quel modo, perché voleva fare delle opere supererogatorie. Infatti prima aveva detto: "Ecco, la metà dei miei beni la dono ai poveri".
3. Il giudice nel condannare può con giustizia esigere delle cose in più, sotto forma di castigo: il reo invece non è tenuto a farlo prima della condanna.

ARTICOLO 4

Se uno debba restituire anche cose che lui non ha tolto

SEMBRA che uno debba restituire anche cose che lui non ha tolto. Infatti:
1. Chi ha inflitto un danno è tenuto a ripararlo. Ma in certi casi si danneggia il prossimo più di quanto uno riesce ad asportare: quando uno, p. es., dissotterra dei semi danneggia chi li aveva seminati in tutta la raccolta; quindi è chiaro che è tenuto alla sua restituzione. Dunque uno può esser tenuto alla restituzione di cose che lui non ha tolte.
2. Chi trattiene il denaro del suo creditore oltre il termine fissato lo defrauda di tutto il guadagno che avrebbe potuto fare con esso. Tuttavia egli non ha rubato nulla. Perciò uno può esser tenuto a restituire cose che lui non ha tolto.
3. La giustizia umana deriva dalla giustizia divina. Ora, a Dio uno è tenuto a restituire più di quanto da lui ha ricevuto, conforme all'espressione evangelica: "Sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso". Dunque è giusto che uno restituisca anche all'uomo cose a lui non tolte.

IN CONTRARIO: La restituzione appartiene alla giustizia in quanto ristabilisce l'uguaglianza. Ma se uno restituisse ciò che non ha tolto, si avrebbe una sperequazione. Quindi tale restituzione non è giustificabile.

RISPONDO: Chiunque danneggia una persona le toglie le cose di cui la defrauda: il danno infatti, a detta del Filosofo, consiste nel fatto che uno ha meno di quanto dovrebbe avere. Perciò uno è tenuto a restituire le cose alle quali si estende il suo danno. Due però sono i modi in cui uno può essere danneggiato. Primo, mediante l'asportazione di ciò che possiede in atto. E codesto danno dev'essere sempre restituito con un compenso equivalente: se uno, p. es., danneggia una persona distruggendole la casa, è tenuto a sborsare quanto vale l'edificio. - Secondo, uno può danneggiare una persona impedendole di conseguire quello che era sul punto di acquistare. E codesto danno non è necessario ripararlo in tutto. Poiché avere qualche cosa virtualmente, o potenzialmente, è meno che averlo in atto. Perciò se si restituisse in modo da procurare un possesso attuale, la roba rubata non si restituirebbe scussa, ma moltiplicata: il che non è necessario, come abbiamo visto. Tuttavia si è tenuti a dare un qualche compenso, secondo le circostanze di persona e di attività economiche.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. 2. Sono così risolte anche le prime due difficoltà. Chi infatti ha seminato possiede la raccolta, non in atto, ma solo in potenza; parimenti chi detiene attualmente del denaro ancora non ha in atto il guadagno, ma lo ha solo virtualmente; cose entrambe che possono essere frustrate in tante maniere.
3. Dio non richiede altro che il bene da lui stesso seminato in noi. Perciò quell'affermazione è conforme alla cattiva opinione del servo infingardo, il quale riteneva di non aver ricevuto da altri. Oppure va intesa nel senso che Dio richiede da noi i frutti dei doni, frutti che derivano da lui e da noi: sebbene i doni stessi derivino da Dio senza di noi.

ARTICOLO 5

Se le cose si debbano sempre restituire alla persona da cui si sono avute

SEMBRA che non sempre sia necessario restituire le cose alla persona da cui si sono avute. Infatti:
1. Siamo tenuti a non nuocere a nessuno. Ora, in certi casi la restituzione diretta porterebbe un danno, o alla persona dalla quale si è avuto qualche cosa, oppure ad altri: come se uno, p. es., restituisse a un pazzo la spada depositata. Dunque non sempre si debbono restituire le cose alla persona da cui si sono avute.
2. Chi ha dato una cosa illecitamente non merita di ricuperarla. Ma in certi casi uno dà illecitamente cose che anche l'altro illecitamente riceve: com'è evidente nel caso della simonia. Perciò non sempre uno è tenuto a restituire le cose alla persona da cui le aveva avute.
3. Nessuno è tenuto all'impossibile. Ora, spesso è impossibile restituire alla persona da cui si è avuta una cosa: o perché è morta, o perché è troppo distante, oppure perché è sconosciuta. Dunque la restituzione non sempre va fatta alla persona da cui abbiamo avuto la cosa da restituire.
4. Si è tenuti maggiormente a compensare coloro da cui si è ricevuto un beneficio più grande. Ora, ci sono delle persone dalle quali si è ricevuto ben più di un prestito o di un deposito: p. es., i genitori. Perciò in certi casi si deve provvedere a codeste persone, piuttosto che restituire alla persona da cui si sono avute le cose.
5. È inutile restituire una cosa quando essa con la restituzione ritorna a chi la restituisce. Ma se un prelato, avendo tolto qualche cosa alla sua chiesa, la restituisse, quella ritornerebbe a lui, essendo lui il custode delle cose della chiesa. Quindi egli non è tenuto a restituire alla chiesa da lui defraudata. Dunque non sempre si deve restituire a chi si è tolto.

IN CONTRARIO: Sta scritto: "Rendete a ciascuno ciò che è dovuto: a chi il tributo il tributo; a chi il dazio il dazio".

RISPONDO: Mediante la restituzione si ristabilisce l'uguaglianza della giustizia commutativa, la quale consiste in una perequazione di cose, o reale, come abbiamo detto. Ora, codesta perequazione reale non sarebbe possibile se chi ha meno di ciò che è suo non venisse compensato con quello che manca. E per tale compensazione è necessario restituire al legittimo proprietario.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quando la cosa da restituire è evidentemente pericolosa alla persona cui si deve riconsegnare, o ad altri, per il momento non si deve restituire: poiché la restituzione è ordinata all'utilità di chi deve riceverla; infatti tutto ciò che si possiede ricade sotto la nozione di cosa utile. Chi però è in possesso della roba altrui non deve appropriarsene; ma deve o custodirla per riconsegnarla a tempo opportuno, oppure deve consegnarla ad altri perché venga meglio custodita.
2. Si può dare illecitamente per due motivi. Primo, per il fatto che la stessa donazione è illecita e contraria alla legge: com'è evidente nel caso di chi dà qualche cosa per simonia. Costui merita di perdere ciò che ha dato: e quindi a lui non va fatta la restituzione. Siccome però anche chi ha avuto il compenso l'ha ricevuto illegalmente, non deve ritenerlo per sé, ma devolverlo in opere pie. - Secondo, uno dà illecitamente per il fatto che dà in compenso di una cosa illecita, sebbene la donazione stessa non sia illecita: come quando uno dà alla meretrice il compenso per la fornicazione. Perciò allora la donna può ritenersi il compenso offertole: però se avesse estorto qualcosa di più con la frode o con l'inganno, sarebbe tenuta a restituirlo.
3. Se la persona cui si deve fare la restituzione è del tutto sconosciuta, uno deve restituire come può, dando cioè la roba in elemosina per la salvezza di quella persona, morta o viva che sia; però dopo averne fatto una diligente ricerca. - Se invece chi ha diritto alla restituzione fosse morto, si deve restituire ai suoi eredi, i quali sono computati come un'unica persona con lui. - Se poi fosse molto distante, gli si deve spedire: specialmente se si tratta di cose di grande valore, e se è possibile spedirle comodamente. Altrimenti uno deve depositare la cosa in un luogo sicuro, e avvisare il legittimo proprietario.
4. È con la roba propria che uno deve ricompensare maggiormente i genitori, o altri da cui ha ricevuto i più grandi benefici, non già con la roba altrui; come avverrebbe, se desse all'uno quello che deve a un altro. A meno che non si tratti di casi di estrema necessità, in cui uno potrebbe e dovrebbe persino prendere la roba altrui, per soccorrere il proprio padre.
5. Un prelato può manomettere in tre modi i beni di una chiesa. Primo, usurpandone i beni che non sono concessi a lui, ma ad altri: quando il vescovo, p. es., usurpasse i beni del capitolo. E allora è chiaro che uno deve restituirli, riconsegnandoli a quelli cui spettano per diritto. - Secondo, passando ad altri, p. es., a parenti e amici suoi, il dominio sui beni della chiesa affidati alla sua custodia. E allora deve restituirli alla chiesa, e vigilare perché vengano consegnati al proprio successore. - Finalmente un prelato può manomettere i beni della chiesa solo spiritualmente, cioè dal momento che comincia a pensare di ritenerli come roba sua, e non in nome della chiesa. E allora deve restituirli deponendo codesto pensiero.

ARTICOLO 6

Se a restituire la roba altrui sia sempre tenuto chi l'ha presa

SEMBRA che non sempre a restituire la roba altrui sia tenuto chi l'ha presa. Infatti:
1. La restituzione serve a ristabilire la perequazione della giustizia: e consiste, appunto, nel sottrarre a chi ha di più, per dare a chi ha di meno. Ora, capita in certi casi che colui il quale ha rubato una cosa non la possieda più, essendo passata nelle mani di altri. Perciò è tenuto a restituirla non chi l'ha presa, ma chi la possiede.
2. Nessuno è tenuto a manifestare il proprio delitto. Ma in certi casi facendo la restituzione uno scopre il suo delitto: com'è evidente nel furto. Dunque non sempre colui che ha tolto la roba è tenuto a restituirla.
3. Non si è tenuti a restituire più volte la stessa cosa. Ma talora nei furti collettivi uno dei partecipanti ha già restituito tutta la somma. Dunque non sempre chi ha preso la roba è tenuto alla restituzione.

IN CONTRARIO: Chi ha peccato è tenuto alla soddisfazione. Ma la restituzione rientra nella soddisfazione. Dunque chi ha preso qualche cosa è tenuto a restituire.

RISPONDO: Nell'atto di chi si è approfittato di una cosa si devono considerare due elementi: la cosa stessa che uno ha preso, e l'azione compiuta per prenderla. In forza della cosa uno è tenuto a restituirla finché l'ha presso di sé: poiché in base alla norma della giustizia commutativa si deve togliere ciò che uno possiede in più del suo, e dare a colui a cui manca.
Invece l'azione compiuta per prendere la roba altrui può avvenire in tre modi. Talora essa è ingiuriosa e cioè contro la volontà del padrone: com'è evidente nei casi di furto e di rapina. E allora si è tenuti alla restituzione non soltanto a motivo della cosa, ma anche a motivo dell'azione ingiuriosa, persino nel caso in cui la cosa rimane al padrone. Infatti come chi percuote una persona è tenuto a riparare l'ingiuria, anche se non ci ha guadagnato nulla; così chi ruba è tenuto a ricompensare il danno arrecato, anche se non ne ha ricavato nulla; e inoltre dev'essere punito per l'ingiuria commessa.
Altre volte uno ha ricevuto la roba di un altro, senza arrecargli un torto, e cioè col consenso dell'interessato: com'è evidente nei prestiti. E allora chi ha ricevuto la roba è tenuto a restituirla anche se l'avesse perduta, non solo a motivo della cosa concessa, ma anche a motivo dell'azione compiuta per averla: egli infatti è tenuto a ricompensare chi gli ha fatto un piacere, il che certo non avverrebbe, se costui ne ricevesse un danno.
Finalmente uno può ricevere la roba altrui senza ingiuria, ma anche senza un vantaggio personale: ed è il caso dei depositi. Chi, dunque, ha avuto la roba in questo modo non è tenuto a niente a motivo dell'azione compiuta per prenderla; anzi nel prenderla ha fatto un favore: però è tenuto (a restituire) a motivo della roba. Se quindi la roba gli venisse portata via senza sua colpa, egli non sarebbe tenuto alla restituzione. Invece sarebbe vero il contrario, se perdesse il deposito per una sua grave responsabilità.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La restituzione non è ordinata principalmente a far sì che coloro i quali hanno più del dovuto cessino dal possederlo; ma a compensare la mancanza di chi ha di meno. Ecco perché nelle cose che uno può ricevere da un altro, senza scapito di quest'ultimo, non esiste restituzione: nel caso, p. es., in cui uno prende la luce dalla candela di un altro. Perciò, sebbene chi prese la roba altrui non l'abbia più attualmente, essendo passata ad altri, per il fatto che qualcuno è stato privato della sua roba, chi l'ha presa è tenuto alla restituzione, a motivo dell'azione ingiuriosa commessa; mentre chi la possiede attualmente vi è tenuto a motivo della roba stessa.
2. Sebbene uno non sia tenuto a manifestare il proprio delitto agli uomini, è tenuto però a manifestarlo a Dio nella confessione. E quindi uno può fare la restituzione della roba altrui mediante il confessore.
3. La restituzione è ordinata principalmente a riparare il danno di chi è stato derubato, perciò quando uno dei complici ha provveduto a restituire integralmente, gli altri non son tenuti a ulteriori compensi, ma piuttosto son tenuti a rifondere a chi ha restituito: questi però può condonare.

ARTICOLO 7

Se siano tenuti a restituire la roba altrui quelli che direttamente non l'han presa

SEMBRA che coloro i quali direttamente non han preso la roba altrui non sian tenuti alla restituzione. Infatti:
1. La restituzione è una punizione per chi ruba. Ora, nessuno dev'esser punito all'infuori di chi pecca. Dunque non deve restituire altro che chi ha rubato.
2. La giustizia non obbliga una persona ad accrescere la roba altrui. Ora, se fosse tenuto alla restituzione non solo chi ruba, ma anche quelli che in qualche maniera cooperano a codesta azione, verrebbe ad accrescersi la roba di chi è stato derubato: sia perché riceverebbe molteplici restituzioni, sia perché talora certuni prestano la loro opera perché si tolga la roba a qualcuno, senza che costui subisca il furto. Perciò i favoreggiatori non son tenuti alla restituzione.
3. Nessuno è tenuto a esporre se stesso al pericolo per salvare la roba altrui. Ma in certi casi denunciando il ladro, o facendogli resistenza uno si espone al pericolo di morte. Dunque uno non è tenuto alla restituzione per il fatto che non denunzia il ladro, o non gli oppone resistenza.

IN CONTRARIO: Sta scritto: "Son degni di morte non solo quelli che fanno (tali cose), ma anche quelli che approvano chi le fa". Quindi, per lo stesso motivo anche quelli che approvano il furto devono restituire.

RISPONDO: Come sopra abbiamo notato, si è tenuti alla restituzione non solo per la roba presa, ma anche per l'azione ingiuriosa che uno fa nel prenderla. Perciò chiunque è causa di un'ingiustizia del genere è tenuto alla restituzione. Questa causalità può essere di due tipi: diretta e indiretta. È diretta quando uno induce un altro a rubare. E ciò può avvenire in tre modi. Primo, spingendolo all'atto del furto: vale a dire comandando, consigliando, approvando, o espressamente, oppure lodando qualcuno come una persona capace per il fatto che prende la roba altrui. Secondo, favorendo la persona che ruba: vale a dire ricettandola, oppure aiutandola in qualsiasi modo. Terzo, a motivo della refurtiva; vale a dire perché, prendendo una parte del furto o della rapina, si associa in qualche modo al delitto.
La causalità è invece indiretta quando uno non impedisce, pur avendone la possibilità e il dovere: o perché fa mancare l'ordine o il consiglio che impedirebbe il furto o la rapina; o perché fa mancare l'aiuto, con cui si potrebbe opporre resistenza; oppure perché occulta il ladro dopo il fatto. E tutte queste cose si possono ricapitolare in quei versi: "Mandante, consigliere, consenziente, adulatore, cortese ricettante; - chi sparte, chi non parla, o non contende".
Si deve però notare che cinque di codeste responsabilità obbligano sempre alla restituzione. Primo, il comando: perché chi comanda è il motore principale; ecco perché costui è tenuto per primo a restituire. Secondo, il consenso: quando esso è indispensabile per compiere la rapina. Terzo, la ricettazione: cioè quando uno fa il ricettatore e il favoreggiatore dei ladri. Quarto, la partecipazione: quando uno, cioè, partecipa al ladrocinio e alla divisione della preda. Quinto, è tenuto alla restituzione chi non fa opposizione, pur avendone il dovere: cosicché i principi, i quali hanno il compito di mantenere la giustizia nel loro territorio, sono tenuti alla restituzione, se per loro colpa aumentano i ladri; poiché le gabelle che percepiscono sono come lo stipendio loro fissato per il mantenimento della giustizia nella regione.

Invece negli altri casi enumerati non sempre si è tenuti alla restituzione. Infatti non sempre il consiglio, l'adulazione, e altre cose del genere sono cause efficaci di una rapina. Perciò allora soltanto chi consiglia, o chi incoraggia adulando, è tenuto alla restituzione, quando si può pensare con ragione che il furto sia stato determinato da codeste cause.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Non pecca soltanto chi esegue il peccato, ma anche chi in qualsiasi modo è causa di esso, sia col consiglio, sia col comando, sia in altra maniera.
2. Principalmente è tenuto a restituire chi nell'atto fa la parte principale: prima dunque viene il mandante, al secondo posto è l'esecutore, e finalmente per ordine tutti gli altri. Tuttavia se uno di essi restituisce a chi fu vittima del danno, gli altri non son tenuti a fare altrettanto: però quelli che furono i principali autori del fatto, e che hanno avuto la refurtiva son tenuti a compensare quelli che hanno restituito. - Quando poi uno comanda un'appropriazione indebita, che però non ha luogo, non è tenuto alla restituzione: poiché la restituzione è ordinata principalmente a reintegrare le sostanze di chi è stato danneggiato.
3. Non sempre è tenuto alla restituzione chi non denunzia il ladro, o chi non gli fa resistenza e non lo rimprovera: ma solo quando uno è tenuto a farlo d'ufficio, come i principi di quel dato territorio. Questi non sono esposti così facilmente al pericolo: infatti sono investiti del pubblico potere proprio per essere i custodi della giustizia.

ARTICOLO 8

Se uno sia tenuto a restituire subito, o se invece possa rimandare la restituzione

SEMBRA che uno non sia tenuto a restituire subito, ma possa invece rimandare lecitamente la restituzione. Infatti:
1. I precetti affermativi non obbligano in tutti i momenti. Ora, l'obbligo di restituire viene da un precetto affermativo. Dunque non si è obbligati a restituire subito.
2. Nessuno è tenuto all'impossibile. Ma talora uno è nell'impossibilità di restituire. Quindi nessuno è tenuto a restituire subito.
3. La restituzione è atto di una virtù, cioè della giustizia. Ora, una delle circostanze richieste dalla virtù è il tempo. Perciò come negli atti di virtù le altre circostanze non sono determinate, ma sono da determinarsi secondo i criteri della prudenza; è chiaro che anche nella restituzione il tempo non è determinato, così da esser tenuti a restituire subito.

IN CONTRARIO: Le cose da restituire si trovano tutte nella medesima condizione. Ma chi prende ad opera un operaio non può differire la restituzione, com'è evidente dalle parole del Levitico: "Non riterrai presso di te sino all'indomani la paga del tuo operaio". Dunque non si ammette dilazione neppure nelle altre restituzioni, ma bisogna restituir subito.

RISPONDO: Come è peccato contro la giustizia prendere la roba altrui, così è peccato ritenerla: perché, ritenendo la roba altrui, senza il consenso del padrone, uno impedisce a costui l'uso dei suoi beni, e quindi gli fa un torto. Ora, è evidente che non è lecito rimanere in peccato neppure per poco tempo, ma tutti son tenuti ad abbandonarlo subito, secondo le parole della Scrittura: "Fuggi dal peccato, come dalla faccia d'un serpente". Tutti perciò son tenuti a restituire subito la roba altrui, o a chiedere una dilazione a chi può concederla in uso.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il comandamento che impone la restituzione, sebbene sia in forma affermativa, implica tuttavia un precetto negativo, che ci proibisce di ritenere la roba altrui.
2. Quando uno non può restituire subito, l'impossibilità lo dispensa dalla restituzione immediata: come lo dispensa da qualsiasi restituzione, se ne è del tutto incapace. Egli però deve chiedere, da se stesso o mediante altri, il condono o la dilazione a chi ha il diritto di concederli.
3. Quando l'omissione di una circostanza è incompatibile con la virtù, bisogna considerare come determinata codesta circostanza, e osservarla rigorosamente. E poiché col dilazionare la restituzione si commette il peccato di detenzione indebita, che è incompatibile con la giustizia, è necessario che il tempo sia determinato, così da costringere all'immediata restituzione.