|
Questione 61
Giustizia distributiva e commutativa
Veniamo ora a parlare delle parti della giustizia. Primo, delle
parti soggettive, che sono le specie di essa, e cioè della giustizia
distributiva e commutativa; secondo, delle parti quasi integranti;
terzo, delle parti quasi potenziali, cioè delle virtù connesse.
Sul primo argomento si presentano due considerazioni: la prima
riguarda le parti stesse della giustizia; la seconda i vizi contrari.
E poiché l'atto della giustizia commutativa è la restituzione, in
primo luogo va esaminata la distinzione della gustizia in commutativa
e distributiva: e in secondo luogo la restituzione.
Sul primo di questi temi si pongono quattro quesiti: 1. Se siano
due le specie della giustizia, e cioè la giustizia distributiva e quella
commutativa: 2. Se in esse il giusto mezzo si determini allo stesso
modo; 3. Se la loro materia sia identica, o diversa; 4. Se per una
di codeste specie il giusto s'identifichi col contrappasso.
ARTICOLO
1
Se sia ragionevole distinguere due specie di giustizia,
cioè la giustizia distributiva e quella commutativa
SEMBRA che non sia ragionevole distinguere due specie di giustizia,
cioè la giustizia distributiva e quella commutativa.
Infatti:
1. Ciò che nuoce alla collettività non può essere una specie della
giustizia: essendo quest'ultima ordinata al bene comune. Ora, distribuire
a molti i beni comuni nuoce al bene della collettività: sia
perché le ricchezze collettive si esauriscono, sia anche perché così
si corrompono i buoni costumi, come scrive Cicerone: "Chi riceve
diventa peggiore, e sempre più pronto a ricevere ancora". Perciò
la distribuzione non entra in nessuna specie di giustizia.
2. Come sopra abbiamo visto, atto proprio della giustizia è rendere
a ciascuno il suo. Ora, nel distribuire non si rende a qualcuno
ciò che gli apparteneva, ma gli viene assegnato ciò che era comune.
Dunque quest'atto non appartiene alla giustizia.
3. La giustizia, abbiamo detto, non è soltanto in chi comanda,
ma anche nei sudditi. Invece distribuire appartiene sempre a chi comanda.
Perciò la distributiva non appartiene alla giustizia.
4. A detta di Aristotele,
"la giustizia distributiva riguarda i beni comuni". Ma il bene comune è oggetto della giustizia legale.
Dunque la giustizia distributiva non è una specie della giustizia particolare,
ma della giustizia legale.
5. La differenza numerica non incide sulla differenza specifica
di una virtù. Ora, la giustizia commutativa consiste nel rendere
qualche cosa a una persona; mentre la giustizia distributiva consiste
nel renderla a molti. Perciò esse non sono specie diverse di giustizia.
IN CONTRARIO: Il Filosofo assegna due parti alla giustizia, e afferma
che "L'una serve a dirigere nelle distribuzioni, l'altra nelle commutazioni".
RISPONDO: La giustizia particolare è ordinata, come abbiamo visto,
alle persone private, le quali stanno alla collettività come le
parti al tutto. Ora, verso le parti si possono considerare due tipi
di rapporti. Il primo è quello di una parte con l'altra: e ad esso
somiglia quello di una persona privata con un'altra. E codesti rapporti
sono guidati dalla giustizia commutativa, la quale abbraccia
i doveri reciproci esistenti tra due persone. Il secondo tipo di rapporti
considera il tutto in ordine alle parti: e a codesti rapporti
somigliano quelli esistenti tra la collettività e le singole persone.
E tali rapporti sono guidati dalla giustizia distributiva, la quale
ha il compito di distribuire le cose comuni in maniera proporzionale.
Perciò esistono due specie di giustizia, cioè quella commutativa
e quella distributiva.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come nelle elargizioni delle persone
private viene elogiata la moderazione, e biasimata la prodigalità;
così anche nella distribuzione dei beni comuni si deve osservare
la moderazione, nella quale appunto guida la giustizia distributiva.
2. Come il tutto e le parti in qualche modo si identificano, così
ciò che appartiene al tutto in qualche modo è delle parti. Cosicché
quando si fa la distribuzione dei beni comuni ai singoli individui,
ciascuno riceve il suo in qualche modo.
3. L'atto di distribuire i beni comuni appartiene solo a chi presiede
la collettività: ma la giustizia distributiva appartiene anche
ai sudditi che ricevono, in quanto son contenti di una giusta distribuzione.
Anzi talora capitano distribuzioni di beni appartenenti
a una collettività che non è lo stato, ma la famiglia: e la loro
distribuzione può esser fatta anche da persone private.
4. I moti vengono specificati dal termine di arrivo. Perciò alla
giustizia legale spetta ordinare gli atti delle persone private
al bene comune: invece ordinare il bene comune alle persone private
mediante una distribuzione è compito della giustizia particolare.
5. La giustizia distributiva e quella commutativa non si distinguono
solo per una differenza numerica, ma anche per la diversa
natura di ciò che è dovuto: infatti il modo in cui a una persona è
dovuto il bene comune è diverso dal modo in cui le è dovuto il bene proprio.
ARTICOLO
2
Se nella giustizia distributiva il giusto mezzo
si determini come in quella commutativa
SEMBRA che nella giustizia distributiva il giusto mezzo si determini
come in quella commutativa.
Infatti:
1. L'una e l'altra, come abbiamo detto, rientrano nella giustizia
particolare. Ora, in tutte le parti della temperanza e della fortezza
il giusto mezzo viene determinato in una sola maniera. Dunque
uno solo è il modo in cui va determinato il giusto mezzo nella
giustizia distributiva e in quella commutativa.
2. Il giusto mezzo che viene determinato dalla ragione costituisce
la forma delle virtù morali. Perciò, siccome una virtù non può
avere che un'unica forma, è chiaro che per i due tipi di giustizia
il giusto mezzo dev'essere determinato in una sola maniera.
3. Nella giustizia distributiva il giusto mezzo viene determinato
in considerazione della diversa dignità delle persone. Ma la dignità
delle persone viene considerata anche nella giustizia commutativa,
p. es., nelle punizioni: poiché chi percuote il principe viene punito
più gravemente di chi percuote una persona privata. Quindi nelle
due specie di giustizia il giusto mezzo è determinato allo stesso modo.
IN CONTRARIO: Il Filosofo insegna, che il giusto mezzo nella giustizia
distributiva è determinato secondo "una proporzionalità geometrica",
e in quella commutativa secondo una proporzione "aritmetica".
RISPONDO: Nella giustizia distributiva viene attribuito qualche
cosa, come abbiamo visto, a delle persone private, in quanto ciò
che è proprio del tutto è dovuto alle parti. E l'attribuzione è tanto
più grande, quanto la parte ha maggiore importanza nel tutto.
Ecco perché nella giustizia distributiva a una persona vien dato
tanto del bene comune quanto è maggiore la sua importanza nella
collettività. La quale importanza in uno stato aristocratico è valutata
in base alla virtù, in una oligarchia è valutata in base alle ricchezze,
e in una demagogia in base alla semplice libertà; e così via.
Perciò nella giustizia distributiva il giusto mezzo non viene
determinato secondo l'equivalenza di una cosa con un'altra, ma
secondo una proporzionalità delle cose alle persone: cosicché,
come una persona è superiore all'altra, così le cose che vengono
date a una persona sono superiori a quelle date ad un'altra. Ecco
perché il Filosofo scrive che tale giusto mezzo è secondo la "proporzionalità
geometrica", in cui l'equivalenza non è fondata sulla
quantità, ma su una proporzione; come quando diciamo che 6 sta
a 4, come 3 sta a 2. Poiché in tutti e due i casi abbiamo una proporzione
sesquialtera, in cui il numero maggiore contiene il minore
una volta e mezzo; mentre manca un'equivalenza tra le rispettive
eccedenze, ché il 6 supera il 4 di due, invece il 3 supera il 2 di 1.
Al contrario nelle permute, o commutazioni, a una singola persona
viene contraccambiato qualcosa per un bene che le apparteneva:
com'è evidente specialmente nella compravendita, da cui
si è formato per primo il concetto di commutazione. Ecco perché
qui bisogna adeguare cosa a cosa: in modo che quanto uno ha in
più, per averlo ricevuto da un altro, lo restituisca tutto al legittimo padrone.
In tal modo si ha un'equivalenza secondo un giusto
mezzo "aritmetico", fondata sull'uguaglianza quantitativa tra
avanzo e disavanzo: il 5, p. es., è il giusto mezzo tra il 6 e il 4.
Perciò se in principio due persone avevano entrambe 5, e una di
esse ha ricevuto 1 dall'altra, il primo avrà 6 e l'altro rimarrà con 4.
Si avrà dunque giustizia se entrambi vengano ricondotti al giusto
mezzo, prendendo 1 da chi aveva 6, e dandolo a chi era rimasto
con 4: e allora entrambi avranno 5, che è appunto il giusto mezzo.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nelle altre virtù morali il giusto
mezzo viene determinato secondo la ragione e non secondo le cose.
Invece nella giustizia abbiamo un giusto mezzo reale: ecco perché
il giusto mezzo va determinato in base alla diversità delle cose.
2. La forma universale della giustizia è l'uguaglianza, nella
quale la giustizia distributiva concorda con quella commutativa.
Nella prima però abbiamo l'uguaglianza basata su una proporzionalità geometrica,
nella seconda su una proporzionalità aritmetica.
3. Negli atti e nelle passioni umane la condizione di persona incide
sulla grandezza di una cosa: è infatti un'ingiuria più grave
percuotere chi comanda che percuotere una persona privata.
E quindi la condizione di persona nella giustizia distributiva è considerata
direttamente per se stessa; invece nella giustizia commutativa è considerata
solo in quanto essa differenzia le cose.
ARTICOLO
3
Se per le due specie di giustizia la materia sia diversa
SEMBRA che non sia diversa la materia delle due specie di giustizia.
Infatti:
1. La diversità di materia implica una diversità di virtù,
com'è evidente nel caso della fortezza e della temperanza. Se quindi la
materia della distributiva fosse diversa dalla materia della commutativa,
queste non farebbero parte di un'unica virtù, cioè della giustizia.
2. La distribuzione, che è il compito della giustizia distributiva,
ha per oggetto "il denaro, gli onori, o qualsiasi altra cosa che si
può spartire tra i membri di una collettività", come nota Aristotele.
Ma tutto ciò è oggetto anche della commutazione reciproca
tra individui, che interessa la giustizia commutativa. Dunque la
materia della giustizia distributiva non è diversa da quella della
giustizia commutativa.
3. Se questa diversità di materia fosse imposta dalla diversità
specifica tra i due tipi di giustizia, dove non c'è differenza specifica,
non dovrebbe esserci diversità di materia. Invece il Filosofo,
pur ammettendo un'unica specie nella giustizia commutativa,
le attribuisce una molteplicità di materie. Perciò la materia
di queste due specie di giustizia non implica differenze.
IN CONTRARIO: Aristotele insegna, che
"tra le specie della giustizia
una dirige nelle distribuzioni, l'altra nelle permute o commutazioni".
RISPONDO: Come sopra abbiamo detto, la giustizia ha per oggetto
delle operazioni esterne, ossia distribuzioni e commutazioni,
le quali consistono nell'uso di entità esteriori, cioè di cose, di
persone, o di prestazioni d'opera: di cose, come quando uno toglie
o restituisce a un altro la sua roba; di persone, come quando
uno commette un'ingiuria personale, percuotendo o insultando,
oppure quando presta riverenza; di prestazioni d'opera, come
quando uno giustamente esige, o rende ad altri un servizio.
Perciò, se prendiamo per materia dei due tipi di giustizia le cose
stesse il cui uso consiste nelle operazioni, allora la materia della
giustizia distributiva e di quella commutativa è identica: infatti
le cose possono essere distribuite dalla collettività ai singoli,
ed essere commutate da un individuo all'altro; e così può esserci
distribuzione di oneri, e insieme ricompense per essi.
Se invece prendiamo come materia dei due tipi di giustizia le
stesse azioni principali mediante le quali facciamo uso delle persone,
delle cose e delle prestazioni d'opera, allora la materia loro
è diversa. Infatti la giustizia distributiva ha di mira le distribuzioni;
mentre quella commutativa ha per oggetto le commutazioni
possibili tra due individui.
Tra queste ultime alcune sono involontarie, altre volontarie.
Sono involontarie, quando uno usa della roba, della persona o
delle prestazioni altrui, contro la sua volontà. E questo in certi
casi si fa di nascosto con la frode; in altri invece si fa apertamente
con la violenza. Fatti questi che possono colpire, o le cose, o la
persona propria, o la persona dei congiunti. Quando colpiscono
le cose di nascosto, si parla di furto; quando colpiscono apertamente
si ha la rapina. - Nel colpire la persona, o compromettono la
sua incolumità; oppure ne intaccano l'onore. Nel menomare l'incolumità
di una persona si ha un danno occulto con l'uccisione o
con l'aggressione fatta a tradimento, e col veneficio; si ha invece
un danno aperto con l'uccisione aperta, con l'incarceramento, con
le percosse, oppure con la mutilazione. - Rispetto poi all'onore o dignità
personale uno può essere danneggiato di nascosto con la
falsa testimonianza, o con la detrazione, o con altre cose del genere,
che ne compromettono la fama; e può essere danneggiato
apertamente con accuse in tribunale, o con insulti. - Quanto alle
persone congiunte uno può essere colpito nella moglie, per lo più
in maniera occulta, mediante l'adulterio; oppure negli schiavi,
che possono esser indotti a fuggire dal loro padrone: cose che
possono farsi anche apertamente. Lo stesso si dica delle altre persone
congiunte, contro le quali si possono commettere delle ingiurie
come contro la persona direttamente interessata. L'adulterio, però,
e la seduzione degli schiavi colpiscono immediatamente codesta
persona: tuttavia siccome lo schiavo è una proprietà del padrone,
codesta seduzione si riduce a un furto.
Le commutazioni invece sono volontarie, quando volontariamente
uno passa ad un altro le proprie cose. Se il passaggio è assoluto,
senza obblighi, come nella donazione, non è più un atto di giustizia,
ma di liberalità. Invece il passaggio in tanto appartiene
alla giustizia, in quanto conserva un legame di obbligazione (ratio debiti).
E questo può avvenire in tre modi. Primo, quando uno
passa a un altro ciò che gli appartiene in compenso di altre cose:
come avviene nella compravendita. - Secondo, quando uno offre
ciò che gli appartiene ad un altro, concedendone l'uso con l'obbligo
della restituzione. Se la concessione dell'uso è gratuita si
ha l'usufrutto per le cose capaci di fruttare; oppure il mutuo,
o il prestito, per quelle che non fruttano, come sono i denari, i
recipienti e simili. Se invece l'uso non è concesso gratuitamente,
si ha la locazione e l'affitto. - Terzo, uno può offrire temporaneamente
le proprie cose, non perché vengano usate, ma solo conservate,
come nel deposito; oppure per stabilire un'obbligazione,
come quando uno dà in pegno i propri averi, oppure quando li
offre come garanzia per un altro.
Ebbene in tutte codeste azioni, sia volontarie che involontarie,
identico è il criterio per determinare il giusto mezzo, e cioè l'equivalenza
della restituzione. Perciò tutti codesti atti appartengono
a un'unica specie di giustizia, cioè a quella commutativa.
Sono così risolte anche le difficoltà.
ARTICOLO
4
Se il giusto s'identifichi senz'altro col contrappasso
SEMBRA che il giusto s'identifichi senz'altro col contrappasso.
Infatti:
1. Il giudizio di Dio è il giusto in senso assoluto. Ora, questo
è il criterio del giudizio di Dio, che uno patisca in proporzione
di ciò che ha fatto, come si legge nel Vangelo: "Voi sarete giudicati
secondo lo stesso giudizio col quale avrete giudicato; e sarete
misurati con la stessa misura con la quale avrete misurato".
Dunque il giusto s'identifica senz'altro col contrappasso.
2. In entrambe le specie di giustizia vien dato qualche cosa a
qualcuno secondo una certa equivalenza: nella giustizia distributiva
in rapporto alla dignità personale, dignità che si fonda
specialmente sulle opere con le quali uno serve la collettività; e
nella giustizia commutativa in rapporto alle cose in cui uno è
stato danneggiato. Però in entrambi i tipi di equivalenza uno
viene a ricevere il contrappasso di ciò che aveva fatto. Perciò il
giusto s'identifica assolutamente parlando col contrappasso.
3. A escludere il contrappasso dovrebbe essere specialmente la
differenza tra volontario e involontario: infatti chi ha fatto un
danno involontariamente è punito di meno. Eppure codesta differenza
soggettiva non incide nella determinazione del giusto mezzo,
che è reale e non soggettivo. Perciò il giusto s'identifica senz'altro
col contrappasso.
IN CONTRARIO: Il Filosofo dimostra che il giusto non sempre è il contrappasso.
RISPONDO: Il contrappasso implica parità di compenso tra ciò
che si subisce (passione) e un'azione precedente. Di esso si parla
in senso rigoroso negli atti ingiuriosi che colpiscono la persona
del prossimo: se uno, p. es., è percosso per aver percosso. E questo
tipo di giusto, o di diritto viene determinato dalla legge, p. es.: "Renderà
vita per vita, occhio per occhio, ecc.". - E poiché anche
impossessarsi della roba altrui è un agire, si parla di contrappasso
secondariamente anche in questi casi: per il fatto che uno,
il quale ha danneggiato, viene a subire lui stesso un danno negli
averi. E anche di questo si parla nell'antica legge: "Se uno avrà
rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà
cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora". - Finalmente
il termine contrappasso viene esteso alle commutazioni
volontarie, nelle quali l'azione e la passione sono reciproche: la
volontarietà però diminuisce, come abbiamo detto, la passività.
Ora, in tutti questi casi in base alla giustizia commutativa il
compenso dev'essere fondato sull'equivalenza: in maniera cioè
che la passione che si subisce equivalga all'azione compiuta. Ma
non sempre essa sarebbe equivalente, se uno si limitasse a subire
ciò che lui stesso ha fatto. Se uno, p. es., avesse danneggiato con
ingiurie una persona superiore, la sua azione rimarrebbe più grave
della passione da lui subita. Ecco perché chi percuote il principe
non viene semplicemente ripercosso, ma viene punito molto più
gravemente. - Parimenti, quando uno danneggia un altro negli
averi, se gli si togliesse soltanto ciò che ha rubato, l'azione sua
rimarrebbe superiore alla passione: poiché chi ha danneggiato
non avrebbe subito nei suoi averi nessun danno. Ecco perché egli
viene obbligato a restituire molto di più: poiché non solo ha danneggiato
una persona privata, ma anche lo stato, di cui ha compromesso
la sicurezza. - Così non sempre ci sarebbe parità di
passione nelle commutazioni o scambi volontari, se uno desse
semplicementè la roba propria, per aver quella di un altro: poiché
forse la roba altrui è molto superiore a quella propria. Ecco
perché è necessario in questi scambi raggiungere un'equivalenza
tra il dare e l'avere secondo una certa proporzionalità: e per questo
furono inventate le monete. Ecco quindi che il contrappasso
è un giusto commutativo.
Esso invece non ha luogo nella giustizia distributiva. Poiché in
tale giustizia non si richiede l'equivalenza basata sulla proporzione
tra cosa e cosa, o tra azione e passione, da cui deriva il
termine contrappasso; ma quella basata sulla proporzionalità tra
cose e persone, come sopra abbiamo spiegato.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il criterio indicato del divino giudizio è
determinato secondo la norma della giustizia commutativa,
in quanto i premi sono da essa adeguati ai meriti, e le punizioni ai peccati.
2. Se uno ricevesse qualche cosa per i servizi resi alla collettività,
non si procederebbe secondo la giustizia distributiva, ma
commutativa. Infatti nella giustizia distributiva non si considera
l'equivalenza di quello che uno riceve con quello che egli stesso
aveva dato, ma con quello che ricevono altri, in base alla loro dignità personale.
3. Quando l'azione dannosa è volontaria, il danno è superiore,
e quindi si considera una cosa più grave. Ecco perché si deve
compensare con una pena più grave, non per una diversità di ordine soggettivo,
ma per una diversità reale.
|