Il Santo Rosario
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Questione 61

Giustizia distributiva e commutativa

Veniamo ora a parlare delle parti della giustizia. Primo, delle parti soggettive, che sono le specie di essa, e cioè della giustizia distributiva e commutativa; secondo, delle parti quasi integranti; terzo, delle parti quasi potenziali, cioè delle virtù connesse.
Sul primo argomento si presentano due considerazioni: la prima riguarda le parti stesse della giustizia; la seconda i vizi contrari. E poiché l'atto della giustizia commutativa è la restituzione, in primo luogo va esaminata la distinzione della gustizia in commutativa e distributiva: e in secondo luogo la restituzione.
Sul primo di questi temi si pongono quattro quesiti: 1. Se siano due le specie della giustizia, e cioè la giustizia distributiva e quella commutativa: 2. Se in esse il giusto mezzo si determini allo stesso modo; 3. Se la loro materia sia identica, o diversa; 4. Se per una di codeste specie il giusto s'identifichi col contrappasso.

ARTICOLO 1

Se sia ragionevole distinguere due specie di giustizia, cioè la giustizia distributiva e quella commutativa

SEMBRA che non sia ragionevole distinguere due specie di giustizia, cioè la giustizia distributiva e quella commutativa. Infatti:
1. Ciò che nuoce alla collettività non può essere una specie della giustizia: essendo quest'ultima ordinata al bene comune. Ora, distribuire a molti i beni comuni nuoce al bene della collettività: sia perché le ricchezze collettive si esauriscono, sia anche perché così si corrompono i buoni costumi, come scrive Cicerone: "Chi riceve diventa peggiore, e sempre più pronto a ricevere ancora". Perciò la distribuzione non entra in nessuna specie di giustizia.
2. Come sopra abbiamo visto, atto proprio della giustizia è rendere a ciascuno il suo. Ora, nel distribuire non si rende a qualcuno ciò che gli apparteneva, ma gli viene assegnato ciò che era comune. Dunque quest'atto non appartiene alla giustizia.
3. La giustizia, abbiamo detto, non è soltanto in chi comanda, ma anche nei sudditi. Invece distribuire appartiene sempre a chi comanda. Perciò la distributiva non appartiene alla giustizia.
4. A detta di Aristotele, "la giustizia distributiva riguarda i beni comuni". Ma il bene comune è oggetto della giustizia legale. Dunque la giustizia distributiva non è una specie della giustizia particolare, ma della giustizia legale.
5. La differenza numerica non incide sulla differenza specifica di una virtù. Ora, la giustizia commutativa consiste nel rendere qualche cosa a una persona; mentre la giustizia distributiva consiste nel renderla a molti. Perciò esse non sono specie diverse di giustizia.

IN CONTRARIO: Il Filosofo assegna due parti alla giustizia, e afferma che "L'una serve a dirigere nelle distribuzioni, l'altra nelle commutazioni".

RISPONDO: La giustizia particolare è ordinata, come abbiamo visto, alle persone private, le quali stanno alla collettività come le parti al tutto. Ora, verso le parti si possono considerare due tipi di rapporti. Il primo è quello di una parte con l'altra: e ad esso somiglia quello di una persona privata con un'altra. E codesti rapporti sono guidati dalla giustizia commutativa, la quale abbraccia i doveri reciproci esistenti tra due persone. Il secondo tipo di rapporti considera il tutto in ordine alle parti: e a codesti rapporti somigliano quelli esistenti tra la collettività e le singole persone. E tali rapporti sono guidati dalla giustizia distributiva, la quale ha il compito di distribuire le cose comuni in maniera proporzionale. Perciò esistono due specie di giustizia, cioè quella commutativa e quella distributiva.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come nelle elargizioni delle persone private viene elogiata la moderazione, e biasimata la prodigalità; così anche nella distribuzione dei beni comuni si deve osservare la moderazione, nella quale appunto guida la giustizia distributiva.
2. Come il tutto e le parti in qualche modo si identificano, così ciò che appartiene al tutto in qualche modo è delle parti. Cosicché quando si fa la distribuzione dei beni comuni ai singoli individui, ciascuno riceve il suo in qualche modo.
3. L'atto di distribuire i beni comuni appartiene solo a chi presiede la collettività: ma la giustizia distributiva appartiene anche ai sudditi che ricevono, in quanto son contenti di una giusta distribuzione. Anzi talora capitano distribuzioni di beni appartenenti a una collettività che non è lo stato, ma la famiglia: e la loro distribuzione può esser fatta anche da persone private.
4. I moti vengono specificati dal termine di arrivo. Perciò alla giustizia legale spetta ordinare gli atti delle persone private al bene comune: invece ordinare il bene comune alle persone private mediante una distribuzione è compito della giustizia particolare.
5. La giustizia distributiva e quella commutativa non si distinguono solo per una differenza numerica, ma anche per la diversa natura di ciò che è dovuto: infatti il modo in cui a una persona è dovuto il bene comune è diverso dal modo in cui le è dovuto il bene proprio.

ARTICOLO 2

Se nella giustizia distributiva il giusto mezzo si determini come in quella commutativa

SEMBRA che nella giustizia distributiva il giusto mezzo si determini come in quella commutativa. Infatti:
1. L'una e l'altra, come abbiamo detto, rientrano nella giustizia particolare. Ora, in tutte le parti della temperanza e della fortezza il giusto mezzo viene determinato in una sola maniera. Dunque uno solo è il modo in cui va determinato il giusto mezzo nella giustizia distributiva e in quella commutativa.
2. Il giusto mezzo che viene determinato dalla ragione costituisce la forma delle virtù morali. Perciò, siccome una virtù non può avere che un'unica forma, è chiaro che per i due tipi di giustizia il giusto mezzo dev'essere determinato in una sola maniera.
3. Nella giustizia distributiva il giusto mezzo viene determinato in considerazione della diversa dignità delle persone. Ma la dignità delle persone viene considerata anche nella giustizia commutativa, p. es., nelle punizioni: poiché chi percuote il principe viene punito più gravemente di chi percuote una persona privata. Quindi nelle due specie di giustizia il giusto mezzo è determinato allo stesso modo.

IN CONTRARIO: Il Filosofo insegna, che il giusto mezzo nella giustizia distributiva è determinato secondo "una proporzionalità geometrica", e in quella commutativa secondo una proporzione "aritmetica".

RISPONDO: Nella giustizia distributiva viene attribuito qualche cosa, come abbiamo visto, a delle persone private, in quanto ciò che è proprio del tutto è dovuto alle parti. E l'attribuzione è tanto più grande, quanto la parte ha maggiore importanza nel tutto. Ecco perché nella giustizia distributiva a una persona vien dato tanto del bene comune quanto è maggiore la sua importanza nella collettività. La quale importanza in uno stato aristocratico è valutata in base alla virtù, in una oligarchia è valutata in base alle ricchezze, e in una demagogia in base alla semplice libertà; e così via. Perciò nella giustizia distributiva il giusto mezzo non viene determinato secondo l'equivalenza di una cosa con un'altra, ma secondo una proporzionalità delle cose alle persone: cosicché, come una persona è superiore all'altra, così le cose che vengono date a una persona sono superiori a quelle date ad un'altra. Ecco perché il Filosofo scrive che tale giusto mezzo è secondo la "proporzionalità geometrica", in cui l'equivalenza non è fondata sulla quantità, ma su una proporzione; come quando diciamo che 6 sta a 4, come 3 sta a 2. Poiché in tutti e due i casi abbiamo una proporzione sesquialtera, in cui il numero maggiore contiene il minore una volta e mezzo; mentre manca un'equivalenza tra le rispettive eccedenze, ché il 6 supera il 4 di due, invece il 3 supera il 2 di 1.
Al contrario nelle permute, o commutazioni, a una singola persona viene contraccambiato qualcosa per un bene che le apparteneva: com'è evidente specialmente nella compravendita, da cui si è formato per primo il concetto di commutazione. Ecco perché qui bisogna adeguare cosa a cosa: in modo che quanto uno ha in più, per averlo ricevuto da un altro, lo restituisca tutto al legittimo padrone. In tal modo si ha un'equivalenza secondo un giusto mezzo "aritmetico", fondata sull'uguaglianza quantitativa tra avanzo e disavanzo: il 5, p. es., è il giusto mezzo tra il 6 e il 4. Perciò se in principio due persone avevano entrambe 5, e una di esse ha ricevuto 1 dall'altra, il primo avrà 6 e l'altro rimarrà con 4. Si avrà dunque giustizia se entrambi vengano ricondotti al giusto mezzo, prendendo 1 da chi aveva 6, e dandolo a chi era rimasto con 4: e allora entrambi avranno 5, che è appunto il giusto mezzo.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nelle altre virtù morali il giusto mezzo viene determinato secondo la ragione e non secondo le cose. Invece nella giustizia abbiamo un giusto mezzo reale: ecco perché il giusto mezzo va determinato in base alla diversità delle cose.
2. La forma universale della giustizia è l'uguaglianza, nella quale la giustizia distributiva concorda con quella commutativa. Nella prima però abbiamo l'uguaglianza basata su una proporzionalità geometrica, nella seconda su una proporzionalità aritmetica.
3. Negli atti e nelle passioni umane la condizione di persona incide sulla grandezza di una cosa: è infatti un'ingiuria più grave percuotere chi comanda che percuotere una persona privata. E quindi la condizione di persona nella giustizia distributiva è considerata direttamente per se stessa; invece nella giustizia commutativa è considerata solo in quanto essa differenzia le cose.

ARTICOLO 3

Se per le due specie di giustizia la materia sia diversa

SEMBRA che non sia diversa la materia delle due specie di giustizia. Infatti:
1. La diversità di materia implica una diversità di virtù, com'è evidente nel caso della fortezza e della temperanza. Se quindi la materia della distributiva fosse diversa dalla materia della commutativa, queste non farebbero parte di un'unica virtù, cioè della giustizia.
2. La distribuzione, che è il compito della giustizia distributiva, ha per oggetto "il denaro, gli onori, o qualsiasi altra cosa che si può spartire tra i membri di una collettività", come nota Aristotele. Ma tutto ciò è oggetto anche della commutazione reciproca tra individui, che interessa la giustizia commutativa. Dunque la materia della giustizia distributiva non è diversa da quella della giustizia commutativa.
3. Se questa diversità di materia fosse imposta dalla diversità specifica tra i due tipi di giustizia, dove non c'è differenza specifica, non dovrebbe esserci diversità di materia. Invece il Filosofo, pur ammettendo un'unica specie nella giustizia commutativa, le attribuisce una molteplicità di materie. Perciò la materia di queste due specie di giustizia non implica differenze.

IN CONTRARIO: Aristotele insegna, che "tra le specie della giustizia una dirige nelle distribuzioni, l'altra nelle permute o commutazioni".

RISPONDO: Come sopra abbiamo detto, la giustizia ha per oggetto delle operazioni esterne, ossia distribuzioni e commutazioni, le quali consistono nell'uso di entità esteriori, cioè di cose, di persone, o di prestazioni d'opera: di cose, come quando uno toglie o restituisce a un altro la sua roba; di persone, come quando uno commette un'ingiuria personale, percuotendo o insultando, oppure quando presta riverenza; di prestazioni d'opera, come quando uno giustamente esige, o rende ad altri un servizio. Perciò, se prendiamo per materia dei due tipi di giustizia le cose stesse il cui uso consiste nelle operazioni, allora la materia della giustizia distributiva e di quella commutativa è identica: infatti le cose possono essere distribuite dalla collettività ai singoli, ed essere commutate da un individuo all'altro; e così può esserci distribuzione di oneri, e insieme ricompense per essi.
Se invece prendiamo come materia dei due tipi di giustizia le stesse azioni principali mediante le quali facciamo uso delle persone, delle cose e delle prestazioni d'opera, allora la materia loro è diversa. Infatti la giustizia distributiva ha di mira le distribuzioni; mentre quella commutativa ha per oggetto le commutazioni possibili tra due individui.
Tra queste ultime alcune sono involontarie, altre volontarie. Sono involontarie, quando uno usa della roba, della persona o delle prestazioni altrui, contro la sua volontà. E questo in certi casi si fa di nascosto con la frode; in altri invece si fa apertamente con la violenza. Fatti questi che possono colpire, o le cose, o la persona propria, o la persona dei congiunti. Quando colpiscono le cose di nascosto, si parla di furto; quando colpiscono apertamente si ha la rapina. - Nel colpire la persona, o compromettono la sua incolumità; oppure ne intaccano l'onore. Nel menomare l'incolumità di una persona si ha un danno occulto con l'uccisione o con l'aggressione fatta a tradimento, e col veneficio; si ha invece un danno aperto con l'uccisione aperta, con l'incarceramento, con le percosse, oppure con la mutilazione. - Rispetto poi all'onore o dignità personale uno può essere danneggiato di nascosto con la falsa testimonianza, o con la detrazione, o con altre cose del genere, che ne compromettono la fama; e può essere danneggiato apertamente con accuse in tribunale, o con insulti. - Quanto alle persone congiunte uno può essere colpito nella moglie, per lo più in maniera occulta, mediante l'adulterio; oppure negli schiavi, che possono esser indotti a fuggire dal loro padrone: cose che possono farsi anche apertamente. Lo stesso si dica delle altre persone congiunte, contro le quali si possono commettere delle ingiurie come contro la persona direttamente interessata. L'adulterio, però, e la seduzione degli schiavi colpiscono immediatamente codesta persona: tuttavia siccome lo schiavo è una proprietà del padrone, codesta seduzione si riduce a un furto.
Le commutazioni invece sono volontarie, quando volontariamente uno passa ad un altro le proprie cose. Se il passaggio è assoluto, senza obblighi, come nella donazione, non è più un atto di giustizia, ma di liberalità. Invece il passaggio in tanto appartiene alla giustizia, in quanto conserva un legame di obbligazione (ratio debiti). E questo può avvenire in tre modi. Primo, quando uno passa a un altro ciò che gli appartiene in compenso di altre cose: come avviene nella compravendita. - Secondo, quando uno offre ciò che gli appartiene ad un altro, concedendone l'uso con l'obbligo della restituzione. Se la concessione dell'uso è gratuita si ha l'usufrutto per le cose capaci di fruttare; oppure il mutuo, o il prestito, per quelle che non fruttano, come sono i denari, i recipienti e simili. Se invece l'uso non è concesso gratuitamente, si ha la locazione e l'affitto. - Terzo, uno può offrire temporaneamente le proprie cose, non perché vengano usate, ma solo conservate, come nel deposito; oppure per stabilire un'obbligazione, come quando uno dà in pegno i propri averi, oppure quando li offre come garanzia per un altro.
Ebbene in tutte codeste azioni, sia volontarie che involontarie, identico è il criterio per determinare il giusto mezzo, e cioè l'equivalenza della restituzione. Perciò tutti codesti atti appartengono a un'unica specie di giustizia, cioè a quella commutativa.
Sono così risolte anche le difficoltà.

ARTICOLO 4

Se il giusto s'identifichi senz'altro col contrappasso

SEMBRA che il giusto s'identifichi senz'altro col contrappasso. Infatti:
1. Il giudizio di Dio è il giusto in senso assoluto. Ora, questo è il criterio del giudizio di Dio, che uno patisca in proporzione di ciò che ha fatto, come si legge nel Vangelo: "Voi sarete giudicati secondo lo stesso giudizio col quale avrete giudicato; e sarete misurati con la stessa misura con la quale avrete misurato". Dunque il giusto s'identifica senz'altro col contrappasso.
2. In entrambe le specie di giustizia vien dato qualche cosa a qualcuno secondo una certa equivalenza: nella giustizia distributiva in rapporto alla dignità personale, dignità che si fonda specialmente sulle opere con le quali uno serve la collettività; e nella giustizia commutativa in rapporto alle cose in cui uno è stato danneggiato. Però in entrambi i tipi di equivalenza uno viene a ricevere il contrappasso di ciò che aveva fatto. Perciò il giusto s'identifica assolutamente parlando col contrappasso.
3. A escludere il contrappasso dovrebbe essere specialmente la differenza tra volontario e involontario: infatti chi ha fatto un danno involontariamente è punito di meno. Eppure codesta differenza soggettiva non incide nella determinazione del giusto mezzo, che è reale e non soggettivo. Perciò il giusto s'identifica senz'altro col contrappasso.

IN CONTRARIO: Il Filosofo dimostra che il giusto non sempre è il contrappasso.

RISPONDO: Il contrappasso implica parità di compenso tra ciò che si subisce (passione) e un'azione precedente. Di esso si parla in senso rigoroso negli atti ingiuriosi che colpiscono la persona del prossimo: se uno, p. es., è percosso per aver percosso. E questo tipo di giusto, o di diritto viene determinato dalla legge, p. es.: "Renderà vita per vita, occhio per occhio, ecc.". - E poiché anche impossessarsi della roba altrui è un agire, si parla di contrappasso secondariamente anche in questi casi: per il fatto che uno, il quale ha danneggiato, viene a subire lui stesso un danno negli averi. E anche di questo si parla nell'antica legge: "Se uno avrà rubato un bove o una pecora, e l'avrà uccisa o venduta, renderà cinque bovi per un bove, e quattro pecore per una pecora". - Finalmente il termine contrappasso viene esteso alle commutazioni volontarie, nelle quali l'azione e la passione sono reciproche: la volontarietà però diminuisce, come abbiamo detto, la passività.
Ora, in tutti questi casi in base alla giustizia commutativa il compenso dev'essere fondato sull'equivalenza: in maniera cioè che la passione che si subisce equivalga all'azione compiuta. Ma non sempre essa sarebbe equivalente, se uno si limitasse a subire ciò che lui stesso ha fatto. Se uno, p. es., avesse danneggiato con ingiurie una persona superiore, la sua azione rimarrebbe più grave della passione da lui subita. Ecco perché chi percuote il principe non viene semplicemente ripercosso, ma viene punito molto più gravemente. - Parimenti, quando uno danneggia un altro negli averi, se gli si togliesse soltanto ciò che ha rubato, l'azione sua rimarrebbe superiore alla passione: poiché chi ha danneggiato non avrebbe subito nei suoi averi nessun danno. Ecco perché egli viene obbligato a restituire molto di più: poiché non solo ha danneggiato una persona privata, ma anche lo stato, di cui ha compromesso la sicurezza. - Così non sempre ci sarebbe parità di passione nelle commutazioni o scambi volontari, se uno desse semplicementè la roba propria, per aver quella di un altro: poiché forse la roba altrui è molto superiore a quella propria. Ecco perché è necessario in questi scambi raggiungere un'equivalenza tra il dare e l'avere secondo una certa proporzionalità: e per questo furono inventate le monete. Ecco quindi che il contrappasso è un giusto commutativo.
Esso invece non ha luogo nella giustizia distributiva. Poiché in tale giustizia non si richiede l'equivalenza basata sulla proporzione tra cosa e cosa, o tra azione e passione, da cui deriva il termine contrappasso; ma quella basata sulla proporzionalità tra cose e persone, come sopra abbiamo spiegato.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il criterio indicato del divino giudizio è determinato secondo la norma della giustizia commutativa, in quanto i premi sono da essa adeguati ai meriti, e le punizioni ai peccati.
2. Se uno ricevesse qualche cosa per i servizi resi alla collettività, non si procederebbe secondo la giustizia distributiva, ma commutativa. Infatti nella giustizia distributiva non si considera l'equivalenza di quello che uno riceve con quello che egli stesso aveva dato, ma con quello che ricevono altri, in base alla loro dignità personale.
3. Quando l'azione dannosa è volontaria, il danno è superiore, e quindi si considera una cosa più grave. Ecco perché si deve compensare con una pena più grave, non per una diversità di ordine soggettivo, ma per una diversità reale.