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Questione
100
La
simonia
Ed eccoci a parlare della simonia.
Su questo tema svolgeremo sei argomenti: 1. Che cosa sia la simonia;
2. Se sia lecito ricevere danaro per i sacramenti; 3. Se sia
lecito riceverne per delle attività spirituali; 4. Se sia lecito vendere
i beni annessi alle cose spirituali; 5. Se renda simoniaci soltanto
il compenso in danaro, oppure anche la prestazione personale in
parole e in opere; 6. Le pene contro la simonia.
ARTICOLO
1
Se la simonia sia
"la deliberata volontà di comprare e di vendere
cose spirituali, o beni annessi a cose spirituali"
SEMBRA che la simonia non sia
"la deliberata volontà di comprare
o di vendere cose spirituali, o beni annessi a cose spirituali". Infatti:
1. La simonia è una delle tante eresie, poiché nei Canoni si legge:
"È più tollerabile l'empia eresia di Macedonio, e di coloro che con
lui impugnano lo Spirito Santo, che quella dei simoniaci. Quelli
infatti delirando affermano che lo Spirito Santo è creatura e schiavo
del Padre e del Figlio: questi addirittura riducono lo Spirito
Santo a schiavo di loro stessi. Infatti solo chi è padrone di una
cosa, può venderla se vuole: si tratti di uno schiavo, o di qualsiasi
altra cosa da lui posseduta". Ora, una colpa contro la fede non si
produce nella volontà, ma nell'intelletto, come si è visto sopra per
la fede stessa. Dunque nella definizione della simonia non si deve
parlare di volontà.
2. Peccare deliberatamente è peccare per malizia, che equivale
a peccare contro lo Spirito Santo. Quindi se la simonia è una deliberata
volontà di peccare, ne segue che è sempre un peccato contro
lo Spirito Santo.
3. Niente è più spirituale del regno dei cieli. Eppure comprare il
regno dei cieli è cosa lecita, come risulta da quelle parole di S. Gregorio:
"Il
regno dei cieli tanto vale quante sono le cose che possiedi". Perciò
la simonia non consiste nel proposito di comprare
cose spirituali.
4. Il termine simonia deriva da Simon Mago, del quale si legge
che "offrì danaro agli Apostoli" per acquistare un potere spirituale,
cioè "di conferire lo Spirito Santo a coloro cui imponeva le
mani". Ma dalla Scrittura non risulta che egli abbia voluto vendere
qualche cosa. Dunque la simonia non è la volontà di vendere
qualche cosa di spirituale.
5. Oltre la compravendita ci sono molte altre commutazioni volontarie
di beni: quali, p. es., la permuta e la transazione. Perciò
la simonia non è definita in modo esauriente.
6. Tutto ciò che è annesso allo spirituale è sempre spirituale.
Dunque è superfluo aggiungere: "o beni annessi a cose spirituali".
7. Secondo alcuni il Papa non può commettere simonia. E quindi
può comprare o vendere beni spirituali. Perciò la simonia non è la
volontà di comprare o di vendere cose spirituali, o beni annessi a
cose spirituali.
IN CONTRARIO: S. Gregorio afferma:
"Nessun fedele ignora che
comprare o vendere l'altare, le decime e lo Spirito Santo costituisce
l'eresia simoniaca".
RISPONDO: Come abbiamo già spiegato, un atto è nel suo genere
cattivo per il fatto che cade su una materia indebita. Ora, le cose
spirituali sono materia indebita di una compravendita per tre motivi:
Primo, perché un bene spirituale in nessun modo si può compensare
con una mercede temporale: come dicono i Proverbi a
proposito della sapienza: "È più preziosa di qualunque ricchezza,
e tutte le cose più care non la pareggiano". Ecco perché S. Pietro,
condannando nella sua radice l'iniquità di Simon Mago, gli disse: "Il tuo danaro sia teco in perdizione; poiché hai creduto che il
regno di Dio si possa comprare col danaro". - Secondo, perché materia
debita di una vendita può essere solo ciò di cui il venditore
è padrone, com'è evidente dal testo citato in principio. Ora, i prelati
della Chiesa non sono padroni, ma amministratori delle cose
sacre, come dice S. Paolo: "Ci si deve considerare come servitori
di Cristo, e amministratori dei misteri di Dio". - Terzo, poiché la
vendita ripugna all'origine dei beni spirituali, che derivano dalla
gratuita volontà di Dio. Infatti il Signore ha comandato: "Avete
ricevuto gratuitamente, gratuitamente date".
Ecco perché l'uomo, vendendo o comprando cose spirituali, manca
di rispetto a Dio e alle cose divine. E quindi pecca commettendo
un peccato contrario alla religione.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come la religione consiste nel protestare
la fede, che però qualcuno non ha nel cuore; così anche i
vizi opposti alla religione implicano una protesta d'incredulità, sebbene
quest'ultima non sempre abbia guadagnato la mente. Ecco
perché, stando alle esterne proteste, la simonia viene considerata
un'eresia: perché per il fatto che uno vende i doni dello Spirito
Santo in qualche modo protesta di essere padrone di questi doni
spirituali; il che è eretico.
Si deve però notare che Simon Mago, oltre ad aver voluto
"comprare
col danaro dagli Apostoli la grazia dello Spirito Santo", affermava,
come riferisce S. Isidoro, che il mondo non era stato
creato da Dio, ma "da una potenza superiore". E in tal senso i Simoniaci
sono elencati tra gli altri eretici, come fa S. Agostino nel
suo libro sulle eresie.
2. Abbiamo già visto sopra che la giustizia con tutte le sue parti,
e per conseguenza tutti i vizi contrari, risiedono nella volontà. Per
questo la simonia va definita vizio della volontà. - Si aggiunge "deliberata"
per indicare l'atto della scelta, che è l'elemento principale
nella virtù e nel vizio. Non è detto però che chiunque pecca deliberatamente,
pecchi contro lo Spirito Santo: bensì solo chi sceglie
deliberatamente il peccato, disprezzando, come sopra abbiamo visto,
quanto giova a ritrarre gli uomini dal peccato.
3. Quando uno dà per amor di Dio ciò che possiede, si dice che
compera o acquista il regno dei cieli, prendendo il termine comprare
nel senso lato di meritare. Ma non si tratta di una compera
nel pieno significato della parola. Sia perché, come dice S. Paolo, "né le sofferenze del tempo presente", né altri doni, o altre opere
nostre, "sono adeguate alla futura gloria che sarà manifestata in noi". Sia perché il merito non consiste principalmente nel dono, o
nell'atto o nel travaglio esterno, ma nelle disposizioni interiori.
4. Simon Mago voleva comprare quel potere spirituale per poi
farne commercio: infatti nei Canoni si legge, che "Simon Mago voleva
comprare il dono dello Spirito Santo per arricchire con la vendita
dei miracoli che avrebbe fatto con esso". Perciò quelli che
vendono le cose spirituali, somigliano a Simon Mago nelle intenzioni,
invece quelli che comprano gli somigliano nelle azioni. Coloro
che le vendono, nei loro atti imitano piuttosto Giezi, discepolo di
Eliseo, di cui la Scrittura racconta che accettò danaro dal lebbroso
guarito. Perciò i venditori dei beni spirituali oltre che Simoniaci
si protrebbero chiamare anche Gieziti.
5. Sotto il termine di compravendita si intendono tutti i contratti
non gratuiti. Quindi, come prescrivono le leggi, non si possono fare
con la sola intesa delle parti interessate, senza pericolo di simonia,
permute e transazioni a proposito di prebende o di benefici ecclesiastici.
Invece il prelato può fare d'ufficio codeste permute per motivi
di utilità, o di necessità.
6. Come l'anima può vivere da se stessa, mentre il corpo vive per
la sua unione con l'anima; così ci sono delle cose che sono spirituali
per se stesse, i sacramenti, p. es., e ci sono delle cose che si
dicono spirituali perché sono unite con quelle. Si spiegano così le
parole dei Canoni: "Certi beni spirituali non possono sussistere
senza le cose corporali, come neppure l'anima può vivere corporalmente
senza il corpo".
7. Il Papa può incorrere nel peccato di simonia come qualsiasi
altro uomo: anzi il peccato è tanto più grave quanto più alto è il
posto che una persona occupa. Infatti sebbene le cose della Chiesa
appartengano a lui come all'amministratore principale, non gli appartengono
però come a un padrone, o a un possidente. Se egli
quindi per un bene spirituale riceve danaro, derivante dalle rendite
di una chiesa, non è esente dal peccato di simonia. Parimente,
egli potrebbe macchiarsi di simonia, ricevendo da un laico (per lo
stesso scopo) danaro non proveniente dai beni della Chiesa.
ARTICOLO
2
Se sia sempre illecito dare del danaro per i sacramenti
SEMBRA che non sempre sia illecito dare del danaro per i sacramenti.
Infatti:
1. Come vedremo nella Terza Parte, il battesimo è
"la porta dei sacramenti". Ma in qualche caso sembra che sia lecito dare del
danaro per il battesimo: p. es., quando il sacerdote non volesse battezzare
gratuitamente un bambino moribondo. Dunque non sempre
è illecito comprare o vendere i sacramenti.
2. Il massimo dei sacramenti è l'Eucarestia, che viene consacrata
nella messa. Ma per celebrare le messe alcuni sacerdoti riscuotono
prebende o accettano danaro. A maggior ragione, quindi,
è lecito comprare o vendere gli altri sacramenti.
3. Il sacramento della penitenza è strettamente obbligatorio, e
consiste soprattutto nell'assoluzione. Ma nell'assolvere da certe scomuniche
si esige del danaro. Dunque non sempre è illecito comprare
o vendere i sacramenti.
4. La consuetudine fa che non siano peccati cose che altrimenti
sarebbero peccaminose: ecco perché S. Agostino può dire che avere
più mogli "non era un peccato, quando questo era consuetudine".
Ma in certi luoghi è consuetudine che nelle consacrazioni dei vescovi,
nelle benedizioni degli abati e nelle ordinazioni dei chierici
si dia qualche cosa per il crisma, per l'olio santo e per altre cose
del genere. Perciò questo non può essere illecito.
5. Può capitare il caso che uno in maniera peccaminosa impedisca
a un altro l'assunzione all'episcopato o a qualche altra dignità.
Ora, a tutti è lecito riscattarsi dall'ingiustizia. Dunque in tal caso
è lecito dare il danaro per l'episcopato, o per altre dignità ecclesiastiche.
6. Il matrimonio è un sacramento. Eppure c'è chi sborsa del danaro
per il matrimonio. Perciò è lecito far pagare i sacramenti.
IN CONTRARIO: Nei Canoni si legge:
"Chi per lucro avrà consacrato
qualcuno, sia deposto dall'ufficio sacerdotale".
RISPONDO: I sacramenti della nuova legge sono sommamente spirituali,
essendo essi causa della grazia spirituale, che non si può
valutare a prezzo di danaro, e che per definizione non può non esser
data gratuitamente. I sacramenti però sono amministrati dai
ministri della Chiesa, che il popolo ha il dovere di mantenere,
secondo le parole dell'Apostolo: "Non sapete che quei che attendono
alle cose sacre vivono dei proventi del santuario; e quei che servono
all'altare hanno parte all'altare ?". Perciò dobbiamo concludere
che ricevere il danaro per la grazia spirituale dei sacramenti
è peccato di simonia, il quale non può essere giustificato da nessuna
consuetudine: perché "la consuetudine non può mai pregiudicare
la legge naturale, o quella divina". Per danaro poi si deve
intendere "tutto ciò che si può valutare a prezzo di danaro", come
precisa il Filosofo. - Invece non è simonia e non è peccato ricevere
qualche cosa, per il sostentamento di coloro che amministrano i
sacramenti, seguendo le norme della Chiesa e le consuetudini legittime: infatti
queste offerte non vengono ricevute come una paga,
ma come un contributo imposto dalla necessità. Ecco perché commentando
quel passo paolino, "Gli anziani che si comportano
bene, ecc.", S. Agostino afferma: "Ricevano il necessario sostentamento
dal popolo, e dal Signore la ricompensa del loro ministero".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. In caso di necessità può battezzare
chiunque. E poiché non si deve peccare per nessun motivo, nel caso
in cui il sacerdote non volesse battezzare gratuitamente, si deve
agire come se egli non ci fosse. E quindi in codesto caso potrebbe
battezzare il bambino, o il suo tutore, o un'altra persona qualunque. - Uno
potrebbe però lecitamente pagare al sacerdote l'acqua
battesimale, che è un puro elemento corporeo.
Se poi a chiedere il battesimo fosse un adulto, e ci fosse l'imminente
pericolo di morte, e il sacerdote si rifiutasse di battezzarlo
senza danaro, possibilmente si dovrebbe far battezzare da un'altra
persona. E se non potesse ricorrere ad altri, in nessun modo dovrebbe
pagare per il battesimo, ma piuttosto morire senza battesimo: poiché
la mancanza del sacramento sarebbe supplita dal battesimo
di desiderio.
2. Il sacerdote non accetta il danaro come paga per la consacrazione
dell'Eucarestia, o per la celebrazione della messa, perché
questo sarebbe simonia: ma come contributo per il suo sostentamento,
secondo le spiegazioni date.
3. Dagli scomunicati che vengono assolti si esige del danaro, non
come paga dell'assoluzione, il che sarebbe simoniaco, ma come
pena della colpa precedente, per cui essi furono scomunicati.
4. Come sopra abbiamo visto,
"la consuetudine non può mai pregiudicare
la legge naturale o quella divina", che proibisce la simonia.
Perciò se per consuetudine si esigesse qualche cosa come
compenso di un bene spirituale, con l'intenzione di comprare o di
vendere, si commetterebbe simonia: specialmente poi se si esigesse
da chi non vuol dare. Se invece si riceve qualche cosa come tributo
imposto da una consuetudine legittima, non c'è simonia: però quando
manca l'intenzione di comprare o di vendere, e s'intende soltanto
di rispettare la consuetudine; e ciò vale soprattutto quando
si dà spontaneamente. Ma in tutte queste cose bisogna evitare con
cura ogni cosa che ha l'aspetto di simonia o di cupidigia, secondo
l'ammonizione dell'Apostolo: "Astenetevi da ogni cosa che abbia
parvenza di male".
5. Sarebbe simonia ricorrere al danaro prima che uno abbia acquistato
il diritto all'episcopato, o a qualsiasi altra dignità o prebenda
mediante l'elezione, o la nomina, per rimuovere gli ostacoli
degli oppositori: infatti così uno verrebbe a prepararsi col danaro
la via per ottenere una cosa spirituale. Ma dopo che uno ha acquistato
il diritto a una cosa, è lecito rimuovere col danaro gli ostacoli
ingiustificati.
6. Alcuni
affermano che per il matrimonio è lecito dare del danaro,
perché in esso non viene conferita la grazia. - Ma questo non
è vero affatto, come vedremo nella Terza Parte. Perciò dobbiamo
rispondere diversamente, e cioè che il matrimonio non è soltanto
un sacramento della Chiesa, ma anche un compito naturale. Perciò è
lecito dare del danaro per il matrimonio in quanto è un compito
naturale; ma è illecito darlo in quanto esso è un sacramento
della Chiesa. Ecco perché i Canoni proibiscono di esigere qualche
cosa per la benedizione delle nozze.
ARTICOLO
3
Se sia lecito dare e ricevere danaro per atti di ordine spirituale
SEMBRA che sia lecito dare e ricevere danaro per atti di ordine
spirituale. Infatti:
1. L'esercizio del dono profetico è un atto spirituale. Eppure nell'antico
Testamento per l'esercizio della profezia usava dare un
compenso. Dunque è lecito dare e ricevere danaro per un atto di
ordine spirituale.
2. La preghiera, la predicazione, e la lode divina sono degli atti
eminentemente spirituali. Ma per impetrare il suffragio delle loro
preghiere si usa dare del danaro alle persone sante, seguendo l'ammonimento
di Cristo: "Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste".
Inoltre ai predicatori che seminano il bene spirituale son dovuti
i soccorsi temporali, come dice l'Apostolo. Finalmente a coloro
che cantano le lodi di Dio nell'ufficio ecclesiastico, e ai partecipanti
alle processioni vien dato un compenso: anzi talora vengono assegnate
per questo delle rendite annue. È lecito quindi ricevere un
compenso per degli atti di ordine spirituale.
3. La scienza non è meno spirituale dell'autorità. Ora, per l'uso
della scienza è lecito ricevere danaro: all'avvocato, p. es., è lecito
vendere il suo giusto patrocinio, così al medico è lecito vendere il
suo consiglio e al maestro il suo insegnamento. Perciò per lo stesso
motivo è lecito a un prelato ricevere qualche cosa per l'uso della
sua autorità spirituale, cioè per le correzioni, per le dispense, o
per altre cose del genere.
4. La vita religiosa è uno stato di perfezione spirituale. Ma in
certi monasteri per essere accettati i religiosi esigono qualche cosa
dai postulanti. Dunque è lecito esigere un compenso per cose di ordine
spirituale.
IN CONTRARIO: Nei Canoni si legge:
"Tutto ciò che viene elargito
dalla consolazione della grazia invisibile non dev'essere mai venduto
per un guadagno o per un compenso qualsiasi". Ma tutti
questi beni spirituali sono elargiti dalla grazia invisibile. Perciò
non è lecito venderli per un guadagno, o per dei compensi.
RISPONDO: Come i sacramenti si dicono spirituali perché conferiscono
la grazia, così anche altre cose si dicono spirituali perché
derivano dalla grazia, che è spirituale, o ad essa dispongono. Queste
cose però vengono elargite mediante il ministero di uomini,
i quali devono essere mantenuti dal popolo cui ministrano beni
spirituali, secondo l'osservazione di S. Paolo: "Chi mai va alla
guerra a sue spese? O chi pascola un gregge e non si nutre del
latte del suo gregge?". Perciò è un atto di simonia vendere o comprare
quello che di spirituale si trova in codesti atti: mentre è
cosa lecita prendere o dare un compenso per il sostentamento di
chi impartisce i beni spirituali, seguendo le norme della Chiesa
e le consuetudini legittime. Si deve però escludere l'intenzione di
comprare e di vendere, e non si deve esiger nulla da chi non
vuol dare, ricorrendo per questo alla sottrazione dei beni spirituali
da impartire. Ciò infatti darebbe alla cosa l'aspetto di un
commercio. - Una volta però che i beni spirituali sono stati impartiti
gratuitamente, è lecito in seguito esigere, con l'intervento
dell'autorità superiore, da chi vuole e da chi non vuole le contribuzioni
stabilite e consuete.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come dice S. Girolamo, certe offerte
erano date ai veri profeti per il loro sostentamento, non già
per pagare l'esercizio del dono profetico: i falsi profeti invece
cercavano un guadagno.
2. Coloro che fanno l'elemosina ai poveri per ottenere il suffragio
delle loro preghiere, non lo fanno con l'intenzione di pagare
la preghiera: ma con una beneficenza gratuita intendono
provocare le anime dei poveri a pregare per loro generosamente
e caritatevolmente. - Ai predicatori poi vanno dati dei beni temporali
per il loro mantenimento, non già per pagare la predicazione.
Di qui le parole della Glossa a proposito di un passo paolino: "È imposto
dalla necessità accettare di che vivere, ed è
imposto dalla carità di offrirlo: e tuttavia il Vangelo non è una
cosa venale, così da esser predicato per questo. Infatti se si vendesse
per questo scopo, si venderebbe una cosa di valore a un
prezzo vile". Parimente anche le elargizioni di cose temporali
che si fanno a coloro che lodano Dio con l'ufficio divino, sia per
i vivi che per i morti, non son date come paga, ma come contributo
per il mantenimento. Ed è con questa intenzione che vengono
accettate le elemosine che si usano dare per certi trasporti funebri.
Se però queste cose vengono fatte in seguito a un contratto, oppure
con l'intenzione di comprare o di vendere, sono atti di simonia.
Perciò sarebbe illecito che in una chiesa venisse stabilita
la norma di non fare il trasporto funebre, se non si paga una
certa quota: perché con tale norma si eliminerebbe la possibilità
di prestare gratis ad alcuni codesto servizio di carità. Invece sarebbe
più lecita la norma, se si stabilisse che a tutti coloro i quali
daranno una certa elemosina, verrà usato quel trattamento particolare:
perché così non si eliminerebbe la possibilità di usarlo
anche verso altri. Inoltre mentre la prima norma si presenta come
una imposizione; la seconda si presenta come un compenso gratuito.
3. Colui al quale è stato affidato un potere spirituale è obbligato
dal suo ufficio ad esercitare l'autorità ricevuta: e per il suo
sostentamento ha dei proventi dalle rendite ecclesiastiche. Quindi
se uno accettasse qualche cosa per l'esercizio della sua autorità
spirituale, mostrerebbe non l'intenzione di esercitare le funzioni
inerenti per dovere all'ufficio da lui accettato, ma di vendere l'esercizio
stesso della grazia spirituale. Ecco perché non è lecito ai
superiori percepire un compenso per una qualsiasi dispensa; né
per il fatto che delegano ad altri le loro funzioni; e neppure perché
correggono i loro sudditi, o perché si astengono dal correggerli.
Tuttavia essi possono ricevere le provvigioni quando visitano i loro
sudditi, non come paga del loro intervento disciplinare, ma come
doveroso contributo.
Chi possiede la scienza non riceve per questo un ufficio che
l'obbliga a comunicarla agli altri. E quindi egli può ricevere lecitamente
la paga del suo insegnamento o del suo consiglio, non
come se volesse vendere la verità o la scienza, ma per prestare
la sua opera. - Se però egli fosse tenuto a ciò per ufficio, allora
mostrerebbe di voler vendere la verità: e quindi peccherebbe gravemente.
Ciò è evidente nel caso di coloro che in certe chiese
sono deputati a insegnare ai chierici e agli altri poveri della città
stessa, per il quale insegnamento vengono dotati di un beneficio
ecclesiastico. Costoro non possono ricevere nulla, né per l'insegnamento,
né per la celebrazione o per l'omissione di certe solennità.
4. Per l'ingresso in monastero non è lecito esigere o percepire
nulla come compenso. Però, se il monastero è così povero da non
bastare a nutrire tante persone, pur concedendo il libero ingresso
in monastero, è lecito ricevere qualche cosa per il vitto della
persona che chiede di essere ricevuta, se le risorse del monastero
sono insufficienti. - Parimente è lecito ricevere con più facilità
una persona per la devozione che mostra verso il monastero col
fare ad esso larghe elemosine; come pure è lecito, al contrario,
sollecitare la devozione di una persona verso il proprio monastero
mediante benefici temporali, per disporla ad entrarvi; sebbene
non sia lecito, a norma dei Canoni, dare o ricevere qualche cosa
per l'entrata in monastero in seguito a un contratto.
ARTICOLO 4
Se sia lecito accettare danaro per i beni connessi con le cose spirituali
SEMBRA che sia lecito accettare danaro per i beni connessi con
le cose spirituali. Infatti:
1. Tutti i beni temporali sono connessi con quelli spirituali:
poiché i beni temporali si devono cercare in vista di quelli spirituali.
Perciò, se non è lecito vendere i beni annessi a quelli spirituali
non si può vender nulla. Il che è falso.
2. Niente più dei vasi consacrati è connesso con le cose spirituali.
Eppure essi si possono vendere per redimere i prigionieri,
come afferma S. Ambrogio. Dunque è lecito vendere i beni che
sono connessi con le cose spirituali.
3. Le cose connesse con i beni spirituali sono il diritto di sepoltura,
il diritto di patronato, e, per gli antichi, il diritto di
primogenitura (perché i primogeniti, prima della legge (mosaica),
avevano l'ufficio di sacerdoti), e finalmente il diritto di riscuotere
le decime. Ebbene, Abramo comprò per sepoltura da Efron una
spelonca doppia. Giacobbe poi comprò da Esaù il diritto di primogenitura.
Il diritto di patronato passa ad altri con la vendita,
e viene concesso in feudo. Anche le decime furono così concesse
a dei soldati, e possono essere riscattate. Finalmente i prelati talora
ritengono per sé i frutti delle prebende che devono conferire:
eppure le prebende sono connesse con delle cose spirituali. Perciò
è lecito comprare e vendere beni connessi con cose spirituali.
IN CONTRARIO: Il Papa Pasquale III afferma:
"Uno potrebbe
obiettare, che chiunque vende una cosa con la quale è impossibile
non venderne un'altra, non può non venderle entrambe. Perciò
nessuno compri una chiesa, una prebenda, o qualsiasi altro bene ecclesiastico".
RISPONDO: Un bene può essere connesso con le cose spirituali
in due maniere. Primo, come dipendente da esse: il possesso dei
benefici ecclesiastici, p. es., non è dato che a una persona investita
di un ufficio clericale. Perciò codesti beni non possono essere
mai disgiunti dalle cose spirituali. E quindi in nessun modo
può esser lecito venderli: perché venderli significa mettere in
vendita anche le cose spirituali connesse.
Ci sono invece dei beni che sono connessi con beni spirituali in
quanto ad essi sono ordinati; tali sono: il diritto di patronato,
che consiste nel presentare dei chierici ai benefici ecclesiastici,
e i vasi sacri, i quali sono ordinati all'uso dei sacramenti. Perciò
codesti beni non presuppongono le cose spirituali, ma piuttosto
in ordine di tempo le precedono. Essi quindi in qualche modo si
possono vendere, però non in quanto sono connessi con dei beni
spirituali.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. I beni temporali son tutti connessi
con quelli spirituali sotto l'aspetto del fine. Perciò essi proprio in
quanto beni temporali si possono sempre vendere: mentre non
può mai essere venduta la loro connessione con i beni spirituali.
2. Anche i vasi sacri sono annessi ai beni spirituali per lo scopo
o fine cui sono ordinati. Ecco perché non si può vendere la loro
consacrazione: invece per le necessità della Chiesa e dei poveri
si può vendere la loro materia; purché, dopo aver pregato, vengano
spezzati: poiché, una volta spezzati, non sono più da considerarsi
vasi sacri, ma semplice metallo. Infatti se con la stessa
materia venissero ricomposti dei vasi consimili, è necessario ripetere
la consacrazione.
3. La spelonca doppia che Abramo comprò per sepoltura non
risulta che fosse terra consacrata per seppellirvi. Perciò ad
Abramo era lecito comprare quella terra per farvi un sepolcro:
come anche adesso sarebbe lecito comprare un campo qualsiasi
per costruirvi un cimitero o una chiesa. Tuttavia, siccome anche
presso i pagani i luoghi deputati alla sepoltura erano considerati
sacri, se Efron intese di farsi pagare per il diritto di sepoltura,
col venderlo egli commise peccato; ma non peccò Abramo nel
comprare quel campo, poiché egli non intese comprare che un
terreno profano. Del resto anche adesso, in caso di necessità, è
lecito vendere o comprare un terreno dove un tempo c'era una
chiesa, come sopra abbiamo detto per la materia dei vasi sacri. - Oppure
si potrebbe scusare Abramo dal peccato per il fatto che
in tal modo egli dovette prevenire dei fastidi. Infatti sebbene
Efron gli offrisse gratuitamente la sepoltura, tuttavia Abramo
comprese che non avrebbe potuto accettarla, senza recargli un
dispiacere.
Il diritto di primogenitura era dovuto a Giacobbe per elezione
divina, secondo le parole di Malachia: "Amò Giacobbe, e ebbe in
odio Esaù". Quindi Esaù vendendo la primogenitura commise
peccato: non però Giacobbe nel comprarla, perché intendeva così
di prevenire contestazioni.
Il diritto di patronato, poi, non si può né vendere né dare in
feudo; ma passa ad altri col territorio che uno vende o che ad altri viene concesso. - Inoltre, come sopra abbiamo già notato,
il diritto spirituale (o ecclesiastico) di riscuotere le decime non
viene mai concesso ai laici, ma solo si concedono loro dei beni
temporali che vanno sotto il nome di decime.
Finalmente a proposito del conferimento dei benefici dobbiamo
ritenere che, se un vescovo ordina di sottrarre qualche cosa dai
proventi di un beneficio per destinarli ad usi pii, prima di offrirlo
a un titolare, non fa niente di illecito. Se invece egli richiedesse
parte dei frutti del beneficio alla persona cui egli l'ha offerto, è
lo stesso che avesse preteso da lui un compenso, e quindi non
eviterebbe il peccato di simonia.
ARTICOLO 5
Se sia lecito dare cose spirituali
in compenso di prestazioni personali o verbali
SEMBRA che sia lecito dare cose spirituali in compenso di prestazioni
personali o verbali. Infatti:
1. S. Gregorio afferma:
"Coloro che sono addetti al servizio
ecclesiastico è giusto che godano delle ricompense ecclesiastiche".
Ma essere addetti ai servizi ecclesiastici rientra nelle prestazioni
personali. Dunque è lecito conferire i benefici ecclesiastici per le
prestazioni personali ricevute.
2. Se uno conferisce un beneficio ecclesiastico a una persona,
per i servizi ricevuti da essa, agisce per motivi carnali, come chi
lo conferisce per motivi di parentela. Ma quest'ultima cosa non è
un atto di simonia: perché manca ogni rapporto di compravendita.
Dunque non lo è neppure il primo.
3. Ciò che viene compiuto solo per accogliere la domanda di
qualcuno è da considerarsi compiuto gratuitamente: e quindi è
esclusa la simonia che consiste in una compravendita. Eppure, il
conferimento di un beneficio ecclesiastico per le preghiere di una
persona è considerato una prestazione verbale. Perciò tali prestazioni
non sono simoniache.
4. Gli ipocriti compiono atti spirituali per conseguire la lode
degli uomini, lodi che rientrano nelle prestazioni di lingua, o
verbali. Ma non per questo gli ipocriti sono detti simoniaci. Dunque
con le prestazioni di lingua non si commette simonia.
IN CONTRARIO: Il Papa Urbano II afferma:
"Chiunque dà le cose
ecclesiastiche non per lo scopo per cui furono istituite, ma le dà
o le riceve per il proprio guadagno, dietro prestazioni verbali,
personali o di danaro, è simoniaco".
RISPONDO: Come sopra abbiamo detto, col termine danaro s'intende
"qualunque
cosa si possa valutare in danaro". Ora, è evidente
che la prestazione di un uomo è ordinata a un servizio che
può essere valutato in danaro: infatti i servitori vengono assunti
per una mercede pecuniaria. Perciò dare una cosa (o dignità)
spirituale per un servizio di ordine temporale prestato, o da prestarsi,
equivale a conferire codesta cosa per il danaro, dato o
promesso, col quale si può valutare tale prestazione. Parimente,
il fatto che vengono accolte le istanze presentate per ottenere un
favore di ordine temporale, è ordinato a un vantaggio che si può
valutare in danaro. Perciò, come si commette simonia accettando
danaro o qualsiasi altro bene esterno, che rientra nelle "prestazioni
in danaro", così si commette con "le prestazioni verbali",
o con quelle "personali".
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Se un chierico rende a un prelato
delle prestazioni personali oneste e ordinate alle sue funzioni
spirituali, cioè al bene della chiesa o a vantaggio dei suoi ministri,
dallo zelo stesso usato in questo servizio è reso degno di un
beneficio ecclesiastico, come da altre eventuali opere di bene. Perciò
qui non c'è un compenso per una prestazione personale. È questo
appunto il caso di cui parla S. Gregorio. - Se invece si tratta di
una prestazione personale disonesta, o ordinata a interessi terreni,
come nel caso che costui avesse servito il prelato a vantaggio dei
suoi parenti, del suo patrimonio, o per altre cose del genere, si
avrebbe un compenso per una prestazione personale, e quindi un
atto di simonia.
2. Se si conferisce gratuitamente una dignità spirituale a qualcuno
per motivi di parentela, o di qualsiasi altra affezione carnale,
il conferimento è certamente illecito e carnale, ma non è simoniaco: poiché
nel caso non si percepisce nulla, e quindi ciò non
rientra nel contratto di compravendita, sul quale si fonda la simonia.
Se uno invece conferisce un beneficio ecclesiastico a una
persona con l'intenzione, tacita o espressa, di provvedere indirettamente
ai propri parenti, la simonia è evidente.
3. Prestazioni verbali o di lingua sono, o le lodi che formano
il favore umano, il quale può essere ottenuto col danaro, oppure
le suppliche con le quali si può ottenere codesto favore, ed evitare
il disfavore. Quindi se uno mira principalmente a questo, commette
simonia.
Ora, tale è precisamente il caso di chi esaudisce delle suppliche
fatte per un indegno. Perciò codesto atto è simoniaco. - Se invece
vengono fatte delle suppliche per una persona meritevole, il loro
accoglimento non è un atto di simonia: poiché esistono i giusti
motivi, per conferire incarichi o beni spirituali a chi viene così
raccomandato. Tuttavia la simonia può esserci nell'intenzione, se
uno concede la cosa non già mosso dal valore della persona, ma
dal favore umano. - Se invece uno facesse richiesta per se medesimo,
per ottenere un ufficio con cura d'anime, ne sarebbe reso
indegno dalla sua stessa presunzione e quindi le sue suppliche sarebbero
per un indegno. Uno però può chiedere lecitamente, se
è nel bisogno, un beneficio ecclesiastico senza cura d'anime.
4. L'ipocrita per la lode cercata non dà qualche cosa di spirituale,
ma solo delle apparenze: egli quindi non compra, ma piuttosto
ruba furtivamente la lode umana. Perciò il suo peccato non
rientra nel vizio della simonia.
ARTICOLO 6
Se sia giusto che i simoniaci siano puniti
con la privazione di quanto hanno acquistato per simonia
SEMBRA che non sia giusto che i simoniaci siano puniti con la
privazione di quanto hanno acquistato per simonia. Infatti:
1. Si commette simonia per il fatto che si acquistano dei beni
spirituali dietro compenso. Ma ci sono dei beni spirituali che non
si possono più perdere, una volta ricevuti: e cioè il carattere che
viene impresso con la consacrazione. Perciò non è giusto che uno
sia punito con la privazione di quanto ha acquistato per simonia.
2. Talora può capitare che un vescovo eletto per simonia comandi
a un suddito di ricevere gli ordini da lui: e sembra che il
suddito sia tenuto a ubbidirgli finché la Chiesa lo tollera. D'altra
parte nessuno può ricevere una cosa da chi non ha il potere di
conferirla. Dunque un vescovo non perde l'autorità episcopale,
per averla acquistata in maniera simoniaca.
3. Nessuno dev'esser punito per delle cose fatte a sua insaputa
e contro la sua volontà: poiché la punizione è dovuta per il peccato,
che è un atto volontario, come abbiamo visto in precedenza.
Ma capita talora che uno ottenga un bene spirituale procuratogli
da altri a sua insaputa e contro la sua volontà. Perciò egli non
va punito con la privazione del bene a lui conferito.
4. Nessuno deve ritrarre un vantaggio dal proprio peccato. Ora,
se chi ha ricevuto un beneficio ecclesiastico per simonia lo restituisse,
talora questo andrebbe a tutto vantaggio di coloro che parteciparono
al suo peccato: p. es., nel caso in cui il superiore e
tutto il collegio elettivo ha consentito alla simonia. Dunque non
sempre è doveroso restituire quello che fu acquistato per simonia.
5. Capita che alcuni siano ricevuti in un dato monastero per
simonia, facendovi poi la professione solenne. Ora, nessuno dev'essere
sciolto dall'obbligo dei voti per una colpa commessa. Perciò
egli non deve essere dimesso dal monastero, per il fatto che
vi è entrato per simonia.
6. In questo mondo non va mai inflitta una punizione esterna
per i sentimenti interni del cuore, di cui è giudice Dio soltanto.
Ma la simonia si commette solo con l'intenzione o con la volontà:
di volontà infatti si parla nella sua definizione, da noi sopra analizzata.
Dunque non sempre uno dev'esser privato di quanto possiede per simonia.
7. È più vantaggioso esser promossi a incarichi superiori che
rimanere in quelli già ricevuti. Ma talora i simoniaci, per una
dispensa, vengono promossi a incarichi superiori. Quindi non sempre
devono esser privati di quelli ricevuti.
IN CONTRARIO: Nei Canoni si legge:
"Chi è già stato ordinato,
non ottenga nessun giovamento dall'ordinazione o dalla promozione
mercanteggiata: ma sia allontanato dalla dignità, o dall'incarico
acquistato col danaro".
RISPONDO: Nessuno può lecitamente ritenere quanto ha acquistato
contro la volontà del padrone legittimo: se un amministratore, p. es., desse
a qualcuno parte dei beni del suo padrone contro
la di lui volontà, chi li ha ricevuti non potrebbe ritenerli lecitamente.
Ora, il Signore, di cui i prelati delle varie chiese sono gli
amministratori e i ministri, ha espressamente comandato che i
beni spirituali siano dati gratuitamente: "Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date". Perciò chi ha conseguito una qualsiasi
cosa spirituale mediante un compenso, non può ritenerla
lecitamente.
Inoltre i simoniaci, sia quelli che vendono, sia quelli che comprano
i beni spirituali, come gli stessi mediatori, sono puniti dai
Canoni anche con altri castighi: con la deposizione e con l'infamia,
se son chierici; con la scomunica, se son laici.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Chi riceve per simonia un ordine
sacro, ne riceve il carattere per l'efficacia del sacramento; ma
non ne riceve la grazia, né la facoltà di esercitarlo, perché ne ha
ricevuto il carattere per una specie di furto contro il volere del
Signore, vero padrone di esso. Perciò egli è sospeso di diritto:
in foro interno, in modo da non poter esercitare l'ordine ricevuto;
e in foro esterno, in modo che nessuno possa comunicare con lui
nell'esercizio dell'ordine. E questo comunque sia la colpa: pubblica
od occulta. E neppure può reclamare il danaro dato in maniera
disonesta: sebbene l'altro lo ritenga ingiustamente. - Se
poi uno è simoniaco per aver conferito un ordine, oppure per aver
dato o ricevuto un beneficio, o fatto da mediatore in maniera simoniaca:
se la cosa è pubblica, egli è sospeso di diritto, sia in
foro interno, che in foro esterno; se invece la cosa è occulta, è
sospeso in foro interno solamente, ma non rispetto agli altri.
2. Uno non deve piegarsi a ricevere un ordine sacro da un vescovo
di cui conosce la promozione simoniaca, senza badare né
al suo precetto, né alla scomunica. E se ne riceve l'ordinazione,
non riceve la facoltà di esercitare l'ordine, anche se non sapeva
che il vescovo era simoniaco; ma ha bisogno di una dispensa. - Alcuni
però dicono che se l'interessato non può dimostrare che
il vescovo è simoniaco, deve ubbidire ricevendo gli ordini, ma non
deve esercitarli senza una dispensa. Questa opinione però è priva
di fondamento. Poiché nessuno può ubbidire a una persona per
cooperare con essa in un'azione illecita. Ora, chi è sospeso di diritto,
sia in foro interno che in foro esterno, conferisce gli ordini
illecitamente. Perciò per nessun motivo uno può cooperare con
lui ricevendone gli ordini. - Se invece uno non è sicuro, non deve
credere che il vescovo sia in peccato: e quindi deve ricevere gli
ordini in buona coscienza.
Se invece il vescovo fosse simoniaco, non per la simonia della
sua promozione, ma per altri motivi, allora si può ricevere da
lui gli ordini sacri, se il peccato è occulto: perché allora, come
abbiamo già notato, egli non è sospeso in foro esterno, ma solo
in foro interno.
3. Il fatto che uno viene privato di ciò che ha ricevuto non è
soltanto punizione di un peccato, ma talora è anche effetto dell'acquisto
disonesto: tale è il caso di chi, p. es., compra una cosa
da chi non ha diritto di venderla. Perciò se uno scientemente e
volontariamente riceve in modo simoniaco un ordine sacro o un
beneficio ecclesiastico, non solo viene privato di ciò che ha ricevuto,
così da essere costretto a cessare l'esercizio dell'ordine e a restituire
il beneficio con i frutti già percepiti; ma è anche punito
con la pubblica infamia, ed è tenuto non solo a restituire i frutti
percepiti, bensì anche quelli che un possessore diligente avrebbe
potuto ricavarne. (Questo però va inteso dei frutti che rimangono,
detraendo le spese fatte per ottenerli, ed eccettuando i frutti che
fossero già stati spesi a vantaggio della chiesa). - Se uno invece,
è stato promosso in maniera simoniaca, senza volerlo e senza saperlo,
per l'interessamento di altri, viene privato dell'esercizio
dell'ordine, ed è tenuto a restituire il beneficio con i frutti che
rimangono (ma non è tenuto a restituire i frutti consumati, perché
era un possessore in buona fede). Diverso è il caso, se a versare
maliziosamente il danaro per la promozione fu un suo nemico;
oppure se egli espressamente fece opposizione. Allora egli non è
tenuto a rinunziare: a meno che in seguito non abbia acconsentito
al contratto, pagando la somma promessa.
4. Il danaro, i possessi, e i frutti ricevuti per simonia devono
essere restituiti alla chiesa che ne ha subito l'ingiusta manomissione,
anche se il prelato o altri membri del clero di codesta chiesa
ne furono colpevoli: poiché il loro peccato non deve nuocere agli
altri. Ma per quanto è possibile, si faccia in modo che i responsabili
non ne abbiano un vantaggio. - Se poi la colpa ricade sul
prelato e su tutto il clero, col permesso dei superiori, si deve erogare
tutto ai poveri o a un'altra chiesa.
5. Se qualcuno è stato ricevuto in un dato monastero in maniera
simoniaca, è tenuto a uscirne. E se la simonia è stata commessa
col suo consenso dopo il Concilio ecumenico, dev'essere espulso
dal suo monastero senza speranza di rientrarvi, ed essere posto a
fare perpetua penitenza in una regola più rigorosa; oppure, se
non esiste un ordine più rigido, in una casa del medesimo ordine. - Se
invece il fatto risale a prima del Concilio, il responsabile
dev'essere confinato in un'altra casa del medesimo ordine. E se
questo non è possibile, va tenuto, per una dispensa, nel medesimo
suo monastero, perché non vada girovagando per il mondo: ma
va rimosso dal suo posto e assegnato a quelli più bassi.
Se uno però è stato ricevuto in maniera simoniaca, sia prima
che dopo il Concilio, dopo aver rinunziato può essere di nuovo
accolto, con i mutamenti di posto cui abbiamo già accennato.
6. Davanti a Dio basta l'intenzione a rendere simoniaci; però
per la pena ecclesiastica esterna uno non è punito per questo come
simoniaco, così da dover rinunziare, ma è tenuto a pentirsi della
sua cattiva intenzione.
7. Soltanto il Papa può dispensare il beneficiario che è simoniaco
in maniera consapevole. Negli altri casi può dispensare anche
il vescovo: a patto però che prima si rinunzi alle cose avute
per simonia. Quindi il simoniaco riceverà la dispensa: la dispensa
piccola, che lo ammette alla comunione dei laici; quella grande,
che gli concede di rimanere nel proprio ordine in un'altra chiesa
dopo la penitenza; oppure quella maggiore che gli concede di
rimanere nella medesima chiesa, ma negli ordini minori; o addirittura
la dispensa massima, che gli permette anche l'esercizio
degli ordini maggiori, però senza la facoltà di ottenere prelature.
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