Il Santo Rosario
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Questione 100

La simonia

Ed eccoci a parlare della simonia.
Su questo tema svolgeremo sei argomenti: 1. Che cosa sia la simonia; 2. Se sia lecito ricevere danaro per i sacramenti; 3. Se sia lecito riceverne per delle attività spirituali; 4. Se sia lecito vendere i beni annessi alle cose spirituali; 5. Se renda simoniaci soltanto il compenso in danaro, oppure anche la prestazione personale in parole e in opere; 6. Le pene contro la simonia.

ARTICOLO 1

Se la simonia sia "la deliberata volontà di comprare e di vendere cose spirituali, o beni annessi a cose spirituali"

SEMBRA che la simonia non sia "la deliberata volontà di comprare o di vendere cose spirituali, o beni annessi a cose spirituali". Infatti:
1. La simonia è una delle tante eresie, poiché nei Canoni si legge: "È più tollerabile l'empia eresia di Macedonio, e di coloro che con lui impugnano lo Spirito Santo, che quella dei simoniaci. Quelli infatti delirando affermano che lo Spirito Santo è creatura e schiavo del Padre e del Figlio: questi addirittura riducono lo Spirito Santo a schiavo di loro stessi. Infatti solo chi è padrone di una cosa, può venderla se vuole: si tratti di uno schiavo, o di qualsiasi altra cosa da lui posseduta". Ora, una colpa contro la fede non si produce nella volontà, ma nell'intelletto, come si è visto sopra per la fede stessa. Dunque nella definizione della simonia non si deve parlare di volontà.
2. Peccare deliberatamente è peccare per malizia, che equivale a peccare contro lo Spirito Santo. Quindi se la simonia è una deliberata volontà di peccare, ne segue che è sempre un peccato contro lo Spirito Santo.
3. Niente è più spirituale del regno dei cieli. Eppure comprare il regno dei cieli è cosa lecita, come risulta da quelle parole di S. Gregorio: "Il regno dei cieli tanto vale quante sono le cose che possiedi". Perciò la simonia non consiste nel proposito di comprare cose spirituali.
4. Il termine simonia deriva da Simon Mago, del quale si legge che "offrì danaro agli Apostoli" per acquistare un potere spirituale, cioè "di conferire lo Spirito Santo a coloro cui imponeva le mani". Ma dalla Scrittura non risulta che egli abbia voluto vendere qualche cosa. Dunque la simonia non è la volontà di vendere qualche cosa di spirituale.
5. Oltre la compravendita ci sono molte altre commutazioni volontarie di beni: quali, p. es., la permuta e la transazione. Perciò la simonia non è definita in modo esauriente.
6. Tutto ciò che è annesso allo spirituale è sempre spirituale. Dunque è superfluo aggiungere: "o beni annessi a cose spirituali".
7. Secondo alcuni il Papa non può commettere simonia. E quindi può comprare o vendere beni spirituali. Perciò la simonia non è la volontà di comprare o di vendere cose spirituali, o beni annessi a cose spirituali.

IN CONTRARIO: S. Gregorio afferma: "Nessun fedele ignora che comprare o vendere l'altare, le decime e lo Spirito Santo costituisce l'eresia simoniaca".

RISPONDO: Come abbiamo già spiegato, un atto è nel suo genere cattivo per il fatto che cade su una materia indebita. Ora, le cose spirituali sono materia indebita di una compravendita per tre motivi: Primo, perché un bene spirituale in nessun modo si può compensare con una mercede temporale: come dicono i Proverbi a proposito della sapienza: "È più preziosa di qualunque ricchezza, e tutte le cose più care non la pareggiano". Ecco perché S. Pietro, condannando nella sua radice l'iniquità di Simon Mago, gli disse: "Il tuo danaro sia teco in perdizione; poiché hai creduto che il regno di Dio si possa comprare col danaro". - Secondo, perché materia debita di una vendita può essere solo ciò di cui il venditore è padrone, com'è evidente dal testo citato in principio. Ora, i prelati della Chiesa non sono padroni, ma amministratori delle cose sacre, come dice S. Paolo: "Ci si deve considerare come servitori di Cristo, e amministratori dei misteri di Dio". - Terzo, poiché la vendita ripugna all'origine dei beni spirituali, che derivano dalla gratuita volontà di Dio. Infatti il Signore ha comandato: "Avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date".
Ecco perché l'uomo, vendendo o comprando cose spirituali, manca di rispetto a Dio e alle cose divine. E quindi pecca commettendo un peccato contrario alla religione.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come la religione consiste nel protestare la fede, che però qualcuno non ha nel cuore; così anche i vizi opposti alla religione implicano una protesta d'incredulità, sebbene quest'ultima non sempre abbia guadagnato la mente. Ecco perché, stando alle esterne proteste, la simonia viene considerata un'eresia: perché per il fatto che uno vende i doni dello Spirito Santo in qualche modo protesta di essere padrone di questi doni spirituali; il che è eretico.
Si deve però notare che Simon Mago, oltre ad aver voluto "comprare col danaro dagli Apostoli la grazia dello Spirito Santo", affermava, come riferisce S. Isidoro, che il mondo non era stato creato da Dio, ma "da una potenza superiore". E in tal senso i Simoniaci sono elencati tra gli altri eretici, come fa S. Agostino nel suo libro sulle eresie.
2. Abbiamo già visto sopra che la giustizia con tutte le sue parti, e per conseguenza tutti i vizi contrari, risiedono nella volontà. Per questo la simonia va definita vizio della volontà. - Si aggiunge "deliberata" per indicare l'atto della scelta, che è l'elemento principale nella virtù e nel vizio. Non è detto però che chiunque pecca deliberatamente, pecchi contro lo Spirito Santo: bensì solo chi sceglie deliberatamente il peccato, disprezzando, come sopra abbiamo visto, quanto giova a ritrarre gli uomini dal peccato.
3. Quando uno dà per amor di Dio ciò che possiede, si dice che compera o acquista il regno dei cieli, prendendo il termine comprare nel senso lato di meritare. Ma non si tratta di una compera nel pieno significato della parola. Sia perché, come dice S. Paolo, "né le sofferenze del tempo presente", né altri doni, o altre opere nostre, "sono adeguate alla futura gloria che sarà manifestata in noi". Sia perché il merito non consiste principalmente nel dono, o nell'atto o nel travaglio esterno, ma nelle disposizioni interiori.
4. Simon Mago voleva comprare quel potere spirituale per poi farne commercio: infatti nei Canoni si legge, che "Simon Mago voleva comprare il dono dello Spirito Santo per arricchire con la vendita dei miracoli che avrebbe fatto con esso". Perciò quelli che vendono le cose spirituali, somigliano a Simon Mago nelle intenzioni, invece quelli che comprano gli somigliano nelle azioni. Coloro che le vendono, nei loro atti imitano piuttosto Giezi, discepolo di Eliseo, di cui la Scrittura racconta che accettò danaro dal lebbroso guarito. Perciò i venditori dei beni spirituali oltre che Simoniaci si protrebbero chiamare anche Gieziti.
5. Sotto il termine di compravendita si intendono tutti i contratti non gratuiti. Quindi, come prescrivono le leggi, non si possono fare con la sola intesa delle parti interessate, senza pericolo di simonia, permute e transazioni a proposito di prebende o di benefici ecclesiastici. Invece il prelato può fare d'ufficio codeste permute per motivi di utilità, o di necessità.
6. Come l'anima può vivere da se stessa, mentre il corpo vive per la sua unione con l'anima; così ci sono delle cose che sono spirituali per se stesse, i sacramenti, p. es., e ci sono delle cose che si dicono spirituali perché sono unite con quelle. Si spiegano così le parole dei Canoni: "Certi beni spirituali non possono sussistere senza le cose corporali, come neppure l'anima può vivere corporalmente senza il corpo".
7. Il Papa può incorrere nel peccato di simonia come qualsiasi altro uomo: anzi il peccato è tanto più grave quanto più alto è il posto che una persona occupa. Infatti sebbene le cose della Chiesa appartengano a lui come all'amministratore principale, non gli appartengono però come a un padrone, o a un possidente. Se egli quindi per un bene spirituale riceve danaro, derivante dalle rendite di una chiesa, non è esente dal peccato di simonia. Parimente, egli potrebbe macchiarsi di simonia, ricevendo da un laico (per lo stesso scopo) danaro non proveniente dai beni della Chiesa.

ARTICOLO 2

Se sia sempre illecito dare del danaro per i sacramenti

SEMBRA che non sempre sia illecito dare del danaro per i sacramenti. Infatti:
1. Come vedremo nella Terza Parte, il battesimo è "la porta dei sacramenti". Ma in qualche caso sembra che sia lecito dare del danaro per il battesimo: p. es., quando il sacerdote non volesse battezzare gratuitamente un bambino moribondo. Dunque non sempre è illecito comprare o vendere i sacramenti.
2. Il massimo dei sacramenti è l'Eucarestia, che viene consacrata nella messa. Ma per celebrare le messe alcuni sacerdoti riscuotono prebende o accettano danaro. A maggior ragione, quindi, è lecito comprare o vendere gli altri sacramenti.
3. Il sacramento della penitenza è strettamente obbligatorio, e consiste soprattutto nell'assoluzione. Ma nell'assolvere da certe scomuniche si esige del danaro. Dunque non sempre è illecito comprare o vendere i sacramenti.
4. La consuetudine fa che non siano peccati cose che altrimenti sarebbero peccaminose: ecco perché S. Agostino può dire che avere più mogli "non era un peccato, quando questo era consuetudine". Ma in certi luoghi è consuetudine che nelle consacrazioni dei vescovi, nelle benedizioni degli abati e nelle ordinazioni dei chierici si dia qualche cosa per il crisma, per l'olio santo e per altre cose del genere. Perciò questo non può essere illecito.
5. Può capitare il caso che uno in maniera peccaminosa impedisca a un altro l'assunzione all'episcopato o a qualche altra dignità. Ora, a tutti è lecito riscattarsi dall'ingiustizia. Dunque in tal caso è lecito dare il danaro per l'episcopato, o per altre dignità ecclesiastiche.
6. Il matrimonio è un sacramento. Eppure c'è chi sborsa del danaro per il matrimonio. Perciò è lecito far pagare i sacramenti.

IN CONTRARIO: Nei Canoni si legge: "Chi per lucro avrà consacrato qualcuno, sia deposto dall'ufficio sacerdotale".

RISPONDO: I sacramenti della nuova legge sono sommamente spirituali, essendo essi causa della grazia spirituale, che non si può valutare a prezzo di danaro, e che per definizione non può non esser data gratuitamente. I sacramenti però sono amministrati dai ministri della Chiesa, che il popolo ha il dovere di mantenere, secondo le parole dell'Apostolo: "Non sapete che quei che attendono alle cose sacre vivono dei proventi del santuario; e quei che servono all'altare hanno parte all'altare ?". Perciò dobbiamo concludere che ricevere il danaro per la grazia spirituale dei sacramenti è peccato di simonia, il quale non può essere giustificato da nessuna consuetudine: perché "la consuetudine non può mai pregiudicare la legge naturale, o quella divina". Per danaro poi si deve intendere "tutto ciò che si può valutare a prezzo di danaro", come precisa il Filosofo. - Invece non è simonia e non è peccato ricevere qualche cosa, per il sostentamento di coloro che amministrano i sacramenti, seguendo le norme della Chiesa e le consuetudini legittime: infatti queste offerte non vengono ricevute come una paga, ma come un contributo imposto dalla necessità. Ecco perché commentando quel passo paolino, "Gli anziani che si comportano bene, ecc.", S. Agostino afferma: "Ricevano il necessario sostentamento dal popolo, e dal Signore la ricompensa del loro ministero".

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. In caso di necessità può battezzare chiunque. E poiché non si deve peccare per nessun motivo, nel caso in cui il sacerdote non volesse battezzare gratuitamente, si deve agire come se egli non ci fosse. E quindi in codesto caso potrebbe battezzare il bambino, o il suo tutore, o un'altra persona qualunque. - Uno potrebbe però lecitamente pagare al sacerdote l'acqua battesimale, che è un puro elemento corporeo.
Se poi a chiedere il battesimo fosse un adulto, e ci fosse l'imminente pericolo di morte, e il sacerdote si rifiutasse di battezzarlo senza danaro, possibilmente si dovrebbe far battezzare da un'altra persona. E se non potesse ricorrere ad altri, in nessun modo dovrebbe pagare per il battesimo, ma piuttosto morire senza battesimo: poiché la mancanza del sacramento sarebbe supplita dal battesimo di desiderio.
2. Il sacerdote non accetta il danaro come paga per la consacrazione dell'Eucarestia, o per la celebrazione della messa, perché questo sarebbe simonia: ma come contributo per il suo sostentamento, secondo le spiegazioni date.
3. Dagli scomunicati che vengono assolti si esige del danaro, non come paga dell'assoluzione, il che sarebbe simoniaco, ma come pena della colpa precedente, per cui essi furono scomunicati.
4. Come sopra abbiamo visto, "la consuetudine non può mai pregiudicare la legge naturale o quella divina", che proibisce la simonia. Perciò se per consuetudine si esigesse qualche cosa come compenso di un bene spirituale, con l'intenzione di comprare o di vendere, si commetterebbe simonia: specialmente poi se si esigesse da chi non vuol dare. Se invece si riceve qualche cosa come tributo imposto da una consuetudine legittima, non c'è simonia: però quando manca l'intenzione di comprare o di vendere, e s'intende soltanto di rispettare la consuetudine; e ciò vale soprattutto quando si dà spontaneamente. Ma in tutte queste cose bisogna evitare con cura ogni cosa che ha l'aspetto di simonia o di cupidigia, secondo l'ammonizione dell'Apostolo: "Astenetevi da ogni cosa che abbia parvenza di male".
5. Sarebbe simonia ricorrere al danaro prima che uno abbia acquistato il diritto all'episcopato, o a qualsiasi altra dignità o prebenda mediante l'elezione, o la nomina, per rimuovere gli ostacoli degli oppositori: infatti così uno verrebbe a prepararsi col danaro la via per ottenere una cosa spirituale. Ma dopo che uno ha acquistato il diritto a una cosa, è lecito rimuovere col danaro gli ostacoli ingiustificati.
6. Alcuni affermano che per il matrimonio è lecito dare del danaro, perché in esso non viene conferita la grazia. - Ma questo non è vero affatto, come vedremo nella Terza Parte. Perciò dobbiamo rispondere diversamente, e cioè che il matrimonio non è soltanto un sacramento della Chiesa, ma anche un compito naturale. Perciò è lecito dare del danaro per il matrimonio in quanto è un compito naturale; ma è illecito darlo in quanto esso è un sacramento della Chiesa. Ecco perché i Canoni proibiscono di esigere qualche cosa per la benedizione delle nozze.

ARTICOLO 3

Se sia lecito dare e ricevere danaro per atti di ordine spirituale

SEMBRA che sia lecito dare e ricevere danaro per atti di ordine spirituale. Infatti:
1. L'esercizio del dono profetico è un atto spirituale. Eppure nell'antico Testamento per l'esercizio della profezia usava dare un compenso. Dunque è lecito dare e ricevere danaro per un atto di ordine spirituale.
2. La preghiera, la predicazione, e la lode divina sono degli atti eminentemente spirituali. Ma per impetrare il suffragio delle loro preghiere si usa dare del danaro alle persone sante, seguendo l'ammonimento di Cristo: "Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste". Inoltre ai predicatori che seminano il bene spirituale son dovuti i soccorsi temporali, come dice l'Apostolo. Finalmente a coloro che cantano le lodi di Dio nell'ufficio ecclesiastico, e ai partecipanti alle processioni vien dato un compenso: anzi talora vengono assegnate per questo delle rendite annue. È lecito quindi ricevere un compenso per degli atti di ordine spirituale.
3. La scienza non è meno spirituale dell'autorità. Ora, per l'uso della scienza è lecito ricevere danaro: all'avvocato, p. es., è lecito vendere il suo giusto patrocinio, così al medico è lecito vendere il suo consiglio e al maestro il suo insegnamento. Perciò per lo stesso motivo è lecito a un prelato ricevere qualche cosa per l'uso della sua autorità spirituale, cioè per le correzioni, per le dispense, o per altre cose del genere.
4. La vita religiosa è uno stato di perfezione spirituale. Ma in certi monasteri per essere accettati i religiosi esigono qualche cosa dai postulanti. Dunque è lecito esigere un compenso per cose di ordine spirituale.

IN CONTRARIO: Nei Canoni si legge: "Tutto ciò che viene elargito dalla consolazione della grazia invisibile non dev'essere mai venduto per un guadagno o per un compenso qualsiasi". Ma tutti questi beni spirituali sono elargiti dalla grazia invisibile. Perciò non è lecito venderli per un guadagno, o per dei compensi.

RISPONDO: Come i sacramenti si dicono spirituali perché conferiscono la grazia, così anche altre cose si dicono spirituali perché derivano dalla grazia, che è spirituale, o ad essa dispongono. Queste cose però vengono elargite mediante il ministero di uomini, i quali devono essere mantenuti dal popolo cui ministrano beni spirituali, secondo l'osservazione di S. Paolo: "Chi mai va alla guerra a sue spese? O chi pascola un gregge e non si nutre del latte del suo gregge?". Perciò è un atto di simonia vendere o comprare quello che di spirituale si trova in codesti atti: mentre è cosa lecita prendere o dare un compenso per il sostentamento di chi impartisce i beni spirituali, seguendo le norme della Chiesa e le consuetudini legittime. Si deve però escludere l'intenzione di comprare e di vendere, e non si deve esiger nulla da chi non vuol dare, ricorrendo per questo alla sottrazione dei beni spirituali da impartire. Ciò infatti darebbe alla cosa l'aspetto di un commercio. - Una volta però che i beni spirituali sono stati impartiti gratuitamente, è lecito in seguito esigere, con l'intervento dell'autorità superiore, da chi vuole e da chi non vuole le contribuzioni stabilite e consuete.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come dice S. Girolamo, certe offerte erano date ai veri profeti per il loro sostentamento, non già per pagare l'esercizio del dono profetico: i falsi profeti invece cercavano un guadagno.
2. Coloro che fanno l'elemosina ai poveri per ottenere il suffragio delle loro preghiere, non lo fanno con l'intenzione di pagare la preghiera: ma con una beneficenza gratuita intendono provocare le anime dei poveri a pregare per loro generosamente e caritatevolmente. - Ai predicatori poi vanno dati dei beni temporali per il loro mantenimento, non già per pagare la predicazione. Di qui le parole della Glossa a proposito di un passo paolino: "È imposto dalla necessità accettare di che vivere, ed è imposto dalla carità di offrirlo: e tuttavia il Vangelo non è una cosa venale, così da esser predicato per questo. Infatti se si vendesse per questo scopo, si venderebbe una cosa di valore a un prezzo vile". Parimente anche le elargizioni di cose temporali che si fanno a coloro che lodano Dio con l'ufficio divino, sia per i vivi che per i morti, non son date come paga, ma come contributo per il mantenimento. Ed è con questa intenzione che vengono accettate le elemosine che si usano dare per certi trasporti funebri.
Se però queste cose vengono fatte in seguito a un contratto, oppure con l'intenzione di comprare o di vendere, sono atti di simonia. Perciò sarebbe illecito che in una chiesa venisse stabilita la norma di non fare il trasporto funebre, se non si paga una certa quota: perché con tale norma si eliminerebbe la possibilità di prestare gratis ad alcuni codesto servizio di carità. Invece sarebbe più lecita la norma, se si stabilisse che a tutti coloro i quali daranno una certa elemosina, verrà usato quel trattamento particolare: perché così non si eliminerebbe la possibilità di usarlo anche verso altri. Inoltre mentre la prima norma si presenta come una imposizione; la seconda si presenta come un compenso gratuito.
3. Colui al quale è stato affidato un potere spirituale è obbligato dal suo ufficio ad esercitare l'autorità ricevuta: e per il suo sostentamento ha dei proventi dalle rendite ecclesiastiche. Quindi se uno accettasse qualche cosa per l'esercizio della sua autorità spirituale, mostrerebbe non l'intenzione di esercitare le funzioni inerenti per dovere all'ufficio da lui accettato, ma di vendere l'esercizio stesso della grazia spirituale. Ecco perché non è lecito ai superiori percepire un compenso per una qualsiasi dispensa; né per il fatto che delegano ad altri le loro funzioni; e neppure perché correggono i loro sudditi, o perché si astengono dal correggerli. Tuttavia essi possono ricevere le provvigioni quando visitano i loro sudditi, non come paga del loro intervento disciplinare, ma come doveroso contributo.
Chi possiede la scienza non riceve per questo un ufficio che l'obbliga a comunicarla agli altri. E quindi egli può ricevere lecitamente la paga del suo insegnamento o del suo consiglio, non come se volesse vendere la verità o la scienza, ma per prestare la sua opera. - Se però egli fosse tenuto a ciò per ufficio, allora mostrerebbe di voler vendere la verità: e quindi peccherebbe gravemente. Ciò è evidente nel caso di coloro che in certe chiese sono deputati a insegnare ai chierici e agli altri poveri della città stessa, per il quale insegnamento vengono dotati di un beneficio ecclesiastico. Costoro non possono ricevere nulla, né per l'insegnamento, né per la celebrazione o per l'omissione di certe solennità.
4. Per l'ingresso in monastero non è lecito esigere o percepire nulla come compenso. Però, se il monastero è così povero da non bastare a nutrire tante persone, pur concedendo il libero ingresso in monastero, è lecito ricevere qualche cosa per il vitto della persona che chiede di essere ricevuta, se le risorse del monastero sono insufficienti. - Parimente è lecito ricevere con più facilità una persona per la devozione che mostra verso il monastero col fare ad esso larghe elemosine; come pure è lecito, al contrario, sollecitare la devozione di una persona verso il proprio monastero mediante benefici temporali, per disporla ad entrarvi; sebbene non sia lecito, a norma dei Canoni, dare o ricevere qualche cosa per l'entrata in monastero in seguito a un contratto.

ARTICOLO 4

Se sia lecito accettare danaro per i beni connessi con le cose spirituali

SEMBRA che sia lecito accettare danaro per i beni connessi con le cose spirituali. Infatti:
1. Tutti i beni temporali sono connessi con quelli spirituali: poiché i beni temporali si devono cercare in vista di quelli spirituali. Perciò, se non è lecito vendere i beni annessi a quelli spirituali non si può vender nulla. Il che è falso.
2. Niente più dei vasi consacrati è connesso con le cose spirituali. Eppure essi si possono vendere per redimere i prigionieri, come afferma S. Ambrogio. Dunque è lecito vendere i beni che sono connessi con le cose spirituali.
3. Le cose connesse con i beni spirituali sono il diritto di sepoltura, il diritto di patronato, e, per gli antichi, il diritto di primogenitura (perché i primogeniti, prima della legge (mosaica), avevano l'ufficio di sacerdoti), e finalmente il diritto di riscuotere le decime. Ebbene, Abramo comprò per sepoltura da Efron una spelonca doppia. Giacobbe poi comprò da Esaù il diritto di primogenitura. Il diritto di patronato passa ad altri con la vendita, e viene concesso in feudo. Anche le decime furono così concesse a dei soldati, e possono essere riscattate. Finalmente i prelati talora ritengono per sé i frutti delle prebende che devono conferire: eppure le prebende sono connesse con delle cose spirituali. Perciò è lecito comprare e vendere beni connessi con cose spirituali.

IN CONTRARIO: Il Papa Pasquale III afferma: "Uno potrebbe obiettare, che chiunque vende una cosa con la quale è impossibile non venderne un'altra, non può non venderle entrambe. Perciò nessuno compri una chiesa, una prebenda, o qualsiasi altro bene ecclesiastico".

RISPONDO: Un bene può essere connesso con le cose spirituali in due maniere. Primo, come dipendente da esse: il possesso dei benefici ecclesiastici, p. es., non è dato che a una persona investita di un ufficio clericale. Perciò codesti beni non possono essere mai disgiunti dalle cose spirituali. E quindi in nessun modo può esser lecito venderli: perché venderli significa mettere in vendita anche le cose spirituali connesse.
Ci sono invece dei beni che sono connessi con beni spirituali in quanto ad essi sono ordinati; tali sono: il diritto di patronato, che consiste nel presentare dei chierici ai benefici ecclesiastici, e i vasi sacri, i quali sono ordinati all'uso dei sacramenti. Perciò codesti beni non presuppongono le cose spirituali, ma piuttosto in ordine di tempo le precedono. Essi quindi in qualche modo si possono vendere, però non in quanto sono connessi con dei beni spirituali.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. I beni temporali son tutti connessi con quelli spirituali sotto l'aspetto del fine. Perciò essi proprio in quanto beni temporali si possono sempre vendere: mentre non può mai essere venduta la loro connessione con i beni spirituali.
2. Anche i vasi sacri sono annessi ai beni spirituali per lo scopo o fine cui sono ordinati. Ecco perché non si può vendere la loro consacrazione: invece per le necessità della Chiesa e dei poveri si può vendere la loro materia; purché, dopo aver pregato, vengano spezzati: poiché, una volta spezzati, non sono più da considerarsi vasi sacri, ma semplice metallo. Infatti se con la stessa materia venissero ricomposti dei vasi consimili, è necessario ripetere la consacrazione.
3. La spelonca doppia che Abramo comprò per sepoltura non risulta che fosse terra consacrata per seppellirvi. Perciò ad Abramo era lecito comprare quella terra per farvi un sepolcro: come anche adesso sarebbe lecito comprare un campo qualsiasi per costruirvi un cimitero o una chiesa. Tuttavia, siccome anche presso i pagani i luoghi deputati alla sepoltura erano considerati sacri, se Efron intese di farsi pagare per il diritto di sepoltura, col venderlo egli commise peccato; ma non peccò Abramo nel comprare quel campo, poiché egli non intese comprare che un terreno profano. Del resto anche adesso, in caso di necessità, è lecito vendere o comprare un terreno dove un tempo c'era una chiesa, come sopra abbiamo detto per la materia dei vasi sacri. - Oppure si potrebbe scusare Abramo dal peccato per il fatto che in tal modo egli dovette prevenire dei fastidi. Infatti sebbene Efron gli offrisse gratuitamente la sepoltura, tuttavia Abramo comprese che non avrebbe potuto accettarla, senza recargli un dispiacere.
Il diritto di primogenitura era dovuto a Giacobbe per elezione divina, secondo le parole di Malachia: "Amò Giacobbe, e ebbe in odio Esaù". Quindi Esaù vendendo la primogenitura commise peccato: non però Giacobbe nel comprarla, perché intendeva così di prevenire contestazioni.
Il diritto di patronato, poi, non si può né vendere né dare in feudo; ma passa ad altri col territorio che uno vende o che ad altri viene concesso. - Inoltre, come sopra abbiamo già notato, il diritto spirituale (o ecclesiastico) di riscuotere le decime non viene mai concesso ai laici, ma solo si concedono loro dei beni temporali che vanno sotto il nome di decime.
Finalmente a proposito del conferimento dei benefici dobbiamo ritenere che, se un vescovo ordina di sottrarre qualche cosa dai proventi di un beneficio per destinarli ad usi pii, prima di offrirlo a un titolare, non fa niente di illecito. Se invece egli richiedesse parte dei frutti del beneficio alla persona cui egli l'ha offerto, è lo stesso che avesse preteso da lui un compenso, e quindi non eviterebbe il peccato di simonia.

ARTICOLO 5

Se sia lecito dare cose spirituali in compenso di prestazioni personali o verbali

SEMBRA che sia lecito dare cose spirituali in compenso di prestazioni personali o verbali. Infatti:
1. S. Gregorio afferma: "Coloro che sono addetti al servizio ecclesiastico è giusto che godano delle ricompense ecclesiastiche". Ma essere addetti ai servizi ecclesiastici rientra nelle prestazioni personali. Dunque è lecito conferire i benefici ecclesiastici per le prestazioni personali ricevute.
2. Se uno conferisce un beneficio ecclesiastico a una persona, per i servizi ricevuti da essa, agisce per motivi carnali, come chi lo conferisce per motivi di parentela. Ma quest'ultima cosa non è un atto di simonia: perché manca ogni rapporto di compravendita. Dunque non lo è neppure il primo.
3. Ciò che viene compiuto solo per accogliere la domanda di qualcuno è da considerarsi compiuto gratuitamente: e quindi è esclusa la simonia che consiste in una compravendita. Eppure, il conferimento di un beneficio ecclesiastico per le preghiere di una persona è considerato una prestazione verbale. Perciò tali prestazioni non sono simoniache.
4. Gli ipocriti compiono atti spirituali per conseguire la lode degli uomini, lodi che rientrano nelle prestazioni di lingua, o verbali. Ma non per questo gli ipocriti sono detti simoniaci. Dunque con le prestazioni di lingua non si commette simonia.

IN CONTRARIO: Il Papa Urbano II afferma: "Chiunque dà le cose ecclesiastiche non per lo scopo per cui furono istituite, ma le dà o le riceve per il proprio guadagno, dietro prestazioni verbali, personali o di danaro, è simoniaco".

RISPONDO: Come sopra abbiamo detto, col termine danaro s'intende "qualunque cosa si possa valutare in danaro". Ora, è evidente che la prestazione di un uomo è ordinata a un servizio che può essere valutato in danaro: infatti i servitori vengono assunti per una mercede pecuniaria. Perciò dare una cosa (o dignità) spirituale per un servizio di ordine temporale prestato, o da prestarsi, equivale a conferire codesta cosa per il danaro, dato o promesso, col quale si può valutare tale prestazione. Parimente, il fatto che vengono accolte le istanze presentate per ottenere un favore di ordine temporale, è ordinato a un vantaggio che si può valutare in danaro. Perciò, come si commette simonia accettando danaro o qualsiasi altro bene esterno, che rientra nelle "prestazioni in danaro", così si commette con "le prestazioni verbali", o con quelle "personali".

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Se un chierico rende a un prelato delle prestazioni personali oneste e ordinate alle sue funzioni spirituali, cioè al bene della chiesa o a vantaggio dei suoi ministri, dallo zelo stesso usato in questo servizio è reso degno di un beneficio ecclesiastico, come da altre eventuali opere di bene. Perciò qui non c'è un compenso per una prestazione personale. È questo appunto il caso di cui parla S. Gregorio. - Se invece si tratta di una prestazione personale disonesta, o ordinata a interessi terreni, come nel caso che costui avesse servito il prelato a vantaggio dei suoi parenti, del suo patrimonio, o per altre cose del genere, si avrebbe un compenso per una prestazione personale, e quindi un atto di simonia.
2. Se si conferisce gratuitamente una dignità spirituale a qualcuno per motivi di parentela, o di qualsiasi altra affezione carnale, il conferimento è certamente illecito e carnale, ma non è simoniaco: poiché nel caso non si percepisce nulla, e quindi ciò non rientra nel contratto di compravendita, sul quale si fonda la simonia. Se uno invece conferisce un beneficio ecclesiastico a una persona con l'intenzione, tacita o espressa, di provvedere indirettamente ai propri parenti, la simonia è evidente.
3. Prestazioni verbali o di lingua sono, o le lodi che formano il favore umano, il quale può essere ottenuto col danaro, oppure le suppliche con le quali si può ottenere codesto favore, ed evitare il disfavore. Quindi se uno mira principalmente a questo, commette simonia.
Ora, tale è precisamente il caso di chi esaudisce delle suppliche fatte per un indegno. Perciò codesto atto è simoniaco. - Se invece vengono fatte delle suppliche per una persona meritevole, il loro accoglimento non è un atto di simonia: poiché esistono i giusti motivi, per conferire incarichi o beni spirituali a chi viene così raccomandato. Tuttavia la simonia può esserci nell'intenzione, se uno concede la cosa non già mosso dal valore della persona, ma dal favore umano. - Se invece uno facesse richiesta per se medesimo, per ottenere un ufficio con cura d'anime, ne sarebbe reso indegno dalla sua stessa presunzione e quindi le sue suppliche sarebbero per un indegno. Uno però può chiedere lecitamente, se è nel bisogno, un beneficio ecclesiastico senza cura d'anime.
4. L'ipocrita per la lode cercata non dà qualche cosa di spirituale, ma solo delle apparenze: egli quindi non compra, ma piuttosto ruba furtivamente la lode umana. Perciò il suo peccato non rientra nel vizio della simonia.

ARTICOLO 6

Se sia giusto che i simoniaci siano puniti con la privazione di quanto hanno acquistato per simonia

SEMBRA che non sia giusto che i simoniaci siano puniti con la privazione di quanto hanno acquistato per simonia. Infatti:
1. Si commette simonia per il fatto che si acquistano dei beni spirituali dietro compenso. Ma ci sono dei beni spirituali che non si possono più perdere, una volta ricevuti: e cioè il carattere che viene impresso con la consacrazione. Perciò non è giusto che uno sia punito con la privazione di quanto ha acquistato per simonia.
2. Talora può capitare che un vescovo eletto per simonia comandi a un suddito di ricevere gli ordini da lui: e sembra che il suddito sia tenuto a ubbidirgli finché la Chiesa lo tollera. D'altra parte nessuno può ricevere una cosa da chi non ha il potere di conferirla. Dunque un vescovo non perde l'autorità episcopale, per averla acquistata in maniera simoniaca.
3. Nessuno dev'esser punito per delle cose fatte a sua insaputa e contro la sua volontà: poiché la punizione è dovuta per il peccato, che è un atto volontario, come abbiamo visto in precedenza. Ma capita talora che uno ottenga un bene spirituale procuratogli da altri a sua insaputa e contro la sua volontà. Perciò egli non va punito con la privazione del bene a lui conferito.
4. Nessuno deve ritrarre un vantaggio dal proprio peccato. Ora, se chi ha ricevuto un beneficio ecclesiastico per simonia lo restituisse, talora questo andrebbe a tutto vantaggio di coloro che parteciparono al suo peccato: p. es., nel caso in cui il superiore e tutto il collegio elettivo ha consentito alla simonia. Dunque non sempre è doveroso restituire quello che fu acquistato per simonia.
5. Capita che alcuni siano ricevuti in un dato monastero per simonia, facendovi poi la professione solenne. Ora, nessuno dev'essere sciolto dall'obbligo dei voti per una colpa commessa. Perciò egli non deve essere dimesso dal monastero, per il fatto che vi è entrato per simonia.
6. In questo mondo non va mai inflitta una punizione esterna per i sentimenti interni del cuore, di cui è giudice Dio soltanto. Ma la simonia si commette solo con l'intenzione o con la volontà: di volontà infatti si parla nella sua definizione, da noi sopra analizzata. Dunque non sempre uno dev'esser privato di quanto possiede per simonia.
7. È più vantaggioso esser promossi a incarichi superiori che rimanere in quelli già ricevuti. Ma talora i simoniaci, per una dispensa, vengono promossi a incarichi superiori. Quindi non sempre devono esser privati di quelli ricevuti.

IN CONTRARIO: Nei Canoni si legge: "Chi è già stato ordinato, non ottenga nessun giovamento dall'ordinazione o dalla promozione mercanteggiata: ma sia allontanato dalla dignità, o dall'incarico acquistato col danaro".

RISPONDO: Nessuno può lecitamente ritenere quanto ha acquistato contro la volontà del padrone legittimo: se un amministratore, p. es., desse a qualcuno parte dei beni del suo padrone contro la di lui volontà, chi li ha ricevuti non potrebbe ritenerli lecitamente. Ora, il Signore, di cui i prelati delle varie chiese sono gli amministratori e i ministri, ha espressamente comandato che i beni spirituali siano dati gratuitamente: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date". Perciò chi ha conseguito una qualsiasi cosa spirituale mediante un compenso, non può ritenerla lecitamente.
Inoltre i simoniaci, sia quelli che vendono, sia quelli che comprano i beni spirituali, come gli stessi mediatori, sono puniti dai Canoni anche con altri castighi: con la deposizione e con l'infamia, se son chierici; con la scomunica, se son laici.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Chi riceve per simonia un ordine sacro, ne riceve il carattere per l'efficacia del sacramento; ma non ne riceve la grazia, né la facoltà di esercitarlo, perché ne ha ricevuto il carattere per una specie di furto contro il volere del Signore, vero padrone di esso. Perciò egli è sospeso di diritto: in foro interno, in modo da non poter esercitare l'ordine ricevuto; e in foro esterno, in modo che nessuno possa comunicare con lui nell'esercizio dell'ordine. E questo comunque sia la colpa: pubblica od occulta. E neppure può reclamare il danaro dato in maniera disonesta: sebbene l'altro lo ritenga ingiustamente. - Se poi uno è simoniaco per aver conferito un ordine, oppure per aver dato o ricevuto un beneficio, o fatto da mediatore in maniera simoniaca: se la cosa è pubblica, egli è sospeso di diritto, sia in foro interno, che in foro esterno; se invece la cosa è occulta, è sospeso in foro interno solamente, ma non rispetto agli altri.
2. Uno non deve piegarsi a ricevere un ordine sacro da un vescovo di cui conosce la promozione simoniaca, senza badare né al suo precetto, né alla scomunica. E se ne riceve l'ordinazione, non riceve la facoltà di esercitare l'ordine, anche se non sapeva che il vescovo era simoniaco; ma ha bisogno di una dispensa. - Alcuni però dicono che se l'interessato non può dimostrare che il vescovo è simoniaco, deve ubbidire ricevendo gli ordini, ma non deve esercitarli senza una dispensa. Questa opinione però è priva di fondamento. Poiché nessuno può ubbidire a una persona per cooperare con essa in un'azione illecita. Ora, chi è sospeso di diritto, sia in foro interno che in foro esterno, conferisce gli ordini illecitamente. Perciò per nessun motivo uno può cooperare con lui ricevendone gli ordini. - Se invece uno non è sicuro, non deve credere che il vescovo sia in peccato: e quindi deve ricevere gli ordini in buona coscienza.
Se invece il vescovo fosse simoniaco, non per la simonia della sua promozione, ma per altri motivi, allora si può ricevere da lui gli ordini sacri, se il peccato è occulto: perché allora, come abbiamo già notato, egli non è sospeso in foro esterno, ma solo in foro interno.
3. Il fatto che uno viene privato di ciò che ha ricevuto non è soltanto punizione di un peccato, ma talora è anche effetto dell'acquisto disonesto: tale è il caso di chi, p. es., compra una cosa da chi non ha diritto di venderla. Perciò se uno scientemente e volontariamente riceve in modo simoniaco un ordine sacro o un beneficio ecclesiastico, non solo viene privato di ciò che ha ricevuto, così da essere costretto a cessare l'esercizio dell'ordine e a restituire il beneficio con i frutti già percepiti; ma è anche punito con la pubblica infamia, ed è tenuto non solo a restituire i frutti percepiti, bensì anche quelli che un possessore diligente avrebbe potuto ricavarne. (Questo però va inteso dei frutti che rimangono, detraendo le spese fatte per ottenerli, ed eccettuando i frutti che fossero già stati spesi a vantaggio della chiesa). - Se uno invece, è stato promosso in maniera simoniaca, senza volerlo e senza saperlo, per l'interessamento di altri, viene privato dell'esercizio dell'ordine, ed è tenuto a restituire il beneficio con i frutti che rimangono (ma non è tenuto a restituire i frutti consumati, perché era un possessore in buona fede). Diverso è il caso, se a versare maliziosamente il danaro per la promozione fu un suo nemico; oppure se egli espressamente fece opposizione. Allora egli non è tenuto a rinunziare: a meno che in seguito non abbia acconsentito al contratto, pagando la somma promessa.
4. Il danaro, i possessi, e i frutti ricevuti per simonia devono essere restituiti alla chiesa che ne ha subito l'ingiusta manomissione, anche se il prelato o altri membri del clero di codesta chiesa ne furono colpevoli: poiché il loro peccato non deve nuocere agli altri. Ma per quanto è possibile, si faccia in modo che i responsabili non ne abbiano un vantaggio. - Se poi la colpa ricade sul prelato e su tutto il clero, col permesso dei superiori, si deve erogare tutto ai poveri o a un'altra chiesa.
5. Se qualcuno è stato ricevuto in un dato monastero in maniera simoniaca, è tenuto a uscirne. E se la simonia è stata commessa col suo consenso dopo il Concilio ecumenico, dev'essere espulso dal suo monastero senza speranza di rientrarvi, ed essere posto a fare perpetua penitenza in una regola più rigorosa; oppure, se non esiste un ordine più rigido, in una casa del medesimo ordine. - Se invece il fatto risale a prima del Concilio, il responsabile dev'essere confinato in un'altra casa del medesimo ordine. E se questo non è possibile, va tenuto, per una dispensa, nel medesimo suo monastero, perché non vada girovagando per il mondo: ma va rimosso dal suo posto e assegnato a quelli più bassi.
Se uno però è stato ricevuto in maniera simoniaca, sia prima che dopo il Concilio, dopo aver rinunziato può essere di nuovo accolto, con i mutamenti di posto cui abbiamo già accennato.
6. Davanti a Dio basta l'intenzione a rendere simoniaci; però per la pena ecclesiastica esterna uno non è punito per questo come simoniaco, così da dover rinunziare, ma è tenuto a pentirsi della sua cattiva intenzione.
7. Soltanto il Papa può dispensare il beneficiario che è simoniaco in maniera consapevole. Negli altri casi può dispensare anche il vescovo: a patto però che prima si rinunzi alle cose avute per simonia. Quindi il simoniaco riceverà la dispensa: la dispensa piccola, che lo ammette alla comunione dei laici; quella grande, che gli concede di rimanere nel proprio ordine in un'altra chiesa dopo la penitenza; oppure quella maggiore che gli concede di rimanere nella medesima chiesa, ma negli ordini minori; o addirittura la dispensa massima, che gli permette anche l'esercizio degli ordini maggiori, però senza la facoltà di ottenere prelature.