|
Questione
95
La legge umana
Ed eccoci a trattare della legge umana. Primo, di codesta legge in
se stessa; secondo, del suo potere; terzo, della sua variabilità.
Sul primo tema tratteremo di quattro argomenti: 1. Della sua utilità;
2. Della sua origine; 3. Delle sue caratteristiche; 4. Della sua divisione.
ARTICOLO
1
Se sia opportuna l'istituzione di leggi umane
SEMBRA che non fosse opportuna l'istituzione di leggi umane.
Infatti:
1. Intenzione di qualsiasi legge è di far buoni gli uomini, come
abbiamo notato sopra. Ora, gli uomini sono indotti più facilmente
al bene con i consigli, che con la costrizione dalle leggi. Perciò non
era necessario istituire le leggi.
2. Come nota Aristotele,
"gli uomini ricorrono al giudice come
al diritto vivente". Ora, il diritto vivente è preferibile al diritto
senza vita racchiuso nella legge. Dunque sarebbe stato meglio affidare
l'esecuzione della giustizia all'arbitrio dei giudici, che ricorrere
anche all'istituzione di leggi.
3. La legge è una direttiva delle azioni umane, come sopra abbiamo spiegato.
Ma siccome gli atti riguardano i singolari, che
sono infiniti, solo un sapiente che li consideri uno per uno può stabilire
quanto si richiede alla direzione efficace di codesti atti.
Perciò sarebbe stato meglio che gli atti umani fossero guidati dall'arbitrio
di un sapiente, che da una legge fissa. Quindi non era necessario
istituire delle leggi umane.
IN CONTRARIO: S. Isidoro ha scritto:
"Furono istituite le leggi per
reprimere col loro timore l'umana audacia, per assicurare l'innocenza
in mezzo all'iniquità, e per ridurre nei malvagi stessi con
la paura del supplizio la possibilità di nuocere". Ora, queste cose
sono quanto mai necessarie al genere umano. Dunque era necessaria
l'istituzione di leggi umane.
RISPONDO: Per natura l'uomo ha una certa attitudine alla virtù,
come abbiamo già visto; ma la perfezione di codesta virtù viene da
lui raggiunta mediante una disciplina. Del resto vediamo che l'uomo fa fronte
anche alle sue necessità di cibi e di vesti mediante
l'industria personale, di cui la natura offre i primi elementi, cioè
la ragione e le mani, non però il completo sviluppo, come negli
altri animali, ai quali la natura offre già completo il rivestimento
e il cibo. Ora, l'uomo non risulta facilmente preparato in se stesso
a codesta disciplina. Poiché la perfezione della virtù consiste principalmente
nel ritrarre l'uomo dai piaceri illeciti, che attirano di
più, specialmente i giovani, sui quali la disciplina è chiamata ad
agire maggiormente. Perciò è necessario che gli uomini siano applicati
da altri a codesta disciplina, per poter raggiungere la virtù.
Ora, per quei giovani che sono portati ad atti virtuosi dalla buona
disposizione di natura, o dalla consuetudine, o più ancora da un
dono di Dio, basta la disciplina paterna, che si limita ai consigli.
Siccome però non mancano i ribelli e i soggetti inclinati al vizio,
che non si lasciano muovere facilmente dalle parole, era necessario
ritrarli dal male con la forza e col timore; affinché desistendo
dal mal fare, rendessero quieta agli altri la vita, ed essi stessi
abituandosi a questo, arrivassero a compiere volontariamente
quello che prima eseguivano per paura, e così diventassero virtuosi.
Ebbene, codesta disciplina che costringe con la paura della
punizione, è la disciplina della legge. Perciò era necessario stabilire
delle leggi per la pace e per la virtù degli uomini: poiché,
a detta del Filosofo, "come l'uomo se è perfetto nella virtù è il
migliore degli animali; così, se è alieno dalla legge e dalla giustizia,
è il peggiore di tutti"; poiché l'uomo, a differenza degli animali,
ha le armi della ragione per soddisfare la sua concupiscenza e la sua crudeltà.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Gli uomini ben disposti sono indotti
alla virtù più efficacemente dai consigli che dalla costrizione;
non avviene però così per i mal disposti.
2. Come nota il Filosofo,
"è meglio ordinare tutto con le leggi,
che lasciar tutto all'arbitrio dei giudici". E questo per tre motivi.
Primo, perché è più facile trovare le poche persone sagge capaci
di dettare buone leggi, che le molte necessarie per giudicare dei
singoli casi. - Secondo, perché coloro che stabiliscono le leggi considerano
a lungo le cose da determinare; mentre il giudizio sui
fatti particolari è dettato dai casi che capitano all'improvviso.
Ora, è più facile che un uomo veda giusto dopo aver considerato
molti fatti, che esaminando un fatto unico. - Terzo, perché i legislatori
giudicano in astratto, e di cose future; mentre chi presiede
un tribunale giudica di cose presenti verso le quali uno sente
facilmente amore, o odio, o qualche altra passione; depravando
così il suo giudizio.
Perciò, siccome la giustizia animata del giudice non si trova in
molti, e poiché è deformabile, era necessario, là dove è possibile, determinare
per legge il da farsi, lasciando pochissime cose all'arbitrio degli uomini.
3. Certi casi particolari, che non possono essere contemplati
dalla legge, "è necessario rimetterli ai giudici", per esprimersi
con le parole del Filosofo; p. es., quando si tratta di sapere "se
un fatto è successo o non è successo", e così via.
ARTICOLO
2
Se ogni legge umana positiva derivi dalla legge naturale
SEMBRA che non tutte le leggi umane positive derivino dalla legge naturale.
Infatti:
1. Il Filosofo scrive, che
"legittima, o legalmente giusta, è quella
cosa che inizialmente può essere in una maniera o nell'altra".
Invece nelle cose che derivano dalla legge naturale non c'è questa
indifferenza. Quindi le cose stabilite dalle leggi umane non derivano
tutte dalla legge naturale.
2. Il diritto positivo si contrappone per divisione al diritto naturale,
come risulta dai testi di S. Isidoro e del Filosofo. Ora,
quanto deriva dai principi universali della legge naturale appartiene
alla legge di natura, come abbiamo detto nella questione precedente.
Dunque le disposizioni della legge umana non derivano dalla legge naturale.
3. La legge naturale è unica presso tutti: infatti il Filosofo afferma,
che "il diritto naturale è quello che dovunque ha lo stesso vigore".
Se quindi le leggi umane derivassero dalla legge naturale,
ne seguirebbe che esse stesse dovrebbero essere identiche presso
tutti i popoli. E ciò è falso in maniera evidente.
4. Di quanto deriva dalla legge naturale si può sempre dare
una ragione. Invece, a detta del Digesto, "non si può trovare una
ragione di tutte le cose che i maggiorenti stabilirono per legge".
Perciò non tutte le leggi umane derivano dalla legge naturale.
IN CONTRARIO: Cicerone ha scritto:
"Il timore e la santità delle
leggi hanno sancito quanto era emanato dalla natura ed era stato
sperimentato dalla consuetudine".
RISPONDO: Come insegna S. Agostino,
"non è da considerarsi
legge una norma non giusta". Perciò una norma ha vigore di
legge nella misura che è giusta. Ora, tra le cose umane un fatto
si denomina giusto quando è retto secondo la regola della ragione.
Ma la prima regola della ragione è la legge naturale, come abbiamo visto.
Quindi una legge umana positiva in tanto ha natura di legge,
in quanto deriva dalla legge naturale. Ché se in qualche
cosa è contraria alla legge naturale, non è più legge ma corruzione della legge.
Però va notato che una norma può derivare dalla legge di natura in due modi:
primo, come conclusione dai principi; secondo come determinazione
di cose indeterminate. Il primo modo somiglia
alla deduzione delle conclusioni dimostrative in campo scientifico.
Invece il secondo somiglia alla determinazione delle strutture generiche
con le strutture specifiche in campo tecnico: cioè al modo
col quale un muratore applica la struttura generica della casa alla
struttura determinata di questa o di quell'altra casa. Perciò alcune norme
derivano dai principi universali della legge naturale
come conclusioni; cioè come il precetto di non uccidere potrebbe
derivare dal principio che non si deve far del male a nessuno.
Invece altre norme ne derivano come determinazioni. La legge di
natura, p. es., stabilisce che chi pecca venga punito; ma precisare
con quale pena, è una determinazione della legge naturale.
Ora, nella legge umana positiva si ritrova l'una e l'altra cosa.
Però le norme del primo tipo non si trovano in codesta legge soltanto
come norme positive, ma conservano un certo vigore della legge naturale.
Invece le norme del secondo tipo lo devono soltanto alla legge umana.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il Filosofo in quel testo parla delle
norme stabilite come determinazioni, o specificazioni dei precetti di
legge naturale.
2. L'argomento vale per i soli precetti che derivano dalla legge
naturale come conclusioni.
3. I principi generali della legge naturale non si possono applicare
a tutti nello stesso modo, per la molteplice varietà delle cose
umane. Di qui nasce la diversità della legge positiva presso i diversi popoli.
4. Quelle parole del Digesto vanno riferite alle deliberazioni prese
dai maggiorenti sulle determinazioni particolari della legge naturale,
alle quali il giudizio degli esperti si riferisce come a dei principi,
e da cui essi vedono subito che cosa sia meglio decidere nei
casi particolari. Ecco perché il Filosofo insegna, che in codesti casi "bisogna attendere agli enunziati indimostrabili e alle opinioni degli esperti,
dei vecchi e dei prudenti, non meno che alle dimostrazioni".
ARTICOLO
3
Se S. Isidoro abbia ben descritto le caratteristiche della legge positiva
SEMBRA che S. Isidoro abbia descritto male le qualità della legge
positiva, col dire: "La legge sarà onesta, giusta, possibile secondo
la natura e le consuetudini del paese, proporzionata ai luoghi e ai
tempi, necessaria, utile; sarà pure chiara, escludendo qualsiasi
inganno che l'oscurità può nascondere; sarà scritta non per qualche
vantaggio privato, ma per la comune utilità dei cittadini".
Infatti:
1. In un testo precedente egli aveva spiegato le caratteristiche
della legge con queste tre condizioni: "Sarà legge quanto la ragione
avrà stabilito in armonia con la religione, a incremento della disciplina
e a vantaggio della salute pubblica". Perciò le condizioni
che aggiunge dopo sono superflue.
2. A detta di Cicerone, la giustizia fa parte dell'onestà. Dunque è superfluo
dire che la legge è "giusta", dopo aver detto che è "onesta".
3. Secondo S. Isidoro la legge scritta si contrappone alla consuetudine.
Perciò egli non doveva mettere in una definizione della
legge, che questa dev'essere "secondo le consuetudini del paese".
4. Una cosa può essere necessaria in due maniere. Necessaria in
senso assoluto, quando non ha possibilità di essere altrimenti; e
codesta necessità sfugge al giudizio umano: perciò tale necessità
non può appartenere alla legge umana. Oppure una cosa può essere necessaria al
raggiungimento di un fine; e tale necessità coincide con l'utilità. Perciò è
superfluo indicare tutte e due le cose, dicendo che sarà "necessaria" e
"utile".
IN CONTRARIO:
Sta l'autorità dello stesso S. Isidoro.
RISPONDO: La forma del mezzo che è ordinato al fine deve essere
proporzionata al fine medesimo: la forma di una sega, per portare
l'esempio di Aristotele, è tale da servire a segare. Così pure
qualsiasi cosa retta e misurata è necessario che abbia la sua forma
in armonia con la sua regola o misura. Ora, la legge umana ha
questi due aspetti: è un mezzo ordinato a un fine; ed è una regola,
o misura, regolata o misurata da una misura superiore, che poi
è duplice, legge divina e legge naturale, delle quali abbiamo già parlato.
Fine poi della legge umana è il bene utile all'uomo, come
nota il Digesto. Ecco perché S. Isidoro tra le condizioni della legge
enumera innanzi tutto queste tre cose: che sia "in armonia con
la religione", conforme cioè alla legge divina; che sia "a incremento
della disciplina", perché conforme alla legge naturale; e "a vantaggio
della salute pubblica", perché adatta al bene dell'uomo.
E a queste tre condizioni si riducono tutte le altre enumerate in
seguito. Infatti l'onestà si riferisce alla conformità con la religione. - E
l'espressione, "giusta, possibile secondo la natura e le
consuetudini del paese, proporzionata ai luoghi e ai tempi", specifica
la sua funzionalità per la disciplina. Infatti la disciplina si
considera prima di tutto in rapporto all'ordine della ragione, indicato
dall'aggettivo "giusta", In secondo luogo va regolata sulla
capacità dei soggetti. Infatti la disciplina deve essere proporzionata
per ognuno, secondo le sue possibilità, sia rispetto alla
natura (infatti non si possono imporre le stesse cose ai bambini e
agli uomini maturi), e sia rispetto alle consuetudini umane: infatti
un uomo non può vivere come solitario in mezzo alla società,
senza conformarsi alle abitudini degli altri. In terzo luogo va regolata
sulle debite circostanze; perciò si dice: "proporzionata ai luoghi
e ai tempi". - Le espressioni che seguono, "necessaria,
utile, ecc.", si riferiscono al suo essere vantaggiosa per la salute:
e quindi la necessità indica l'eliminazione del male; l'utilità il
conseguimento del bene; e la chiarezza esclude ogni danno che potesse
sorgere dalla legge stessa. - E poiché la legge, come sopra
abbiamo detto, è ordinata al bene comune, ciò viene illustrato nell'ultima
parte di questa descrizione.
Sono così risolte anche le difficoltà.
ARTICOLO
4
Se sia accettabile la divisione delle leggi umane proposta da S. Isidoro
SEMBRA che la divisione delle leggi umane, ossia dell'umano diritto,
proposta da S. Isidoro, non sia accettabile.
Infatti:
1. In codesto diritto S. Isidoro include
"il diritto delle genti",
il quale, come dice lui stesso, si denomina così perché "in uso
presso quasi tutte le genti". Ora, lui stesso ammette che "il diritto
comune a tutte le nazioni è un diritto naturale". Perciò il
diritto delle genti non fa parte del diritto positivo umano, ma piuttosto
del diritto naturale.
2. Norme dotate di un medesimo vigore non si distinguono formalmente,
ma solo materialmente. Ora, "le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti", e altre cose del genere hanno il medesimo vigore.
Quindi differiscono solo materialmente. Ma una divisione del genere
non va presa in considerazione nelle scienze, potendosi continuare all'infinito.
Dunque codesta divisione delle leggi umane non è accettabile.
3. In uno stato ci sono i principi, i sacerdoti e i soldati, ma ci
sono pure altri impieghi. Perciò come viene indicato un "diritto militare" e un
"diritto pubblico", che interessa sacerdoti e magistrati,
bisognava indicare gli altri diritti riguardanti gli altri
impieghi della vita sociale.
4. Le cause occasionali, o accidentali non sono da prendersi in
considerazione. Ora, è del tutto accidentale per una legge essere
sancita da uno o da un altro. Quindi non è giusto dividere le leggi
secondo il nome dei legislatori, chiamandole legge cornelia, legge falcidia, ecc.
IN CONTRARIO:
Basti l'autorità di S. Isidoro.
RISPONDO: La divisione di una cosa può essere ben appropriata,
se parte da uno dei suoi elementi essenziali. Costitutivo essenziale
dell'animale, p. es., è l'anima, che può essere ragionevole o irragionevole:
perciò l'animale propriamente e formalmente si divide
in animale ragionevole e animale irragionevole; non già in animale
bianco e animale nero, trattandosi di cose estranee alla sua essenza.
Ora, i costitutivi essenziali della legge umana sono molteplici,
ed essa può dividersi in maniera appropriata e formale partendo da ciascuno
di essi. Prima di tutto è essenziale alla legge umana derivare,
secondo le spiegazioni date, dalla legge naturale.
E in base a questo il diritto positivo si divide in diritto delle genti
e diritto civile, seguendo i due modi caratteristici di derivazione
dalla legge naturale, di cui si è già parlato. Infatti al diritto delle
genti appartengono le cose che derivano dalla legge naturale come
conclusioni dai principi: p. es., la giustizia nelle compravendite,
e altre cose del genere, senza le quali non è possibile la convivenza
umana; e questo diritto è di legge naturale, perché l'uomo è per natura
un animale socievole, come spiega Aristotele. Le cose invece
che derivano dalla legge naturale come determinazioni particolari
appartengono al diritto civile, il quale si determina nel modo più
adatto per ciascuno stato.
Secondo, è essenziale alla legge umana essere ordinata al bene
comune dello stato. E in base a questo codesta legge si può dividere
secondo le distinzioni di coloro che in modo speciale sono
deputati al bene comune, e che sono: i sacerdoti, i quali pregano
Dio per il popolo; i magistrati, che lo governano; e i soldati, che lo
difendono con le armi. Ecco perché a codeste categorie corrispondono
particolari leggi.
Terzo, alla legge umana è essenziale essere emanata da chi governa lo stato,
come sopra abbiamo visto. E in base a questo le
leggi umane si dividono secondo le diverse forme di governo. La
prima, a detta del Filosofo, è la monarchia, che si ha quando lo
stato è governato da uno solo: e in tal caso abbiamo le costituzioni
dei principi. Altro regime è quello aristocratico, cioè il comando degli
ottimati: e in tal caso abbiamo i responsi dei prudenti, e i senatoconsulti.
Altro regime è l'oligarchia, cioè il comando di poche
persone facoltose e potenti: e in questo caso si parla di diritto pretorio,
che si denomina pure onorario. Vi è poi il regime di tutto il
popolo, denominato democrazia: e questo dà luogo ai plebisciti. Ci
sarebbe anche il regime tirannico, che è del tutto corrotto: perciò
da esso non si denomina nessuna legge. Vi è finalmente un regime
composto di tutti i precedenti, e che è il regime migliore: e da questo
si desume quella legge "che i maggiorenti sancirono d'accordo col popolo".
Quarto, rientra nell'essenza della legge umana di essere direttiva
delle azioni umane. E in base a questo le leggi si distinguono
secondo la materia di cui trattano, e vengono spesso denominate
dai loro autori: di qui le distinzioni di Legge giulia degli adulteri,
Legge cornelia dei sicari, e così via, non a motivo dei loro autori,
ma delle cose di cui trattano.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Il diritto delle genti in qualche
modo è naturale per l'uomo, essere ragionevole, in quanto deriva
dalla legge naturale come conclusione quasi immediata dei principi.
Ecco perché gli uomini su tale diritto si sono trovati d'accordo.
Tuttavia è distinto dalla legge naturale, specialmente da ciò
che è comune anche a tutti gli animali.
2-4. Le altre difficoltà sono risolte da quanto abbiamo già detto.
|