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Indulgenze
del Rosario
Manuale
delle Indulgenze, 4ª edizione, 1999
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che
1º recita
devotamente il Rosario mariano in chiesa od
oratorio, oppure in famiglia, in una Comunità religiosa, in
una associazione di fedeli e in modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine onesto;
2º si unisce devotamente alla recita di questa preghiera,
mentre viene fatta dal Sommo Pontefice, e trasmessa per
mezzo della televisione o della radio.
Nelle altre
circostanze invece l'indulgenza è parziale.
Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla
recita di Ave, Maria, divise in decadi, intercalate dal
Padre nostro, si unisce rispettivamente la pia meditazione di misteri della nostra redenzione.
Per l'indulgenza plenaria annessa alla recita del
Rosario mariano si stabiliscono queste norme:
a) è sufficiente la recita di cinque
decadi; ma
devono recitarsi senza interruzione;
b) alla preghiera vocale si deve aggiungere la
pia meditazione dei misteri;
c) nella recita pubblica i misteri devono essere
enunziati secondo l'approvata consuetudine vigente nel luogo; invece in quella privata è sufficiente che il
fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione dei
misteri.
Norma N. 20
§
1. Per ottenere l'indulgenza plenaria,
oltre l'esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche
veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata
e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera secondo
le intenzioni del Sommo Pontefice.
§ 2. Con una sola confessione sacramentale si
possono acquistare più indulgenze plenarie; invece,
con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si
può acquistare una sola indulgenza plenaria.
§ 3. Le tre condizioni possono essere adempiute
parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l'opera
prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione
e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui
si compie l'opera.
§ 4. Se manca la piena disposizione o non viene
eseguita totalmente l'opera richiesta e non sono poste
le tre condizioni, l'indulgenza sarà solamente
parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 24 e
25 per gli "impediti".
§ 5. Si adempie pienamente la condizione della
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice,
recitando secondo le sue intenzioni un Padre nostro
ed un'Ave, Maria; è lasciata tuttavia libertà ai
singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo
la pietà e la devozione di ciascuno.
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